2) CALENDARIO LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE 4) MEDIATORI POLIZZA F.I.M.A.A. MILANO ASSICURAZIONI 2003 * * * * *

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Anno XXXII n. 3 Chieti 04.02.2003-1 - S O M M A R I O: 1) CONTRIBUTI INPS - scad. 17 febb. 2003 2) CALENDARIO LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE 3) STRUMENTI DI MISURA (bilance) verifiche periodiche 4) MEDIATORI POLIZZA F.I.M.A.A. MILANO ASSICURAZIONI 2003 5) LOCAZIONI IMMOBILI adeguamento canoni * *

2 CONTRIBUTO 2003. Ricordiamo che è in riscossione il contributo base 2003. L importo è rimasto invariato. Il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c/c p. n.12561668, intestato alla nostra Unione, allegato al nostro precedente notiziario n. 27/2002. CONTRIBUTI INPS scad. 17 febbraio 2003 Entro il 17 febbraio 2003 (il 16 febbraio cade di domenica) deve essere versata la 4^ rata 2002 dei contributi INPS dovuti sul minimale di reddito, sia per i titolari che per i coadiutori. Per il relativo versamento va utilizzato il mod. F24, con importo già prestampato. Per le agevolazioni contributive riservate ai familiari collaboratori fino al 21 anno di età, ai giovani titolari e collaboratori di età inferiore ai 32 anni (iscritti nel corso del 2001) ed ai commercianti pensionati con più di 65, rinviamo a quanto già ampiamente illustrato sul nostro precedente not. n. 7/2002. Gli uffici Confcommercio e dell Enasco sono comunque a disposizione per ogni assistenza. CIRCOLAZIONE CALENDARIO LIMITAZIONI 2003 Ecco il calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dei centri abitati per l anno 2003, relativamente agli autoveicoli che trasportano merci ed aventi un peso complessivo superiore a 7,5 tonnellate. Fino al 31.12.2003 detti veicoli non potranno circolare: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre dalle ore 8,00 alle ore 22,00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00.; c) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 18 aprile (Venerdì Santo); d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 19 aprile (Sabato Santo); e) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 21 aprile (Pasquetta); f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile (Ann. Liberazione); g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1 maggio (Festa del Lavoro); h) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno; i) dalle ore 15,00 alle ore 24,00 del 28 giugno; j) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 5 luglio; k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 12 luglio; l) dalle ore 7,00 alle ore 24 del 19 luglio; m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 26 luglio; n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1 agosto; o) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 agosto; p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 9 agosto; q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto (Ferragosto); r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 16 agosto; s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 23 agosto; t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 agosto; u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 settembre; v) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre; w) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1 novembre; x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

3 Esenzioni Il divieto non trova applicazione, tra gli altri, per i veicoli e per i complessi di veicoli, anche se circolano scarichi, di seguito elencati: adibiti al trasporto di carburanti e di combustibili; adibiti al trasporto di animali destinati a gareggiare; adibiti al servizio di ristoro degli aeromobili; adibiti al trasporto di viveri destinati alla marina mercantile; adibiti al trasporto di giornali, prodotti per uso medico, latte (escluso quello a lunga conservazione); classificati macchine agricole; costituiti da cisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; adibiti allo spurgo di pozzi neri; per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP (è stato cancellato il limite di massa complessiva autorizzata di 14 t). Il divieto non trova altresì applicazione per i veicoli che trasportano i seguenti prodotti deperibili: frutta e ortaggi freschi; carni e pesci freschi; fiori recisi; animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall estero; i sottoprodotti derivati dalla macellazione; latticini freschi; derivati del latte freschi; sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 m. di altezza, con impressa la lettera d minuscola di altezza pari a 0,20 m. fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Circolazione in deroga Dal divieto sono inoltre esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia: a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli sopra indicati, che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che, pertanto, necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all alimentazione degli animali. b) i veicoli e i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose; c) i veicoli destinati al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza. Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate alla Prefettura almeno dieci giorni prima della data di partenza e, per i veicoli di cui al punto a), nel caso in cui sia comprovata la continuità con l esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, l autorizzazione concessa potrà essere rinnovata anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell anno solare, mediante l apposizione di un visto di convalida. STRUMENTI DI MISURA (bilance) verifiche periodiche Diversi associati ci hanno chiesto delucidazioni sui principali adempimenti in materia di verifica periodica degli strumenti di misura. Di seguito riportiamo una sintesi delle relative norme.

4 Definizione Per "strumenti di misura" si intendono le misure di capacità e gli strumenti per pesare o per misurare la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, comprese quelle destinate al consumatore finale. Sono escluse, perché immodificabili, le misure di capacità in vetro, terracotta e simili, e le misure lineari. Verificazione periodica le scadenze La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica, finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli (anche elettronici) e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti. Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e, in seguito, secondo la periodicità fissata nella seguente tabella, che decorre dalla data dell'ultima verificazione effettuata. Sono esclusi dal campo di applicazione i misuratori di gas, di acqua ed elettrici. Periodicità della verificazione degli strumenti in funzione della categoria di appartenenza CATEGORIA Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna Strumenti per pesare Complessi di misura per carburanti Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua Misuratori massicci di gas metano per autotrazione Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti Verificazione eseguita dalla Camera di Commercio PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE 5 anni 3 anni 2 anni 4 anni 2 anni 4 anni Secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati, con provvedimento del Ministro dell'industria La verificazione periodica é effettuata dalla Camera di Commercio (ufficio metrico legale 0871/5450460-1) o, su richiesta degli utenti interessati, nel luogo di utilizzazione degli strumenti secondo modalità stabilite dalla stessa Camera. L'esito positivo é attestato dal funzionario della Camera di Commercio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento, utilizzando etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione. In caso di esito negativo é ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio.

5 Verificazione eseguita da laboratori accreditati La verificazione periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalla Camera di Commercio o appartenenti alla stessa, che offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. Verificazione eseguita direttamente dai fabbricanti metrici La verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso. La verificazione periodica degli strumenti di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica, può essere eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione anche dal fabbricante stesso. Obblighi degli utenti metrici Gli utenti metrici soggetti all'obbligo della verificazione periodica devono: a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso; b) mantenere l'integrità della etichetta di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione, tranne nel caso di modifica a riparazione dei propri strumenti; c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate é equiparato ad inadempienza all'obbligo della verificazione periodica. Entrata in vigore Ricordiamo che la norma è entrata in vigore il 3 agosto 2000. MEDIATORI POLIZZA F.I.M.A.A. Milano assicurazioni 2003 Entro il prossimo 28 febbraio tutti i mediatori soci F.I.M.A.A.-CONFCOMMERCIO aderenti alla convenzione assicurativa con la MILANO ASSICURAZIONI per la responsabilità civile professionale debbono versare il relativo premio per l anno 2003. All adempimento si potrà provvedere direttamente presso i nostri uffici provinciali di Chieti, oppure con versamento su : c/c/p n. 12561668 intestato a Unione dei Commercianti della provincia di Chieti causale premio anno 2003 polizza FIMAA MILANO ASSICURAZIONI. In quest ultimo caso il socio deve far pervenire alla nostra F.I.M.A.A.-Confcommercio provinciale, nella stessa giornata in cui effettua il versamento, anche via fax (0871/64599), copia del bollettino attestante il regolare pagamento del premio. Il pagamento del premio assicurerà l associato fino al 31.12.2003.

6 TARIFFE ED ELEMENTI DI COMPUTO DEL PREMIO DITTE INDIVIDUALI Elementi del computo del premio Premio base per ogni agente iscritto alla C.C.I.A.A. (massimale euro 260.000,00 per legge) Numero Costo per rappresentanti legali rappresentante legale nr.. x euro 36,00 TOTALE PREMIO DA VERSARE Premio SOCIETA DI PERSONE (massimale euro 520.000,00 per legge) Elementi del computo di premio Numero Costo per rappresentanti legali rappresentante legale Premio base (se non già pagato) nr.. x euro 36,00 Fino a 3 legali rappresentati Per ogni rappresentante legale oltre il 3 nr.. x euro 26,00 TOTALE PREMIO DA VERSARE Premio SOCIETA DI CAPITALE Elementi del computo del premio Premio base (se non già pagato) legali rappresentanti Fino a 3 legali rappresentanti Per ogni rappresentante legale oltre il 3 (massimale euro 1.550.000,00 per legge) Numero Costo per Premio rappresentanti legali rappresentante legale nr.. x euro 36,00 nr.. x euro 31,00 TOTALE PREMIO DA VERSARE Le polizze sono conformi alla disciplina imposta dalla L. 5.3.2001 n. 57. Tutti gli interessati possono, per maggiori informazioni, rivolgersi presso la Segreteria provinciale F.I.M.A.A. CONFCOMMERCIO (0871/64599 dott. M. D Andrea). LOCAZIONI IMMOBILI adeguamento canoni Sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l indice dei prezzi al consumo relativo al mese di DICEMBRE 2002, necessario per l aggiornamento del canone di locazione, ai sensi della legge 392/78. La variazione annuale dicembre 2001 dicembre 2002 è pari a più 2,7% (75% = 2,025). La variazione biennale dicembre 2000 dicembre 2002 è pari a più 5,0% (75% = 3,75).- * * IL DIRETTORE dott. V. D Alessandro IL PRESIDENTE rag. N. Molino