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CC 1SS TONE r[ui;ì 1ENTE NAPOLI A.)LLi Cji 4ì.NI.A Via S. Lucia. 81 consclo EGONALE Regionale della Campania Consiglio Regionale della Campania VISTO 1 2013 IL P ESIDENTE Napoli. 05 SET deposito della richiesta referendaria di cui all articolo 32 della L. 352/1970 La stessa si esprirnerà nel termine breve di 10 giorni, in considerazione del term e ultimo per il I Commissione Consiliare Permanente per l esame. il provvedimento in oggetto a: ASSEGNA VISTO l articolo 75 della Costituzione; VISTO l articolo 26, comma 4, lettera m) dello Statuto. l articolo 32 della legge 352/1970; IL PRESIDENTE Foglia, Zecchino, Valiante A., Zecchino e Baldi Depositato in data 2 settembre 2013 Ad iniziativa dei consiglieri Pica, Barbirotti, Maisto, Zara, Mucciolo, Valiante G., D Amelio, 4, 5 e 5 bis della legge 148/2011 e dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7/9/2012 - Reg. Gen. n. 476: Oggetto: Proposta di delibera Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all art. i, commi 2, 3, LORO SEDI Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche Ai Consiglieri Regionali Consiliari Permanente li SET bi!, Ai Presidenti della I Commissione Al Signor Presidente della Giunta Prot.n. 17506 la

del Consiglio Regionale il Presidente Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa Gruppo Consiliare del Partito Democratico Consiglio Regionale della Campania Da: CR A. SERASS 0e: 02/09/2013 101647 Prot. Gen. 2013.00175061.4 Topo Consiglio Regionale della Campania Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all art. 1, commi 2,3,4.5,5 bis della legge consiglieri. Cordiali saluti n. 148 del 14.09.2011, e dei decreti legislativi n, 155 e n. 156 del 07.09.20 12 a firma dei Si trasmette, in allegato alla presente, la proposta di delibera Consiliare Oggetto: Proposta di Delibera Consiliare. Prot. n 150 del 30.08.2013 SEDE Dott. Carlo D Orta 7,

RELAZIONE La riorganizzazione degli Uffici Giudiziari operata dal Governo in virtù dell art. 1, commi 2, 3, 4, assolutamente trovare giustificazione in un presunto risparmio, astratto e ipotetico; delle difficili condizioni orografiche, logistiche e infrastrutturali degli stessi. agosto 2013 alfine di proporre il referendum abrogativo di iniziativa regionale, ex art. 75 della Costituzione, dei richiamati atti legislativi. più vicino possibile ai cittadini e il mancato rispetto del richiamato principio, non può Trattato di Lisbona, ove si prevede che l Amministrazione (anche della giustizia) sia esercitata il La soppressione dei Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito dal risultata estremamente penalizzante per la gran parte del territorio della nostra Regione; Con il presente atto la Regione Campania aderisce alla deliberazione della Regione AbnLzzo del 6 l accesso alla giustizia, anche a causa delle estensioni territoriali dei circondari giudiziari, nonché Non può essere in alcun modo tollerato che ai cittadini campani sia reso estremamente gravoso 5 e 5 bis della L. 148 del 14/09/2011 e con i Decreti Legislativi nn. 155 e 156 del 7/09/2012 è Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania IX legislatura Proposta Delibera Consiglio Regionale REFERENDUMABROGA TIVO DELLE DISPOSIZIONI DI CUIALL ART 1, COMMI 2,3,4,5,5 BIS DELLA LEGGE] 148 DEL 14.09.2011, E DEI DECRETI LEGISLA TIVI J L 155 E IV. 156 DEL 07.09.2012 Mod. i

Finalità Consiglio Regionale della Campania Mod. I 1 7 C4 (Pò 5 ( ), L Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli \\ ((,/ 2, della legge 4 settembre 2011, n 148. dicembre 2011, n 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. circoscrizioni giudiziarie uffici 2, della legge 4 settembre 2011, n 148; dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, e norme dell art. i, conima 2) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n 155 recante Nuova organizzazione 3) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n 156 recante - revisione uffici giudiziari, come modificato dall art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n 14, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Differimento di termini relativi all esercizio di deleghe legislative; delle dei giudici di pace, e norme dell articolo 1, comma Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n 138, 1) di cui all arti, comma 2,3,4,5 e 5 bis, della legge 14 settembre 2011 n 148, recante Volete voi che siano abrogate le disposizioni: Quesito referendario Art.2 all art.l, comma 2,3,4,5 e 5 bis della legge 14settembre2011, n 148. l abrogazione delle disposizioni relative alla riforma della geografia giudiziaria di cui Costituzione, aderisce all iniziativa referendaria, promossa dalla Regione Abruzzo, per La Regione Campania, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell art. 75 della Art.1

ACERBO X DE MATTELS X MILANO SALA ASS. ASS. ASS. ASS. Consigliere Segretario: PETIU Presidenza del Vice Presidente: D AMICO SEDUTA DEL 6.8.2013 IX LEGISLATURA Vista lal. 25.5.1970, n. 352; Premesso: Vasto, comporta un inaccettabile concentrazione del servizio giustizia solo presso i - che - che la riorganizzazione degli Uffici giudiziari - in particolare la soppressione dei T?thunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e territorio della nostra Regione; 155 e 156 del 7/09/2012 - è risultat esremarnente penalizzante per la gran parte del 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5 bis della L. 148 del 14/09/2011 e con i Decreti legislativi nn. operata Referendum abrogativo disposizioni di cui all art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5bis e decreti legislativi dal Governo in virtù dell art. 155 e 156 del 07.09.20 12 ; allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante; Udita la relazione del Presidente della 1 Commissione consiliare Emilio Nasuti che, Vista la proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa consiliare n. 129/13 recante Visto l art. 75 della Costituzione; IL CONSIGLIO REGIONALE 7.9.2012. della legge n. 148 del 14.9.2011, e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del OGGETTO: Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis VERBALE N. 159/4 DE FANIS MENNA RUFFINI D AMICO MASCI RICCIUTI IYALESSANDRO CAMILLO GIULIANTE PROSPERO VERi X D ALESSANDRO CESARE JAMPIERI RABBUFFO X CHIODI FEBBO PAOLINI X TERRA X COSTANTINI GATTI PIETRI VENTURONI CASTIGLLONE DI PANGRAZIO PAGANO SULPIZIO CAPORALE X DI LUCA MORRÀ SOSPIRI CARAMANICO DI MATTEO NASUTI STATI X ARGIRÒ DI BASTIANO MINCONE SCLOCCO CHIAVAROLI R. DI PAOLO PALOMBA TAGLIENTE X CONSIGLIO REGIONALE DELL ABRUZZO

Tribunali aventi sede in città capoluogo di Provincia e al contempo, una illogica eliminazione dei Tribunali dell intera zona sud della Regione; - che, in particolare, nella Provincia di L Aquila è stata disposta la soppressione dei Tribunali di Avezzano e Sulmona; nella Provincia di Chieti è stata disposta la soppressione dei Tribunali di Vasto e Lanciano, nonché delle Sezioni distaccate di Atessa (Tribunale di Lanciano) e di Ortona (Tribunale di Chieti); nella Provincia di Teramo è stata disposta la soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale di Teramo aventi sede in Atri e Giulianova; nella Provincia di Pescara è stata disposta la soppressione delle Sezioni Distaccate del Tribunale di Pescara aventi sede in Penne e San Valentino in Abruzzo Citeriore; - che la illogicità della riorganizzazione degli Uffici Giudiziari operata per l Abruzzo appare di tutta evidenza se solo si consideri che nelle Province di L Aquila e Chieti è prevista la presenza di un solo Tribunale, malgrado esse siano territorialmente più vaste di altre Regioni che, invece, mantengono le sedi di tre Tribunali; - che la predetta soppressione dei Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito dal Trattato di Lisbona, ove si prevede che l Amministrazione (anche della giustizia) sia esercitata il più vicino possibile ai cittadini; che il mancato rispetto del richiamato principio, non può assolutamente trovare - giustificazione in un presunto risparmio, astratto e ipotetico; - che, in effetti, non può essere in alcun modo tollerato che ai cittadini abruzzesi sia reso estremamente gravoso l accesso alla giustizia, anche a causa delle estensioni territoriali dei circondari giudiziari, nonché delle difficili condizioni orografiche, logistiche e infrastrutturali degli stessi; - che per tali ragioni è necessario che la Regione Abruzzo raccolga la giusta istanza di referendum che proviene dall Avvocatura del Tribunale di Avezzano e si faccia promotore verso altre Regioni maggiormente interessate alla citata riforma della geografia giudiziaria (Puglia, Campania, Toscana, Piemonte, Liguria, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Sicilia e Umbria) al fine di proporre il referendum abrogativo di iniziativa regionale, ex art. 75 della Costituzione, dei richiamati atti legislativi; Considerato: - che è prossima la scadenza del termine ultimo (trenta settembre) previsto dall art. 32 della legge 352/1970 per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo nel corso del corrente anno; - che è, altresì, prossima la data del 13 settembre 2013 fissata per l attuazione del D. lvo 155/2012 per la soppressione dei ventisei Tribunali sub provinciali, ad eccezione di quelli abruzzesi, che sono in regime di deroga a causa del sisma del 2009; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla proposizione del referendum abrogativo, ai sensi dell art. 75 della Costituzione e della L. 25.5.1970, n. 352; Udito l intervento del consigliere Di Pangrazio; all unanimità dei presenti DELIBERA - per tutto quanto esposto in narrativa, di presentare la richiesta di referendum abrogativo delle normative richiamate in premessa, secondi il seguente quesito: Quesito referèndario «Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

luglio 2011, n. iii, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 «2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all articolo 9 del testo: relativi all esercizio di deleghe legislative di cui, di seguito, si trascrive integralmente il 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Dfferimento di termini recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. giudiziari, come modificato dall articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli ffici n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. giugno2011; tribunale cui sono trasferite le funzioitdi sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannurnero riassorbibile con le uffici di procura anche indipendentemente dall eventuale accorpamento dei rispettivi anche mediante accorpamento ai tribunalì limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e dell organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, g) prevedere che i magistrati e il ersona1e amministrativo entrino di diritto a far parte funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle tribunali con relative procure della Repubblica; d appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali ci) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, metropolitane; funzioni requirenti in più tribunali e che l accorpamento sia finalizzato a esigenze di trattazione dei procedimenti; la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità dì accorpare più tribunali, prevedendo, in tali casi, che l ufficio di procura accorpante possa svolgere le risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole dell indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche conto dell estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e l assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, fentia la necessità di garantire la permanenza f) garantire che, all esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte differenza di dimensioni; funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante b); efficienza, con l osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d impatto della criminalità sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di c) ridefinire l assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell attuazione di quanto previsto dalle vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione 148, recante Conversione in legge, con inodfìcazion4 del decreto legge 13 agosto 2011, le disposizioni di cui all art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis, della legge 14 settembre 2011 n.

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; 1) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo; i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti; di magistratura onoraria ditali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva di tre anni.»; relativamente ai soli tribunali aventedi nelle province dell Aquila e di Chieti è differito amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la dell Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l esercizio della delega 5-bis. In virtù degli effetti prdotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali magistratura e al Parlamento ai fini dell espressione dei pareri da parte del Consiglio e integrative e correttive dei decreti egislativi medesimi in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui al 5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati scadenza di quest ultimo è prorogata di sessanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del 3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale nonché la formazione del personale amministrativo; degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare; rispetto delle condizioni di cui alla lettera o); n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti q) dall attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l ufficio del giudice di pace presso locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento eventuale accorpainento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di dell anirninistrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell organico del personale abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel cornrna 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni cui sono trasferite le fimzioni delle sedi soppresse; h) prevedere che l assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non successive vacanze;

2) tutte le disposizioni di cui al decreto legislàtivo 7 settembre 2012 n. 155 recante Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell articolo 1, co;nma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148 ; 3) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n.156, recante Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.»..Th IL CONSIGLIERE SEGRETARIO PRES NTE I

RELAZIONE DELLA ia COMMISSIONE CONSILIARE legge n. 148 dei 14.9.2011, e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 7.9.2012 Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis della 7 delle norme delle quali si proponfabrogazione; i La procedura della fase di riphiesta prevede: n. 352. L art. 75 della Costituzione prescrive, infatti, che almeno cinque Consigli Regionali possono richiedere, referendum abrogativo, secondo la disciplina di cui alla legge 25.5.1970, proposizione di referendum abrogativo delle norme in questione. Molti Consigli dell Ordine degli Avvocati, le Camere Penali e diversi Comitati costituitisi nelle sedi circondariali hanno avanzato richiesta ai Consigli regionali d Italia di deliberare la sub-provinciali, ad eccezione di quelli abruzzesi in regime di deroga a causa delle condizioni strutturali per il sisma del 6 aprile 2009. Orbene, in data 13 settembre 2013, salvo eventuali slittarnenti, entrerà in vigore il decreto legislativo n. 155/2012, con il quale si darà attuazione alla soppressione dei 26 Tribunali del 18.10.2011 venne approvata all unanimità una risoluzione avente ad oggetto Riordino di Avezzano, Sulinona, Vasto e Lanciano. manifestato preòccupazione in ordine alla disposta soppressione dei quattro Tribunali subprovinciali, soffermandosi sul pericolo reale da parte dei cittadini abruzzesi di vedere compromesso e limitato l accesso al Servizio iustizia in ragione delle condizioni orografiche, logistiche e infrastmtturali del territorio regionale. A tal proposito nella seduta Le SS.LL. ricorcieranno come il Consiglio della Regione Abruzzo abbia immediatamente all unanimità, venne approvata altra risoluzione per la Salvaguardia dei Tribunali minori delle sedi giudiziarie e con ulteriore atto consiliare, in data 24.01.2012, sempre nostra Regione con la soppressione dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. del 07.09.20 12 è risultata estremamente penalizzante per la gran parte del territorio della come è noto, la riorganizzazione degli Uffici giudiziari operata dal Governo dell art. 1 commi 2,3,4,5 e 6 della L. 148 del 14.09.2011 e con i decreti legislativi 155 e 156 in deliberazione consiliare di richiesta di referendum abrogativo, contenente l indicazione virtù Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

promotore. referendaria e a designare i propri de legati dandone comunicazione al Consiglio delegato supplente del Consiglio; Consigli Regionali della Repubblica, con invito ad adottare identica deliberazione 3 2 deliberazione comunicazione, da parte della Segreteria del Consiglio, delle due deliberazioni a tutti i consiliare immediataniente successiva di un delegato effettivo e di un all UNANIMITA dei Consiglieri presenti. nella seduta del 06.08.2013 ed ha espresso il proprio parere di merito favorevole La i A Commissione Consiliare Bilancio, Programmazione e AA.GG. lo ha esaminato con il n. 129/13 è stato assegnato in data 06.08.2013, ai sensi dell Art. 61 del regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale alla 1 Commissione Consiliare Permanente. Il presente provvedimento amministrativo di iniziativa consiliare (Milano) rubricato nella Seduta Consiliare del 6 agosto 2013. Per quanto sopra esposto, si chiede di voler sottoscrivere la richiesta de qua, da deliberare verifica e indizione. 2013 all apposito Ufficio, costituito presso la Corte di Cassazione, per le successive fasi di La richiesta di referendum deve essere perentoriarnente depositata entro il 30 settembre Abruzzese, in tal senso, assurnerebbe la veste di promotore del testo referendario da far assumere nel deliberato di ogni altra Assise regionale. ovviamente, dovrà essere per tulle identico nella formulazione); il Consiglio sulla richiesta referendaria, ma non hannò ancora approvato il relativo quesito (che, Da una ricognizione effettuata nei giorni scorsi, altre Regioni italiane sì stanno attivando 2