LEGGE 08 AGOSTO 1985, N. 431 (2) In G.U. 22 agosto 1985, n. 197 Conversione del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312 (1) (1) In G.U. 29 giugno 1985, n. 152 Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di (2) (3) particolare interesse ambientale (3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ad eccezione degli artt. 1-ter e 1-quinquies. Epigrafe Premessa 1. 1-bis. 1-ter. 1-quater. 1-quinquies. 1-sexies. 2. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette alla tutela dei territori costieri e contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle università agrarie, delle zone gravate da usi civici, delle zone umide e dei vulcani; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985; 2015-08-17 1
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile; Emana il seguente decreto: 1. [... (4) ] (5). (4) L'articolo che si omette, sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, aggiunge nove commi all'art. 82, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. (5) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ad eccezione degli artt. 1-ter e 1-quinquies. 1-bis. [1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (6) (7) (8) ] (9). (6) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431. (7) Vedi, anche, l'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349. (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 6-13 febbraio 1995, n. 36 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1995, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato disporre la sostituzione dell'amministrazione regionale con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico. (9) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ad eccezione degli artt. 1-ter e 1-quinquies. 1-ter. 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi 2015-08-17 2
redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. 2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (10) (11) (12). (10) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431. (11) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-8 maggio 1998, n. 158 (Gazz. Uff. 13 maggio 1998, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-ter e 1-sexies, introdotti dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevate in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 13, e 27 della Costituzione. (12) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 1-quater. [1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco. 2. Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali (13) ] (14). (13) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431. (14) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 2015-08-17 3
1-quinquies. Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (15) (16) (17). (15) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431. (16) La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 417 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- quinquies, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania. (17) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 1-sexies. [1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano altresì quelle previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato (18) (19) (20) ] (21). (18) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431. (19) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 247 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, sollevata in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 12-17 marzo 1998, n. 68 (Gazz. Uff. 25 marzo 1998, n. 12, Serie speciale), con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 316 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), e con ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 71 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 42, 97, 9, 25, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 20 gennaio-4 febbraio 2000, n. 29 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 6, serie speciale), ha dichiarato ancora la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, introdotto dall'art. 1 della legge di 2015-08-17 4
conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevata in riferimento agli artt. 9, 25, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione. (20) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-8 maggio 1998, n. 158 (Gazz. Uff. 13 maggio 1998, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-ter e 1-sexies, introdotti dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevate in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 13, e 27 della Costituzione. (21) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 2. [Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge] (22). (22) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 2015-08-17 5