Regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

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Transcript:

1 Regolamento per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. (approvato con delibera di C.C. n. 15 del 29.03.2011)

2 Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, ed in particolare quelle emanate dalla Regione Toscana con legge regionale nr 6 del 3 gennaio 2005 disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana il presente regolamento disciplinale modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Laterina ad organismi esterni: 1. campo sportivo di Laterina; 2. campo sportivo Ponticino; 3. campo da tennis Laterina; 4. palestra di Ponticino; 5. palestra di Laterina. Art. 2 Palestre scolastiche 1. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente normativa gli impianti sportivi di pertinenza scolastica, negli orari nei quali questi sono nella disponibilità dell'amministrazione Comunale. A tale scopo il loro uso, nel periodo di tempo non compreso nell orario scolastico è regolato da una convenzione da stipularsi tra Comune e società sportive. L uso della palestra potrà essere concesso a terzi solo nel caso in cui essa abbia accesso indipendente rispetto al corpo dell immobile scolastico. 2. Il comune fuori dagli orari scolastici, si riserva l uso delle palestre nei giorni e negli orari che verranno stabiliti dal responsabile del settore tecnico annualmente durante il periodo estivo di sospensione dell attività. Durante gli orari di cui sopra il Comune, tramite opportuno atto del responsabile del servizio, può concedere l uso di tali impianti a società che ne facciano richiesta anche per brevi periodi. Il responsabile valutandone l idoneità dell uso attribuirà alle società di cui sopra le tariffe stabile dalla Giunta comunale. Ciascuna società diverrà così responsabile verso il comune di ogni danno arrecato all impianto causato da qualsiasi azione od omissione, sia colposa sia dolosa provocata durante l orario di assegnazione della struttura. Pertanto la società assume l obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose nell orario concesso. La richiesta dovrà essere formalizzata e motivata e contenere una relazione sulle attività che verranno svolte, l assegnazione avverrà considerando l ordine di arrivo delle richieste e valutandone la qualità del progetto presentato. Art. 3 - Soggetti 1. Ove il Comune di Laterina non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

3 2. In via subordinata, e particolarmente nel caso in cui le procedure di selezione di cui agli articoli successivi abbiano esito infruttuoso, il Comune di Laterina affida la gestione delle strutture a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 del presente articolo, previa deliberazione del Consiglio Comunale. 3. nella scelta del gestore, il Comune di Laterina adotterà oltre ai criteri riportati al seguente art. 4 i due criteri di cui sotto che non saranno oggetto di punteggio ma saranno condizioni per l ammissibilità dell offerta: garanzia dell apertura dell impianto a tutti i cittadini; garanzia di imparzialità nel permettere l utilizzo a tutti i soggetti che ne facciano richiesta. 4. Uno stesso soggetto non potrà gestire più di un impianto sportivo, pertanto colui che risultasse aggiudicatario di più impianti dovrà indicare l impianto che intende gestire rinunciando agli altri, la cui gestione sarà affidata al soggetto immediatamente successivo in graduatoria. Art. 4 - Avviso pubblico 1. La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene con la procedura dell'avviso pubblico. 2. L'avviso contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, la durata minima dell'affidamento, l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile sull'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l eventuale canone minimo che si intende percepire, ovvero l'eventuale massimo contributo che si intende concedere a sostegno della gestione, oltrechè lo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra l'ente proprietario e il gestore. Art. 5 - Criteri di selezione del contraente 1- La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità riferita ai criteri di seguito elencati ed esplicitate con punteggi: scelta dell affidatario che tenga conto dell esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell impianto, dell affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell attività sportiva esercitata con quella praticabile nell impianto e dell eventuale organizzazione di attività in collaborazione con organismi associativi operanti nei settori dello sport e dei servizi al cittadino. La selezione verrà effettuata sulla base di un progetto dell attività che dovrà essere presentato in sede di risposta all avviso pubblico e che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Valutazione della convenienza economica dell offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell ente territoriale dell eventuale canone minimo che si intende percepire. Qualora si richieda l'effettuazione, da parte della concessionaria, di interventi di

4 Punteggi: manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli impianti trovano applicazione le normative degli appalti pubblici: Garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi; determinazione della durata massima dell affidamento in gestione; Descrizione Punteggio massimo: Punteggio 1.- legami con il territorio (MAX PUNTI 50) a numero di anni di gestione degli impianti oggetto di concessione attribuendo il valore massimo alla maggior durata b- numero di anni di attività svolta nel comune di Laterina, attribuendo il valore massimo alla maggior durata c-numero dei tesserati residenti nel comune di Laterina, attribuendo il valore massimo al maggior numero di iscritti d- numero dei tesserati di età inferiore ai 16 anni residenti nel comune di Laterina, attribuendo il valore massimo al maggior numero di iscritti appartenenti a tale classe d età 2.- affidabilità economico-professionale (MAX PUNTI 50) a - numero degli allenatori o istruttori professionali e loro impiego orario mensile documentato, impegnati nelle attività, attribuendo il valore massimo al numero maggiore di tali addetti b- media giornaliera delle ore di apertura degli impianti, attribuendo il valore massimo a quella più alta c- media giornaliera delle ore dedicate alla pulizia e alla manutenzione degli impianti, attribuendo il valore massimo a quella più alta d- valutazione dell eventuale progetto presentato in funzione della coerenza delle attività programmate con la destinazione naturale degli impianti con la promozione della pratica sportiva anche in favore di categorie di utenza particolarmente svantaggiate e - valutazione della convenienza economica dell offerta, da effettuarsi in base all eventuale canone percepito dal Comune Fino a 30 Fino a 5 Fino a 5

5 Art. 6 - Progetti 1- Ai soggetti partecipanti alla selezione è richiesta la presentazione di un progetto che evidenzi tra l'altro: a- Il programma delle attività da localizzare nell'impianto. b- Le modalità che intendono attuare nella gestione del medesimo. Art. 7 - Provvedimento di affidamento 1- L'affidamento avviene con specifico provvedimento del responsabile di settore competente. Ai concessionari è fatto obbligo di assumersi la responsabilità civile derivante dalla gestione dell impianto esonerando l Amministrazione comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell impianto sportivo sia durante il normale uso dell attività sia durante le manifestazioni. Art. 8 - Contenuti della convenzione 1- La convenzione da stipulare con i soggetti ai quali è affidata la gestione degli impianti deve contenere i seguenti elementi: o Durata dell'affidamento, fino ad un massimo di quindici anni. o Indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura. o Oneri a carico del gestore, costituiti di norma dalle utenze, dall'ordinaria manutenzione, dalla custodia e dalle pulizie. o Oneri a carico del comune di Laterina costituiti di norma dalla manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici. o Obbligo del gestore di applicare le tariffe d'uso temporaneo stabilite dalla Giunta municipale con apposito atto. o Modalità del controllo della gestione da parte dell'ente proprietario o Modalità di recesso del contratto, sia da parte del comune di Laterina, sia da parte della società sportiva, modalità di risoluzione consensuale. o Penali in caso di inadempienza. o Obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T. o Riserva di accesso gratuito per il Comune di Laterina per un massimo di venti giornate annuali previo rimborso per le spese vive: luce, acqua, sorveglianza, gasolio e gas per ciascun impianto utilizzato. Art. 9 Uso temporaneo 1- L uso temporaneo per singole manifestazioni degli impianti sportivi richiesto da terzi è autorizzato dietro apposita domanda formulata sia alla società concessionaria che al Comune di Laterina, che sentite le società

6 concessionarie autorizzerà all uso (anche per fini privati). Le tariffe d uso dovranno essere versate alle società che gestiscono gli impianti. Tali tariffe sono determinate dalla Giunta comunale sentite al riguardo le società concessionarie, la convenzione dovrà prevedere la cifra da versare. 2- I richiedenti nella domanda, che dovrà essere presentata almeno 7 giorni prima dell utilizzo, dovranno indicare il responsabile dell attività per cui l impianto viene richiesto, assicurando comunque la presenza di almeno uno dei responsabili durante lo svolgimento della manifestazione, prevedendo a proprio carico la gestione delle emergenze. Art. 9 - Manutenzione ordinaria 1- Il concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde ove esistenti. 2- Il concessionario deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianto elettrici e d illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonché al D.M. 37/2009 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18.04.1996. Egli si assume inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.s.m.m.i.i. 3- Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti. Art. 10 - Contributi su migliorie 1- I concessionari possono proporre l effettuazione di migliorie sull impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell impianto, all ampliamento dell attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza. 2- La domanda, inoltrata al responsabile comunale, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria. Le procedure di affidamento saranno quelle previste dal codice degli appalti pubblici D.Lgs 138/2006 e s.s.m.m.i.i. Art. 11 - Disposizioni finali 1- Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate. 2- Il presente regolamento viene affisso in tutti gli impianti di proprietà dell Amministrazione Comunale. 3- Entro 180 gg dall entrata in vigore del presente Regolamento le convenzioni di gestione in vigore dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute.

7 Art. 12 - Penalità 1- Comportano la sospensione o la revoca della concessione d uso annua: - il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall amministrazione comunale, fatte salve eccezionali deroghe autorizzate dall Amministrazione comunale; - la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento. 2- L amministrazione comunale svolge compiti di controllo sull uso dell impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.