PROGRAMMA DI COPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA CCI 2014TC16RFCB035 REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

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PROGRAMMA DI COPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2014 2020 CCI 2014TC16RFCB035 REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA Allegato 3 al verbale del Comitato di Sorveglianza del 25 maggio 2016 Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera, di seguito denominato anche in forma abbreviata Comitato, istituito in rappresentanza ufficiale dello Stato italiano, attraverso le deputate Amministrazioni centrali, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano, e della Confederazione Svizzera, attraverso i Governi dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, VISTI: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare agli articoli 5, 47, 48, 49, 110; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare agli articoli 12, 18, 23; il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato, in particolare agli articoli 2, 4, 10, 11, 13; la legge federale per la politica regionale del 6/10/2006; il Programma d Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 9108 del 9/12/2015; il Decreto dell Autorità di Gestione n. 1667 del 09/03/2016 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma; d intesa con l Autorità di Gestione del Programma, ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO Il Comitato è composto dai seguenti membri: MEMBRI CON FUNZIONE DELIBERANTE: Articolo 1 Composizione un rappresentante politico per ogni Amministrazione partner: Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 1

1. Regione Lombardia; 2. Regione Piemonte; 3. Regione Autonoma Valle d Aosta; 4. Provincia Autonoma di Bolzano; 5. Cantone Ticino; 6. Cantone Grigioni 7. Cantone Vallese; un rappresentante di ogni Autorità nazionale italiana competente: 8. Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione; 9. Agenzia per la Coesione Territoriale; 10. Ministero Economia e Finanze Ragioneria Generale dello Stato IGRUE; MEMBRI CON FUNZIONE CONSULTIVA: Un rappresentante per ognuna delle seguenti Istituzioni / organismi: 1. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2. Un rappresentante della Confederazione Svizzera Segreteria di Stato dell Economia SECO 3. Un rappresentante della Commissione Europea DG Regio 4. Rappresentante dell AdG 5. Rappresentante dell AdC 6. Rappresentante dell AdA 7. Rappresentante dell Autorità Ambientale di Regione Lombardia 8. Rappresentante dell Autorità Ambientale di Regione Piemonte 9. Rappresentante dell Autorità Ambientale della Regione Autonoma Valle d Aosta 10. Rappresentante dell Autorità Ambientale della Provincia Autonoma di Bolzano 11. Rappresentante dei tre Cantoni in materia di Ambiente; 12. Rappresentante del referente per le Pari Opportunità della Regione Lombardia 13. Rappresentante del referente per le Pari Opportunità della Regione Piemonte 14. Rappresentante del referente per le Pari Opportunità della Regione Autonoma Valle d Aosta 15. Rappresentante del referente per le Pari Opportunità della Provincia Autonoma di Bolzano 16. Rappresentante dei tre Cantoni in materia di Pari Opportunità; Rappresentanti del partenariato istituzionale, delle autonomie funzionali, delle parti economiche e sociali: un rappresentante per ognuna delle seguenti Istituzioni / organismi: Per Regione Lombardia: ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani - Lombardia Unioncamere Lombardia Coordinamento Rettori Università Lombarde Confindustria Lombardia Confcooperative Lombardia Confapindustria Lombardia Sindacati Confederali Lombardia Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 2

R.ETE Imprese Italia Lombardia Coldiretti Lombardia Per Regione Piemonte: Provincia di Vercelli Provincia di Biella Provincia di Novara Provincia del Verbano Cusio Ossola Unioncamere Piemonte ANCI Piemonte UNCEM Piemonte Ente Parco piemontese: Direttore Ente Gestione Aree Protette Ossola Per Regione Autonoma Valle d Aosta: Consiglio permanente degli Enti Locali della Regione Autonoma Valle d Aosta Chambre valdôtain des enterprises et des activités libérales Università della Valle d Aosta Per Provincia Autonoma di Bolzano: Camera di Commercio di Bolzano Federazione per il Sociale e la Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano Per Cantone Ticino: Camera di Commercio, dell Industria, dell Artigianato e dei Servizi del Cantone Ticino Associazione Industrie Ticinesi AITI Agenzia Turistica Ticinese Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia Ente Regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese Servizio ricerca USI - SUPSI Per Cantone Grigioni: Regione Bernina Regione Engiadina Bassa/Val Müstair Regione Maloja Regione Moesa Regione Viamala Unione grigionese delle arti e dei mestieri Camera di Commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni Verein Graubünden Ferien Per Cantone Vallese: Antenne Régions Valais romand Regions und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 3

La lista dei membri e delle istituzioni ed organismi componenti il Comitato di Sorveglianza è resa pubblica. La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo. Alle riunioni del Comitato di Sorveglianza partecipa in qualità di osservatore il valutatore del Programma. Vi assistono inoltre i rappresentanti tecnici delle Amministrazioni ed i componenti del Segretariato Congiunto con funzioni di supporto tecnico. Il Presidente può invitare alle sedute le Autorità di Gestione di altri Programmi che interessano aree transfrontaliere alpine e rappresentanti del sistema di governance della Strategia Macroregionale Alpina EUSALP. Possono inoltre partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente ed in relazione a specifiche questioni, altri rappresentanti delle istituzioni europee, del Programma INTERACT, dell Agenzia REGIOSUISSE, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali, o esperti in specifiche tematiche, attinenti gli argomenti all ordine del giorno. L elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi prima della seduta. Articolo 2 Designazioni e codice di comportamento Ogni istituzione od organismo di cui all art. 1 designa il proprio rappresentante ed un eventuale supplente, comunicando i nomi ed i relativi contatti all Autorità di Gestione (di seguito indicata anche con l acronimo AdG), tramite il Segretariato Congiunto. Ogni cambiamento deve essere comunicato tempestivamente e comunque in tempo utile per la convocazione della riunione successiva. La designazione deve tenere conto delle competenze, delle capacità di partecipare attivamente e di un adeguato livello di rappresentanza. Ferme restando tali priorità, laddove possibile nell individuazione del nominativo del supplente si terrà conto dei criteri di parità tra uomini e donne. In caso di impossibilità a partecipare sia del rappresentante che del supplente può essere fornita apposita delega per la partecipazione alle riunioni, fermo restando che il delegato deve appartenere alla stessa Istituzione. La lista nominativa dei componenti consultivi del Comitato di Sorveglianza è resa pubblica. Tutti i partecipanti al Comitato, compresi i componenti eventualmente delegati per singole sedute e gli eventuali invitati, avranno cura di rispettare il carattere riservato delle sedute. I componenti designati sono responsabili dell accesso alla sezione del sito di Programma e alla sezione del Sistema informativo del Programma riservate ai componenti il Comitato. Nell esercizio delle sue funzioni, con particolare riferimento alle decisioni connesse alla selezione e finanziamento delle operazioni, il Comitato e i suoi membri avranno cura di garantire l imparzialità del loro operato al fine di evitare ogni forma di conflitto di interesse. Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 4

A tal fine ogni componente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che accerti la sussistenza o meno di compiti dirigenziali in organismi direttamente fruitori di interventi finanziati, o di avere con essi rapporti di lavoro o di consulenza, astenendosi se del caso dal partecipare alla discussione ed alla decisione. Per i componenti italiani del Comitato l Autorità di Gestione accerta il rispetto delle condizioni previste dall art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. attraverso l acquisizione di apposita autodichiarazione. Articolo 3 Presidenza La Presidenza di ogni seduta è affidata ad una delle Amministrazioni corresponsabili del Programma, in funzione del luogo in cui si svolge la riunione. Il Presidente di seduta dirige la discussione, pone ai voti le questioni, sintetizza le decisioni. Il Comitato di Sorveglianza è copresieduto dall Autorità di Gestione, che si avvale del Segretariato Congiunto per garantirne il corretto funzionamento. L Autorità di Gestione nella sua funzione di copresidente è competente per le seguenti funzioni: convocazione e messa a disposizione della documentazione per le riunioni del Comitato; attivazione delle consultazioni per iscritto; invio della bozza di verbale, verifica delle osservazioni e chiusura dello stesso. L Autorità di Gestione, nella sua qualità di copresidente delle sedute del Comitato, non ha diritto di voto. Articolo 4 Funzioni In accordo con gli articoli 49 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza: 1. valuta l attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici e del loro avanzamento verso i target quantificati intermedi e finali; 2. esamina eventuali problemi significativi eventualmente riscontrati e propone misure atte alla loro risoluzione; 3. può formulare osservazioni all Autorità di Gestione in merito all attuazione e alla valutazione del Programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse. Il Comitato di Sorveglianza esamina ed approva: 1. le linee di indirizzo per l emanazione dei bandi, relativamente a: tipologie progettuali, budget di bando, assi interessati, modalità di organizzazione ed eventuale accompagnamento; 2. la metodologia ed i criteri per la selezione delle operazioni; 3. le relazioni di attuazione annuali e finale; 4. il Piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso; 5. la Strategia di comunicazione per il Programma ed eventuali modifiche della stessa; 6. eventuali proposte di modifiche al Programma operativo presentate dall Autorità di Gestione. Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 5

Il Comitato di Sorveglianza esamina in particolare: 1. ogni aspetto che incide sui risultati del Programma 2. i progressi realizzati nell attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni 3. l attuazione della strategia di comunicazione 4. le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l accessibilità per persone con disabilità 5. le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile. Il Comitato di Sorveglianza, su iniziativa della maggioranza dei suoi membri, può costituire gruppi di lavoro con il coinvolgimento del partenariato esteso su temi o ambiti chiave per l attuazione del Programma e promuovere iniziative di comunicazione o scambio patrocinate dai membri del Comitato per promuovere l interesse e il coinvolgimento dei decisori politici locali. Articolo 5 Istituzione del Comitato Direttivo Secondo quanto contemplato dall art. 12 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, per la selezione dei progetti il Comitato di Sorveglianza istituisce un Comitato Direttivo con composizione tecnica, nell ambito del quale le Amministrazioni partner di Programma (Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Cantone Ticino, Cantone dei Grigioni, Cantone Vallese), con il supporto del Segretariato Congiunto, valutano le proposte progettuali in applicazione delle modalità e dei criteri stabiliti dallo stesso Comitato di Sorveglianza ed approvano la graduatoria di finanziamento. Nel caso in cui il Comitato Direttivo non raggiunga il consenso sull approvazione della graduatoria per la selezione dei progetti, di tale decisione viene investito il Comitato di Sorveglianza. La composizione del Comitato rispetterà il principio di rappresentatività del partenariato richiamato dagli articoli 5 e 48 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. L Autorità di Gestione adotta i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di interesse per l esercizio della funzione di selezione delle proposte progettuali nell ambito del Comitato Direttivo. Per tutte le funzioni di propria competenza di cui agli articoli 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 l Autorità di Gestione può coinvolgere il Comitato Direttivo quale organismo tecnico di consultazione partenariale. Il funzionamento del Comitato Direttivo è disciplinato con un regolamento interno, approvato dal Comitato di Sorveglianza. Articolo 6 Convocazione trasmissione della documentazione Il Comitato di Sorveglianza si riunisce, su convocazione dell AdG in qualità di copresidente, in via ordinaria almeno una volta all anno, e in via straordinaria Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 6

ogniqualvolta almeno due componenti, italiano e svizzero, con funzione deliberante ne facciano motivata richiesta. Le sedute ordinarie si svolgono alternativamente in Italia e in Svizzera. I costi per l organizzazione delle sedute possono essere sostenuti dall asse 6 del Programma (Assistenza Tecnica). I costi di trasferta dei singoli componenti sono a carico delle rispettive Amministrazioni ed organizzazioni. L Autorità di Gestione convoca la riunione preferibilmente a mezzo di posta elettronica certificata - e, tenendo conto delle questioni eventualmente proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, propone ai componenti il Comitato l ordine del giorno per la discussione, almeno 15 giorni lavorativi prima della data della riunione, salvo eccezioni motivate. L Autorità di Gestione mette a disposizione i documenti per i quali è richiesto l esame e l approvazione da parte del Comitato almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione, salvo eccezioni motivate. Ai fini del computo di tali termini sono esclusi i periodi di festività italiane e svizzere. I membri a titolo consultivo del Comitato di Sorveglianza possono trasmettere osservazioni preventive in forma scritta all AdG entro i cinque giorni lavorativi precedenti alla data della seduta. Le osservazioni saranno tenute in considerazione ai fini delle decisioni del Comitato. Articolo 7 Svolgimento riunioni Deliberazioni e verbali Trasmissione documenti La lingua di lavoro delle riunioni del Comitato di Sorveglianza è l italiano; non sono previsti servizi di traduzione. Tutti i documenti sono messi a disposizione in lingua italiana. Per la validità delle riunioni e delle decisioni del Comitato è necessario che siano presenti con un loro rappresentante tutte le Amministrazioni partner e una Amministrazione centrale italiana. L ordine del giorno è sottoposto al Comitato per l adozione all inizio di ogni seduta. In casi di urgenza motivata, possono essere esaminati argomenti non iscritti all ordine del giorno, fermo restando che è esclusa la possibilità di assumere decisioni in ordine a questioni finanziarie nella stessa seduta. Il voto è comunque rinviato se uno dei membri deliberanti ne fa richiesta. Il Presidente di seduta, di propria iniziativa o su richiesta di un membro deliberante, può rinviare il voto su un punto iscritto all ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva, se nel corso della riunione è emersa l esigenza di una modifica rilevante che necessita di un ulteriore approfondimento. Le deliberazioni del Comitato sono assunte per consenso dei soli membri deliberanti. Nel caso in cui l Autorità di Gestione sollevasse dubbi riguardo alla correttezza di una decisione, la stessa viene approvata con riserva fino a che la questione non è chiarita dall Autorità di Gestione sulla base di ulteriori approfondimenti e in collaborazione con le autorità di Programma competenti, con riferimento sia all Unione Europea sia alla Svizzera. L Autorità di Gestione, espletate le opportune verifiche, ne darà comunicazione Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 7

al Comitato di Sorveglianza. Qualora l esito fosse negativo l AdG procederà a una nuova consultazione del Comitato stesso. Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene ratificata alla chiusura della riunione, con la specificazione delle decisioni che per urgenza debbano essere attuate dall AdG immediatamente, senza la conclusione dell iter di validazione del verbale. I verbali delle riunioni debbono riportare, oltre alle deliberazioni ed alle raccomandazioni dei membri del Comitato di Sorveglianza, anche le osservazioni ed i pareri espressi dai partecipanti eventualmente presenti. I verbali sono predisposti dall AdG con il supporto del Segretariato Congiunto e trasmessi ai membri presenti alla riunione di norma entro 10 giorni lavorativi dal giorno della riunione. Si intendono approvati qualora entro 10 giorni lavorativi dalla trasmissione non siano formulate osservazioni da parte degli stessi. Eventuali osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta vengono inviate dall AdG a tutti i membri presenti, che hanno la possibilità di aderire o meno alle stesse. Se vi sono osservazioni e nessuno degli altri membri si esprime in merito alle stesse nell arco dei cinque giorni lavorativi successivi, le osservazioni si intendono assentite. L AdG provvede a validare il verbale e a mettere a disposizione di tutti i componenti il Comitato la versione definitiva. Le comunicazioni e la trasmissione di documenti tra AdG, Segretariato Congiunto e Comitato di Sorveglianza avvengono preferibilmente attraverso apposita sezione riservata del sito di Programma http://interreg-italiasvizzera.eu o a mezzo posta elettronica. Tutti i componenti designati provvedono ad informare tempestivamente l AdG di eventuali cambiamenti dei recapiti di posta elettronica per le comunicazioni previste dal presente regolamento. Articolo 8 Consultazioni per iscritto Nei casi di necessità motivata l AdG, anche su proposta di uno o più membri con funzione deliberante, o nei casi di rinvio di cui al precedente articolo 7, può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato. I documenti da sottoporre all esame mediante la procedura di consultazione scritta devono essere inviati ai membri del Comitato di Sorveglianza, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi esclusi i periodi di festività italiane e svizzere - dalla data di spedizione via posta elettronica. La mancata espressione per iscritto vale come assenso. Eventuali osservazioni vengono inviate alla casella di posta elettronica del Segretariato Congiunto che provvede ad inoltrare le osservazioni ai membri con funzione deliberante, che hanno la possibilità di aderire o meno alle stesse entro i successivi 10 giorni lavorativi. A seguito della conclusione della consultazione scritta, l AdG informa i membri del Comitato di Sorveglianza circa l esito della procedura con le medesime modalità dei verbali definitivi ordinari. Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 8

Articolo 9 Modifiche Il Comitato di Sorveglianza può in qualsiasi momento, secondo le procedure di deliberazione previste dal presente regolamento, apportare modifiche allo stesso. Articolo 10 Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme dei Regolamenti citati in premessa, del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 9108 del 9/12/2015 e delle altre diposizioni regolamentari comunque pertinenti. Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 9