DISCIPLINARE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE



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DISCIPLINARE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

SOMMARIO Art. 1 - Finalità e definizioni Art. 2 - Ambito di applicazione Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell impianto di telecontrollo e di videosorveglianza Art. 4 - Notificazione Art. 5 - Responsabile Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali Art. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta Art. 8 - Diritti dell interessato Art. 9 - Sicurezza dei dati Art. 10 - Cessazione del trattamento dei dati Art. 11 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali Art. 12 - Norma di rinvio Art. 13 - Comunicazione Art. 14 Modifiche al disciplinare. PAG. 2 di 7

ART.1 FINALITÀ E DEFINIZIONI. 1 Il presente disciplinare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del capoluogo del Comune, gestito ed impiegato dal Comune di Montichiari Servizio di Polizia Locale - si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. 2 Il presente disciplinare regolamenta l esercizio dell impianto di videosorveglianza regolandone l uso nei limiti imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, nel prosieguo denominato semplicemente Codice. ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE. Il presente disciplinare regolamenta il trattamento di dati personali, realizzato mediante l impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del capoluogo del Comune di Montichiari e collegato all ufficio del Comando di Polizia Locale. ART. 3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA. 1 Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall art. 31 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 2 Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Montichiari, sono: a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale; b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico; c) monitoraggio del traffico veicolare; d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l intervento degli operatori; e) Tutelare il patrimonio comunale. 3 Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell area interessata. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali del 29/04/2004 smi 4 L uso dei dati personali nell ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare. ART. 4 PAG. 3 di 7

NOTIFICAZIONE. Il Comune di Montichiari nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente disciplinare, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice. ART. 5 RESPONSABILE. 1 Il Comandante della Polizia Locale in servizio è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, che assume tutti gli atti e le disposizioni necessarie al fine di rendere operative le disposizioni qui riportate. E consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato, previa autorizzazione scritta del Sindaco. 2 Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente disciplinare. 3 Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 4 Egli custodisce le chiavi dell armadio del server dove sono conservate le registrazioni nonché le parole chiave per l utilizzo del sistema. La stazione di controllo e di archiviazione immagini è ubicata in zona non accessibile al pubblico e sistematicamente chiusa a chiave. Possono essere autorizzati all accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all accesso per le operazioni di manutenzione. 5 Il responsabile nomina gli incaricati del materiale trattamento, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati, nell ambito degli operatori di Polizia Locale in servizio. Con l atto di nomina, ai singoli incaricati, saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell utilizzo degli impianti, essi sono istruiti al corretto uso dei sistemi sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente disciplinare. ART. 6 MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI. 1 I dati personali oggetto di trattamento vengono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4; PAG. 4 di 7

2 - I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno via via, secondo lo sviluppo del sistema, individuati quali necessari. 3 - Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso. L impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. 4 Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (giorni) giorni presso la sala di controllo, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell attività svolta. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente. 5 In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato. 6 La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. 7 L accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all art. 5. E vietato l accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia. 8 Il presente disciplinare si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell ente ai sensi dell art. 18, comma 2, del Codice, e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile o l incaricato della sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al comma 3, il responsabile o l incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifica scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse. Alle informazioni raccolte possono accedere solo gli organi di Autorità Giudiziaria, ivi compresa la Polizia Locale, esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato. In tal caso, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti, saranno riversate su nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate. ART. 7 INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA. 1 Il Comune di Montichiari, negli ingressi principali del territorio comunale, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica conforme a quanto stabilito dal Garante. 2 - Il Cartello ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e ingloba il simbolo della telecamera. PAG. 5 di 7

3 Il Comune di Montichiari si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l avvio del trattamento dei dati personali, con la attivazione dell impianto di videosorveglianza e l eventuale incremento dimensionale dell impianto, mediante affissione del presente disciplinare, con il nominativo del Responsabile dell impianto, all albo Pretorio e sul sito informatico (www.comune.montichiari.bs.it). Anche dell eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo ne verrà data comunicazione alla cittadinanza. ART. 8 DIRITTI DELL INTERESSATO. 1 - In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate. 2 - La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un immagine riconoscente dell interessato. ART. 9 SICUREZZA DEI DATI. 1 - I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Quando i dati vengono conservati, ovviamente per il tempo strettamente necessario, devono essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione. 2 - I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella sala server, in un apposito armadio, situato presso il Comune di Montichiari. A tale armadio possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati. Nella sala server è tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant altro necessario all identificazione del soggetto, dello scopo dell accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell incaricato che ha effettuato la vigilanza. ART. 10 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa. ART. 11 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI La materia è regolamentata dall art. 15 del Codice. PAG. 6 di 7

ART. 12 NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, azionale e comunitaria in materia. ART. 13 COMUNICAZIONE 1 Il comune di Montichiari ha aderito al progetto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza in collaborazione con la Provincia di Brescia, pertanto i dati saranno inviati in modalità wireless ad una piattaforma erts della Provincia di Brescia per la registrazione centralizzata delle immagini e la gestione dei flussi video. 2 La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Montichiari a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. ART. 14 MODIFICHE AL DISCIPLINARE 1 Qualora sopravvengano norme di rango superiore, innovative rispetto al disposto del presente disciplinare, le presenti disposizioni dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente disciplinare. 2 Il presente disciplinare entra in vigore contestualmente all esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso. PAG. 7 di 7