Napoli. O 5SEL 2013 / IL PIESIDENTE

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Consiglio Regionale della campania Prot.n. 1 7506 /A Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia. 81 NAPOL I Ai Presidenti della I Commissione Consiliari Permanente Ai Consiglieri Regionali Al Sertore Legislativo. Studi e Ricerche LORO SEDI Oggetto: Proposta di delibera Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all art. 1. commi 2, 3, 4, 5 e 5 bis della legge 148/2011 e dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7/9/2012 - Gen. n. 476: Reg. Ad iniziativa dei consiglieri Pica. Barbirotti. Maisto. Zara. Mucciolo. Valiante O.. D Amelio. Foglia. Zecchino, Valiante A., Zecchino e Baldi Depositato in data 2 settembre 2013 IL PRESID5NTE VISTO I articelo 75 della Costitazione; VISTO l articolo 32 dclla legge 352/1970; VISTO l articolo 26, comma 4. lettera m) dello Statuto. A S S E C A il provvedimento in oogetto a: I Commissione Consiliare Permanente per I esamc. La stessa si esprimerà e1 termine Lreve di lo giorni, in considerazione del ternjiuuitimo per il deposito della riehiesa relèrandaria di cui all articolo 32 della L. 352/! 970./ Napoli. O 5SEL 2013 / IL PIESIDENTE

(vzs i.re u iacclelkscan:pana,, ; ( ti 1w 1(1 Poi tuo Dernori atu o il Presidente Al Capo Dipartimento Segreteria Legislatia del Consiglio Regionale Dott. Carlo DOfta SEDE Prot. n 150 del 30.08.2013 Oggetto: Proposta di Delibera Consiliare. Si trasmette, in allegato alla presente. la proposta di delibera abrugatiso delle disposizioni di cui all art. 1. commi 2.3.4.5.5 bis della legge 148 del 14.09.2011. e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 07.09.2012 firma dei consiglieri. Cordiali saluti arefedum a a (onsillaie Consiglio Reglonde dela CmanIa Pral. Ge.. 2013.001750&A DbI 02C9t : tf 47 DdCQ CSa e le Topo 1 I)

Consiglio Regionale della Campania RELAZIONE La riorganizzazione degli Uffici Giudiziari operata dal Governo in virtù dell art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5 bis della L. 148 del 14/09/2011 e con i Decreti Legislativi nn. 155 e 156 del 7/09/20 12 risultata estremamente penalizzante per la gran parte del territorio della nostra Regione; La soppressione dei Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito dal Trattato di Lisbona, ove si prevede che l Amministrazione (anche della giustizia) sia esercitata il più vicino possibile ai cittadini e il mancato rispetto del richiamato principio, non può assolutamente trovare giustificazione in un presunto risparmio, astratto e ipotetico; Non può essere in alcun modo tollerato che ai cittadini campali sia reso estremamente gravoso l accesso alla giustizia, anche a causa delle estensioni territoriali dei circondari giudiziari, nonché delle difficili condizioni orografiche, logistiche e infrastrutturali degli stessi. Con il presente atto la Regione Campania aderisce alla deliberazione della Regione Abruzzo del 6 agosto 2013 al fine di proporre il referendum abrogativo di iniziativa regionale, ex art. 75 della Costituzione, dei richiamati atti legislativi. è

Consiglio Regionale della Qampania IX legislatura Proposta lielibera Consiglio Regionale REFERENDUM ABROGA TIVO DELLE DISPOSIZIONI DI CUi ALL ART i, COMMI 2,3,4,5,5 BIS DELLA LEGGE N. 148 DEL 14.09.2011, E DEI DECRETI LEGISL4 TJVI N 155 EN 156 DEL 07.09.2012

uffici o, isiglio Regionale della Campania Art. I Finalità La Regione Campania, ai sensi e per gli effetti del primo comma delfart. 75 della Costituzione, aderisce all iniziativa referendaria, promossa dalla Regione Abruzzo, per l abrogazione delle disposizioni relative alla riforma della geografia giudiziaria di cui all art.l, comma 2,3.4,5 e 5 bis della legge 14settembre2011. n 148. Art. 2 Quesito referendario Volete voi che siano abrogate le disposizioni: 1) di cui all art.l. comma 2,3,4,5 e 5 bis, della legge 14settembre2011 n 148. recante Conversione in legge. con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011. 110138. recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo siluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, come modificato dall art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n 14. recante Conversione in legge. con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 201 1, n 2 16, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all esercizio di deleghe legislative; 2) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n 155 recante Nuoxa organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, e norme dell art. 1. comma 2. della legge 4 settembre 2011. n 148; 3) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012. n 156 recante - circoscrizioni giudiziarie 2. della legge 4 settembre 2011. n 148. revisione delle dei giudici di pace. e norme dell articolo 1. comma r 4 (r / (. 1T Th I \ 1

CHIAVAROLI R. DI PAOLO PALOMBA TAGLIENTE X. CONSIGLIO REGIONALE DELL ABRUZZO lix LEGiSLATURA SEDUTA DEL 62O13 Presidenza del Vice Presidente: D AMICO Consigliere Segretario: PETRI i - ACERBO DEMATTEIS MILANO SALA X ARGIRÒ L Dl BASTIANO MINCONE SCLOCCO CAPORALE [ X DI LUC4 MORRA SOSPIRI CARAMANICO DI MATTEO NASUTI STATI X CASTIGLIONE DI PANGRAZIO PAGANO SULPIZIO CHIODI FEBB() PAOLINI X TERRA X COSTANTENI GATTI PETRI VENTURONI I D ALESSANDRO CAMILLO GIULIANTE PROSPERO VERI X I_ DALESSANDRO CESARE IAMPIERI RABBUFFO X H IYAMICO MASCI RICCIUTI DEFANES ijmena RUFFENI VERBALE N. 159/4 OGGETTO: Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all art. 1, commi 2, 3, 4. 5, 5 bis della legge n. 148 del 14.9.201 1, e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 7.9.2012. IL CONSIGLIO REGIONALE Udita la relazione del Presidente della 1a Commissione consiliare Emilio Nasuti che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante; Vista la proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa consiliare n. 129/13 recante Refcrendum abrogativo disposizioni di cui all art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5bis e decreti legislativi 155 e 156 del 07.09.20 12 ; Visto l art. 75 della Costituzione; Vista la L. 25.5.1970, n. 352; Premesso: la riorganizzazione degli Uffici giudiziari - operata dal Governo in virtù dell art. i, commi 2, 3, 4, 5 e 5 bìs della L. 148 del 14/09/2011 e con i Decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7/09/2012 - territorio della nostra Regione; è risultatesfremamente penalizzante per la gran parte del in particolare la soppressione dei Thbunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, comporta un inaccettabile concentrazione del servizio giustizia solo presso i

Tribunali aventi sede in città capoluogo di Provincia e al contempo. una illogica eliminazione dei Tribunali dell intera zona sud della Regione;, in particolare, nella Provincia di L Aquila è stata disposta la soppressione dei Tribunali di Avezzano e Sulmona; nella Provincia di Chieti è stata disposta la soppressione dei Tribunali di Vasto e Lanciano, nonché delle Sezioni distaccate di Atessa (Tribunale di Lanciano) e di Ortona (Tribunale di Chieti); nella Provincia di Teramo è stata disposta la soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale di Teramo aventi sede in Atri e Giulianova; nella Provincia di Pescara è stata disposta la soppressione delle Sezioni Distaccate del Tribunale di Pescara aventi sede in Penne e San Valentino in Abruzzo Citeriore; la illogicità della riorganizzazione degli Uffici Giudiziari operata per l Abruzzo appare di tutta evidenza se solo si consideri che nelle Province di L Aquila e Chieti è prevista la presenza di un solo Tribunale, malgrado esse siano territorialmente più vaste di altre Regioni che, invece, mantengono le sedi di tre Tribunali; la predetta soppressione dei Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di prossimità stabilito dal Trattato di Lisbona, ove si prevede che l Amministrazione (anche della giustizia) sia esercitata il più vicino possibile ai cittadini; il mancato rispetto del richiamato principio, non può assolutamente trovare giustificazione in un presunto risparmio, astratto e ipotetico;, in effetti, non può essere in alcun modo tollerato che ai cittadini abruzzesi sia reso estremamente gravoso l accesso alla giustizia, anche a causa delle estensioni territoriali dei circondari giudiziari, nonché delle difficili condizioni orografiche, logistiche e infrastrutturali degli stessi; per tali ragioni è necessario che la Regione Abruzzo raccolga la giusta istanza di referendum che proviene dall Avvocatura del Tribunale di Avezzano e si faccia promotore verso altre Regioni maggiormente interessate alla citata riforma della geografia giudiziaria (Puglia, Campania, Toscana, Piemonte, Liguria, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Sicilia e Umbria) al fine di proporre il referendum abrogativo di iniziativa regionale, cx art. 75 della Costituzione, dei richiamati atti legislativi; Considerato: è prossima la scadenza del termine ultimo (trenta settembre) previsto dall art. 32 della legge 352/1970 per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo nel corso del corrente anno; è, altresì, prossima la data del 13 settembre 2013 fissata per l attuazione del D. ivo 155/2012 per la soppressiolle dei ventisei Tribunali sub provinciali, ad eccezione di quelli abruzzesi, che sono in regime di deroga a causa del sisma del 2009; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla proposizione del referendum abrogativo, ai sensi dell art. 75 della Costituzione e della L. 255.1970, n. 352; Udito l intervento del consigliere Di Pangrazio; all unanimità dei presenti DELIBERA - per tutto quanto esposto in narrativa, di presentare la richiesta di referendum abrogativo delle normative richiamate in premessa, secondi il seguente quesito: Quesito referenda rio «Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

le disposizioni di cui all art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis, della legge 14 settembre 2011 n. 148, recante ( onve,ione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo svilippo. Delega ai Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli if/ìci giudiziari, come modificato dall articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, o. 14, recante Conversione in legge, con modifìcazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all esercizio di deleghe legislative di cui, di seguito, si trascrive integralmente il testo: «2. Il Governo, anche ai fini del perseguirnento delle finalità di cui all articolo 9 del decreto-degge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. iii, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011; b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; e) ridefinire l assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che Uufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti; d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b); e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni; f garantire che, all esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica; g) prevedere che i magistrati e il ersonale amministrativo entrino di diritto a far parte dell organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funziotìtli sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le

1) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell organico del personale p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta 5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell esercizio della delega di cui al 5-bis. In virtù degli effetti prdotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali successive vacanze; h) prevedere che l assegnazione dci magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti; i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo; circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di trìbunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le finzioni delle sedi soppresse; n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare; o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo; istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o); q) dall attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. 4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il giorni antecedenti allo spirare del terniine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest ultimo è prorogata di sessanta giorni. comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi dell Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aveni3edi nelle province dell Aquila e di Chieti è differito di tre anni.»;

2) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 recante Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148 ; 3) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n.156, recante Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.». IL CONSIGLIERE SEGRETARIO I

L. Referendum abrogativo delle disposizioni di cui all art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis della legge n. 148 dcl 14.9.2011, e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 7.9.2012 RELAZIONE DELLA P COMMISSIONE CONSILIARE Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri, come è noto, la riorganizzazione degli Uffici giudiziari operata dal Governo dell art. 1 commi 2,3,4,5 e 6 della L. 148 del 14.09.2011 e con i decreti legislativi 155 e 156 del 07.09.2012 è in virtù risultata estremamente penalizzante per la gran parte del territorio della nostra Regione con la soppressione dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Le SS.LL. ricorderanno come il Consiglio della Regione Abruzzo abbia immediatamente manifestato preòccupazione in ordine alla disposta soppressione dei quattro Tribunali subprovinciali, soffermandosi sul pericolo reale da parte dei cittadini abruzzesi di vedere compromesso e limitato l accesso al Servizio giustizia in ragione delle condizioni orografiche, logistiche e infrastrutturali del territorio regionale. A tal proposito nella seduta del 18.10.2011 venne approvata all unanimità una risoluzione avente ad oggetto Riordino delle sedi giudiziarie e con ulteriore atto consiliare, in data 24.01.2012, sempre all unanimità, venne approvata altra risoluzione per la Salvaguardia dei Tribunali minori di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano. Orbene, in data 13 settembre 2013, salvo eventuali slittamenti, entrerà in vigore il decreto legislativo n. 155/2012, con il quale si darà attuazione alla soppressione dei 26 Tribunali sub-provinciali, ad eccezione di quelli abruzzesi in regime di deroga a causa delle condizioni strutturali per il sisma del 6 aprile 2009. Molti Consigli dell Ordine degli Avvocati, le Camere Penali e diversi Comitati costituitisi nelle sedi circondariali hanno avanzato richiesta ai Consigli regionali d Italia di deliberare la proposizione di referendum abrogativo delle norme in questione. L art. 75 della Costituzione prescrive, infatti, che almeno cinque Consigli Regionali possono richiedere referendum abrogativo, secondo la disciplina di cui alla legge 25.5.1970, n. 352. La procedura della fase di hiesta prevede: I deliberazione consiliare di richiesta di referendum abrogativo, contenente l indicazione delle norme delle quali si propon1abrogazione;

deliberazione 2 2 consiliare immediatamente successiva di un delegato effettivo e di un delegato supplente del Consiglio; 3 comunicazione, da parte della Segreteria del Consiglio, delle due deliberazioni a tutti i Consigli Regionali della Repubblica, con invito ad adottare identica deliberazione referendaria e a designare i propri delegati dandone comunicazione al Consiglio promotore. l)a una ricognizione effettuata nei giorni scorsi, altre Regioni italiane si stanno attivando sulla richiesta referendaria, ma non hanno ancora approvato il relativo quesito (che, ovviamente, dovrà essere per tutte identico nella formulazione); il Consiglio Abruzzese, in tal senso, assurnerebbe la veste di promotore del testo referendario da far assumere nel deliberato di ogni altra Assise regionale. La richiesta di referendum deve essere perentoriamente depositata entro il 30 settembre 2013 all apposito Ufficio, costituito presso la Corte di Cassazione, per le successive fasi di verifica e indizione. Per quanto sopra esposto, si chiede di voler sottoscrivere la richiesta de qua, da deliberare nella Seduta Consiliare del 6 agosto 2013. Il presente provvedimento amministrativo di iniziativa consiliare (Milano) rubricato con il n. 129/13 è stato assegnato in data 06.08.2013, ai sensi dell Art. 61 del regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale alla 1 Commissione Consiliare Permanente. La A Commissione Consiliare Bilancio, Programmazione e AA.GG. lo ha esaminato nella seduta del 06.08.2013 ed ha espresso il proprio parere di merito favorevole all UNANIMITA dei Consiglieri presenti.