COMUNE DI BLEVIO (Prov. Como) REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE

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1 COMUNE DI BLEVIO (Prov. Como) REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.6 del 23/03/2015 Indice: Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Soggetti potenziali affidatari degli impianti sportivi Art. 3 Destinazione d uso degli impianti sportivi Art. 4 Tipologie degli impianti sportivi Art. 5 Modalità di gestione degli impianti sportivi Art. 6 Criteri di selezione del contraente Art. 7 Criteri generali per impianti sportivi privi di rilevanza economica Art. 8 Contenuti della convenzione Art. 9 Modalità d uso Art. 10 Manutenzione e pulizia impianti Art. 11 Canone di concessione Art. 12 Tariffe Art. 13 Condotta e adempimenti del concessionario (per le strutture a rilevanza economica) Art. 14 Responsabilità/assicurazione Art. 15 Verifiche e ispezioni Art. 16 Revoca della concessione/affidamento Art. 17 Termine e proroga della concessione Art. 18 Concessione in uso di impianti per manifestazioni Art. 19 Riserva sullo sfruttamento pubblicitario Art. 20 Cauzioni Art. 21 Disposizioni transitorie 1 di 9

2 Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, ed in particolare quelle emanate dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento alla L.R. 14 dicembre 2006, n. 27 avente ad oggetto Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Blevio ad organismi esterni. Per impianti sportivi si intendono non solo gli edifici in senso stretto (palestre, piscine coperte, ecc.), ma anche più in generale aree in qualche modo attrezzate per ospitare la pratica sportiva (campetti di calcio all'aperto, bocciodromi, pareti di arrampicata ecc.); non è peraltro necessario che la struttura sia unicamente adibita ad ospitare eventi sportivi, essendo sufficiente che questa sia la sua destinazione prevalente. Art. 2. SOGGETTI POTENZIALI AFFIDATARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Il Comune di Blevio affida la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. Art. 3. DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Gli impianti sportivi devono essere preposti almeno ad una delle seguenti attività: 1. attività ufficiali (agonistiche) delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA); 2. attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive; 3. attività fisico-sportive non regolamentate dalle FSN e DSA, aventi come finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa. Art. 4. TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche e di quanto prescritto dalla citata legge regionale 27/2006, sono classificati in: 1. impianti aventi rilevanza economica: allorché sono atti a produrre utili; 2. impianti senza rilevanza economica: quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione; 3. impianti scolastici: destinati in via prioritaria alle attività curricolari della scuola di appartenenza, utilizzabili limitatamente nelle fasce orarie libere per l attività sportiva della collettività. Gli impianti comunali e la loro tipologia sono indicati nell allegato al presente regolamento. Art. 5. MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Gli impianti sportivi del Comune di Blevio possono essere gestiti nelle seguenti forme: 1. nel caso di impianti atti a produrre utili e come definiti aventi rilevanza economica, ex art. 1, comma 2 lett. b) della L. R. 27/2006, mediante affidamento in concessione, a norma dell art. 30 del D. Lgs. n. 163 del , in via preferenziale a società ed associazioni 2 di 9

3 sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata. 2. nel caso di impianti sportivi senza rilevanza economica, ex art. 1, comma 2, lett. a) della L.R. 27/2006, individuando l ente affidatario tra associazioni con finalità formative, ricreative e sociali nell ambito dello sport e tempo libero, fondazioni, enti di promozione sportiva, enti non commerciali, previa selezione comparativa di almeno 3 offerte, se presenti sul territorio, altrimenti tramite affidamento diretto; L'Amministrazione comunale procede alla pubblicazione di un bando pubblico, o manifestazione di interesse a cui far seguire una procedura negoziata, ove sono specificate le condizioni, le modalità e i canoni orari della concessione ed in particolare le modalità di presentazione e selezione delle domande. La concessione in uso degli impianti è rilasciata previo accertamento dei requisiti con atti del Responsabile del Settore competente, con cui sono individuati i concessionari, gli orari di utilizzo e il relativo canone. Art. 6. CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE La selezione del contraente, nelle ipotesi di procedura ad evidenza pubblica, verrà effettuata tenendo conto dei seguenti titoli di priorità: 1. radicamento sul territorio del bacino d'utenza dell'impianto, documentata da iniziative relative alla disciplina sportiva praticabile nelle strutture organizzate in collaborazione con organismi associativi operanti nel settore dello sport e dei servizi del cittadino; 2. esperienza di gestione di impianti destinati alla medesima disciplina sportiva tipica dell'impianto; 3. presenza documentata, nell organizzazione dell associazione richiedente, di un Medico Sportivo; 4. affidabilità economica; 5. svolgimento regolare di attività motoria rivolta al recupero di handicap; 6. svolgimento di attività ludico - motoria e di avviamento allo sport per i bambini; 7. svolgimento regolare di attività motoria per gli anziani; 8. qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati; a tal fine sono valutate le qualifiche rilasciate dagli enti e dalle federazioni sportive riconosciute ed affiliate al C.O.N.I., alla U.I.S.P., all'i.s.e.f. Relative alla disciplina sportiva principale praticabile nella struttura; 9. qualità del progetto di manutenzione e/o di ristrutturazione; 10. il programma delle attività da localizzare nell'impianto. 11. le modalità che intendono attuare nella gestione del medesimo. La gestione dell'impianto sportivo, oggetto di più richieste, sarà concessa al soggetto richiedente che ha ottenuto il punteggio più alto, ovvero, in caso di parità, qualora l impianto lo consenta, si procederà all assegnazione in favore di uno solo dei soggetti richiedenti mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei legali rappresentanti delle associazioni concorrenti. Art. 7. CRITERI GENERALI PER IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA Nel caso di impianto che non sia gestito tramite convenzione, oppure per il quale sia possibile comunque concedere ulteriori utilizzi, gli interessati che intendono usufruire degli stessi sono 3 di 9

4 tenuti a presentare domanda, con la quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l utilizzo degli impianti previste dal presente Regolamento. La domanda va presentata in tempo utile di ogni anno per la stagione sportiva successiva. Per i criteri di assegnazione vengono individuate le seguenti priorità: 1. Richieste presentate da Associazioni, Società, Gruppi sportivi affiliati a Federazioni riconosciute dal CONI partecipanti a campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, operanti sul territorio, aventi attività di campionato federale (o similare), riconosciuto dalla Federazione italiana sportiva per ogni diversa disciplina; 2. Richieste presentate da Associazioni, comitati ecc. non rientranti tra quelli sopra previsti, che abbiamo comunque la sede in Blevio; 3. Richieste presentate da aggregazioni spontanee di cittadini di Blevio; 4. Richieste presentate da Associazioni, comitati ecc., che non abbiamo la sede in Blevio; All interno di ogni categoria sopra definite verrà utilizzato il criterio di priorità basato sul numero di atleti tesserati residenti nel Comune di età inferiore ai 18 anni (settore giovanile). Verrà redatto, sulla base di tutte le richieste pervenute, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, a cui segue il rilascio delle relative autorizzazioni da parte dell ufficio competente. Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto. L assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all inizio dell anno sportivo con le società interessate. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti. Art. 8. CONTENUTI DELLA CONVENZIONE La convenzione da stipulare con i soggetti ai quali viene affidata la gestione degli impianti deve contenere i seguenti elementi: 1. durata dell'affidamento che non deve essere superiore a 3 anni; 2. indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura; 3. oneri a carico del gestore costituiti di norma dall'ordinaria manutenzione, dalla custodia e dalle pulizie; 4. oneri a carico del Comune di Blevio costituiti di norma dalla straordinaria manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici; 5. modalità del controllo della gestione da parte dell'ente proprietario; 6. modalità di recesso del contratto, sia da parte del Comune di Blevio, sia da parte della Società sportiva; 7. penali in caso di inadempienza; 8. obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T.; 9. numero delle ore mensili (cumulabili nell'anno) che l'amministrazione comunale si riserva di utilizzare per svolgere eventi, manifestazioni e attività varie sia sportive che culturali o ricreative o scolastiche, e che il concessionario e/o l'ente affidatario dovrà obbligatoriamente gestire operativamente. 4 di 9

5 Art. 9. MODALITÀ D'USO L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale. Di norma, è escluso il periodo notturno dalle ore 01,00 alle 08,00. Per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzati. Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune ed al gestore, eventuali deficienze o manchevolezza che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti. Il Comune si riserva di stabilire un monte ore mensile (ore cumulabili nell'anno) per svolgere o far svolgere eventi, manifestazioni e attività varie sia sportive che culturali o ricreative o scolastiche, e che il concessionario e/o l'ente affidatario dovrà obbligatoriamente gestire operativamente. Art. 10. MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI L Amministrazione comunale provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti, mentre il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e alla pulizia degli impianti, assumendosene i relativi oneri. Dopo la stipula della convenzione, al concessionario verranno consegnate le chiavi dell impianto da restituire al termine della concessione. Qualora gli impianti sportivi risultino non adeguatamente puliti da parte del concessionario, la concessione potrà essere revocata nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo. Art. 11. CANONE DI CONCESSIONE Tutti gli impianti sportivi comunali con rilevanza economica devono essere concessi dietro pagamento di canoni, determinati dall amministrazione con cadenza quinquennale sulla base di rapporti dell'ufficio Tecnico contenenti la valutazione dei costi per ciascun impianto, e tenendo conto dei principi di buona amministrazione e di economicità, nonché delle finalità sociali dell'uso degli impianti. L Amministrazione comunale, con provvedimento del Responsabile competente, provvede all'aggiornamento annuale del canone orario di concessione, adeguandolo all'indice ISTAT di incremento dei prezzi. Nel caso di impianti utilizzati contemporaneamente da più concessionari, l importo del canone deve essere calcolato in modo proporzionale alla porzione di impianto utilizzata. Art. 12. TARIFFE L'utilizzo degli impianti sportivi, è soggetto al pagamento di tariffe. Le tariffe, decise con atto deliberativo per ciascun impianto sportivo, sono determinate: tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione del comune; tenendo conto della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione che verranno svolte nello specifico impianto. All'atto della stipula della convenzione per la gestione dovranno essere rese note al gestore che deve sottoscrivere la delibera per accettazione. Nel corso della gestione le tariffe devono essere aggiornate dal 1 gennaio di ogni anno, secondo il tasso ufficiale dell'inflazione arrotondato, all'unità superiore, ovvero, ogni qual volta la 5 di 9

6 legislazione imponga una variazione delle tariffe pubbliche e secondo la misura prevista dalla stessa legislazione. Art. 13. CONDOTTA E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO (per le strutture a rilevanza economica) Il concessionario assume il rischio della gestione economica del servizio prestato, della sua istituzione e gestione. Il concessionario dovrà svolgere nelle ore concesse le attività per cui ha fatto la richiesta; pertanto dovrà affiggere all interno dell'impianto, per tutta la durata della concessione, una locandina indicante: 1. il tipo dei corsi effettuati nelle rispettive ore, 2. il numero dei partecipanti ai singoli corsi, 3. il nome degli istruttori, il nome e le qualifiche di ogni addetto, 4. la tariffa di iscrizione iniziale e mensile, 5. la quota di assicurazione. La locandina dovrà contenere dati conformi a quelli risultanti agli atti dell Amministrazione Comunale, in quanto forniti al momento della richiesta di concessione. Il numero complessivo dei partecipanti ad ogni singolo corso, degli istruttori e degli addetti non potrà superare i parametri di capienza previsti per ogni singolo impianto I concessionari che durante l anno, per giustificati motivi, non utilizzeranno gli impianti concessi nelle ore assegnate dovranno tempestivamente comunicarlo al competente ufficio comunale. Il concessionario non può effettuare cambi orari, senza preventiva autorizzazione dell Amministrazione comunale. In nessun caso il concessionario potrà cedere il proprio monte ore ad altra Associazione/Società o Ente. Art. 14. RESPONSABILITA /ASSICURAZIONE Il concessionario/affidatario si impegna al corretto uso dell impianto sportivo e delle attrezzature annesse, nonché ad assumersi ogni responsabilità per danni a cose o a persone, che si verificassero nel corso delle attività sportive svolte dal concessionario nelle ore assegnate. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all Amministrazione comunale per effetto della concessione. A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati all impianto, alle persone e/o alle cose, il concessionario dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa. Nel caso di danni all impianto e alle attrezzature nelle ore di uso degli stessi, segnalati dal personale dell amministrazione comunale addetto all impianto, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'ufficio Tecnico dell Unione dei Comuni Lario e Monti. Qualora il concessionario/affidatario non provveda direttamente, nel termine fissato dall Ufficio Tecnico medesimo, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), la concessione verrà immediatamente revocata, fatte salve le ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno prodotto. Se l impianto ove si è verificato il danno è usato da più concessionari/affidatari nello stesso giorno, e qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito, in base a specifica clausola della convenzione, in parti proporzionali alle ore di utilizzazione tra tutti i concessionari. 6 di 9

7 In caso di mancato ripristino, alla riparazione del danno provvederà direttamente l'amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa nei confronti di tutti i concessionari/affidatari dell'impianto in misura proporzionale alle ore di utilizzazione. I concessionari/affidatari sono pertanto tenuti a constatare le condizioni dell impianto sportivo, al momento di ogni ingresso per lo svolgimento dell attività. Art. 15. VERIFICHE E ISPEZIONI Gli uffici preposti dell'unione dei Comuni Lario e Monti, anche dietro segnalazione dell amministrazione comunale, per assicurarsi che l uso dell impianto avvenga nell osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari, può effettuare, in qualunque momento, verifiche negli impianti, avvalendosi della Polizia locale. Quest ultimo trasmetterà rapporto del sopralluogo al Responsabile del Settore competente alla concessione. Art. 16. REVOCA DELLA CONCESSIONE/AFFIDAMENTO Costituirà motivo di revoca della concessione/affidamento d uso il verificarsi di uno dei seguenti casi: 1. inadeguata pulizia dell impianto, segnalata o verificata direttamente con motivato rapporto, per oltre tre volte nell arco di durata della concessione; 2. sub-concessione ad altro ente, associazione o società; 3. danni agli impianti non immediatamente riparati; 4. ritardo di due mesi nel pagamento del canone di concessione dovuto alle scadenze fissate nella convenzione. Indipendentemente dalla revoca, è stabilito, per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fissata nella convenzione, il pagamento, a partire dal terzo giorno di ritardo, di una penale giornaliera pari all 1% dell importo della rata del canone, con le stesse modalità di pagamento del canone stesso; 5. uso improprio dell impianto rispetto alle finalità della concessione previste nel presente Regolamento, in contrasto con norme di legge, regolamentari e previste nelle singole convenzioni. Il concessionario, che è incorso nella revoca, non può avere in concessione impianti sportivi provinciali nell anno successivo alla revoca. Le concessioni possono essere modificate, sospese o revocate senza preavviso, su segnalazione del Settore competente, per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o per impreviste esigenze dell Amministrazione comunale, o per lo svolgimento di particolari manifestazioni, oltre che nei casi di forza maggiore. Art. 17. TERMINE E PROROGA DELLA CONCESSIONE La scadenza della concessione in uso degli impianti sportivi scade dopo 3 anni e può essere prorogata, alle stesse condizioni, salvo conguaglio con il canone aggiornato. Art. 18. CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI L uso degli impianti sportivi è concesso a titolo gratuito alle scuole e per la preparazione e lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi ed attività consimili. 7 di 9

8 Potrà essere altresì concesso a titolo gratuito l utilizzo di impianti sportivi a società, associazioni sportive e non, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, aventi i seguenti requisiti: assenza di fini di lucro dell Ente richiedente; accesso gratuito del pubblico alla manifestazione; utilità sociale della manifestazione. L ufficio competente, sulla base dei predetti criteri e di specifico atto di Giunta, provvede alla concessione gratuita degli impianti. Art. 19. RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune, che potrà farlo esercitare dal con cessionario. Le modalità e i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari sono definiti con atto della Giunta Comunale. I concessionari della gestione degli impianti sportivi saranno tenuti alla messa a disposizione di spazi esterni o interni all impianto, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento, fatta eccezione per il caso in cui il concessionario di un impianto a rilevanza economica sia anche concessionario dello sfruttamento pubblicitario dello specifico impianto. Art. 20. CAUZIONI L Amministrazione Comunale in particolari occasioni motivate, previa autorizzazione della Giunta comunale, può imporre al richiedente, per l uso delle strutture, il versamento anticipato di una congrua somma a titolo di deposito cauzionale non fruttifero a garanzia di eventuali danni causati alle strutture ed alle attrezzature. Art. 21. DISPOSIZIONI TRANSITORIE In sede di prima applicazione, dalle procedure sopra descritte restano esclusi gli impianti per cui siano già operative convenzioni o altri accordi di gestione esclusiva, che prevedano l'utilizzo delle strutture per almeno 32 ore la settimana, sino alla scadenza degli stessi. In prossimità di tali scadenze, si procederà alla scelta del nuovo affidatario nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento. Le convenzioni di utilizzo in essere, inferiori alle 32 ore la settimana, restano invece in essere fino alla loro scadenza contrattuale e/o anticipata e concorsuale, e la gestione risulterà in carico al nuovo concessionario/affidatario all'interno delle ore di cui si è riservata la disponibilità l'ente concessionario/affidatario di cui all'art di 9

9 CLASSIFICAZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA COMUNE DI BLEVIO L.R. LOMBARDIA 27/2006 IMPIANTO CARATTERISTICHE TECNICHE RILEVANZA ECONOMICA SALA EX-ECA Fraz. Girola Sala polivalente di circa 50 mq, all'interno di edificio residenziale. NO STRUTTURA POLIFUNZIONALE Sala polifunzionale interrata con spogliatoi indipendenti. Campo da calcio Campo da tennis Fraz. Girola PARETE ARRAMPICATE SALA VOGA Fraz. Girola PER Sala polifunzionale interrata di circa 220 mq. Spogliatoi e bagni interrati di circa 150 mq. Campo da calcio in erba sintetica di misure circa 41x23 m Campetto da tennis di misure circa 35x16 m con contigua struttura adibita a ripostiglio/bagno. Parete per arrampicata attrezzata. Vasca voga in Fraz. Girola con attrezzatura e spogliatoi di circa 120 mq NO NO NO 9 di 9

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