Paola Pedanti e Paola Biletta
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- Ilaria Testa
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1 Camera di commercio di Torino 1 Laboratori che eseguono verificazioni su strumenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi del D.M. 10/12/2001: presentazione del nuovo Regolamento camerale Paola Pedanti e Paola Biletta
2 Camera di commercio di Torino 2 D.M. 10/12/2001 Condizioni e modalità di riconoscimento, da parte delle Camere di commercio, dei laboratori privati che intendono effettuare la verificazione periodica degli strumenti di misura, ai sensi dell art. 4 del D.M. 182/2000
3 Camera di commercio di Torino 3 Il nuovo Regolamento camerale In vigore in Provincia di Torino dal 1 ottobre 2012 elaborato sulla linea di quelli approvati a luglio 2011 da Unioncamere nazionale per i laboratori che operano su alcuni strumenti MID (D. lgs. 22/2007) nato dal proficuo confronto fra gli uffici metrici delle diverse Camere di commercio di Piemonte e Valle d Aosta, con il coordinamento di Unioncamere Piemonte aggiornato con le novità normative in tema di semplificazione amministrativa, in particolare SCIA - Paola Biletta
4 Camera di commercio di Torino 4 MODIFICHE ALLA L. 241/1990 Dalla DIA alla SCIA La combinazione delle istanze di semplificazione e di liberalizzazione che hanno caratterizzato la legge sul procedimento amministrativo hanno mosso l ente alla stesura del Regolamento relativo ai laboratori che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura. Fin dall introduzione dell istituto della dichiarazione di inizio attività (DIA) avvenuta con l articolo 19 della L. 241/1990 si sono susseguiti istituti che hanno messo in evidenza quale fosse la ratio della norma: la promozione dell iniziativa economica così come sancito nella Carta Costituzionale.
5 Camera di commercio di Torino 5 MODIFICHE ALLA L. 241/1990 Dalla DIA alla SCIA Le diverse interpolazioni del testo hanno portato dottrina e giurisprudenza a qualificare gli istituti di cui si tratta talvolta come istituti di mera semplificazione, talaltra come strumenti di liberalizzazione. In merito il Consiglio di Stato alla fine di un percorso argomentativo molto articolato sfociato nella sentenza dell Adunanza Plenaria n. 15 del 2011, qualifica la SCIA come atto privato, ricompreso in un processo di liberalizzazione temperata dalla previsione di poteri di controllo successivo esercitabili dalla PA. Come detto l istituto della SCIA è disciplinato dal risultato di una serie di modifiche apportate all articolo 19 della L 241/1990 che partono dall art. 3 comma 1 del D.L. 35/2005 (L. di conversione n. 80/2005), dall articolo 9 della L. 69/2009 che ha variato i commi 1,2,3,5 dell articolo 19 della L. 241/1990, dall articolo 49 comma 4 bis del D.L. 31/05/2010 n. 78, dal D.L. 70/2011 convertito nella L. 106/2011, dal D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011, ed infine dall articolo 2 del D.L. 09/02/2012 n. 5 convertito nella L. 04/04/2012 n. 35.
6 Camera di commercio di Torino 6 LA SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) La SCIA è una dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale, di servizi ecc) senza attendere i tempi di verifiche e di controlli preliminari finalizzati all emanazione di un provvedimento di autorizzazione. Il privato pertanto può iniziare l attività economica non appena ne sia avvenuta la comunicazione in modo corretto e completo all autorità pubblica competente. Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici e degli organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti (quando espressamente richiesti dalla legge per lo svolgimento di determinate attività) e della documentazione tecnica.
7 Camera di commercio di Torino 7 LA SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) La SCIA sostituisce quindi ogni atto di autorizzazione, concessione non costitutiva, provvedimento di assenso ecc. il cui rilascio dipenda solo dall accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da altri atti amministrativi di contenuto generale e non vi sia limite o contingente o strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. Ipotesi nelle quali la SCIA non si può applicare: - casi in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; - atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all asilo, alla cittadinanza, all amministrazione della giustizia ecc.. Nelle ipotesi in cui la legge prevede l acquisizione di pareri di organi o di enti appositi o l'esecuzione di verifiche preventive, queste sono sostituite da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni richiamate dalla SCIA salva la verifica successiva delle amministrazioni competenti.
8 Camera di commercio di Torino 8 LA SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA la pubblica amministrazione è chiamata ad operare i suoi poteri di controllo. Al divieto di prosecuzione dell attività economica è associato il potere di imporre la rimozione degli effetti dannosi di questa. La PA ha il potere di condizionare il proseguimento dell attività economica al rispetto di determinate prescrizioni d'esercizio. Decorsi i 60 giorni si consuma per la PA il potere di intervenire sull attività oggetto della SCIA, salvo i casi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà falsi o mendaci, per i quali la PA può in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto e di rimozione. Si esclude invece la possibilità di conformare l attività qualora siano accertate dichiarazioni di certificazioni e atti di notorietà falsi e mendaci. Il potere di controllo esercitabile nei 60 giorni dal ricevimento della SCIA si distingue dal potere di autotutela concesso in generale alla pubblica amministrazione dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L.241/1990. Il potere di autotutela deve configurarsi come potere discrezionale e non vincolato che la PA può esercitare se valuta, a posteriori, la propria azione illegittima o inopportuna.
9 Camera di commercio di Torino 9 VIZI DELLA SCIA RESPONSABILITA DEL DICHIARANTE Le amministrazioni destinatarie di una SCIA nei 60 giorni dal ricevimento della stessa devono accertare il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati adottando, in caso di assenza di questi, provvedimenti di conformazione, di inibizione o addirittura sanzionatori se l imprenditore si sia reso responsabile di dichiarazioni mendaci, potere peraltro esercitabile, come detto, anche oltre questo termine. Il dichiarante è responsabile delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio da lui rese. Si comprende come da un lato la semplificazione e la parziale liberalizzazione siano temperate dalla più incisiva responsabilità del dichiarante che si assume l onere, non solo di compilare la SCIA in modo completo e corretto, ma anche di rispondere in modo pieno ed esclusivo delle sue dichiarazioni che, qualora mendaci o false, comportano la denuncia all autorità giudiziaria, con conseguenze anche penali a carico del dichiarante (denuncia presso la Procura per il reato di falso in atto pubblico).
10 Camera di commercio di Torino 10 VIZI DELLA SCIA CARENZA DEI REQUISITI COMMA 3 ARTICOLO 19 L241/1990: L amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione [ ], adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.[ ] Da quanto evidenziato emerge che: - se sussiste la necessità di conformare l attività alla normativa, l attività non viene sospesa ma può essere continuata; - è comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere in via di autotutela determinazioni volte alla revoca o annullamento d ufficio del provvedimento illegittimo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell interesse pubblico originario, o d ufficio qualora illegittimo (se adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza).
11 Camera di commercio di Torino 11 SANZIONI INERENTI LA SCIA In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, l amministrazione, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6 ( Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni ), nonché quelle di cui al capo VI del D.P.R. 445/2000, può sempre ed in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività, di rimozione degli effetti dannosi o di richiesta di conformazione dell attività. D.P.R. 445/2000 Art. 75 Decadenza dai benefici 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 76, qualora dal controllo [ ]emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (in questo caso decade dai benefici conseguenti alla SCIA e pertanto non può più conformare, qualora possibile, l attività). Art. 76 Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. [ ]
12 Camera di commercio di Torino 12 COME SI PRESENTA UNA SCIA La premessa fondamentale è che con la presentazione della SCIA l impresa sia essa individuale o costituita in forma societaria PUO iniziare l attività (facoltà e non obbligo di iniziare l attività connessa alla SCIA). CASO DI SOCIETA La società potrà essere già iscritta al registro delle imprese o in quanto già operante con diversa attività o in quanto iscritta come inattiva in questa ipotesi la SCIA per esercitare l attività di laboratorio che esegue la verificazione periodica sarà consegnata al Servizio Metrico per l istruttoria relativa.
13 Camera di commercio di Torino 13 COME SI PRESENTA UNA SCIA CASO DI DITTA INDIVIDUALE Se la ditta individuale è già iscritta con altra attività e desidera poter intraprendere l attività di laboratorio, la procedura è analoga a quella precedente; Se la ditta individuale non è ancora iscritta al registro delle imprese e intende iscriversi ad esso e contestualmente iniziare l attività di laboratorio, essa procederà alla presentazione di tutta la documentazione, compresa la SCIA, al registro delle imprese, tramite ComUnica utilizzando il SUAP (sportello unico attività produttive). Il sito al quale connettersi per effettuare questa ultima iscrizione è:
14 Camera di commercio di Torino 14 DATA DI INIZIO ATTIVITA Ai sensi dell articolo 19 comma 2 della L. 241/1990 l attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. Si è a lungo discusso se la data di presentazione della SCIA fosse quella di rilascio di una ricevuta o semplicemente quella di presentazione della segnalazione. A dirimere la questione è intervenuta la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 28/09/2011 che ha stabilito che si debba tener conto della data di presentazione della segnalazione.
15 Camera di commercio di Torino 15 Il modulo SCIA per i laboratori aventi sede operativa principale in Provincia di Torino che eseguono verificazione periodica su strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001, con esclusione di quelli disciplinati dal D. Lgs. 22/2007, operando su tutto il territorio nazionale (modello lab01)
16 Camera di commercio di Torino 16 CONTENUTI Le categorie degli strumenti su cui intende operare, in base all art. 1 del D.M. 10/12/2001 rientranti fra: 1. masse e misure campione; 2. misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna; 3. strumenti per pesare; 4. complessi di misura per carburanti; 5. misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall acqua; 6. misuratori massici di gas metano per autotrazione; 7. strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi
17 Camera di commercio di Torino 17 CONTENUTI Le dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con conseguenze penali in caso di falsità e decadenza dai benefici, relative a: 1) indipendenza del laboratorio e del personale da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti; 2) adeguata formazione tecnica e professionale del personale e conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli; 3) operare anche con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005), se il laboratorio ha solo certificazione del sistema di qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001/2008;
18 Camera di commercio di Torino 18 Documentazione da allegare 1) Elenco delle apparecchiature e degli strumenti posseduti e idonei 2) Elenco del personale incaricato con qualifiche e titoli e nominativo responsabile del laboratorio 3) Planimetria locali laboratorio verificazioni con evidenza della separazione da eventuale riparazione 4) Contrassegno di esito positivo della verifica periodica e impronta dei sigilli di garanzia (con numero identificativo attribuito: esempio TO 01) 5) Relativa alle condizioni giuridico amministrative e tecnico- operative (art. 2 e 3 D.M. 10/12/2001): a) organigramma con nome responsabile verificazioni e relativa struttura distinta, separata e autonoma da eventuale manutenzione e riparazione b) copia del manuale qualità distribuito in forma controllata e delle procedure tecniche relative a tarature della strumentazione ed esecuzione delle prove; c) copia del certificato di accreditamento rilasciato da Accredia o da altro organismo di accreditamento dei laboratori aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA) o di certificazione del proprio sistema qualità rilasciata da organismo accreditato a livello nazionale o comunitario;
19 Camera di commercio di Torino 19 Documentazione da allegare 6) La dichiarazione di impegno di titolare e responsabile verificazioni: a) a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati, positivi o negativi; b) a trasmettere i dati delle operazioni di verificazione periodica effettuate, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello durante il quale sono state eseguite, oltre alla copia del rapporto rilasciato; c) ad inviare alla Camera di Commercio entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive copia del rapporto rilasciato da parte dell ente di certificazione/accreditamento; d) a rispettare il vincolo del segreto professionale;
20 Camera di commercio di Torino 20 Documentazione da allegare 7) La dichiarazione di impegno del personale del laboratorio a rispettare il vincolo del segreto professionale; 8) attestazione del versamento effettuato a favore della Camera di Commercio di TORINO di 473,11 (IVA inclusa) sul c/c n , causale: Laboratori che eseguono la verificazione periodica di strumenti di misura.
21 Camera di commercio di Torino 21 Attribuzione del codice Al ricevimento della SCIA completa di allegati (a pena di irricevibilità) la Camera di commercio: assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo, composto da un codice alfanumerico, in cui i primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della provincia (o dello Stato estero in caso di laboratori aventi sede legale fuori dal territorio nazionale) in cui il laboratorio ha la sua sede operativa, seguito dal numero progressivo (esempio: TO 01) provvede all iscrizione nell elenco dei laboratori che eseguono la verificazione periodica, pubblicato sul sito internet
22 Il Regolamento Camera di commercio di Torino 22 I contenuti del modulo SCIA riflettono ovviamente quanto richiesto dal D.M. 10/12/2001 e ripreso anche dal Regolamento camerale approvato a luglio dal Consiglio relativamente ai requisiti previsti (art. 6): 1) la separazione sotto il profilo organizzativo e amministrativo dell area di attività da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse ed il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura; 2) l autonomia sulla base di poteri conferiti al loro responsabile, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell azienda; 3) la separazione dei locali adibiti a laboratorio di verifica rispetto a quelli adibiti ad eventuali altre attività incompatibili, come risultante dalla planimetria in scala adeguata. Deve altresì rispettare le condizioni tecnico-operative relative al sistema di garanzia della qualità ed alla strumentazione utilizzata, indicate dalla normativa. Il rappresentante legale del laboratorio attesta la sussistenza delle condizioni ed il possesso dei requisiti del personale incaricato, che deve avere un adeguata preparazione tecnico/professionale ed una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli.
23 Il Regolamento art 7 Valutazione dei requisiti Camera di commercio di Torino 23 Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA: a. valutazione della documentazione allegata; b. verifica presso il laboratorio della rispondenza tra documentazione e realtà operativa e il possesso dei requisiti, differenziata a seconda che il laboratorio sia accreditato in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC o certificato in conformità alla norma UNI EN ISO La Camera di commercio comunica al laboratorio la composizione del team di verifica e il nome del responsabile della verifica, insieme con il piano di verifica, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la visita. Il laboratorio, nel giorno comunicato, riceve il team di verifica nella sua sede, mette a disposizione la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione
24 Il Regolamento art 7 Valutazione dei requisiti Camera di commercio di Torino 24 Si ricorda che, ai sensi dell art. 3 del D.M. 10/12/2001, laboratori devono: essere dotati (n.b.: essere in possesso ) di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alla categoria di strumenti da sottoporre a verificazione periodica; possedere campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare; espletare nell esecuzione della verificazione le prove metrologiche stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi;
25 Camera di commercio di Torino 25 Il Regolamento art. 8 Termini di esecuzione della verifica entro 60 giorni dalla data di accettazione del servizio da parte del laboratorio L eventuale possibilità di ottenere l esecuzione delle richieste di verifica periodica, oltre il termine sopra previsto, deve risultare dalla documentazione che il laboratorio provvederà a presentare e conservare per non incorrere nell ipotesi di sospensione di cui alla lettera g) dell art. 12, che si concretizzerà in caso si tratti di prassi abituale
26 Camera di commercio di Torino 26 Il Regolamento art. 9 Attività di certificazione svolta dal laboratorio Se le prove hanno esito positivo il laboratorio: a) applica, in prossimità della targhetta indicante i dati metrologici, il contrassegno di cui all allegato 3 del DM n. 182/2000, contenente la propria sigla alfanumerica, ed i propri sigilli, conformi alla Direttiva ministeriale 30/07/2004 in luogo di quelli apposti provvisoriamente dai riparatori; b) rilascia all utente metrico una dichiarazione attestante la regolarità dello strumento; c) comunica i dati identificativi della verifica alla Camera di Commercio entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di esecuzione, con la copia del rapporto rilasciato. Sono dettagliati inoltri casi particolari previsti dalla Direttiva ministeriale 30/7/2004
27 Camera di commercio di Torino 27 Modalità comunicazione dati verificazione consegna allo sportello di Via Cavour 17 tramite fax al n via all indirizzo tramite PEC a protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it Prossimamente la Camera di commercio di Torino avvierà il progetto che prevede l invio informatico da parte dei laboratori di files excel con un format specifico, tramite sito web I dati saranno caricati nel programma Eureka di Infocamere, condiviso fra le diverse Camere di commercio
28 Il Regolamento art. 5 Variazioni successive Camera di commercio di Torino 28 In caso di modifica: a) denominazione/ragione sociale b) sede operativa c) apparecchiature e strumenti posseduti d) titolare/legale rappresentante/soci e) personale addetto al laboratorio f) responsabile della verificazione periodica g) cessazione dell attività Il laboratorio deve presentare alla Camera di commercio di Torino l apposito modello (lab02) corredato degli allegati previsti caso per caso e di attestazione del versamento di 114,95 - IVA inclusa - sul c/c n solo nel caso b)
29 Camera di commercio di Torino 29 Non è più necessario il rinnovo annuale del riconoscimento idoneità La Camera di commercio di Torino ha parallelamente deciso di non far pagare un importo per il controllo, di norma annuale, del mantenimento dei requisiti dei laboratori, trattandosi di attività istituzionale e tenuto conto della particolare situazione economica del momento
30 Il Regolamento artt. 10 e 11 Vigilanza Camera di commercio di Torino 30 presso la sede del laboratorio, senza preannunciare e di norma annualmente, presso gli utenti metrici che hanno sottoposto a verificazione periodica i propri strumenti, in due modi: a) al momento della verificazione periodica, a campione e in maniera casuale o in base a specifiche esigenze d accertamento, utilizzando i mezzi e le risorse del laboratorio, qualora questi comunichi alla Camera di Commercio, almeno cinque giorni lavorativi prima, il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare nella provincia di Torino, indicando in dettaglio la denominazione dell utente metrico, la data e l ora programmata, la tipologia di strumento e la sua ubicazione; b) sugli strumenti già verificati dai laboratori il cui esito positivo sia stato trasmesso regolarmente alla Camera di commercio ai sensi del precedente art. 9, utilizzando in questo caso, criteri casuali di tipo statistico nel rispetto della norma UNI ISO 2859 "Procedimenti di campionamento del collaudo per attributi" (vedi modello lab03), con spese a carico del laboratorio solo se non è stata inviata a monte la programmazione settimanale di cui sopra
31 Il Regolamento artt. 10 e 11 Vigilanza Camera di commercio di Torino 31 Qualora si riscontrino delle non conformità relative ad un laboratorio iscritto nell'elenco di un'altra Camera di commercio, si comunica alla stessa l'esito negativo della vigilanza effettuata. Nel caso le non conformità riscontrate siano tali per cui ricorrano le condizioni previste per la sospensione, la Camera di commercio avvia apposito procedimento, ne dà comunicazione ai sensi del successivo art. 12 ed ha facoltà di fare ulteriori accertamenti.
32 Il Regolamento art. 12 Sospensione Camera di commercio di Torino 32 In caso di: a) violazioni nell'operato delle disposizioni previste per il laboratorio dal decreto; b) mancata osservanza del presente regolamento e delle norme vigenti in tema di metrologia legale; c) perdita dei requisiti di accreditamento / certificazione e delle condizioni di riconoscimento del laboratorio; d) mancanza dei certificati, in corso di validità, rilasciati dall'organismo di certificazione; e) mancato invio, nel termine prescritto, dei rapporti delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità o accreditamento;
33 Il Regolamento art. 12 Sospensione Camera di commercio di Torino 33 f) inadempimento a quanto prescritto, in sede di sorveglianza, dalla Camera di commercio o dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità in ambito di metrologia legale; g) esecuzione immotivata delle richieste di verificazione periodica, oltre i termini previsti dall'art. 8 del presente regolamento; h) apposizione del contrassegno e/o dei sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, su strumenti che non presentino i requisiti previsti dalla normativa vigente; i) inadempimento all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, commi 1e 2 della direttiva MAP 30/07/2004; j) inosservanza delle condizioni di garanzia di indipendenza e tecnico-operative richieste dalla normativa vigente; k) accertamento, in sede di sorveglianza, di un numero di strumenti per i quali si riscontri un giudizio difforme da quello del laboratorio, pari o superiore al criterio di rifiuto stabilito dalla norma UNI-ISO ;
34 Camera di commercio di Torino 34 Il Regolamento art. 12 Sospensione Fasi della procedura 1) comunicazione preliminare al laboratorio per eventuali controdeduzioni 2) notifica del provvedimento archiviazione o sospensione al laboratorio 3) comunicazione ad Unioncamere nazionale, Ministero Sviluppo Economico e altre Camere di commercio 4) pubblicazione sul sito internet, nell elenco
35 Camera di commercio di Torino 35 Il Regolamento art. 13 Divieto di svolgere l attività Se la causa di sospensione non cessa entro 6 mesi o in caso di ripetute violazioni dell art.12, viene emesso provvedimento di divieto di svolgere l attività, seguendo le stesse fasi della procedura prima descritte
36 Camera di commercio di Torino 36 Il Regolamento art. 15 Gestione elenco laboratori Consultabile sul sito, contiene i dati identificativi del laboratorio, del Responsabile, l indirizzo della sede operativa, i recapiti, il codice alfanumerico, tipi di strumenti verificati. Vengono registrati l eventuale sospensione o cancellazione, così come la variazione dati, che devono sempre essere comunicate dal laboratorio
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