Articolo 1 OGGETTO. Articolo 2 DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

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1 REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITA DEI LABORATORI ALL ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA (D.M. 10 dicembre 2001). Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di riconoscimento dell idoneità dei laboratori all esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura come previsto dal D.M. 10/12/ Il provvedimento consiste nel riconoscimento al laboratorio, che ne faccia richiesta alla Camera di Commercio, dell idoneità all esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, previo accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all art. 4 del regolamento n. 182 del 28 marzo 2000 e della sussistenza delle condizioni giuridico-amministrative e tecnico-operative di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del precitato decreto 10 dicembre Nel prosieguo è da intendersi: a) per regolamento, il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n.182; b) per decreto, il decreto ministeriale 10 dicembre 2001; c) per Camera di Commercio, la Camera di commercio di Macerata d) per direttiva, la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 30 luglio 2004; e) per strumenti di misura, quelli rientranti nelle seguenti categorie: masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna; strumenti per pesare; complessi di misura per carburanti; misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall acqua; misuratori massicci di gas metano per autotrazione; strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi; f) per verificazione periodica, l accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l integrità dei sigilli anche elettronici e delle etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti. g) per Dirigente :Dirigente Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica. Articolo 2 DOMANDA DI RICONOSCIMENTO La domanda di riconoscimento dell idoneità del laboratorio ad effettuare la verificazione periodica, in regola con l imposta di bollo e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata dal laboratorio alla Camera di Commercio della provincia nella quale ha la sede operativa principale.

2 La domanda deve contenere: 1. l indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell idoneità; 2. l indicazione degli strumenti e delle apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l esecuzione della verificazione, corredato delle loro caratteristiche tecniche ed operative; 3. la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature; 4. l elenco del personale incaricato della verificazione periodica, con relativi titoli e qualifiche professionali, e la documentazione comprovante la loro adeguata formazione tecnica e professionale nonché la conoscenza delle prescrizioni relative ai controlli; 5. l indicazione del responsabile della verificazione; 6. l impegno a seguire nella verificazione periodica le procedure secondo le norme vigenti; 7. l impegno a comunicare mensilmente alla Camera di commercio competente per territorio, i dati identificativi e l esito delle operazioni di verificazione periodica effettuate nell ambito della relativa provincia e alla Camera di commercio di Macerata, i dati di tutte le verifiche effettuate sul territorio nazionale distinte per provincia, con l esito delle stesse; 8. l impegno a conservare per almeno cinque anni copia della documentazione, facoltativamente anche su supporto magnetico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate, e precisamente: i dati identificativi dell utente; la categoria di strumenti verificati, marca, modello numero di serie e le caratteristiche metrologiche; data di intervento di verifica; l esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate. 9. l impegno a trasmettere alla Camera di commercio di Macerata i rapporti rilasciati dall organismo di certificazione di garanzia della qualità in occasione delle visite ispettive periodiche, entro 30 giorni dall effettuazione delle stesse; Alla domanda deve essere allegata: 1) la documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie di indipendenza di cui all art. 2 del D.M. 10/12/2001: una dichiarazione da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare: a) che il laboratorio e tutto il relativo personale siano indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici oggetto della attività di verificazione da parte del laboratorio; b) che il personale incaricato della verificazione deve rispettare il vincolo del segreto professionale;

3 c) che, qualora il laboratorio sia parte di una organizzazione più ampia, avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la dirigenza e il personale della struttura che svolge l attività di verificazione periodica sono indipendenti dalla dirigenza della struttura che svolge le attività di manutenzione e di riparazione. 2) la documentazione comprovante il possesso di un sistema di garanzia delle qualità con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (UNI CEI EN ISO /IEC 17025:2000) e cioè che il laboratorio : a) è accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento ed operi secondo la norma UNI CEI EN 45003; b) ovvero, opera secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEN EN 45012; c) i campioni di riferimento posseduti sono tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare. 3) il facsimile del contrassegno di verificazione periodica con il logo del laboratorio conforme all allegato 2 del regolamento, nonché il facsimile dei sigilli di garanzia e di protezione così come prescritto dalla circolare n. 80 del del Ministero Industria e della direttiva 30/7/2004 del Ministero Attività Produttive ; La domanda deve essere accompagnata dall attestazione dell avvenuto versamento a favore della Camera di Commercio di Macerata, pena la irricevibilità, dell importo della tariffa vigente stabilite dalla Giunta camerale. Articolo 3 PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL IDONEITA DEL LABORATORIO La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso dei requisiti da parte del laboratorio richiedente, anche attraverso l effettuazione di sopralluoghi, emana, a firma del Dirigente, il provvedimento di riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica degli strumenti di misura. Il provvedimento che ha validità annuale corrispondente all anno solare, ha validità su tutto il territorio nazionale, deve contenere: a) il disegno dell impronta dei sigilli di garanzia apposti dal laboratorio, contenente il numero identificativo assegnato al laboratorio; b) l indicazione degli strumenti di misura per le quali il laboratorio viene abilitato e le relative caratteristiche metrologiche;

4 c) l indicazione dell organismo di accreditamento o di validazione che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità; d) la prescrizione per cui il laboratorio è tenuto a trasmettere alla Camera di commercio i rapporti rilasciati dall organismo di certificazione di garanzia della qualità in occasione delle visite ispettive periodiche; e) il termine di validità del riconoscimento. L eventuale provvedimento di rifiuto a firma del Dirigente, deve essere motivato : avverso lo stesso può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorno dalla notifica. Articolo 4 ATTIVITA DI VIGILANZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO La Camera di Commercio svolge, avvalendosi dei funzionari del proprio servizio metrico, attività di vigilanza sulle condizioni di idoneità dei laboratori riconosciuti e sugli strumenti da essi verificati. A tal fine: - effettua visite ispettive presso la sede del laboratorio, volte a verificare il mantenimento dei requisiti di idoneità all esecuzione delle verificazioni periodiche; - effettua controlli a campione sugli strumenti verificati dal laboratorio nel territorio della provincia, fino ad un massimo del 5% del loro numero, computato su base annua, con il limite minimo di 20 strumenti. I mezzi e le risorse necessari alle operazioni di vigilanza sono messi a disposizione della Camera di Commercio dal laboratorio accreditato. Articolo 5 SOSPENSIONE La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del Dirigente, sospende il riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica qualora: a) il laboratorio non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità dall organismo di certificazione o dalla Camera di Commercio; b) il laboratorio non soddisfi più alcune delle condizioni giuridico-amministrative e tecnico-operative di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 10/12/2001; c) il laboratorio non rispetti gli obblighi imposti dalla normativa in materia di metrologia legale, dal presente regolamento e dal provvedimento di riconoscimento; d) il laboratorio commetta irregolarità nell esecuzione delle verificazioni periodiche; e) il laboratorio non effettui le comunicazioni prescritte alla Camera di Commercio secondo le modalità di cui all art. 2;

5 f) il laboratorio non effettui il versamento previsto dall art. 2; g) il laboratorio non effettui il versamento previsto dall art. 7; h) il laboratorio non abbia provveduto entro il 31 gennaio ad effettuare la richiesta di rinnovo del provvedimento di riconoscimento ad effettuare le operazioni di verifica con il versamento della somma fissata a titolo di rinnovo. La sospensione ha effetto fino all accertamento della cessazione della causa che l ha determinata. Il provvedimento di sospensione è immediatamente notificato e comporta il divieto di svolgere l attività di verificazione periodica per il periodo di sospensione. Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente. La Camera di commercio si riserva comunque di adottare ogni atto necessario qualora ravvisasse ipotesi di reato. Articolo 6 REVOCA La Camera di Commercio, sentito il responsabile della verificazione del laboratorio, con provvedimento motivato del Dirigente, revoca l accreditamento del laboratorio a svolgere la verificazione periodica qualora: - il laboratorio non soddisfi più nessuna delle condizioni giuridico-amministrative e tecnicooperative di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 10/12/2001; - il laboratorio non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato; - il laboratorio effettui ripetute violazioni delle norme contenute nel presente regolamento o di altre norme in materia di metrologia legale; - il laboratorio non rispetti l obbligo di sospendere l attività a seguito di provvedimento di sospensione; Il provvedimento di revoca è immediatamente notificato. Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente. L organismo al quale sia stato revocato il riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica non può presentare richiesta di nuovo riconoscimento, prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca. Articolo 7 RINNOVO

6 Il riconoscimento dell idoneità è rinnovato ogni anno su istanza da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, dietro versamento a favore della Camera di Commercio dell importo annuale secondo le tariffe fissate dalla Giunta della Camera di commercio. La Camera di Commercio rilascia il provvedimento di rinnovo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Articolo 8 PUBBLICITÀ La Camera di commercio, oltre alle normali forme di pubblicità, inserisce gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica in un apposito elenco creato all interno del sito della Camera di Commercio di Macerata ( consultabile da tutti gli interessati per via informatica e telematica. La Camera di Commercio comunica altresì i provvedimenti di sospensione, di cessazione della sospensione o di revoca da essa adottati con le modalità di cui al comma precedente, nonché la decadenza dei laboratori mediante l inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell elenco di cui al comma precedente. Al laboratorio interessato i provvedimenti sono notificati anche a mezzo posta raccomandata.

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