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Decreti del Rettore Repertorio Nr. 290-2005 Prot. n. 16787 del 07/07/2005 Tit. VII cl. 6 IL RETTORE il D.R. nr. 208 del 30.06.2003 di emanazione del Regolamento per la ripartizione dei compensi per la progettazione interna di lavori ed opere pubbliche; DATO ATTO che il predetto regolamento prevedeva una ripartizione dei compensi non pienamente corrispondente alle responsabilità correlate alle singole figure; il testo del Regolamento modificato ed adeguato ad una più equa ripartizione economica tra coefficienti di ripartizione dell incentivo e responsabilità relative agli incarichi; l art.4 del CCNL, comparto Università, del 9.8.2000 e successive modificazioni; RILEVATO che ai sensi dell art.4 del CCNL citato la materia di cui è caso costituisce oggetto della contrattazione collettiva integrativa con i soggetti sindacali di cui all art.10; il verbale n. 3 relativo alla seduta di contrattazione integrativa del 16.03.2005, in cui è stato discusso il testo del regolamento citato; DATO ATTO che le parti sociali hanno chiesto di apportare all art.11 lettera h) del predetto testo la seguente modifica ( ) ai collaboratori cui sono attribuite ( ), anziché ( ) ai collaboratori che si assumono ( ); CONSIDERATO che la modifica richiesta è stata approvata; VISTA VISTA la Legge 11.02.1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l art.18; il D. Lgs. 30.03.2001 n.165; la Legge 09.05.1989, n.168; lo Statuto dell Università, come modificato con D.R. n.67 del 24.02.2003; il Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell Università, emanato con Decreto Rettorale n.475, in data 30 dicembre 2003; 1

DECRETA 1. di apportare la modifica indicata in narrativa e di approvare il regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all art.18 della legge 11.02.1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni, di cui al testo sottoriportato: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL ART.18 DELLA LEGGE 11.02.1994, N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. Art. 1 Oggetto, definizioni ed ambito di applicazione Il presente regolamento, adottato ai sensi dell art. 18, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, regola la formazione e la ripartizione del fondo incentivante destinato a compensare i dipendenti dell amministrazione di cui all'art. 6. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per Legge, la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; b) per Regolamento Generale, il DPR 21 dicembre 1999, n.554 e successive modificazioni e integrazioni; c) per Responsabile del Procedimento, il Responsabile unico del Procedimento di cui all'art. 7 della Legge; d) per documento preliminare alla progettazione, il documento predisposto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.16 della Legge e dall art.15, comma 5, del Regolamento generale; e) per lavoro e/o opera pubblica, gli interventi soggetti alla disciplina della Legge e del DPR 06.06.2001, n.380 (nuova costruzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ordinaria), nonché tutti gli interventi impiantistici sugli immobili, che richiedano attività di progettazione ivi compresi gli apparati di rete, di trasmissione dati, di fonia e apparati multimediali (audio video). III. La disciplina dell'attività di progettazione dei lavori pubblici, la specificazione dei livelli di progettazione e degli elaborati che ne fanno parte, sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, dall'art. 16 della Legge e dagli articoli del Regolamento Generale. Art. 2 Svolgimento dell attività, spese di funzionamento degli uffici, oneri I. Le attività di cui all art.1, vengono espletate dai dipendenti nell ambito del rapporto di lavoro. 2

II. Le spese necessarie per la produzione e l esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda la effettuazione delle missioni utili e necessarie per lo svolgimento dell incarico. III. Le spese di cui al comma precedente, assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento. IV. L Amministrazione provvederà a liquidare al personale avente diritto le somme maturate per ogni singola opera o lavoro, al netto degli oneri previdenziali a carico dell ente. V. Alla copertura dei predetti oneri a carico dell Ente si provvederà con la costituzione di un apposito capitolo di bilancio dove confluiranno le economie derivanti dagli importi non liquidati. Da tale fondo l amministrazione attingerà per la copertura delle polizze assicurative inerenti la copertura di rischi di natura professionale, ai sensi dell art.17 Legge 11.2.1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 3 Affidamento di incarichi di progettazione a tecnici dipendenti dell Università I. Gli incarichi di progettazione di opere pubbliche e gli altri servizi connessi ed accessori, sono affidati ai dipendenti dell'università, salvo che il Responsabile del Servizio Tecnico, sentito il Responsabile Unico del procedimento, accerti e certifichi che sussistono le condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della Legge. II. II. I progetti redatti da dipendenti dell'università, sono firmati dagli stessi in possesso dei requisiti di legge. Art. 4 Consulenze esterne I. Le consulenze esterne, nell ambito della progettazione svolta dai dipendenti dell Ateneo, verranno in genere regolate esclusivamente con rapporti convenzionali e retribuite fino ad un importo massimo che non dovrà superare il 30% dell onorario professionale previsto dall ordine di appartenenza, escludendo qualsiasi tipo di maggiorazione per spese o incarico professionale. In questi casi il consulente firmerà gli elaborati progettuali con la qualifica di consulente ben evidenziata sugli elaborati progettuali,. II. Nel caso di consulenze di particolare importanza, il consulente può co-firmare come progettista gli elaborati, il compenso del consulente non potrà essere superiore al 50% dell onorario professionale, escludendo qualsiasi tipo di maggiorazione per spese o incarico professionale. III: In presenza di consulenza esterna, l incentivazione per il personale tecnico del Servizio Tecnico verrà ridotta di una quota proporzionale. IV. Le relative quote parti dell incentivo non corrisposte costituiscono economie. Art.5 Progettazioni ed altre attività esterne 3

I. Qualora la complessità dell intervento o le carenze di organico del Servizio Tecnico dell Università richiedano il ricorso a specifiche competenze professionali, il progettista viene individuato all esterno, secondo le ordinarie procedure. Nel caso di progettazioni affidate a professionisti esterni le somme corrispondenti all attività di progettazione verranno portate in economia, allo stesso modo verranno portate in economia le somme corrispondenti ad attività svolte all esterno. Art. 6 Soggetti che hanno diritto alla ripartizione del fondo I. Hanno diritto alla ripartizione del fondo, in relazione ad ogni lavoro e secondo modalità e criteri di cui alla Legge ed al presente Regolamento: a) il Responsabile del Servizio Tecnico; b) il Responsabile unico del Procedimento; c) i soggetti incaricati della progettazione; d) i soggetti incaricati della predisposizione ed esecuzione del piano di sicurezza (D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni); e) i direttori dei lavori; f) i collaudatori; g) i collaboratori dei soggetti innanzi elencati. L attività di collaborazione consiste - attività tecnica: interventi nella predisposizione degli elaborati tecnici (studi, relazioni, elaborati grafici, rilievi, tabelle, prospetti ecc..), nella partecipazione alla definizione delle scelte progettuali, nelle rilevazioni, indagini, analisi e ricerche; - attività amministrativa: interventi nella redazione dei progetti, dei bandi di gara e dei relativi provvedimenti, nell espletamento del procedimento mediante l attività amministrativa e la predisposizione dei relativi atti istruttori endo-procedimentali, compresi quelli connessi ai rapporti con gli organismi competenti in materia di lavori pubblici, nonché quelli inerenti tutte le attività di supporto al Responsabile del Procedimento. - attività indiretta: intervento in specifici atti con assunzione di responsabilità limitata. Art. 7 Conferimento degli incarichi all interno dell Amministrazione I. La ripartizione del fondo di cui al presente regolamento, è effettuata con il provvedimento di conferimento dell incarico, in relazione al grado di contributo individuale prestato per il raggiungimento del risultato. II. Il conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 6, I comma, lettere b) ed f) spetta al Direttore Amministrativo. Il conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all art.6, I comma, lettere c), d), e), spetta al Responsabile del Servizio Tecnico, sentito il Responsabile Unico del Procedimento;il conferimento dell incarico dei soggetti di cui all art. 6, I comma, lettera g)spetta al Responsabile del Servizio Tecnico sentiti i Responsabili delle Divisioni o Uffici interessati. Il conferimento dell'incarico presuppone l'accertamento dei requisiti necessari, sul piano formale e sostanziale. 4

Nell individuazione delle persone da incaricare si dovrà tener conto dei carichi di lavoro ed alla priorità degli interventi, conformemente al programma triennale ed all elenco annuale dei lavori. Art. 8 Coperture assicurative I. L Università stipula idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore del Responsabile del Servizio Tecnico, del Responsabile del Procedimento, dei propri dipendenti incaricati della progettazione, direzione lavori, collaudo e coordinatori per la sicurezza. Art. 9 Costituzione e ammontare del fondo da ripartire per servizi attinenti opere o lavori I. Il fondo per il compenso dei soggetti di cui all art. 6 è fissato nella misura dell 1,5 % dell importo posto a base di gara di un opera o lavoro. Nel caso di varianti di cui all art.25 della Legge, che determinano un importo superiore a quello posto a base di gara, si procederà alla rideterminazione del fondo. I relativi oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. II. Il fondo rientra negli stanziamenti previsti per la copertura delle spese di progettazione dei lavori pubblici, che, complessivamente, non può superare il 10% degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori. III. La percentuale effettiva del fondo e le regole per la sua ripartizione sono previste nel presente regolamento. Art. 10 Determinazione del fondo I. Il fondo sarà costituito, in ragione delle difficoltà e complessità richieste dall intervento, dalla somma di una delle aliquote percentuali stabilite al punto a) con una di quelle stabilite al seguente punto b): a) Aliquota percentuale relativa all entità dell opera determinata come di seguito: 1) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara, o affidati in economia, non ecceda. 150.000; 2) 0,70% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra. 150.001 e.774.700; 3) 0,65% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra.774.701 e. 5.165.000; 4) 0,60% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra. 5.165.001 e.25.823.000; 5) 0,50% per progetti il cui importo posto a base di gara supera.25.823.001; 5

b) Aliquota percentuale relativa alla complessità dell opera determinata come di seguito: 1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo; 2) 0,70% per progetti di manutenzione straordinaria; 3) 0,65% per progetti di manutenzione ordinaria; 4) 0,65% per lavori in economia; II. Se il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici e impiantistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima dell 1,5% dell importo del progetto posto a base di gara di una opera o di un lavoro. Art.11 Modalità e criteri di erogazione dei compensi I. I compensi saranno erogati secondo le seguenti percentuali: a) 8% al Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi dell art. 7 della Legge; b) 10% ai collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento. Ai singoli collaboratori verrà corrisposto l importo massimo del 2% correlato al grado di impegno e ai risultati raggiunti. c) 45% per la progettazione, da ripartire secondo i seguenti coefficienti: - 60% al progettista incaricato della stesura del progetto, che sottoscrivendone i documenti se ne assume la responsabilità; - 20% al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; - 20% ai collaboratori che redigono gli atti progettuali nell ambito delle competenze della propria categoria di inquadramento senza tuttavia sottoscriverne i documenti; Il compenso di cui alla lettera c) sarà così ulteriormente ripartito: 1) Studio di fattibilità: 8% 2) Progetto preliminare: 18%; 3) Progetto definitivo: 32%; 4) Progetto esecutivo: 42%. Nelle progettazioni di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, il compenso si applicherà nella misura intera del 45%. d) 6% ai soggetti incaricati del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva; e) 20% per l attività di direzione lavori; f) 7% incaricati del collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione; g) 3% al Responsabile del Servizio Tecnico; h) 1% ai collaboratori cui sono attribuite responsabilità limitate a specifiche azioni. Ai singoli collaboratori verrà corrisposto l importo massimo dello 0,5%. 6

II. Le percentuali indicate sono da intendersi come importo massimo e sono correlate all impegno di ogni singola figura. III. Le somme non attribuite costituiscono economie di spesa che alimenteranno l apposito capitolo di bilancio di cui all art. 2. Art. 12 Corresponsione dei compensi I. I compensi possono essere corrisposti nelle percentuali sottoindicate: a) 30% dell importo dovuto all approvazione della progettazione esecutiva; b) 50% dell importo dovuto all emissione del certificato di ultimazione dei lavori; c) 20% dell importo dovuto all approvazione del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione. IV. Per i soggetti di cui all art.11, comma 1, lettera f), l intero compenso viene corrisposto all approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Art. 13 Particolari disposizioni I. La contrattazione collettiva integrativa potrà prevedere specifici istituti per coloro che accedono alla ripartizione del fondo. II. Le somme percepite a titolo di compenso per le attività oggetto del presente regolamento fanno riferimento al periodo di competenza in cui matura il diritto e non al periodo in cui vengono effettivamente percepite le predette somme. Art.14 Casi di esclusione o riduzione del compenso I. Il compenso incentivante di cui al precedente articolo non verrà liquidato nei seguenti casi: 1) al Responsabile unico del Procedimento, nel caso in cui violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge o dal Regolamento Generale, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, salva la possibilità di rivalersi sullo stesso per i danni eventualmente derivati; 2) ai progettisti, nel caso in cui, per loro errori ed omissioni, sia necessario apportare varianti ai lavori, salva la possibilità di rivalersi sugli stessi per i danni eventualmente derivati; 7

3) ai progettisti, nel caso in cui i termini per la presentazione degli elaborati superino del 50 % il tempo inizialmente stabilito per la presentazione dal Responsabile unico del Procedimento; 4) ai soggetti di cui all art. 6, del presente Regolamento, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge, dal Regolamento generale ovvero dall atto di conferimento dell incarico. II. Il compenso viene ridotto nelle seguenti ipotesi e misure: a) di una percentuale massima del 10 %, nel caso in cui le violazioni dei compiti posti dalla Legge, dal Regolamento generale o dell atto di conferimento dell incarico, siano di lieve entità, e comunque non si verifichino danni all ente; b) l intero ammontare dei danni nel caso in cui, anche a seguito di violazioni di lieve entità. III. E fatta salva la potestà, sussistendone i requisiti, di attivare il procedimento disciplinare e/o l azione per responsabilità amministrativa. Art.15 Pagamenti e compensi I. Il pagamento dei compensi è disposto con provvedimento del Direttore Amministrativo. II. Il Responsabile del Servizio Tecnico è tenuto a redigere: A. una relazione preliminare in cui vengono indicati: 1) la descrizione dell'opera o del lavoro ed i tempi previsti per lo svolgimento degli incarichi professionali e per la realizzazione dell opera o del lavoro; 2) il Responsabile unico del Procedimento, gli eventuali collaboratori, e tutti gli altri soggetti di cui all art. 6, con esatta indicazione dei compiti a ciascuno attribuiti; 3) uno schema preventivo di calcolo del compenso, in cui sono evidenziate le percentuali massime di riparto del fondo tra i soggetti di cui all art. 6, nonché gli obiettivi programmati con riferimento a ciascuna funzione attribuita ai diversi soggetti; B. una relazione finale, che evidenzi le percentuali di riparto del fondo operate in via definitiva correlate alla valutazione circa il raggiungimento o meno degli obiettivi assegnati a ciascun soggetto; III. Le percentuali di ripartizione e gli importi relativi, assegnati al medesimo soggetto che assuma diverse responsabilità, sono cumulabili. IV. L esclusione o la riduzione dei compensi è disposta dal Direttore Amministrativo con atto motivato su proposta del Responsabile del Servizio tecnico e in ogni caso,sentito il Responsabile del Servizio Tecnico. 8

Art. 16 Disposizioni finali I. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche a lavori e/o opere pubbliche non collaudati al momento della sua entrata in vigore. II. Il presente regolamento sostituisce il precedente e si applica per tutti i lavori o opere per cui non si è ancora proceduto alla liquidazione del compenso. 2. di pubblicare il testo relativo al presente Regolamento all Albo del Rettorato e sul sito internet di Ateneo alla pagina www.unipmn.it/statuto e Regolamenti/Personale. Vercelli, 06.07.2005 IL RETTORE ( F.to Prof. Paolo GARBARINO) 9