STATUTO CAV DI TREVISO



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STATUTO CAV DI TREVISO Art. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita in Treviso l associazione di volontariato denominata CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS. 2. L Associazione è iscritta all albo regionale delle associazioni di volontariato con il n. TV 0002 e, munita delle prescritte autorizzazioni, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. 3. L Associazione ha sede in Treviso, via Venier 46, ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell ambito della Regione Veneto. 4. La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo. Art. 2 (Statuto) 1. L Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, del D.L.gs 04 dicembre 1997 n. 460, della legislazione in materia di volontariato, delle leggi regionali di attuazione, degli art. 14 e ss. del codice civile e dei principi generali dell ordinamento giuridico. 2. L Assemblea delibera l eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. 3. Lo Statuto può essere modificato solo dall assemblea. Art. 3 (Finalità) 1. L Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e, ispirandosi ai valori cristiani ed ai principi democratici, ha lo scopo di prevenire l aborto volontario, di gestire e promuovere iniziative a favore della vita e in difesa della maternità, mediante l accoglienza e l accompagnamento delle persone in difficoltà e la collaborazione con ogni Ente, Associazione o Movimento che persegua gli stessi obiettivi. In particolare sarà in collegamento con la Federveneta dei Centri Aiuto alla Vita Movimenti per la Vita e con il Movimento per la Vita Italiano.

2. Per raggiungere il suo scopo l Associazione si propone di prestare gratuitamente alle donne senza distinzione di razza, di religione e di status sociale, sulla base di un rapporto di ascolto e di dialogo personale, di apertura e di disponibilità, interventi quali: a. accompagnamento a ricercare e rimuovere eventuali cause di non accettazione del figlio; b. sostegno morale, materiale ed economico a donne sole e a genitori che abbiano difficoltà ad accettare una nuova vita; c. sostegno e particolare accompagnamento alle famiglie con neonati portatori di disabilità e alle famiglie numerose; d. supporto educativo alle madri per accudire i loro figli nei primi anni di vita; e. azioni di responsabilizzazione del padre e dei familiari per evitare che tutto il peso della maternità difficile ricada sulla donna; f. ospitalità temporanea in case di accoglienza o presso istituti, famiglie e comunità alle gestanti prive di alloggio o costrette a lasciare la famiglia; g. aiuto a domicilio nei casi di grave necessità; h. supporto ed accompagnamento morale, psicologico, legale e medico; i. corsi di formazione pre e post-parto e di conoscenza dei metodi per la regolazione naturale della fertilità; j. cura ed accompagnamento delle donne che hanno vissuto il dramma dell interruzione volontaria della gravidanza; k. collegamenti con i consultori, con gli enti pubblici, con associazioni, con le ASL e con la Caritas Diocesana per coordinare interventi e realizzare progetti. 3. L attività è svolta da: a. volontari adeguatamente preparati tramite corsi di formazione interni, gestiti direttamente dall Associazione, ed esterni; b. volontari professionisti: consulenti familiari, assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, avvocati, medici ed altre figure funzionali al perseguimento delle finalità dell Associazione di cui al presente articolo. Art. 4 (Soci) 1. Possono essere soci dell Associazione le persone fisiche che condividono le finalità dell Associazione. Sono associati tutte le persone fisiche che, su domanda del richiedente, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione. La mancata ammissione deve essere motivata.

2. I soci si suddividono in: a. Ordinari coloro che, pur non prestando attività concrete all interno del Centro, versano la quota associativa annuale al fine di contribuire al sostegno dell Associazione e al raggiungimento degli scopi previsti. b. Sostenitori coloro che, oltre alla quota associativa, versano un contributo o fanno donazioni al fine di sostenere particolari progetti e/o interventi. c. Volontari coloro che versano la quota annuale e prestano la loro opera di volontariato all interno dell Associazione. d. Onorari coloro hanno profuso il loro impegno a favore della vita nascente all interno del Centro di Aiuto alla Vita. 3. Tutti i soci hanno diritto di voto e tutti i soci possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo. Art. 5 (Esclusione del socio) 1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. 2. L esclusione del socio, secondo quanto previsto dall art. 24 c.c., è prevista solo per gravi motivi ed è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell interessato e deve essere ratificata dall Assemblea. In ogni caso, l esclusione è disposta con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. 3. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all associato dichiarato escluso il quale, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione, può ricorrere all autorità giudiziaria. 1. Sono organi dell Associazione: a. L Assemblea dei soci; b. Il Presidente; c. Il Consiglio Direttivo; d. Il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Art. 6 (Organi sociali)

Art. 7 (Assemblea) 1. a) L assemblea è composta da tutti i soci previsti dall articolo 4 che siano in regola con il pagamento della quota associativa. b) L assemblea è convocata dal Presidente dell Associazione. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avverrà con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l adunanza. c) L assemblea è presieduta da un Presidente, coadiuvato da un segretario, nominati, di volta in volta, dall assemblea stessa. 2. Spetta all assemblea stabilire gli orientamenti generali del CAV e deliberare in merito: 3. a) all approvazione del bilanci consuntivo e preventivo; b) alla nomina del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori dei conti; c) all approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti; d) ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre; e) allo scioglimento dell Associazione, liquidazione e conseguente devoluzione del patrimonio della stessa. a) L assemblea è convocata in via ordinaria una volta all anno. b) L assemblea può essere convocata, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo e anche su richiesta di almeno un decimo dei soci per l esame di problemi particolari e per deliberare in merito alla modifica dello statuto, allo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell Associazione. c) Un socio può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri tre soci. Ciascun socio presente, in proprio o per delega, ha diritto ad un voto. d) Per la validità della costituzione dell assemblea e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, l assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessaria la presenza dei tre/quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Per le delibere concernenti lo scioglimento dell Associazione, la conseguente liquidazione e devoluzione del patrimonio, sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati. e) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti l elezione dei membri del Consiglio Direttivo. f) Delle riunioni dell assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell associazione, in libera visione a tutti i soci. Art. 8 (Consiglio Direttivo) 1. Il Consiglio Direttivo è l organo di governo e di amministrazione dell Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi. 2. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri eletti dai soci. 3. Esso nomina, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente ed il tesoriere; delibera su tutti i progetti, gli interventi e le attività del Centro. 4. E convocato dal Presidente ogni bimestre oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. 5. Le deliberazioni vengono prese con la maggioranza di due terzi dei voti e con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. 6. Sono in particolare compiti del Consiglio Direttivo: a) La realizzazione delle finalità del Centro a partire dalle indicazioni dell assemblea. b) La gestione organizzativa. c) La gestione economica anche a mezzo di iniziative per l autofinanziamento. d) La scelta dell entità della quota associativa. e) L opera di sensibilizzazione sulle finalità del Centro. f) L ammissione dei nuovi soci. 7. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo, anche il Direttore della Commissione diocesana Famiglia e Vita o un assistente spirituale nominato dal Vescovo nonché il presidente del Movimento per la Vita locale. 8. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti decade l intero Consiglio e deve essere convocata l assemblea per la nomina dei nuovi componenti. Nel frattempo i componenti rimasti possono compiere gli atti di ordinaria gestione. Qualora vengano a mancare uno o più componenti subentrano i primi non eletti.

Art. 9 (Presidente) 1. Il Presidente rappresenta legalmente l Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano il Centro di Aiuto alla Vita. 2. Convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi. Tuttavia nei casi di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, previa consultazione del Vicepresidente, e rendendone conto al Consiglio Direttivo nella riunione successiva per la ratifica. 3. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell esercizio delle sue funzioni. Art. 10 (Collegio dei Revisori dei Conti) 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto contestualmente al Consiglio Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili. 3. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione dei bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Art. 11 (Risorse economiche) 1. Le risorse economiche dell associazione sono costituite da: a) contributi degli associati; b) erogazioni liberali e contributi di privati; c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) donazioni e lasciti testamentari; e) rimborsi derivanti da convenzioni; f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 266/91. Art. 12 (Beni) 1. I beni dell Associazione possono essere beni immobili, mobili registrati e beni mobili. 2. I beni immobili e beni mobili registrati possono essere acquistati dall Associazione secondo le normative vigenti e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell Associazione, sono elencati nell inventario che è depositato presso la sede dell Associazione e può essere consultato dagli associati. Art. 13 (Divieto di distribuzione degli utili) 1. L Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 2. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 14 (Bilancio) 1. Il bilancio dell Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. 2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all anno trascorso. 3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. 4. I bilanci predisposti dal Tesoriere devono essere sottoposti dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all approvazione dell Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio a cui si riferisce il consuntivo. Art. 15 (Convenzioni) 1. Le convenzioni tra l Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell Associazione, quale suo legale rappresentante. 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell Associazione ed è disponibile, su richiesta, alla consultazione dei soci. Art. 16 (Responsabilità ed assicurazione dei soci volontari) 1. I soci volontari sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi secondo la normativa di legge. Art. 17 (Responsabilità ed assicurazione dell Associazione) 1. L Associazione provvede alla stipula di apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi.

Art. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 1. L associazione si estingue, secondo le modalità di cui all art. 27 c.c.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all art. 27 c.c. 2. Lo scioglimento è deliberato dall assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci. 3. In caso di scioglimento dell Associazione, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato avente finalità ed obiettivi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Art. 19 (Disposizioni finali) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell Ordinamento giuridico. Treviso, 10 Aprile 2010 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE