ACCORDO TERRITORIALE



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ACCORDO TERRITORIALE TRA REGIONE CALABRIA Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, in persona del Dirigente Generale Avv. Bruno Calvetta E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, in persona del Dirigente Vicario, dott. Giuseppe Mirarchi PER LA REALIZZAZIONE DELL OFFERTA DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI AL CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 226/2005 NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO VISTA la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 avente ad oggetto Legge quadro in materia di formazione professionale ; VISTA la Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1985 e s.m. e i., relativa all Ordinamento della formazione professionale in Calabria; VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione; VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass); VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di Definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"; VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 ; 1

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l apprendimento permanente; VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l innalzamento a 10 anni dell obbligo di istruzione, come modificata all articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell obbligo di istruzione, ai sensi dell articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l altro, all articolo 2, comma 2, l equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell identità dell offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di o Ministero dell Istruzione VISTO il D.M. (Ministero della Pubblica Istruzione - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) del 29 novembre 2007 contenente i criteri per la prima attuazione dell obbligo di istruzione nei percorsi sperimentali triennali e l accreditamento delle sedi formative; VISTA l intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza, sociale, Ministero della Pubblica istruzione e Ministero dell Università e della Ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi; VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell apprendimento permanente; VISTA la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull istituzione di un sistema europeo di crediti per l istruzione e la formazione professionale (ECVET); VISTO il decreto del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell assolvimento dell obbligo di istruzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli Istituti professionali a norma dell articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.1 12, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.1 33; VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell istruzione, dell Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-20.11 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; VISTA la direttiva del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;. VISTA l intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane nella seduta del 16 dicembre 2010 (di seguito denominata Intesa) riguardante l adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. 2

ATTESO che la Giunta Regionale della Calabria, con Delibera n. 529 del 22 luglio 2010, ha adottato, nella fase di passaggio al nuovo ordinamento, allora in fase di perfezionamento, e di definizione della normativa regionale, la macrotipologia organizzativa integrata per realizzare i percorsi di Istruzione e Formazione professionale in adesione all Accordo del 29 aprile 2010; TENUTO CONTO che il Settore alla Formazione Professionale, con Decreto Dirigenziale del 17 settembre 2010 N 13408, ha disposto di: accreditare, in via provvisoria, gli Istituti Professionali della Regione quali Enti di Formazione Professionale; invitare l Ufficio Scolastico Regionale della Calabria a comunicare l elenco degli Istituti Professionali di Stato interessati ad operare in regime di sussidiarietà per la realizzazione dei percorsi I e FP con l indicazione di quelli attivabili da ciascun istituto professionale; definire, d intesa con l USR Calabria, nell ambito della programmazione territoriale, l attivazione negli Istituti Professionali di Stato di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compatibili con le classi di abilitazione dei docenti in organico; operare nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle disposizioni riguardanti l assolvimento dell obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, e degli standard minimi tecnico-professionali indicati, per ciascuna qualifica, dall Accordo 29 aprile 2010 sopra richiamato; di autorizzare gli Istituti Professionali di Stato, che saranno individuati quali Agenzie Formative, al rilascio delle qualifiche professionali triennali in ossequio a quanto previsto dalle vigenti normative; concedere a tali Istituti Professionali di Stato due anni per adeguarsi ai requisiti per I accreditamento definitivo previsti dal Regolamento regionale n. 2 del 9 dicembre 2004, dal Decreto Interministeriale (MIUR-MLPS) del 29 novembre 2007 e dalle Linee Guida siglate in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome il 14 febbraio 2008; subordinare l avvio dei percorsi alla autorizzazione del Settore Formazione Professionale del Dipartimento Regionale n.10, previa presentazione di un progetto formativo da parte degli Istituti interessati. TENUTO CONTO in particolare, che il Capo dell Allegato A all intesa 16 dicembre 2010 contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli istituti professionali: A) offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali finalizzati all acquisizione dei Diplomi di Istruzione Professionale, possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di Qualifica Professionale, di cui all Accordo 29 aprile 2010, in relazione all indirizzo di studio frequentato, validi per l assolvimento del diritto dovere all istruzione e alla formazione;b) offerta sussidiaria complementare, secondo cui gli studenti possono conseguire, i titoli di qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professional, RITENUTO che, nelle more di una più compiuta regolamentazione dell intera materia da parte della Regione Calabria, si rende necessario disciplinare l offerta sussidiaria degli istituti professionali statali per l a.s. 2011/2012, per consentire agli studenti e alle loro famiglie una scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere al termine del 1 ciclo di istruzione, anche in considerazione dell imminente scadenza del termine per l iscrizione alle prime classi del 2 ciclo del sistema educativo di istruzione r formazione; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 3

1. Il presente Accordo intende favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali della regione Calabria che intendano aderirvi, di un ruolo integrativo rispetto all offerta delle istituzioni formative del sistema di istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87. 2. L offerta sussidiaria degli istituti professionali è finalizzata all integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di Istruzione e Formazione Professionale. 3. Nell ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria tipizzate nel Capo II dell Allegato A all Intesa 16 dicembre 2010, le parti concordano circa l adozione del sistema di offerta sussidiaria integrativa, che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella tabella 1 allegata all intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all Allegato 1 all Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 29 aprile 2010, in relazione all indirizzo di studio frequentato. Il conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto dovere all istruzione e alla formazione. Art. 2 Il modello richiamato all art. 1 mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: valorizzare le esperienze ad oggi acquisite dagli IPS nei percorsi di qualifica triennale; integrare il ruolo delle Istituzioni formative accreditate in partenariato con la scuola pubblica, per ottimizzare il raccordo con le realtà produttive del territorio; raccordare in maniera realmente efficiente ed efficace i percorsi di istruzione professionale di pertinenza dello Stato con quelli di IeFP a potestà legislativa esclusiva regionale; garantire una reale integrazione a tutela della qualità dei percorsi, secondo gli standard nazionali ed europei, a rafforzamento del riordino del secondo ciclo di Istruzione; favorire il passaggio dal sistema IeFP a quello di Istruzione per quelli che intendono conseguire il Diploma Tecnico in coerenza con gli obiettivi di Europa 2020; garantire l arricchimento dei percorsi dell istruzione Professionale in rapporto all ordinamento regionale in termini qualitativi e quantitativi con l ampliamento dell offerta formativa. Art. 3 Art.4 Gli Istituti Professionali, che accettano di attivare i percorsi di Formazione Integrativa, si impegnano ad accreditare le proprie sedi secondo le procedure di cui al Regolamento Regionale n 2 / 2004 e al DM 29/11/2007 entro il 31 agosto 2012 e a presentare, entro il 31 maggio 2011, i progetti formativi coerenti con gli standard e con la regolamentazione dei percorsi di IeFP. Nell ambito della programmazione territoriale, la Regione Calabria, d intesa con l Ufficio Scolastico regionale, individua i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali, la cui attivazione è compatibile con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 4

Art.5 Gli Istituti Professionali cureranno, con il proprio personale docente, gli apprendimenti nell area della formazione generale garantendo i livelli essenziali di prestazioni di cui al Capo III artt. 15 16 17 18 19 20 21 e 22 del D.Lvo 17/10/2005 n 226. E possibile utilizzare la quota rispettivamente di autonomia nell area generale nel limite del 20 % e, in quella, di flessibilità nell area professionalizzante pari al 25 % del biennio e al 35% del terzo anno, di concerto con il settore competente della Regione Calabria. Gli Istituti Professionali possono rilasciare, di conseguenza, titoli di qualifica triennale, ex accordo quadro Stato Regione del 29/04/2010 ed intesa Stato - Regione del 16/12/2010, riconosciuti dalla Regione Calabria Art. 6 Viene costituito un Comitato Tecnico Scientifico che, sia in sede di progettazione che nella gestione monitoraggio degli interventi formativi, veda protagonisti la Regione, gli EE. LL., le Agenzie Formative, le aziende coinvolte e/o le associazioni di categoria rappresentative del mercato del lavoro. Art. 7 Il presente accordo ha efficacia immediata, sia pure con carattere di provvisorietà, con riguardo alle procedure di iscrizione alla prima classe degli Istituti Professionali degli studenti che dichiareranno di voler adottare l Offerta Formativa secondo la tipologia A di cui al precedente articolo 1; Art. 8 Art.9 L opzione relativa alla Tipologia B Offerta sussidiaria complementare potrà essere attivata presso gli istituti professionali per le prime classi che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell ordinamento dei percorsi di IeFP determinati dalla Regione Calabria, ovvero presso le agenzie formative accreditate per la medesima tipologia, nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del D. Lvo n 226/2005, ferma restando l invarianza della spesa rispetto ai percorsi ordinari degli Istituti Professionali. Tale tipologia si attua limitatamente ai percorsi adottati in via ordinaria negli istituti Professionali, ex tipologia A, di cui al precedente art. 1 Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla legge 845 del 21 dicembre 1978, e dalla legge regionale n. 18 del 19 aprile 1985 e s.m. e i. 5

Catanzaro, 28/01/2011 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la CALABRIA IL DIRIGENTE VICARIO Dott. Giuseppe Mirarchi REGIONE CALABRIA Il Dirigente Generale Avv. Bruno Calvetta ALLEGATO A ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE REALIZZATI IN VIA SUSSIDIARIA DAGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO Primo Anno Attività e insegnamenti Formazione culturale diretta all adempimento dell obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale) Formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto (attività e insegnamenti di indirizzo) LARSA Esami Intermedi Secondo Anno Attività e insegnamenti Formazione culturale diretta all adempimento dell obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale) Formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto (attività e insegnamenti di indirizzo) LARSA STAGE Esami Intermedi Terzo Anno Attività e insegnamenti Formazione culturale diretta all adempimento dell obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale) Formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto (attività e insegnamenti di indirizzo) LARSA STAGE Esami di Qualifica Monte ore minimo e massimo min. 440 ore max 527 ore min. 494 ore max 590 ore min. 50 ore max 60 ore min. 8 ore max 16 ore Monte ore minimo e massimo min. 380 ore max 455 ore min. 394 ore max 470 ore min. 50 ore max 60 ore min. 160 ore max 192 ore min. 8 ore max 16 ore Monte ore minimo e massimo min. 320 ore max 383 ore min. 374 ore max 447 ore min. 50 ore max 60 ore min. 240 ore max 288 ore min. 16 ore max 24 ore ESITI DEGLI APPRENDIMENTI IN FORMAZIONE CULTURALE Gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di IeFP (obbligo di istruzione) per la parte culturale coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007. Per il terzo anno del triennio di IeFP (diritto-dovere all istruzione-formazione) si fa riferimento agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base approvati dalla Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 6

2004, in attesa della ridefinizione degli stessi e dell eventuale integrazione di nuovi elementi da recepire con Accordo in Conferenza Stato Regioni. ESITI DEGLI APPRENDIMENTI IN FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE Gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale, coincidono con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nell allegato 2 al citato accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010. 7