COPIA Deliberazione n. 018 In data 27.03.2013 Data pubblicazione 26.04.2013 COMUNE DI CORTINA D AMPEZZO PROVINCIA DI BELLUNO ---------------------- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCORPORO DELLA LICENZA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DA QUELLA DELL' ATTIVITÀ RICETTIVA - ALBERGO ROYAL L anno duemilatredici addì ventisette del mese di marzo a partire dalle ore 16.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l appello, risultano: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Presenti Assenti 1. FRANCESCHI Andrea * 2. POMPANIN Enrico * 3. MARTINOLLI Giovanna * 4. VEROCAI Stefano * 5. GHEDINA Marco * 6. DANDREA Stefano * 7. BELLODIS Nicola * 8. HUBER Herbert * 9. GHEZZE Stefano * 10. GHEDINA Gianpietro * 11. DAL PONT Rocco * 11 = Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Luisa MUSSO Il dott. Andrea FRANCESCHI nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato, compreso nell o.d.g. dell odierna adunanza. Atto esecutivo il.
IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE: con istanza presentata in data 09.05.2011 al prot. 9174 (successivamente integrata in data 05.02.2013 al prot. 2678), la sig.ra Menegus Maria Pia, in nome e per conto del marito, sig. Menardi Demai Claudio, proprietario dell immobile adibito a bar denominato Cafè Royal, (unità immobiliare identificata con la porzione 2 della p.ed. 360/3, in P.T. 4746 del Libro Fondiario d Ampezzo) ed ubicato in Piazza Silvestro Franceschi n. 12, ha richiesto lo scorporo dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dall attività ricettiva denominata Albergo Royal (unità immobiliare identificata con la porzione 7 della p.ed. 360/3) ubicata in Via Stazione 2, con la medesima evidenziando che: - fino al 1980 la porzione centrale dell immobile (porzione 2 della p.ed. 360/3, ora occupata dal bar Royal) era concessa in locazione alla Galleria d Arte Cortina; - nel 1986 è stato aperto il Caffè Royal (con licenza di bar-cafè, autorizzazione n. 341); - dal 1986 al 2006 le licenze di bar-cafè e del meublè Royal sono state riunite in un unica licenza, con gestione unitaria; VERIFICATO, dalla documentazione agli atti dell ufficio, che: - l albergo Royal, negli anni 70-80, risultava autorizzato con la somministrazione di bevande alle sole persone alloggiate (Licenza n. 11A/77-1/3 del 28.06.1977 rilasciata dal questore), ed il locale in piazza Silvestro Franceschi 12 (unità immobiliare identificata con la porzione 2 della p.ed. 360/3, ora bar Royal) non era parte dell albergo (unità immobiliare identificata con la porzione 7 della p.ed. 360/3), ma veniva utilizzato, in locazione, da un soggetto terzo, per l esposizione/vendita di opere d arte (Galleria d Arte Cortina); - in data 09.10.1986 il sig. Menardi Demai Augusto, per conto della soc. Hotel Royal s.n.c. di Menardi Demai Augusto & C., ha richiesto l estensione della precedente autorizzazione (Licenza n. 11A/77-1/3 del 28.06.1977 rilasciata dal questore) da Albergo-bar con somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche limitatamente alle sole persone alloggiate in Albergo-bar con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche anche al pubblico esterno, con ampliamento della superficie di somministrazione, mediante l utilizzo del locale al piano terra (ex Galleria d Arte Cortina) con accesso anche da Corso Italia n. 120 (ora piazza Silvestro Franceschi n. 12), e comunicante con l intero complesso alberghiero. Autorizzazione rilasciata in data 21.01.1987; CONSIDERATO che l art. 17 delle N.T.A. di P.R.G. (come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 31.07.2012) prevede che lo scorporo delle attività di bar da quella alberghiera/ricettiva costituisce modifica alla destinazione d uso e possa essere assentito, ferma la destinazione ricettiva dell intero complesso, solo previa stipulazione ed intavolazione di una Convenzione tra il Comune ed il proprietario dell immobile, diretta a garantire il mantenimento in esercizio dell attività alberghiera esistente; CONSIDERATO che lo stesso articolo prevede che lo scorporo della licenza di bar da quella alberghiera possa essere assentito dal competente servizio previa deliberazione del consiglio comunale che autorizza il cambio della destinazione alberghiera della parte di edificio adibita a bar, quando abbia per oggetto il riconoscimento ovvero la regolarizzazione di pregresse situazioni di separazione o comunque di gestione separata delle menzionate attività, preesistenti alla data del 27 febbraio 2012 e oggettivamente documentabili, a condizione che: - lo scorporo stesso non abbia ad importare un declassamento qualitativo della struttura ricettiva;
- venga garantito, da parte dell istante e dei suoi aventi causa, il mantenimento dell uso a bar specificamente assentito con la deliberazione del Consiglio Comunale e dell attività alberghiera esercitata nella restante porzione di fabbricato (previa stipula della convenzione il cui schema è stato approvato con delibera di consiglio comunale n. 86 del 15.11.2012); RIBADITO che lo strumento urbanistico vigente prevede la possibilità dello scorporo di più licenze esistenti alla data del 27.02.2012 relative all immobile a destinazione alberghiera; PRESO ATTO di quanto comunicato dalla provincia (prot. 5279 del 12.03.2013), ente competente in materia di classificazione delle strutture ricettive, in merito ai requisiti richiesti per il mantenimento della classificazione a 3 stelle dell Albergo Royal; CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nella seduta del 13.03.2013; SENTITO l'intevento dell'assessore Verocai Stefano nonché del Consigliere Ghezze Stefano che preanuncia voto favorevole di cui in allegato; VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche; VISTI i pareri resi ai sensi dell art. 49 del succitato Decreto Legislativo: CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: Votanti n. 11 Favorevoli n. 11 Astenuti n. 00 Voti contrari n. 00 d e l i b e r a 1) di dare atto di quanto in premessa; 2) di condividere le osservazioni e le motivazioni espresse dall istante, assentendo quindi lo scorporo della licenza di bar da quella alberghiera; 3) di dare atto che il provvedimento finale (scorporo della licenza di bar da quella alberghiera) rimane di competenza del servizio Edilizia Privata, che lo potrà autorizzare a condizione che: - la separazione delle attività (bar e albergo) non comporti un declassamento della struttura ricettiva, rimanendo inalterati i parametri di qualificazione previsti dalla vigente normativa in materia; - venga sottoscritta apposita convenzione a garanzia del mantenimento della destinazione d uso. 4) di dare atto che la discussione è stata registrata e verrà successivamente trascritta.
IL CONSIGLIO COMUNALE CON successiva votazione espressa per alzata di mano: Votanti n. 11 Favorevoli n. 11 Astenuti n. 00 Voti contrari n. 00 Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
REGIONE VENETO REJON VENETO PROVINCIA DI BELLUNO PROVINZIA DE BELUN COMUNE DI CORTINA D AMPEZZO COMUN DE ANPEZO CAP 32043 Corso Italia, 33 Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCORPORO DELLA LICENZA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DA QUELLA DELL ATTIVITÀ RICETTIVA - ALBERGO ROYAL Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. Cortina d Ampezzo, 25 marzo 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Ing. Emanuela ZAETTA Il sottoscritto Responsabile del Servizio economico Finanziario, in conformità all art.49 del D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera. Cortina d'ampezzo, 27 marzo 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. Augusto PAIS BECHER
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 27.03.2013 SINDACO Lascio la parola direttamente all Assessore Verocai. ASSESSORE VEROCAI Visto che credo tutti i Consiglieri e anche a casa si sappia di cosa si parla, qui si parla dello scorporo delle due licenze, quella di bar - ristorante da quella di albergo dell Hotel Royal, cosa permessa da una recente delibera di Consiglio Comunale che sancisce che se ci sono comprovate prove che di fatto le attività siano già scorporate si può farlo formalmente andando dal Notaio e tramite convenzione. Leggo il dispositivo di delibera: Premesso che con istanza presentata il 9.5.2011 la signora Meneguz Maria Pia in nome e per conto del marito, signor Menardi Dimai Claudio, proprietario dell immobile adibito a bar denominato Caffè Royal, unità immobiliare identificata con la porzione N. 2 della particella edificiale N. 30/3 del Libro Fondiario d Ampezzo e ubicata in Piazza Silvestro Franceschi N. 12, ha richiesto lo scorporo dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dall attività ricettiva denominata Albergo Royal, unità immobiliare identificata con la porzione N. 7 della medesima particella edificiale, ubicata in Via Stazione N. 2, con la medesima evidenziando che fin dal 1980 la porzione centrale dell immobile era concessa in locazione alla Galleria d Arte Cortina, dal 1986 è stato aperto il Caffè Royal con licenza di bar caffè (autorizzazione N. 341), dal 1986 al 2006 le licenze di bar caffè e meublè Royal sono state riunite in una unica licenza con gestione unitaria; l Albergo Royal negli anni Settanta Ottanta risultava autorizzato con la somministrazione di bevande alle sole persone alloggiate ed il locale in Piazza Silvestro Franceschi N. 12 non era parte dell albergo ma veniva utilizzato in locazione da un soggetto terzo per l esposizione e vendita di opere d arte. In data 9 ottobre 1986 il signor Menardi Dimai Augusto per conto della società Hotel Royal S.n.c. ha chiesto l estensione della precedente autorizzazione da albergo bar con somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche limitatamente alle sole persone alloggiate in albergo bar, con somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche anche al pubblico esterno, con ampliamento della superficie di somministrazione mediante l utilizzo del locale piano terra con accesso anche da Corso Italia N. 120 e comunicante con l intero complesso alberghiero, autorizzazione rilasciata il 21 gennaio 1987. Considerato che l Art. 7 delle norme tecniche prevede che lo scorporo dell attività di bar da quella alberghiera ricettiva costituisce modifica alla destinazione d uso e possa essere assentito, ferma la destinazione ricettiva dell intero complesso, solo previa stipulazione e intavolazione di una convenzione tra il Comune e il proprietario dell immobile diretta a garantire il mantenimento in esercizio dell attività alberghiera esistente, che lo stesso articolo prevede che lo scorporo della licenza di bar da quella alberghiera possa essere assentito dal competente servizio, previa deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza il cambio della destinazione alberghiera della parte dell edificio adibita a bar, quando abbia per oggetto il riconoscimento ovvero la regolarizzazione di pregresse situazioni di separazione o comunque di gestione separata delle menzionate attività preesistenti alla data del 27 febbraio 2012 e oggettivamente documentabili a condizione che lo scorporo stesso non abbia ad importare un declassamento qualitativo della struttura ricettiva e venga garantito da parte dell astante non istante - e dei suoi aventi causa il mantenimento dell uso a bar specificamente assentito con deliberazione del Consiglio Comunale e dell attività alberghiera esercitata nella restante porzione del fabbricato, previa stipula della convenzione il cui schema è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 86 del 15 novembre 2012.
Lo strumento urbanistico vigente prevede la possibilità dello scorporo di più licenze alla data del 27 febbraio 2012 e relative all immobile a destinazione alberghiera; preso atto di quanto comunicato dalla Provincia, ente competente in materia di classificazione delle strutture ricettive, in merito ai requisiti richiesti per il mantenimento della classificazione a tre stelle dell Albergo Royal; considerato che la presente deliberazione è stata esaminata in Commissione Consiliare nella seduta del 13.3.2013 poi c è la delibera: - di dare atto di quanto in premessa; - di condividere le osservazioni e motivazioni espresse dall astante, essendo quindi lo scorporo della licenza di bar da quella alberghiera; - di dare atto che il provvedimento finale, scorporo della licenza di bar da quella alberghiera rimane di competenza del Servizio Edilizia Privata, che lo potrà autorizzare a condizione che la separazione dell attività non comporti un declassamento della struttura ricettiva, rimanendo inalterati i parametri di qualificazione previsti dalla vigente normativa in materia; - che venga sottoscritta apposita convenzione a garanzia del mantenimento della destinazione d uso; - di dare atto che la discussione è stata registrata e il pistolotto successivo. Avrei concluso. SINDACO Ci sono interventi o domande? Prego, Consigliere Ghezze. CONSIGLIERE GHEZZE Sì, di fatto l abbiamo esaminata con attenzione e abbiamo anche avuto modo di discuterne durante la Commissione competente, ci troviamo di fronte ad uno scorporo di bar all interno di una struttura ricettiva, sappiamo perfettamente - e lo richiama anche lei, Assessore - che vi è una legge regionale, la Legge 33, che stabilisce alcune modalità per la classificazione e per l indicazione delle stelle delle strutture ricettive alberghiere, sappiamo perfettamente che siamo di fronte ad una delibera che andrà ad approvare uno scorporo sì ma uno scorporo condizionato a quanto previsto e a quanto indicato dalla Provincia, ente competente in materia, la quale con estrema chiarezza fa un riferimento e ci dice che per prassi d ufficio per il mantenimento della classificazione tre stelle, perché parliamo di un albergo tre stelle, la normativa prevede il bar in un locale comune e per prassi d ufficio il requisito si intende assolto con la presenza di un classico banco bar dotato di lavello e macchina da caffè. Questa è l attenzione che io ritengo questo Consiglio debba assolutamente porre in essere per garanzia della stessa struttura ricettiva. Noi siamo sicuramente favorevoli a questo scorporo, noi siamo favorevoli a questo tipo di attività di scorporo purché sia sempre garantita la qualità di servizio dell albergo, in questo caso la qualità viene garantita perché con le modifiche richieste e le prescrizioni imposte credo proprio dalla Regione viene mantenuta la qualità di servizio e, nel contempo, diamo una risposta significativa ai gestori e ai proprietari di queste strutture alberghiere che sappiamo perfettamente vivono come tutti noi, come la nostra economia, dei momenti oggettivamente difficili, volti alla flessione di carattere nazionale, volti ad una flessione anche di presenze turistiche al di là dei dati che leggiamo in questi giorni sulla stampa ma qualche elemento di difficoltà sicuramente lo stiamo vivendo, sappiamo che la categoria degli albergatori per Cortina è una categoria fondamentale per il servizio che riescono ad offrire in un paese di vocazione squisitamente turistica, per cui qualsiasi elemento e qualsiasi passo, qualsiasi proposta e delibera da parte dell Amministrazione che vada in verso nella semplificazione e nell aiuto per queste categorie da parte nostra è bene accetta. Chiudo pertanto anche come dichiarazione di voto, esprimendo da parte del gruppo di opposizione Per la nostra Cortina un parere favorevole. SINDACO Grazie.