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D.M. 28 dicembre 2006 recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli. VISTO il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo; VISTO il regolamento (CE) della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; VISTO il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001 recante modalità di applicazione del reg. n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo; VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, n. 10 del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4; VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, n. 47 del 26 febbraio 1992, concernente "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini", in particolare l'art. 16 recante disposizioni per la rivendicazione delle produzioni annuali DOCG, DOC e IGT; VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1998, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, in particolare l'art. 15 che prevede, avvalendosi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), misure di semplificazione amministrativa e l'interconnessione dei sistemi informativi degli enti preposti alla gestione dei dati ed ai controlli delle produzioni vitivinicole in questione; VISTO il proprio decreto 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT; VISTO l'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10.9.2002, per la determinazione dei criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT, in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 4 ottobre 2001; 1

VISTO il proprio decreto 25 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 10 settembre 2003, concernente la disciplina degli esami chimicofisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC; VISTO il proprio decreto 25 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, recante disposizioni sulle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli; VISTO il proprio decreto 4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12.8.2005, recante disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT per la campagna vendemmiale 2005/2006; RITENUTO di dover emanare, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 164/1992, le disposizioni definitive per consentire ai conduttori interessati la rivendicazione annuale delle produzioni DOCG, DOC e IGT presso la competente Camera di Commercio, I.A.A., nonché per assicurare la gestione dei relativi dati e l'espletamento dei controlli da parte degli enti ed organismi preposti; RITENUTO di dover attribuire appositi codici a tutti i vini DOCG, DOC e IGT, che siano articolati per tipologia, in aderenza allo spirito di semplificazione del procedimento amministrativo, utilizzando dati univoci per la compilazione e la presentazione della denuncia delle uve di cui al presente decreto e delle dichiarazioni previste dal reg. n. 1282/2001, al fine di assicurare l'efficacia della gestione dei dati produttivi e dei controlli da parte degli enti ed organismi preposti; VISTO il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso in data 16 novembre 2006; D E C R E T A Art. 1 (Definizioni) 1. A meno che non si richiedano specifiche distinzioni, ai sensi del presente decreto, la dicitura "Albo dei vigneti DOCG e DOC " sarà di seguito indicata con il termine "Albo", la dicitura elenco delle vigne IGT" verrà di seguito indicata con il termine "Elenco e la dicitura "DOCG, DOC con il termine "DO". 2. Per "uve DO" si intendono le uve destinate alla produzione di vini DO e per "uve IGT" si intendono le uve destinate alla produzione di vini IGT. 2

3. Per "conduttore", così come risulta identificato nell'albo o nell Elenco con un proprio codice (codice fiscale, che si identifica con il CUAA), si intende la persona fisica o giuridica, o l associazione di tali persone, che abbia prodotto uve DO e/o IGT. 4. La dicitura "denuncia annuale della produzione delle uve DO e IGT" di seguito sarà indicata anche con la dicitura "denuncia delle uve DO e IGT" o con il termine "denuncia". 5. Per ricevuta della produzione annuale delle uve DO e/o IGT o ricevuta si intende la ricevuta prevista dall'articolo 16, comma 3, della legge 164/1992. 6. Per "competente Camera di commercio" si intende la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ambito territoriale provinciale ricade la superficie vitata dalla quale provengono le uve DO e/o IGT. 7. Nel caso di conduttore le cui produzioni di uve DO e IGT provengano da vigneti ricadenti nel territorio di due o più province, la competente Camera di commercio cui presentare la denuncia è quella nel cui ambito territoriale provinciale è ubicato lo stabilimento enologico. Qualora il conduttore non disponga di proprio stabilimento enologico, e qualora, in caso di uve DO, lo stabilimento enologico ricada al di fuori della zona di produzione delle uve, conformemente alle specifiche deroghe previste dai relativi disciplinari di produzione, la competente Camera di commercio cui presentare la denuncia è quella nel cui ambito territoriale provinciale ricade la maggiore superficie vitata da cui provengono le relative uve. 8. Per le uve IGT, nel caso di conduttori che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi, la competente Camera di commercio cui presentare la denuncia è quella nel cui ambito territoriale provinciale è ubicato lo stabilimento enologico. Art. 2 (Criteri generali) 1. Ai fini della rivendicazione annuale delle produzioni dei vini DO e/o IGT, i relativi vigneti devono essere preliminarmente iscritti nei rispettivi Albi e/o elenchi, istituiti per ciascuna DO e IGT nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2002. 2. La denuncia è obbligatoria ai fini della rivendicazione della produzione dei vini DO e/o IGT; sono pertanto escluse le esenzioni applicabili ai sensi dell art. 2, par. 2, del citato regolamento CE n. 1282/2001. Art. 3 (Denuncia annuale delle uve DO e/o IGT) 1. Ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini DO e/o IGT il conduttore interessato deve presentare la denuncia annuale di produzione delle uve DO e/o IGT direttamente alla 3

competente Camera di Commercio, anche per via telematica o informatica, entro il termine del 10 dicembre di ciascun anno, previsto dal regolamento CE n. 1282/2001 per la presentazione della dichiarazione generale della produzione vitivinicola. 2. La denuncia deve essere compilata utilizzando la modulistica conforme allo schema riportato all'allegato 1 del presente decreto, tenendo conto degli elementi e delle istruzioni riportati nello stesso allegato. In particolare sono da indicare nella stessa modulistica gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive. 3. I conduttori che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi possono delegare l organismo associativo di appartenenza a presentare la denuncia. Limitatamente alle uve IGT, i predetti organismi associativi possono altresì presentare una denuncia sotto forma di elenco riepilogativo delle produzioni degli associati, contenente in ogni caso tutti gli elementi di cui all allegato 1. 4. Qualora il conduttore intenda rivendicare la DO e/o la IGT per le relative partite di vino precedentemente alla scadenza del termine di cui al comma 1, pur non disponendo di tutti gli elementi necessari per la compilazione della denuncia, presenta alla competente Camera di commercio una preventiva dichiarazione contenente i dati relativi alle uve destinate alla produzione delle partite di vino in questione e con la quale attesta, a titolo di autocertificazione, che per la produzione di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnicoamministrativi previsti dalla normativa vigente in materia, fermo restando che le stesse produzioni di uve dovranno essere successivamente indicate nella denuncia di cui al presente decreto. Art. 4 (Verifica documentale delle denunce e certificazione delle uve DO e IGT) 1. Fatte salve le competenze dei soggetti autorizzati a svolgere l attività di controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), ai sensi della normativa vigente in materia, la competente Camera di Commercio, previa verifica documentale della rispondenza dei dati contenuti nella denuncia ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione rilascia al conduttore anche per via telematica, entro 30 giorni dal termine di cui all'art. 3, comma 1, oppure entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 4, la ricevuta prevista dall'articolo 16 della legge 164/1992, redatta su modello conforme all'allegato 2 del presente decreto. 2. In caso di riparto delle uve tra il conduttore ed altri aventi diritto nell'ambito aziendale, oppure nel caso che il conduttore abbia ceduto o intenda cedere a terzi l'uva denunciata, la Camera di commercio, su richiesta del conduttore, provvede a frazionare la ricevuta in due o più ricevute, conformemente allo schema del citato allegato 2, tenendo conto delle indicazioni fornite dal conduttore medesimo nell'apposito quadro della denuncia. 4

3. I conduttori o gli aventi diritto che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi, devono trasferire ai predetti organismi le ricevute ad essi rilasciate dalla competente Camera di Commercio. Gli stessi conduttori possono altresì delegare l organismo associativo di appartenenza a ritirare le relative ricevute. Limitatamente alle uve IGT, la competente Camera di Commercio può rilasciare al predetto organismo associativo un unica ricevuta, riferita alla denuncia riepilogativa delle produzioni degli associati di cui all art. 3, comma 3. Art. 5 (Gestione dei dati produttivi delle produzioni DO e IGT ed adempimenti degli enti ed organismi preposti alla certificazione ed ai controlli) 1. Contestualmente alle operazioni di cui all'articolo 4 la competente Camera di Commercio, in adempimento al disposto di cui all'art. 16, comma 4 della legge n. 164/1992, provvede ad immettere i dati relativi alle denunce ed alle ricevute, ivi compresi i dati relativi ai quantitativi delle produzioni vinicole atte a diventare vini DO e IGT, per le varie tipologie regolamentate, nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e nel sistema informativo della relativa Regione o Provincia autonoma, al fine di renderli disponibili in tempo reale a tutti gli enti ed organismi preposti alla gestione dei dati produttivi ed ai controlli nel settore vitivinicolo, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. Art. 6 (Adempimenti successivi dei produttori e degli enti ed organismi preposti alla gestione dei dati produttivi, alla certificazione ed ai controlli) 1. I conduttori o gli aventi diritto, ovvero gli elaboratori di prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT, nonché le cantine sociali o gli altri organismi associativi, sono tenuti a conservare agli atti documentali le ricevute DO e IGT per almeno cinque anni. 2. In caso di riclassificazione di partite di prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 164/1992, i produttori di cui al comma 1 sono tenuti ad effettuare le relative comunicazioni all'ufficio dell Ispettorato Centrale Repressione Frodi competente per territorio ed alla competente Camera di Commercio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri, utilizzando il modello conforme all allegato 3. 3. I produttori di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad effettuare, utilizzando il modello conforme all allegato 3, le comunicazioni relative all assemblaggio di partite di vino già certificate con la DO ed appartenenti alla medesima annata, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri. In tal caso gli stessi produttori devono altresì trasmettere agli Organismi di cui al comma 2, entro sette giorni dalla predetta annotazione nei registri, apposita autocertificazione sottoscritta dall'enologo di cui alla legge n. 129/1991 - o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consenta l'effettuazione delle determinazioni 5

analitiche di seguito indicate - responsabile del processo di assemblaggio che attesti la conformità della partita DO risultante dall assemblaggio, identificata con il relativo numero di lotto ai sensi del D. L.vo n. 109/1992, ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. I medesimi produttori devono inoltre conservare agli atti documentali per almeno cinque anni copia conforme dei certificati di idoneità di cui al D.M. 25 luglio 2003 richiamato nelle premesse, relativi alle partite di provenienza. 4. La competente Camera di Commercio provvede, entro 15 giorni dal recepimento delle comunicazioni di cui ai comma 2 e 3, ad immettere i relativi dati nel SIAN e nel sistema informativo della relativa Regione o Provincia autonoma, a titolo di aggiornamento dei dati di cui all'articolo 5 del presente decreto. La competente Camera di Commercio è altresì tenuta ad immettere nei predetti sistemi informativi i dati relativi al declassamento di partite DO all uopo comunicati dal competente Ufficio dell Ispettorato Centrale Repressione Frodi. Art. 7 (Codici delle DO e IGT e relative tipologie) 1. Sono riportati nell'allegato 4 l'elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT finora riconosciuti, articolati per tipologia, da utilizzare, conformemente alle istruzioni riportate nello stesso allegato 4: a) per la compilazione della modulistica relativa alle richieste di iscrizione o alle richieste di variazioni di iscrizioni agli albi e/o agli elenchi, conformemente alle disposizioni dell Accordo Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2002 richiamato nelle premesse; b) per la compilazione della denuncia, delle ricevute, delle comunicazioni, nonché per la gestione dei dati di cui al presente decreto; c) per la compilazione della dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli di cui DM 25 maggio 2004 richiamato nelle premesse, a decorrere dalla dichiarazione da presentare entro il 10 settembre 2007; d) per la compilazione della modulistica prevista dal DM 25 luglio 2003 richiamato nelle premesse. 2. L elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT di cui all allegato 4 è immesso nel SIAN entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Anche su segnalazione delle Regioni e Province autonome interessate, gli eventuali aggiornamenti al predetto elenco sono adottati con apposito provvedimento ministeriale da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I nuovi codici sono attribuiti con i decreti di approvazione o di modifica dei disciplinari dei vini DO e IGT ed inseriti contestualmente nel SIAN. 6

Art. 8 (Termini di applicazione) 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dalla rivendicazione delle produzioni dei vini DO e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2007/2008. Il presente decreto sarà inviato all organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, lì 28 dicembre 2006 IL MINISTRO F.to De Castro DM.Denunce.16.novembre.2006 7