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XVI legislatura Disegno di legge A.S. n. 1117-B Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione marzo 2009 n. 109

Servizio Studi Direttore Daniele Ravenna Segreteria tel. 6706_2451 Uffici ricerche e incarichi Settori economico e finanziario Capo ufficio: ------ Reggente ufficio: S. Moroni _3627 Questioni del lavoro e della salute Capo ufficio: M. Bracco _2104 Attività produttive e agricoltura Capo ufficio: ------- Ambiente e territorio Capo ufficio: R. Ravazzi _3476 Infrastrutture e trasporti Capo ufficio: F. Colucci _2988 Documentazione Documentazione economica Emanuela Catalucci _2581 Silvia Ferrari _2103 Simone Bonanni _2932 Luciana Stendardi _2928 Michela Mercuri _3481 Domenico Argondizzo _2904 Documentazione giuridica Vladimiro Satta _2057 Letizia Formosa _2135 Anna Henrici _3696 Gianluca Polverari _3567 Antonello Piscitelli _4942 Questioni istituzionali, giustizia e cultura Capo ufficio: V. Giammusso _3503 Reggente ufficio: A. Sansò _3435 S. Marci _3788 Politica estera e di difesa Capo ufficio: ------- A. Mattiello _2180 Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP Capo ufficio: F. Marcelli _2114 Legislazione comparata Capo ufficio: V. Strinati _3442 I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura Disegno di legge A.S. n. 1117-B Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione marzo 2009 n. 109 a cura di: V. Giammusso, S. Moroni Classificazione Teseo: Finanza regionale. Legge delega. Bilancio dello stato. Anno finanziario 2009. Sistema tributario. Spesa pubblica. Finanza locale.

AVVERTENZA Il disegno di legge n. 1117-B è stato trasmesso dalla Camera dei deputati lo scorso 26 marzo, ed è stato assegnato, per l'esame in sede referente in terza lettura, alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in quella stessa data. In prima lettura, il disegno di legge n. 1117, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", è stato presentato dal Governo al Senato della Repubblica in data 15 ottobre 2008; assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente il 29 ottobre 2008, ha iniziato il suo iter in sede referente il successivo 5 novembre. Concluso l'esame in sede referente il 15 gennaio 2009, il disegno di legge (AS 1117-A) è stato discusso dall'assemblea del Senato nelle sedute del 20, 21 e 22 gennaio. Per l'illustrazione del testo originale, v. il dossier del Servizio studi n. 74; per il testo delle Commissioni, v. il dossier n. 90. Alla Camera dei deputati il disegno di legge (AC 2105) è stato assegnato - in data 26 gennaio - per l'esame in sede referente alle Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), che lo hanno esaminato tra il 10 febbraio e il 13 marzo 2009. L'Assemblea della Camera lo ha poi discusso (AC 2105-A) nelle sedute del 16, 17, 18, 19 e 24 marzo. In materia, sono inoltre disponibili i seguenti dossier di documentazione: - del Servizio studi del Senato e del Servizio studi della Camera: - Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale, n. 57 - Temi di federalismo fiscale. I principi costituzionali - Commissione parlamentare per le questioni regionali. Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale, n. 66 - del Servizio bilancio del Senato: - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, n. 8 - del Servizio bilancio del Senato e del Servizio bilancio della Camera: L'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione: il federalismo fiscale, n. 3.

I N D I C E SCHEDE DI LETTURA...11 Articolo 1 (Ambito di intervento) Scheda di lettura...13 Articolo 2 (Oggetto e finalità) Scheda di lettura...17 Articolo 3 (Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) Scheda di lettura...45 Articolo 4 (Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale) Scheda di lettura...51 Articolo 5 (Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) Scheda di lettura...57 Articolo 6 (Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria) Scheda di lettura...63 Articolo 7 (Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali) Scheda di lettura...65 Articolo 8 (Princìpi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento) Scheda di lettura...71 Articolo 9 (Princìpi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni) Scheda di lettura...87 Articolo 10 (Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni) Scheda di lettura...97

Articolo 11 (Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane) Scheda di lettura...101 Articolo 12 (Princìpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l autonomia di entrata e di spesa degli enti locali) Scheda di lettura...109 Articolo 13 (Principi e criteri direttivi concernenti l entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali) Scheda di lettura...117 Articolo 14 (Attuazione dell articolo 116, terzo comma, della Costituzione) Scheda di lettura...125 Articolo 15 (Finanziamento delle città metropolitane) Scheda di lettura...127 Articolo 16 (Interventi di cui al quinto comma dell articolo 119 della Costituzione) Scheda di lettura...131 Articolo 17 (Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo) Scheda di lettura...137 Articolo 18 (Patto di convergenza) Scheda di lettura...143 Articolo 19 (Patrimonio di comuni, province, Città metropolitane e Regioni) Scheda di lettura...147 Articolo 20 (Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le Regioni) Scheda di lettura...151 Articolo 21 (Norme transitorie per gli enti locali) Scheda di lettura...157 Articolo 22 (Perequazione infrastrutturale) Scheda di lettura...167

Articolo 23 (Norme transitorie per le città metropolitane) Scheda di lettura...171 Articolo 24 (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell articolo 114, terzo comma, della Costituzione) Scheda di lettura...185 Articolo 25 (Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni) Scheda di lettura...195 Articolo 26 (Contrasto all evasione fiscale) Scheda di lettura...197 Articolo 27 (Coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome) Scheda di lettura...199 Articolo 28 (Salvaguardia finanziaria) Scheda di lettura...209 Articolo 29 (Abrogazioni) Scheda di lettura...215

SCHEDE DI LETTURA 11

A.S. n. 1117-B Articolo 1 Articolo 1 (Ambito di intervento) Testo del disegno-legge Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 1. La presente legge costituisce attuazione dell articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e rispettando i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l utilizzazione delle risorse aggiuntive e l effettuazione degli interventi speciali di cui all articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Disciplina altresì i princìpi generali per l attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni ed il finanziamento di Roma capitale. 2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con 1. La presente legge costituisce attuazione dell articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l utilizzazione delle risorse aggiuntive e l effettuazione degli interventi speciali di cui all articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i princìpi generali per l attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con 13

A.S. n. 1117-B Articolo 1 Testo del disegno-legge Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati gli statuti, esclusivamente le disposizioni gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25. di cui agli articoli 15, 22 e 27. L articolo 1, oggetto di alcune modificazioni durante l esame da parte della Camera dei deputati, esplicita l ambito di intervento del disegno di legge in esame (come esplicita la sua rubrica). Il primo periodo del comma 1 chiarisce, in particolare, che l intervento legislativo ha ad oggetto l attuazione all articolo 119 della Costituzione, in materia di federalismo fiscale. L assicurazione dell autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali e la garanzia dei principi di solidarietà e coesione sociale sono menzionati come tratti caratterizzanti dell intervento; il riferimento alla garanzia di tali principi - anziché al loro "rispetto" - è stato introdotto durante l'esame in sede referente presso l'altro ramo del Parlamento 1. Gli obiettivi del provvedimento attuativo sono, in particolare: la graduale sostituzione del criterio della spesa storica per tutti i livelli di governo; la massima responsabilizzazione dei medesimi livelli di governo; l effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti, nonché quello - inserito nel corso della discussione nell altro ramo del Parlamento 2 - di perseguire lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Per spesa storica si intende il criterio-base dell attuale sistema di finanza derivata, in virtù del quale ogni ente territoriale riceve finanziamenti parametrati sulla spesa in precedenza sostenuta. Tale criterio, secondo il Governo, va superato in quanto premia gli enti meno efficienti a scapito di quelli più virtuosi. Il secondo periodo del comma dettaglia i contenuti normativi del disegno di legge in esame, il quale reca disposizioni volte a: 1 Con l'approvazione dell'emendamento 1.10, primo firmatario Commercio, nella seduta delle Commissioni riunite V e VI dell'11 marzo 2009. 2 Tale finalità deriva dall approvazione dell emendamento C. Marini 1.2 (testo modificato), nella seduta n. 148 del 18 marzo 2009. 14

A.S. n. 1117-B Articolo 1 - stabilire - in via esclusiva, come specifica il testo - i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (v. articolo 119, comma secondo, della Costituzione); Sembra che il legislatore intenda fare del testo in esame e dei decreti legislativi che seguiranno - l unico referente normativo in tema di principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La disposizione non ha però la forza di vincolare il futuro legislatore ordinario, il quale potrebbe introdurre nuovi principi fondamentali anche in altre sedi legislative. Il principio di esclusività potrebbe essere inteso, per altro verso, come vincolo per l interprete, al quale sarebbe precluso di desumere ulteriori principi fondamentali dalla legislazione pre-vigente. - disciplinare l istituzione e il funzionamento del fondo perequativo previsto per i territori con minore capacità fiscale per abitante (articolo 119, comma terzo, della Costituzione); - disciplinare l utilizzazione delle risorse aggiuntive e gli interventi speciali in favore di determinati enti territoriali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (articolo 119, comma quinto, della Costituzione); Va ricordato che il testo originariamente presentato al Senato dal Governo non limitava espressamente l intervento legislativo statale - in materia di attribuzione del patrimonio proprio agli enti territoriali - alla determinazione dei principi generali. La delimitazione de qua è stata introdotta durante l esame in sede referente nel corso della prima lettura, in ossequio al disposto dell articolo 119, comma sesto Cost. (ma v. comunque l art. 16 nella prima stesura del ddl, ove già era contenuto un riferimento ai principi generali). - disciplinare i principi generali per l attribuzione di un patrimonio proprio agli enti territoriali (articolo 119, comma sesto, della Costituzione); - dettare norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale (v. anche art. 114, comma terzo, Cost.). La riformulazione delle previsione concernente la disciplina di Roma Capitale è frutto dell'approvazione di un emendamento dei relatori durante l'esame in sede referente presso la Camera dei deputati 3. Si ricorda che l'ordinamento transitorio di Roma capitale è disciplinato dall'articolo 24 del disegno di legge in esame. 3 Si tratta dell'emendamento 1.23, approvato dalle Commissioni V e VI della Camera nella seduta dell'11 marzo 2009. 15

A.S. n. 1117-B Articolo 1 Il comma 2 4 è volto a individuare le sole disposizioni applicabili alle Regioni e alle Province ad autonomia speciale: si tratta degli articoli 15, 22 e 27 del ddl (v. infra le relative schede di lettura). In virtù del comma in esame è quindi applicabile alle autonomie speciali in conformità con la normativa statutaria solo la disciplina posta dal testo in tema di: finanziamento delle Città metropolitane; perequazione infrastrutturale; coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Va segnalato che la Camera dei deputati, in sede referente 5, aveva modificato tale disposizione escludendo dall'ambito di applicazione gli enti locali ricadenti nel territorio delle autonomie speciali. Tale norma è stata successivamente soppressa durante la discussione da parte dell Assemblea della Camera 6 L effetto della modifica apportata dalla Camera dei deputati nel corso dell esame in sede referente non appariva del tutto chiaro: in base a un interpretazione strettamente letterale, da questa sarebbe sembrata discendere l applicabilità agli enti locali ricadenti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome dell intera disciplina recata dal disegno di legge in esame. Tale interpretazione doveva peraltro essere valutata alla luce delle competenze in materia di enti locali attribuite alle Regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti. Un interpretazione meno letterale avrebbe invece portato a ritenere che agli enti locali ricadenti nel territorio delle Regioni a statuto speciale non si sarebbe applicata nessuna delle disposizioni recate dal disegno di legge in esame, neanche quelle applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome in forza del comma 2. Perplessità potevano, peraltro, sorgere in merito alla coerenza di tale interpretazione con la disciplina complessivamente applicabile alle Regioni a statuto speciale sulla base degli articoli 14, 21 e 25 (secondo la precedente numerazione degli articoli). 4 Introdotto durante l esame in sede referente nel corso della prima lettura. 5 Con l'approvazione, nella seduta delle Commissioni riunite dell'11 marzo 2009, dell'emendamento 1.1, a firma del deputato La Loggia. 6 Con l approvazione dell emendamento del Governo 1.500 (testo modificato). 16

A.S. n. 1117-B Articolo 2 Articolo 2 (Oggetto e finalità) Testo del disegno-legge Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l attuazione dell articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni. 2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo; b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall Unione europea e dai trattati internazionali; c) razionalità e coerenza dei singoli 1.Identico. 2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a)identica; b)identica; c)identica; 17

A.S. n. 1117-B Articolo 2 Testo del disegno-legge Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell attività di contrasto all evasione e all elusione fiscale; e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l efficienza e l efficacia, e tenendo conto anche del rapporto tra il numero dei dipendenti dell ente territoriale e il numero dei residenti, costituisce l indicatore rispetto al quale comparare e valutare l azione pubblica nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell esercizio delle d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell attività di contrasto all evasione e all elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l efficienza e l efficacia, costituisce l indicatore rispetto al quale comparare e valutare l azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all articolo 117, 18

A.S. n. 1117-B Articolo 2 Testo del disegno-legge rispettive funzioni; g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall applicazione del patto di stabilità e crescita; h) individuazione dei princìpi fondamentali dell armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l osservanza del patto di stabilità e crescita; Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione; g)identica; h) individuazione dei princìpi fondamentali dell armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l osservanza del patto di stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei princìpi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le 19

A.S. n. 1117-B Articolo 2 Testo del disegno-legge Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni ai sensi dell articolo 17, comma 1, lettera e), a carico dell ente in caso di mancato rispetto di tale termine; i) coerenza con i princìpi di cui all articolo 53 della Costituzione; i) previsione dell obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata; l) salvaguardia dell obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche; l) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: m)identica; 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; 2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni; m) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; n)identica; 20

A.S. n. 1117-B Articolo 2 Testo del disegno-legge n) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale; o) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell imposizione di tributi propri; p) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato: 1) istituire tributi regionali e locali; 2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell esercizio della propria autonomia; 3) valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; (Si veda il numero 3) della lettera p)) Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati o)identica; p)identica; q)identico: 1) identico; 2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); soppresso (Si veda la lettera r)). r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e 21

A.S. n. 1117-B Articolo 2 Testo del disegno-legge Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625, e successive modificazioni; q) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali; r) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all articolo 5; s) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi s)identica; t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni; u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi 22

A.S. n. 1117-B Articolo 2 Testo del disegno-legge erariali compartecipati siano integralmente contabilizzati nel bilancio dello Stato; t) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l esercizio delle funzioni fondamentali di cui all articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l esercizio delle funzioni fondamentali di cui all articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all articolo 17 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie, fino all esercizio del potere sostitutivo di cui all articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato; v)identica; z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economicofinanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l esercizio delle funzioni fondamentali di cui all articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l esercizio delle funzioni fondamentali di cui all articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all entità di tali scostamenti e possono comportare l applicazione di misure automatiche per l incremento delle 23

A.S. n. 1117-B Articolo 2 Testo del disegno-legge secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria; v) previsione che le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h); z) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi; aa) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali; Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria; aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica; bb)identica; cc)identica; 24

A.S. n. 1117-B Articolo 2 Testo del disegno-legge bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all articolo 5, comma 1, lettera b); cc) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all articolo 119, quinto comma, della Costituzione; dd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati dd)identica; ee)identica; ff)identica; gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all adempimento dei relativi compiti; ee) territorialità dei tributi regionali e locali e dei gettiti delle compartecipazioni, in conformità a quanto previsto dall articolo 119 della Costituzione; ff) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall articolo 119 della Costituzione; ii)identica; 25

A.S. n. 1117-B Articolo 2 Testo del disegno-legge Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva; gg) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite; hh) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il ll)identica; mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della 26

A.S. n. 1117-B Articolo 2 Testo del disegno-legge Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l intesa non è stata raggiunta. 4. Decorso il termine per l espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per l espressione di un nuovo parere da parte delle Commissioni di cui al comma 3. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall intesa. 5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni e la determinazione dei costi e dei Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati Commissione di cui all articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l intesa non è stata raggiunta. 4. Decorso il termine per l espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall intesa. 5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali. 27

A.S. n. 1117-B Articolo 2 Testo del disegno-legge Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati fabbisogni standard. 6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. 7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4. 6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h). Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell articolo 20. Contestualmente all adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. 7.Identico. I commi 1, 3 e 4 dell articolo in esame, nel conferire delega al Governo per l attuazione dell art. 119 della Costituzione, prevedono che i decreti legislativi attuativi siano adottati su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, del 28

A.S. n. 1117-B Articolo 2 Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione (nonché con gli altri ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei decreti), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame (ma sul termine si veda anche infra al comma 6 e articolo 3, comma 6). I decreti vanno adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e successiva sottoposizione degli schemi di provvedimento: 1. alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari; 2. alla apposita Commissione bicamerale istituita dall articolo 3 del disegno di legge 7 (v. infra). Nel corso dell esame in sede referente da parte della Camera dei deputati, si è previsto che ciascuno schema sia corredato da una relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico 8. Le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimersi entro 60 giorni dalla trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati, fatta salva l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, per la quale è previsto un ulteriore termine (cfr. comma 4). Quanto alla previsione dell intesa in sede di Conferenza unificata (norma già presente nel testo iniziale), il riferimento all articolo 8, comma 6, della cosiddetta legge La Loggia 9, è stato sostituito nel corso della discussione nell Assemblea del Senato con quello all articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 10. L intesa da raggiungersi in sede di Conferenza unificata non è considerata presupposto necessario e vincolante per l esercizio del potere 7 Va ricordato che il testo originario del disegno di legge governativo non prevedeva l istituzione di un apposito organismo bicamerale, ma demandava i pareri sugli schemi di decreti attuativi alle competenti Commissioni parlamentari. 8 Con l approvazione, nella seduta dell'11 marzo 2009 dell emendamento dei relatori 2.172 (nuova formulazione). 9 Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. l'articolo 8, comma 6 citato stabilisce che " Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". 10 L'articolo 3 citato stabilisce, in particolare, che "quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata (comma 3). In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive (comma 4). 29

A.S. n. 1117-B Articolo 2 delegato da parte del Governo 11 : il penultimo periodo del comma in esame prevede infatti che, in mancanza di intesa, e trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui i decreti legislativi siano posti all ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare, approvando allo stesso tempo una relazione in cui vengano motivate le ragioni per cui l intesa non è stata raggiunta. Tale relazione viene trasmessa alle Camere. Il comma 4 12 disciplina l ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari. Il testo approvato dal Senato prevedeva il meccanismo del cd. doppio parere : se il Governo non intendeva conformarsi ai pareri parlamentari, questi doveva ritrasmette i testi alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, affinché gli stessi organismi precedentemente indicati, esprimessero un nuovo parere. La Camera dei deputati ha modificato tale norma, prevedendo invece che, in questa ipotesi, il Governo ritrasmetta i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e che renda comunicazioni al riguardo davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. In questo secondo passaggio parlamentare non è più coinvolta, dunque, la Commissione parlamentare per l attuazione del federalismo fiscale né le Commissioni competenti in materia finanziaria, ma sembra di intendere le Assemblee di ciascuna Camera. Si segnala che si tratta di una soluzione procedurale inedita tra quelle adottate, negli ultimi anni, allo scopo di rafforzare il coinvolgimento del Parlamento nella fase di elaborazione degli schemi di decreti legislativi, in relazione ai processi di delega di maggiore impatto. A partire dalla legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, è stato previsto, per alcune deleghe, un procedimento particolarmente complesso per l adozione dei relativi decreti legislativi di attuazione: di norma in questi casi si prevede che il Governo, dopo aver acquisito i pareri di altri organismi previsti dalla legge di delega (ad es. la Conferenza Stato-Regioni) e delle Camere, ritrasmetta i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni e alle Camere per il parere definitivo. Nella XV legislatura il ricorso a tale procedura è stato previsto per la legge comunitaria 2006 e 2007, per la legge n. 20 giugno 2007, n. 77, 24 dicembre 2007, n. 247, di attuazione del cosiddetto Protocollo sul welfare. Il meccanismo del doppio parere è previsto in via generale dalla legge n. 400 del 1988 (art. 14, co. 4) per tutte le deleghe il cui termine superi i due anni. 11 Si ricorda che, nell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, le intese che prefigurano il raggiungimento di una volontà comune dello Stato e degli enti territoriali in merito ad atti o attribuzioni relativi all esercizio di rispettive competenze - possono essere considerate "forti" o "deboli", a seconda che la loro sussistenza condizioni o meno l'adozione finale dell'atto. Il carattere forte o debole non sarebbe privo di influenze sulla possibilità per il Governo di esercitare la delega legislativa, conferita ex art. 76 della Costituzione, anche in assenza di un tempestivo accordo. 12 Introdotto nel corso dell esame in sede referente durante la prima lettura in Senato. 30