CITTÀ DI CERIGNOLA COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto N.87 In data 21-12-17 OGGETTO: Approvazione variante N.T.A. del vigente PRG inerente l'art. 22.2.1 ex art. 12, comma 3, L.R. n. 20/2001 e s.m.i. L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 09:00, nella sala destinata alle sedute del Consiglio comunale di Cerignola. Si è riunito, sotto la presidenza del signor Paparella Leonardo, assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune, Claudione Dott.ssa Rosaria, il Consiglio comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione, in seguito ad avviso scritto diramato e pubblicato a norma di legge, come da referto in atti comunali. Il PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta determinandola Pubblica. Risultano presenti n. 20 e assenti n. 5: Metta avv. Francesco P Marinelli Luigi P Bonavita Rag. Antonio A Mirra Avv. Annamaria P Ciani Arch. Maria Pasquita P Moccia Alessandro A Cicolella Rag. Teresa P Moccia Marcello P Cioffi Dott. Samuele P Novelli Antonio P Curiello Natale P Paparella Leonardo P Dalessandro Dott. Daniele P Pizzolo Davide P Dibisceglia Dott.ssa Maria P Rendine Mario P Erinnio Vincenzo P Sgarro Tommaso A Frisani Dott. Pasquale A Specchio Vincenzo P Lapiccirella Dott.ssa Teresa P Terenzio Benedetto P Lepore Avv. Loredana A Vitullo Francescopaolo P Limotta arch. Antonio P Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 Esito Data Responsabile del Settore REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 07-12-17 Mastroserio Ing. Vito
- omissis - - Sono altresì presenti il Vice Sindaco, Pezzano dott. Rocco Massimiliano, e gli assessori Bufano arch. Tommaso, Dercole Carlo, Lionetti Antonio, Marino dott.ssa Anna e Morra ing. Pasquale i quali non vengono computati nel numero dei consiglieri presenti in aula - Si passa a trattare l argomento di cui all oggetto. L Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata BUFANO arch. Tommaso, illustra la proposta depositata in atti d ufficio, proponendo l adozione del presente atto. «Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici Urbanistica Patrimonio Mastroserio ing.vito, su istruttoria della dott.ssa Daniela Conte, riferisce che, con deliberazione di C.C. n. 54/2017 veniva adottata, ai sensi dell art. 12 della legge regionale n.20/2001, così come modificato ed integrato dall art. 16, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 5, la variante non sostanziale al vigente PRG consistente nella modifica dell art. 22.2.1 ( Fasce di Rispetto Stradale), con inserimento in coda al detto articolo dei seguenti commi 5, 6 7, 8 e 9 : per gli edifici esistenti ricadenti entro la fascia di rispetto così come graficizzata dalle tavole di PRG, ma al di fuori e/o nei limiti delle fasce di rispetto computate ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di Attuazione, sono ammessi gli interventi di cui all art. 31 della Legge 457/78, così come recepiti dal D.P.R. 380/01; sono ammessi interventi di ampliamento per miglioramenti igienici e per l installazione di impianti tecnologici, nonché ampliamenti di aziende esistenti nei limiti dell indice di zona vigente; per gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente, ove ricorrano i presupposti, dovrà farsi ricorso alla vigente normativa in materia di rilascio di Pd.C. in deroga e/o varante al vigente Prg (art.8 D.P.R.n.160/2010; sono esclusi dalla possibilità di detti interventi, così come innanzi descritti, gli edifici aventi carattere storico- culturale secondo le vigenti norme in materia. In tutti gli casi di cui al comma 5, resta ferma la destinazione d uso preesistente degli edifici oggetto d intervento. Atteso che nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente si è proceduto alla successiva pubblicazione, nelle forme e nei modi di legge, della variante de qua. Preso atto che a seguito della detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni nei termini previsti sia 2/6
dall art. 16 della L.R. 56/1980 che dall art. 11 della L.R. 20/2001; Preso atto che, la variante adottata con Delbera C.C. n. 54/2017 costituisce variante non sostanziale al vigente PRG, in quanto consistente nella integrazione del solo art. 22.2.1 delle Norme tecniche di Attuazione che non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale del PRG, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura, non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, e di conseguenza ai sensi del comma 3 dell art. 12 della L.R. n. 20/2001, come modificato ed integrato dall art. 16 della Legge Regionale n. 5/2010, costituisce variante non soggetta ad approvazione regionale; Ritenuto che sussistano i presupposti per poter applicare quanto previsto dal comma 3, dell art. 12, della Legge Regionale n. 20/2001, come modificato e integrato dall art. 16 della Legge Regionale n. 5/2010, si propone di approvare la variante di cui alla presente deliberazione ai sensi dell art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001, già adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 25.0.2017 e pubblicata nelle forme e nei modi previsti dalla L.R. 56/1980 e dalla L.R. 20/2001». - Prendono posto in aula i consiglieri Frisani e Sgarro, per cui il Consiglio siede con n. 22 componenti - Si allontanano i consiglieri Cicolella e Dibisceglia, per cui il Consiglio siede con n. 20 componenti Nessuno chiedendo di interloquire, il PRESIDENTE mette ai voti, per alzata di mano, l approvazione del presente provvedimento. L esito della votazione, espressa per alzata di mano e proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il seguente: presenti e votanti: n. 20 voti favorevoli: n. 14 voti contrari: n. == astenuti: n. =6(Dalessandro, Lapiccirella, Mirra, Moccia M., Rendine e Sgarro) Approvato a maggioranza dei voti. Il PRESIDENTE mette ai voti, per alzata di mano, l approvazione dell immediata esecutività del presente provvedimento. L esito della votazione, espressa per alzata di mano e proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il seguente: 3/6
presenti e votanti: n. 20 voti favorevoli: n. 14 voti contrari: n. == astenuti: n. =6(Dalessandro, Lapiccirella, Mirra, Moccia M., Rendine e Sgarro) Approvato a maggioranza dei voti. Pertanto, IL CONSIGLIO Udita e fatta propria la relazione che precede, Visto lo Statuto comunale; Visto l art. 12 della legge regionale 20/2001, come modificato ed integrato dall art. 16, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 25 febbraio 2010 n. 5; Ritenuto sussistere i presupposti per poter applicare quanto previsto dal comma 3, dell art. 12, della Legge Regionale n. 20/2001, come modificato e integrato dall art. 16 della Legge Regionale n. 5/2010; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017 prot. n. 102/Gab con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali; Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visto l esito delle votazioni; D E L I B E R A 1) per tutto quanto in narrativa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, di approvare la nuova riformulazione dell art. 22.2.1. (Fasce di Rispetto Stradale), inserendo quindi in coda al detto articolo i seguenti commi 5, 6 7, 8 e 9 : per gli edifici esistenti ricadenti entro la fascia di rispetto così come graficizzata dalle tavole di PRG, ma al di fuori e/o nei limiti delle fasce di rispetto computate ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di Attuazione, sono ammessi gli interventi di cui all art. 31 della Legge 457/78, così come recepiti dal D.P.R. 380/01; sono ammessi interventi di ampliamento per miglioramenti igienici e per l installazione di impianti tecnologici, nonché ampliamenti di aziende esistenti nei limiti dell indice di zona vigente; per gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente, ove ricorrano i presupposti, dovrà farsi ricorso 4/6
alla vigente normativa in materia di rilascio di Pd.C. in deroga e/o varante al vigente Prg (art.8 D.P.R.n.160/2010; sono esclusi dalla possibilità di detti interventi, così come innanzi descritti, gli edifici aventi carattere storico- culturale secondo le vigenti norme in materia. In tutti gli casi di cui al comma 5, resta ferma la destinazione d uso preesistente degli edifici oggetto d intervento. 2) di approvare definitivamente la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale ex art 12, comma 3, della Legge R. 20/2001, ai sensi del comma 12 dell art. 11 della L.R. 20/2001; 3) di dare atto che la variante sostanziale al Piano Regolatore Generale ex art. 12, comma 3, della L.R. 20/2001, ai sensi del comma 12 dell art. 11 della L.R. 20/2001, acquista efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURP della presente deliberazione; 4) di demandare quindi al Settore Tecnico servizio Urbanistica gli adempimenti consequenziali alla approvazione del presente provvedimento; 5) di dichiarare a maggioranza il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 5/6
Approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to Paparella Leonardo IL SEGRETARIO GENERALE F.to Claudione Dott.ssa Rosaria Rilasciata copia in data 11-01-2018 IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI Valentino Dott.ssa Maria C. Il sottoscritto DIRIGENTE AFFARI GENERALI che la presente deliberazione: attesta sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 11-01-18 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); è divenuta esecutiva il giorno 11-01-18 (art. 134 D.Lgs. 267/2000). Dal Palazzo di Città, 11-01-18 IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI F.to Valentino Dott.ssa Maria C. La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 11-01-18 al 25-01-18, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Dal Palazzo di Città, 26-01-18 IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI F.to Valentino Dott.ssa Maria C.