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PROVINCIA REGIONALE di A G R I G E N T O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, POLITICHE COMUNITARIE E ATTIVITA' NEGOZIALE Proposta n. 2674/2013 Determ. n. 2395 del 15/11/2013 Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 269 COMMA 2 E ART. 281 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 152 DEL 3/04/2006 E SS.MM.II. - DITTA G.M. CALCESTRUZZI S.R.L. - IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI IN C.DA CANNELLE DEL COMUNE DI LICATA (AG). GRUPPO N. 5 - TUTELA DALL INQUINAMENTO ATMOSFERICO IL RESPONSABILE VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/4/1978; VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/5/1977; VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/8/1980; VISTA la Legge n. 288 del 04/08/1989; VISTA la L.R. 3/10/95 n. 71 ed in particolare l art. 6 che dispone il trasferimento alle Province Regionali delle autorizzazioni di carattere ambientale per impianti ed attività non Determ. n. 2395 del 15/11/2013 pag.1/ 6

sottoposte a procedure di valutazione di impatto ambientale; VISTO il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999 con il quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni d analisi nonchè le condizioni e le modalità di svolgimento dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici; VISTO il D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ii. che, abrogativo del D.P.R. 203/88, detta norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; VISTA la parte quinta del D.Lgs. 152/06 ed i relativi allegati; VISTO il D.A. ARTA n. 175/GAB del 9/08/07 che detta nuove disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; VISTO il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 - Regolamento recante la disciplina dell autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; VISTA il D.A. n. 718/17 del 25/10/1996 rilasciato dall'arta Sicilia alla Ditta CALCESTRUZZI S.p.A., con sede legale in via Romolo Gessi n. 20 del Comune di Ravenna, con il quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione conglomerati cementizi svolta nell'impianto sito in C.da Cannelle ricadente al F.M. n. 77 part.lle n. 231-857-876 del Comune di Licata (AG); VISTA la nota prot. n. 22637/5 del 01/07/2003 con la quale la Provincia Regionale di Agrigento prende atto del subentro della ditta G.M. Calcestruzzi s.r.l., con sede legale nel Comune di Canicattì S.S. 122, Km 37 dell impianto di che trattasi, giusto contratto di affitto ramo di azienda del 01/01/2003 repertoriato al n. 56047 del 24/12/2002; VISTA l istanza ai sensi dell'art. 269 comma 2 e art. 281 comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss. mm.ii., prodotta dalla Ditta G.M. Calcestruzzi s.r.l., trasmessa per il tramite dell'ufficio S.U.A.P. del Comune di Licata con prot. n. 4801 del 06/02/2012 acquisita al protocollo di questa Provincia Reg.le al n. 4042 del 10/02/2012; VISTO i sottoelencati elaborati e/o certificati prodotti in allegato alla sopracitata istanza: Dichiarazione sostitutiva atto notorio del tecnico estensore della Ditta; Relazione tecnico-descrittiva; Planimetria generale dell'impianto; Planimetria Uffici; Visure catastali F.M. n. 77 - part.lle n. 231-857-876; Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del 21/12/2011; Diagramma a blocchi ciclo produttivo; Scheda tecnica punto di emissione E1; Quadro riassuntivo delle emissioni; Rapporto di prova n. 306/10 del 16/09/2010; Rapporto di prova n. 560/11 del 27/10/2011; Scheda dati di sicurezza dei cementi,agglomerati cementizi; Supporto informatico CD contenente copia della documentazione sopra elencata; Determ. n. 2395 del 15/11/2013 pag.2/ 6

VISTO il Parere Favorevole della C.P.T.A. Di Agrigento espresso nella seduta del 14/03/2012 e trasmesso con nota prot. n. 92 del 27/02/2012 acquisita al protocollo di questa Provincia Reg.le al n. 883 del 07/05/2012; VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25/09/2013 presso la sede della Provincia Reg.le di Agrigento - Settore Ambiente, giusta convocazione prot. n. 21609 del 01/08/2013; VISTO il Parere Favorevole del Comune di Licata trasmesso con nota prot. n. 6002/P.M. del 20/09/2013 acquisita al protocollo di questa Provincia Reg.le al n. 25376 del 01/10/2013; VISTA la ricevuta di avvenuto versamento da parte della ditta della Tassa sulle concessioni governative regionali di cui alla circolare del Dip.to Regionale Finanze e credito n. 3 trasmessa con e.mail in data 28/09/2013; VISTA la legge n. 127 del 15/05/1997 ed in particolare il punto 2 lettera F. dell art. 6 che include nei compiti del Dirigente anche i provvedimenti di autorizzazione; VISTA la L.R. 23/98 che recepisce alcuni artt. della L.127/97, compreso l art. 6; VISTO l art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il T.U. EE.L.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000; VISTA la L.R. 26/93; VISTO l'o.r.ee.ll.; PRESO ATTO che è stata osservata la procedura di cui al Decreto A.R.T.A. 175/2007; VISTO l'art. 268 comma 1 lett. aa) del D. Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii. in ordine all'obbligo all'adozione da parte delle ditte delle Migliori tecniche disponibili... omissis...; VISTO l'art. 271 del D.lgs. 152/06 cosi come modificato dall'art. 3 c. 5 del D. lgs 128/2010 in ordine alla prescrizione di valori di emissione più restrittivi sulla base delle migliori tecniche disponibili; PROPONE Per i motivi sopra esposti Al Direttore del Settore di procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell art. 269 comma 2 e art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per lo stabilimento in oggetto indicato. Fissare i valori - limite alle emissioni indicati in sede di Conferenza di Servizi alla luce delle migliori tecniche disponibili. Determ. n. 2395 del 15/11/2013 pag.3/ 6

Ritenere il presente atto suscettibile di revoca o di modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente. F.to IL FUNZIONARIO REDATTORE (geom. Antonio BAIO) F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott.ssa Carmela VIRONE) Agrigento, lì 04/11/2013 VISTA la superiore proposta; IL DIRETTORE VISTO l art. 51 della Legge 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. N. 48/91; VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000; VISTA la L.R. 26/93; VISTO l O.R.EE.LL.; RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; DETERMINA Art. 1 - Autorizzare ai sensi e per gli effetti dell art. 269 comma 2 e art. 281 comma 1 del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., la ditta G.M. Calcestruzzi s.r.l., con sede legale nel Comune di Canicattì S.S. 122 - Km 37, alle emissioni in atmosfera derivanti dall attività di produzione conglomerati cementizi, svolta nello stabilimento sito in C.da Cannelle e ricadente al F.M. n. 77 part.lle n. 231-857-876 del Comune di Licata (AG); La documentazione prodotta ed in premessa elencata, che qui si intende riportata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione ed è conservata agli atti del Settore Ambiente e Territorio, Politiche Comunitarie e Attività Negoziale. Art. 2 - L autorizzazione di cui all art.1 ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. La presente autorizzazione sostituisce ed annulla la precedente autorizzazione ambientale rilasciata dall' ARTA Sicilia con D.A. n. 718/17 del 25/10/1996; Art. 3 - L autorizzazione di cui all art.1 viene concessa nel rispetto dei valori-limite alle emissioni e delle prescrizioni di seguito indicati: Determ. n. 2395 del 15/11/2013 pag.4/ 6

Punto di emissione Provenienza Portata mc/h a 0 E 0.101 mpa Tipo inquinante E1 n. 4 sili stoccaggio cemento 60 Polveri cemento Concentrazione inquinante in emissione 20 mg/nmc il punto di emissione convogliata E1, a servizio dei quattro sili per lo stoccaggio del cemento, dovrà essere facilmente raggiungibile e provvisto di idonea presa e/o sistema di prelievo per il campionamento; devono essere garantite le condizioni di sicurezza per l accesso al punto di prelievo (scale, pensili, ecc..) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge; le strade di accesso e il piazzale su cui insiste l impianto di betonaggio devono essere pavimentate con adeguato spessore di binder ; deve essere installato un sistema di irrigazione a pioggia nel piazzale degli inerti con un numero adeguato di spruzzatori ad alta efficienza in grado di coprire la zona di movimentazione e di stoccaggio degli inerti; gli umidificatori devono essere dotati di un timer per l attivazione degli ugelli atomizzatori; piantumazione di alberi lungo il perimetro in modo da svolgere una funzione frangivento e contemporaneamente di contenimento delle polveri; è fatto divieto di creazione di cumuli e di materiale lavorato entro tre metri dalla zona di recinzione e in ogni caso tale da garantire che la base del cumulo, non tocchi il limite perimetrale; Art. 4 - Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V, della Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. ART. 5 - La Ditta deve effettuare con periodicità annuale la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone preavviso di almeno quindici giorni, all' ARPA Sicilia - Dipartimento di Agrigento e alla Provincia Reg.le di Agrigento - Settore Ambiente. Deve inoltre comunicare agli stessi i risultati delle analisi entro sessanta giorni dalla data di campionamento. I metodi analitici di campionamento applicati per la verifica, ove vi siano le condizioni di applicabilità, devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o alle pertinenti norme ISO, o a norme che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. La relazione di analisi alle emissioni periodiche deve essere redatta in conformità alle direttive impartite dal D.A. n. 31/17 del 25/01/1999 e deve essere corredata dalla Relazione Annuale, ai sensi del D.A. 409/17 del 14/07/1997, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse di cui al sopra citato art. 4. E' fatto salvo l'obbligo della Ditta all'adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di Settore. ART. 6 - Gli Organi Controllo, Provincia Regionale di Agrigento e A.R.P.A. Sicilia - Dipartimento Provinciale di Agrigento, nell'ambito delle rispettive competenze, effettueranno la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dalla presente Determ. n. 2395 del 15/11/2013 pag.5/ 6

Determinazione. ART. 7 - La Ditta è tenuta a comunicare al S.U.A.P. del Comune di Licata quanto sotto indicato, dandone comunicazione per conoscenza alla Provincia Regionale di Agrigento: a) la modifica non sostanziale dell impianto; b) la cessazione dell attività; c) la variazione di titolarità; d) la variazione di ragione sociale. Deve inoltre tenere presso l impianto la presente autorizzazione unitamente alla documentazione tecnica nella stessa elencata. ART. 8 - La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell art. 269 comma 2 e art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fatta salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione mediante affissione all'albo Pretorio di questa Provincia Regionale. Il Direttore (BARONE BERNARDO) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza. Determ. n. 2395 del 15/11/2013 pag.6/ 6