CINQUE PER MILLE 2013
Soggetti destinatari Anche quest anno i contribuenti potranno scegliere di destinare la quota del cinque per mille dell IRPEF che risulta dalla risultante dalla dichiarazione dei redditi (anno 2012)al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Le associazioni sportive dilettantistiche devono essere : in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI; affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; nella cui organizzazione è presente il settore giovanile,
Soggetti destinatari svolgere prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle familiari. condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
Modalità di presentazione della domanda La domanda di iscrizione deve essere presentata all Agenzia delle entrate entro il 7 maggio 2013, esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. L iscrizione è effettuata attraverso l apposita procedura per la domanda di iscrizione relativa all esercizio finanziario 2013, utilizzando il software dedicato al 5 per mille disponibile sul sito della stessa Agenzia www.agenziaentrate.gov.it..
Elenchi provvisori delle associazioni iscritte Gli elenchi provvisori delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato tempestivamente la domanda di iscrizione saranno consultabili online sul sito internet dell Agenzia delle Entrate a partire dal 14 maggio del 2013. Il rappresentante legale dell ente ovvero un suo delegato, qualora riscontri la presenza nel suddetto elenco di eventuali errori di iscrizione, può richiederne la correzione, entro il 20 maggio 2013, presso la Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell ente stesso.
Elenchi provvisori delle associazioni iscritte Dopo aver proceduto alla verifica degli errori di iscrizione segnalati, l Agenzia delle Entrate provvede, entro il 27 maggio 2013, alla pubblicazione sul proprio sito, di una versione aggiornata dell elenco. Una copia dell elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio viene trasmessa al CONI, quale ente competente all acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all effettuazione dei controlli
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL ISCRIZIONE
Presentazione della dichiarazione sostitutiva Entro l 1.7.2013 (il 30.6 è domenica), a pena di decadenza dal beneficio, il legale rappresentante dell ente deve inviare, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità, per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alla ripartizione del cinque per mille. La dichiarazione in esame va presentata: al competente Ufficio territoriale del CONI, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. a mezzo raccomandata A/R allegando copia della dichiarazione sostitutiva ottenuta dalla scansione dell originale sottoscritto dal rappresentante legale, nonché della copia del documento di identità. La copia del documento di identità deve essere sempre allegata anche se il rappresentante legale non è cambiato rispetto all anno precedente.
Come sanare le irregolarità Nel caso in cui l ente non abbia assolto, entro i termini previsti, gli adempimenti richiesti è possibile sanare tali irregolarità entro il 30 settembre 2013, con le medesime modalità previste per l invio originario. In particolare è necessario che: siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data del 7.05.2012; entro il 30 settembre 2013 sia inviata la domanda di iscrizione e/o la successiva documentazione richiesta; sia contestualmente versata, con il mod. F24, la sanzione minima di euro 258, utilizzando il codice tributo 8115, senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti a disposizione
La rendicontazione delle somme ricevute Le associazioni sportive dilettantistiche che ricevono il contributo del cinque per mille hanno l obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, uno specifico rendiconto riportando in modo chiaro e trasparente, l effettivo impiego dell importo ricevuto e consentire all Amministrazione finanziaria il controllo in merito al loro corretto impiego. Il documento deve essere redatto utilizzando il modello scaricabile dal sito del Ministero del e trasmesso, con la relativa relazione, alla medesima amministrazione competente all erogazione del contributo, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione. Gli enti che hanno percepito contributi per un importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all invio del rendiconto che devono, in ogni caso, redigere e conservare per 10 anni
Coordinate per l accreditamento delle somme L associazione può comunicare all Agenzia delle Entrate il numero di c/c bancario/postale per l accredito delle somme spettanti, utilizzando l apposito modello, disponibile sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate. Il modello, disponibile sul sito internet dell Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it può essere presentato direttamente agli gli uffici dell Agenzia delle entrate o avvalendosi dei sistemi telematici Entratel o Fisconline
RIEPILOGO SCADENZE 5 PER MILLE 2013 Entro il 7 Maggio 2013 le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare un apposita domanda all Agenzia delle Entrate. Entro il 14 maggio 2013 Viene pubblicato sul sito dell Agenzia delle Entrate l elenco provvisorio dei possibili soggetti beneficiari. Entro il 27 maggio 2013 Vengono pubblicati gli elenchi aggiornati. Entro il 1 luglio 2013 a pena di decadenza dal beneficio, il legale rappresentante dei soggetti iscritti deve inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.