CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CENTEMERO. Norme per il governo delle istituzioni scolastiche

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2259 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CENTEMERO Norme per il governo delle istituzioni scolastiche Presentata il 2 aprile 2014 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge vuole regolamentare il governo delle istituzioni scolastiche. Come citato all articolo 1 del provvedimento, infatti, l articolo 21 della legge n. 59 del 1997, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ha introdotto il principio dell autonomia scolastica con specifico riferimento all autonomia didattica (commi 9 e 10), organizzativa (comma 8), finanziaria (comma 5) e contabile (commi 1 e 14) disponendo anche (comma 4) che l attribuzione dell autonomia è condizionata al raggiungimento di requisiti dimensionali ottimali. È dunque volontà del legislatore che tali principi siano applicati e regolamentati per passare da principi a prassi. La Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera n)); alla competenza concorrente dello Stato delle regioni è invece rimessa l istruzione, salva l autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma). Rilevano sull argomento anche gli articoli 33 e 34 della Costituzione. Il testo costituzionale, quindi, nel settore dell istruzione, da un lato, rimette alla competenza esclusiva statale la disciplina delle «norme generali sull istruzione» (articolo 117, secondo comma, lettera n)) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m)) e dall altro, attribuisce la materia «istruzione, salva l autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale»

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2259 alla competenza concorrente Stato-regioni (terzo comma). L articolo 116, terzo comma, della stessa Costituzione, prevede inoltre che ulteriori forme di autonomia in materia scolastica possano essere attribuite alle regioni con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta, sulla base di un intesa fra lo Stato e la regione interessata. Infatti, le materie oggetto di attribuzione di ulteriori funzioni possono essere le materie di legislazione concorrente e alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato, tra le quali figurano le norme generali sull istruzione. Venendo all analisi della proposta di legge, essa è composta da dodici articoli suddivisi in due capi, di cui si illustrano i più rilevanti contenuti. L articolo 1 afferma l autonomia delle istituzioni scolastiche, riconosciuta in base al citato articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Le scuole, definite parte del sistema nazionale di istruzione, concorrono ad elevare il livello di competenza dei cittadini e rappresentano un punto di riferimento per le comunità locali, chiamate a loro volta al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche unitamente alle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. In particolare, gli organi di governo delle scuole promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale valorizzando il diritto all apprendimento, il dialogo costante tra docenti e famiglie e le azioni formative e sul territorio. Secondo l articolo 2, gli organi di governo sono distinti in base alle funzioni di indirizzo, di gestione e didattico-educative; essi sono il consiglio dell istituzione scolastica, il dirigente scolastico, il consiglio dei docenti (con le sue articolazioni) e il nucleo di auto valutazione. Il consiglio dell istituzione scolastica (articolo 3), cui spettano compiti di indirizzo, dura in carica tre anni tranne la rappresentanza studentesca che è annuale. Secondo l articolo 4, il numero di componenti del consiglio dell istituzione scolastica è compreso tra sette e undici ed è fissato dallo statuto. Di esso fanno parte: il dirigente scolastico quale membro di diritto, ma senza diritto di voto; la rappresentanza eletta dai genitori, che è paritetica con quella eletta dai docenti; ulteriori membri esterni, in numero non superiore a due. Il consiglio è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Le competenze di gestione del dirigente scolastico sono illustrate all articolo 5, mentre il consiglio dei docenti, in base all articolo 6, ha funzioni didattico-educative. Quest ultimo è composto da tutti i docenti e presieduto dal dirigente scolastico. Tra gli altri organi collegiali, l articolo 8 disciplina il nucleo di autovalutazione del funzionamento dell istituto, composto da un massimo di cinque componenti, tra i quali vi sono almeno tre soggetti esterni, individuati dal consiglio dell istituzione scolastica. Il nucleo di autovalutazione si esprime sull efficienza, sull efficacia e sulla qualità del sistema scolastico e predispone un rapporto annuale, assunto come parametro per l elaborazione del piano dell offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola. All esito di tutto ciò il consiglio dell autonomia promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali (articolo 9). Un ulteriore novità rappresentata dalla proposta di legge è costituita dalla possibilità per le scuole di promuovere o di partecipare alla costruzione di reti o associazioni nonché ai poli tecnici-professionali; le scuole possono altresì ricevere contributi per il sostegno economico delle proprie attività, definendo però annualmente gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa (articolo 10). L articolo 11 istituisce il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e la conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo. Il Consiglio nazionale è presie-

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2259 duto dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca e prevede la partecipazione anche di esponenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché di associazioni delle province e dei comuni. La funzione principale di quest organo è di favorire la partecipazione e la corresponsabilità tra lo Stato, gli enti locali e le autonomie scolastiche, tutelando la libertà di insegnamento, la qualità e la piena attuazione dell autonomia. Infine, l articolo 12 abroga numerose disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, concernenti gli organi collegiali esistenti, a far data dalla costituzione dei nuovi organi previsti dalla legge.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2259 PROPOSTA DI LEGGE CAPO I AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ART. 1. (Autonomia scolastica e autonomie territoriali). 1. L autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall articolo 117 della Costituzione, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo le proprie funzioni e attribuzioni. 3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare, nel rispetto delle disposizioni generali della presente legge. 4. Gli statuti e i regolamenti delle istituzioni scolastiche disciplinano l istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2259 5. Gli organi di governo promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando: a) il diritto all apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola; b) il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e la responsabilità delle scelte educative delle famiglie; c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali. ART. 2. (Organi delle istituzioni scolastiche). 1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio generale della distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione ai sensi del presente articolo. 2. Sono organi delle istituzioni scolastiche: a) il consiglio dell istituzione scolastica, di cui agli articoli 3 e 4; b) il dirigente scolastico, di cui all articolo 5, con funzioni di gestione; c) il consiglio dei docenti di cui all articolo 6; d) il nucleo di autovalutazione di cui all articolo 8. 3. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui al comma 2, lo statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica. ART. 3. (Consiglio dell istituzione scolastica). 1. Il consiglio dell istituzione scolastica ha compiti di indirizzo generale dell attività scolastica. In particolare: a) redige, approva e modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi com-

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2259 ponenti, lo statuto dell istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri; b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento; c) adotta il piano dell offerta formativa elaborato ai sensi dell articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, il bilancio pluriennale di previsione; e) approva il conto consuntivo; f) delibera il regolamento di istituto; g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all articolo 8; h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e la partecipazione a fondazioni e consorzi, di cui all articolo 10. 2. Il consiglio dell istituzione scolastica dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. 3. In sede di prima attuazione della presente legge, lo statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Decorsi sei mesi dall insediamento, il consiglio dell istituzione scolastica può comunque modificare lo statuto e il regolamento deliberati ai sensi del presente comma. 4. Lo statuto deliberato dal consiglio dell istituzione scolastica non è soggetto ad approvazione o a convalida da parte di nessuna autorità esterna. 5. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità ovvero di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell istituzione scolastica, l organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2259 commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio. ART. 4. (Composizione del consiglio dell istituzione scolastica). 1. Il consiglio dell istituzione scolastica è composto da un numero di membri compreso fra sette e undici. La sua composizione è fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri: a) il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi sono membri di diritto senza diritto di voto; b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica; c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti; d) è prevista la presenza di membri esterni, scelti fra le realtà di cui all articolo 1, comma 2, in numero non superiore a due. 2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento. I membri esterni sono scelti dal consiglio dell istituzione scolastica secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento. 3. Il consiglio dell istituzione scolastica è presieduto da un genitore, eletto al suo interno. Il presidente convoca il consiglio e ne fissa l ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. 4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge le funzioni di segretario del consiglio dell istituzione scolastica. 5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell istituzione scolastica non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 2259 non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza amministrativa o penale. 6. In sede di prima attuazione della presente legge, le elezioni per il consiglio dell istituzione scolastica si svolgono entro il 30 settembre dell anno scolastico successivo all approvazione dello statuto. ART. 5. (Dirigente scolastico). 1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell istituzione scolastica e, sotto la propria responsabilità e nel rispetto dei compiti e delle funzioni degli organi dell istituzione scolastica, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde direttamente dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti. ART. 6. (Consiglio dei docenti e sue articolazioni). 1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo statuto disciplina l attività del consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, ai sensi del presente articolo. 2. La programmazione dell attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti e, ai fini dell elaborazione del piano dell offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale. 3. L attività didattica di ogni classe, o gruppo di alunni, è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e sulla base delle linee didattiche e culturali della scuola e delle indicazioni e degli standard nazionali per il curricolo. 4. Il regolamento disciplina il lavoro collegiale dei docenti nelle sue diverse

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 2259 articolazioni quali il consiglio dei docenti, il consiglio di classe, il gruppo di dipartimento, gli incaricati di progetti o attività, nonché le modalità di verifica e valutazione, in armonia con le indicazioni elaborate a livello nazionale. 5. I docenti, nell esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell anno scolastico, e ne certificano le competenze in entrata e in uscita, in coerenza con i profili formativi e con i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio, programmati all inizio dell anno e presentati alle famiglie, sulla base delle linee didattiche e valutative definite dal consiglio dei docenti, secondo le modalità indicate dal regolamento. 6. Lo statuto disciplina le modalità della partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione degli obiettivi didattici di ogni singola classe o di gruppi di alunni. ART. 7. (Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie). 1. Le istituzioni scolastiche, nell ambito dell autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza. ART. 8. (Nuclei di autovalutazione). 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce un nucleo di autovalutazione dell efficienza, dell efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un

Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 2259 minimo di tre fino a un massimo di cinque componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno tre soggetti esterni, individuato dal consiglio dell istituzione scolastica sulla base di criteri di competenza. 2. Il nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. Il rapporto è assunto come parametro di riferimento per l elaborazione del piano dell offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola. Il rapporto è reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento. ART. 9. (Conferenza di rendicontazione). 1. Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e sugli esiti dell attività dei nuclei di autovalutazione, il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all articolo 11, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio e invia una relazione in merito all ufficio scolastico regionale. ART. 10. (Costituzione di reti, consorzi e fondazioni a sostegno dell autonomia scolastica). 1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti delle modalità e dei criteri fissati con regolamento emanati ai sensi dell articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto stabilito dall articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8

Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati 2259 marzo 1999, n. 275, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e fondazioni finalizzati al sostegno anche economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell offerta formativa e per l innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all articolo 11 della presente legge. 2. Le reti, i consorzi e le fondazioni previsti dal comma 1 possono essere pubblici o privati, nonché organizzazioni senza scopo di lucro. 3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche definiscono annualmente, nell ambito della propria autonomia, gli obbiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dalle reti, dai consorzi e dalle fondazioni di cui al medesimo comma 1. I contributi superiori a 5.000 euro sono ammessi solo da parte di soggetti che per legge o per statuto hanno l obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio. CAPO II RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME ART. 11. (Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche e conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo). 1. Con proprio regolamento, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca provvede a istituire il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai

Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati 2259 presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dallo stesso Ministro o da un suo delegato e ne vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché di associazioni delle province e dei comuni. 2. Il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, regioni, enti locali e autonomie scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola e di garanzia della piena attuazione dell autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l autonomia dell intero sistema formativo a tutti i suoi livelli. 3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dall articolo 1 della presente legge, definiscono gli strumenti, la modalità e gli ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti fondamentali nell organizzazione e nella gestione dell offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l infanzia e per la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali, prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali. 4. Le regioni istituiscono la conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo e ne stabiliscono la composizione e la durata. La conferenza esprime parere preventivo sugli atti regionali d indirizzo e di programmazione in materia di: a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative; b) attuazione delle innovazioni ordinamentali; c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell offerta forma-

Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati 2259 tiva, anche in relazione a percorsi d integrazione tra istruzione e formazione professionale; d) educazione permanente; e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali. 5. La conferenza di cui al comma 4 svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni e, su richiesta di queste, esprime pareri sui progetti di legge in materia di istruzione e formazione professionale relativi al sistema regionale. ART. 12. (Abrogazioni). 1. Gli articoli da 5 a 10, da 12 a 15, da 23 a 25 e da 30 a 47 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono abrogati. Gli organi costituiti secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro efficacia a decorrere dalla costituzione degli organi previsti dalla medesima legge.

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