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STINQ - PN/AIA/87 Modifica dell autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l esercizio dell installazione, da parte dell Azienda Agricola Volpatti Ivano e Massimo Società Semplice Agricola, di cui al punto 6.6, lettera b), dell Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN). IL DIRETTORE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini); Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola); Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti); Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni; Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento); Visto che l'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques); Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea; Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l articolo 53, comma 1, lettera b) dell Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali; Visto l articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2478 dell 8 novembre 2012, che autorizza l esercizio dell installazione della AZIENDA AGRICOLA VOLPATTI IVANO E MASSIMO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via del Popolo, 24/1, frazione Aurava, identificata dal codice fiscale 00279380935, di cui al punto 6.6, lettera b), dell Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via del Popolo, 24/1, frazione Aurava; Vista la nota prot. n. 14869/P/GEN/DPN del 7 maggio 2015, acquisita dal Servizio competente in data 8 maggio 2015 con protocollo n. 12712, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha inviato il Rapporto conclusivo dell attività di controllo ordinario per l anno 2015; Preso atto che nel summenzionato Rapporto, ARPA propone di rimuovere dall autorizzazione integrata ambientale, le seguenti prescrizioni: 1) allegato B al decreto n. 2478/2012, prescrizione 3 deve essere rispettato il d.lgs 30/12/1992 n. 534, in quanto norma di natura sanitaria abrogata dal d.lgs 122 del 07/07/2011. Attività non prevista dall art. 3 della legge regionale n. 6 del 03/03/1998, legge istitutiva dell ARPA FVG; 2) allegato B al decreto n. 2478/2012, prescrizione 4 deve essere rispettato il d.lgs 26/03/2001 n. 146, in quanto norma di natura sanitaria. Attività non prevista dall art. 3 della legge regionale n. 6 del 03/03/1998, legge istitutiva dell ARPA FVG; 3) allegato B al decreto n. 2478/2012, prescrizione 5 deve essere rispettato il d.lgs n. 53/2004, in quanto norma di natura sanitaria abrogata dal d.lgs 122 del 07/07/2011. Attività non prevista dall art. 3 della legge regionale n. 6 del 03/03/1998, legge istitutiva dell ARPA FVG; 4) allegato B al decreto n. 2478/2012, prescrizione 10 i contenitori degli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 07/04/2006 e nel Codice di buona pratica agricola, in quanto già ottemperato; Ritenuto, per quanto sopra esposto: 1) di accogliere parzialmente la sopra menzionata proposta di ARPA, rimuovendo dall autorizzazione integrata ambientale le prescrizioni 3, 5, e 10, indicate nell Allegato B al decreto del Direttore del Servizio competente n. 2478 dell 8 novembre 2012, relative, rispettivamente, al rispetto delle norme di cui al d.lgs 534/1992, al rispetto delle norme di cui al d.lgs 53/2004 e al soddisfacimento, per i contenitori degli effluenti zootecnici, delle norme tecniche riportate nel DM 7 aprile 2006 e nel codice di buona pratica agricola; 2) di procedere alla modifica dell autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2478 dell 8 novembre 2012; pag 2/4

DECRETA E modificata l autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore dell AZIENDA AGRICOLA VOLPATTI IVANO E MASSIMO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA con sede legale nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via del Popolo, 24/1, frazione Aurava, identificata dal codice fiscale 00279380935, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2478 dell 8 novembre 2012, per l esercizio dell installazione di cui al punto 6.6, lettera b), dell Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via del Popolo, 24/1, frazione Aurava. Art. 1 Modifica dell autorizzazione integrata ambientale 1. L Allegato B, al decreto n. 2478 dell 8 novembre 2012, viene sostituito dall Allegato B al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale. Art. 2 Disposizioni finali 1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 2478/2012. 2. Copia del presente decreto è trasmessa all Azienda Agricola Volpatti Ivano e Massimo Società Semplice Agricola, al Comune di San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG SOC Pressioni sull Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. 3. Ai sensi dell articolo 29-quater, comma 13 e dell articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1. 4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto. pag 3/4

ALLEGATO B Il gestore dell impianto è tenuto ad adempiere alle seguenti prescrizioni: 1) deve essere rispettato il Codice di Buona pratica agricola, approvato con il DM 19/04/1999; 2) deve essere rispettato il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti); 3) deve essere rispettato il D.M. 7 aprile 2006; Il gestore dell impianto deve inoltre adempiere alle seguenti prescrizioni: 1) la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l emissione di sostanze odorigene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali; 2) lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, al Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.; 3) il liquame deve essere immediatamente interrato durante la distribuzione su terreno agricolo; 4) il livello dei liquami all interno delle vasche di accumulo deve essere costantemente verificato, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 10 cm; 5) le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili devono essere coperte ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: a) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; b) coperture galleggianti, come paglia triturata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame; 6) qualora la Società intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. le operazioni di deposito dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente. A tal riguardo non sono possibili deroghe; 7) dovrà impiantare e mantenere idonee alberature perimetrali, per il miglioramento del microclima interno e conseguenti minori consumi energetici per il raffrescamento estivo (ove queste non contrastino con l impianto di produzione di energia elettrico fotovoltaico ) (vedi MTD punto 1.3 del D.M. 29/1/2007) e per impedire al vento la veicolazione degli odori verso bersagli sensibili); 8) al fine di un corretto funzionamento dell impianto periodicamente, almeno una volta l anno, deve essere effettuata, per il tramite di una Ditta autorizzata, la pulizia delle vasche (Imhoff, condensagrassi, ecc..) mediante estrazione dei fanghi e asportazione della crosta superficiale. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO dott. ing. Luciano Agapito documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 ambd2 pag 4/4