LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATA:

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Approvazione convenzione cani randagi 2007 2010 RICHIAMATA: LA GIUNTA COMUNALE - la legge n. 281 del 14 agosto 1991 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e successive modificazioni; - la legge regionale n. 16 del 20 luglio 2006 avente ad oggetto: Lotta al randagismo e tutela degli animali d affezione che all art. 6 Competenze degli Enti Locali e all art. 12 Rifugi per animali prevede che i Comuni, singoli o associati e le comunità montane provvedano ad ospitare nei canili rifugio i cani randagi catturati nel territorio di competenza ; VISTO: - CHE le Amministrazioni Comunali, nel caso in cui non dispongano di un proprio canile, si possono convenzionare con canili privati gestiti da associazioni, cooperative o privati, al fine di poter ricoverare gli animali d affezione, dopo il periodo di osservazione presso il canile gestito direttamente dalla ASL, in attesa di adozione; RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 119 del 24.09.2007 con la quale è stata approvata la convenzione con il Canile La Pandina di Villanterio per il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi ex legge 281/91 per il periodo 01.10.2007 30.09.2010 verso il costo giornaliero di 2,00 + IVA; VISTO che la convenzione di cui si argomenta è scaduta e che pertanto è necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione per l eventuale ricovero di cani randagi catturati nel territorio del Comune di Sannazzaro de Burgondi; SENTITI allo scopo alcuni canili della zona, gestiti da privati: Canile La Pandina di Villanterio (PV) il quale, con nota prot. n. 13251 del 27.10.2010, si è dichiarato disponibile ad ospitare i cani randagi provenienti dal nostro Comune verso il costo giornaliero di 3,50 + IVA; Canile Dogmar snc di San Genesio ed Uniti (PV) il quale, con nota prot. n. 13155 del 26.10.2010, si è dichiarato disponibile ad ospitare i cani randagi provenienti dal nostro Comune verso il costo giornaliero di 2,00 + IVA; Canile Oasi la Cascinetta di Mede (PV) il quale, con nota prot. n. 13694 del 05.11.2010, si è dichiarato disponibile ad ospitare i cani randagi provenienti dal nostro Comune verso il costo giornaliero di 5,00 + IVA; RITENUTO il canile Dogmar snc di Canclini Cinzia Emma & C. Strada per Mirabello, 6 San Genesio ed Uniti (PV), in possesso del nulla osta igienico-sanitario rilasciato dall ASL di Pavia e dal Comune di San Genesio ed Uniti, come risulta dalla documentazione trasmessa in data 13.12.2010, prot. n. 15498, rispondente alle esigenze dell Amministrazione Comunale anche in considerazione del corrispettivo giornaliero richiesto pari ad 2,00 + IVA per ogni cane ricoverato; VISTO il capitolato all uopo proposto e ritenuto che il contenuto dello stesso, come definito tra le parti, contempera le rispettive esigenze;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di capitolato allegato; RICHIAMATA la deliberazione C.C. n 10 del 19/03/2009, ad oggetto Approvazione regolamento per la fornitura di servizi da eseguirsi in economia immediatamente eseguibile, che all art. n 15 prevede la possibilità di procedere all affidamento diretto quando l importo delle spese non superi l ammontare di 20.000,00 (IVA esclusa); RITENUTO pertanto, di approvare lo schema di capitolato allegato per il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi ex legge 281/91 per il periodo 01.01.2011 31.12.2013, al fine di poter risolvere il problema del reperimento di spazi per il ricovero di animali di affezione e quello della loro custodia; ACQUISITO l allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art. 49 del T.U. 18/08/2000 n 267; Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge D E L I B E R A DI APPROVARE l allegato schema di capitolato per il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi ex legge 281/91 per il periodo di anni 3 (tre) a decorrere dalla sottoscrizione della concessione, che sotto la lettera A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente richiamate; DI DARE ATTO che lo schema di capitolato si compone di n. 13 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Servizi alla Persona tutte le incombenze necessarie all attivazione del servizio e all assunzione del relativo impegno di spesa quantificato in presuntivi 350,00 che trova imputazione all int./cap. 1.09.06.03/7740 Cani randagi: servizi dell esercizio finanziario 2011, in corso di formazione, cod. SIOPE 1332 Altre spese per servizi DI CONSIDERARE le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; Seguono n. 2 allegati.

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ex L. 281/91 Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE La concessione ha per oggetto il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di e trasportati da personale dell A.S.L. di Pavia al canile, come previsto dalla legge 14 Agosto 1991, n. 281. Art. 2 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO La concessione del servizio viene aggiudicata alla ditta Dogmar con sede in San Genesio ed Uniti Strada per Mirabello n. 6, in considerazione della tipicità del servizio e del fatto che la stessa è regolarmente autorizzata e dotata di strutture in regola con tutte le normative vigenti. Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO La concessionaria metterà a disposizione idoneo canile per la custodia dei cani accalappiati, provvedendo in forma corretta alla custodia e al mantenimento dei cani ricoverati, dando la disponibilità 24 ore su 24. Qualora, al momento della cattura o successivamente al ricovero, i cani in custodia dovessero presentare ferite o dovessero manifestare segni di malattia, la concessionaria dovrà immediatamente avvertire il Servizio Veterinario dell A.S.L. di Pavia. La custodia dei cani in osservazione (contumaciale) dovrà essere disposta volta per volta dal Responsabile del Servizio Veterinario o suo Delegato che provvederà a dare le opportune disposizioni relative alla durata ed alle modalità. Art. 4 LA PRATICA DELL EUTANASIA La pratica dell eutanasia per i cani che non siano stati rivendicati dai legittimi proprietari è effettuata ad opera del veterinario designato dal Responsabile del servizio, con metodo indolore e solo nei casi previsti dal comma 6 dell art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e cioè se gravemente malati, incurabili o di comprovata necessità. Il costo di cremazione dei corpi di detti animali verrà posto, a carico del Comune di e se eseguito direttamente dall A.S.L. di Pavia i costi verranno esposti dall A.S.L. stessa.

Art. 5 ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI L alimentazione dei cani in custodia è approntata a cura ed onere della concessionaria e sarà costituita da idoneo pasto al giorno in quantità adeguata alla taglia di ogni singolo animale. Ogni recinto deve essere dotato di recipiente con acqua potabile. I locali e le attrezzature dovranno periodicamente essere disinfettati e disinfestati. Art. 6 ACCESSO AL CANILE L accesso al canile deve essere consentito alle Autorità e personale comunale dalle ore 09,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali. Art. 7 RESCISSIONE DEL RAPPORTO Il Comune di si riserva di rescindere, in qualsiasi momento, il rapporto di convenzione qualora venissero a mancare i presupposti della stessa o dovessero decadere i requisiti igienico-sanitari degli ambienti di custodia. Art. 8 CESSIONE DEI CANI RICOVERATI La consegna dei cani catturati ai legittimi proprietari avrà luogo previo pagamento delle spese di cattura, di ricovero e mantenimento. Singoli privati possono ritirare gratuitamente i cani ricoverati nel canile, salvo sostenere le sole spese riferite all anagrafe e riconoscimento, se non reclamati dai legittimi proprietari entro il termine di sessanta giorni dalla data di cattura. Gli animali possono essere ceduti in affido secondo quanto previsto dalla legge n. 281/91, art. 2, comma 5. Art.9 ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE Come da L.R. 16/06 e Reg. Reg. n.2 del 05/05/2008, la Dogmar ha stipulato una Convenzione con lega per la Difesa del Cane sezione di Pavia e Enpa sezione di Pavia, per le attività di sgambamento e socializzazione, di cure veterinarie e gestione degli affidi con controlli pre e post dei cani catturati nel territorio del Comune di a garanzia e tutela degli animali. Art. 10

SEGNALAZIONE DEI CANI CATTURATI La concessionaria dovrà fare periodica segnalazione dei cani ricoverati con indicazione della razza, della presunta età e delle condizioni generali di salute di ogni singolo cane, al fine di consentire all Ente Comunale la ricerca di affido. Art. 11 DURATA DELLA CONCESSIONE La durata della concessione è fissata in anni 3 ( tre) a decorrere dalla stipula della concessione. Art. 12 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE Il costo giornaliero per la custodia e l alimentazione di ogni singolo cane è fissato, al netto di spese d incasso e postali, in 2,00 (+ Iva); eventuali costi per cure veterinarie, incenerimenti ed eventuali tatuaggi verranno esposte a parte e se eseguite direttamente dall A.S.L. di Pavia, i costi verranno esposti direttamente dall A.S.L. stessa. Allo scadere di ogni mese è fatto obbligo alla concessionaria del servizio di consegnare al Comune di ufficio di, documentazione tale da legittimare correttamente l inoltro delle fatture, che verranno liquidate previa verifica della regolarità del servizio svolto, previa acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) mediante bonifico bancario o postale sul C/C dedicato a commesse pubbliche ai fini dell applicazione dell art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 recante Piano straordinario contro le mafie, ecc per la tracciabilità dei flussi finanziari derivati dalla sottoscrizione della concessione. Art. 13 CONTROVERSIE Tutte le controversie che avranno a sorgere tra il Comune di e la Concessionaria, qualunque sia la loro natura, nessuna esclusa, Foro competente è quello di Sannazzaro de B., li Comune di Sannazzaro de Burgondi Il Vice Sindaco Dott. Pietro Signorelli Ditta Concessionaria