LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Documenti analoghi
Art. 2. Ordine di esecuzione

Legge del 3 febbraio 2011 n. 8

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P ROMULGA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Legge del 29 maggio 2009 n. 76

Legge del 29 maggio 2009 n. 74

Legge del 23 ottobre 2009 n. 159

Legge del 3 maggio 2010 n. 70

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Legge del 3 giugno 2011 n. 87 -

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE. LEGGE 10 febbraio 2005, n. 19. AVVISO AGLI ABBONATI N. 25/L

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE. LEGGE 10 febbraio 2005, n. 18. AVVISO AGLI ABBONATI N. 24/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2011 e per il triennio

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGE 11 marzo 2002, n. 46. N. 65/L. PARTE PRIMA Roma - Marted, 2 aprile 2002

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

DELLA REPUBBLICA ITALIANA. LEGGE 23 giugno 2014, n. 96. PARTE PRIMA N. 55/L

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 ottobre 2008)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078)

Approvato dal Senato della Repubblica

LEGGE 25 luglio 2000, n N. 135/L. PARTE PRIMA Roma - Gioved, 24 agosto 2000

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 255 del 30 ottobre Serie generale AVVISO AGLI ABBONATI

Art. 2. Ordine di esecuzione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Venerdì, 24 luglio 2009 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 128/L

LEGGE 28 giugno 2019, n. 58. (GU n.151 del Suppl. Ordinario n. 26)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

LEGGE 28 Febbraio 2008, n. 31

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 maggio 2017, n. 79

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 19 agosto 2013 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2014 PROGRESSIONI ECONOMICHE AGGIORNAMENTO DELLA PARTITA STIPENDIALE E AVVIO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017

SOMMARIO. PA R T E PR I MA Roma - Gioved ', 5 aprile 2007 AVVISO AGLI ABBONATI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 28 febbraio 2009 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 2018

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)

Servizio di documentazione tributaria

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 28 febbraio 2009 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge:

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 3 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1315)

Servizio di documentazione tributaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)) Art. 2

UN NUOVO TAGLIO AGLI ORGANICI DEL PERSONALE CIVILE

16A05191 RETTIFICHE AVVISI DI RETTIFICA

** NORMATTIVA - Stampa ***

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga la seguente legge: Art.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Venerdì, 17 luglio 2015

LEGGE 10 ottobre 2014, n (GU n.246 del )

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n. 875 PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E, AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MONTI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1417

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Monti, Presidente del Consiglio dei. Passera, Ministro delle. infrastrutture e dei trasporti

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI. LEGGE 11 luglio 2002, n. 149.

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Legge del 04/05/2016 n. 69 -

Gazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2002

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Decreto-legge del 28 giugno 2013 n. 76 -

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Transcript:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 2 luglio 2010, n. 118. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: PROMULGA Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di impo ste sul reddito e per prevenire l evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e il Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiun tivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall articolo 30 della Convenzione stessa. Art. 3. Copertura finanziaria 1. All onere derivante dalla presente legge, pari a euro 43.000 per l anno 2010 ed euro 158.000 a decorrere dall anno 2011 si provvede mediante corrispondente ridu zione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub blicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 2010 NAPOLITANO B ERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri F RATTINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: ALFANO 1

4

5

6

7

8

9

Supplemento ordinario n. 168/L alla GAZZETTA UFFICIALE 10 Serie generale - n. 174

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Supplemento ordinario n. 168/L alla GAZZETTA UFFICIALE 43 Serie generale - n. 174

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

2-8-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 178 RETTIFICHE Avvertenza. L avviso di rettifica dà notizia dell avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L errata corrige rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. ERRATA-CORRIGE Comunicato relativo alla legge 2 luglio 2010, n. 118, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.». (Legge pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 168/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 174 del 28 luglio 2010). Nel titolo della legge citata in epigrafe, riportato nel sommario, alla pag. V della Gazzetta Ufficiale e nel frontespizio del sopra indicato Supplemento Ordinario, alla pag. III e alla pag. 1, dove è scritto: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. (10G0142)», leggasi: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.». Inoltre, a pag. 89 dello stesso Supplemento Ordinario, nei LAVORI PREPARATORI, dove è scritto : «Senato della Repubblica (atto n. 3324 )», leggasi : «Senato della Repubblica ( atto n. 2024 )». 10A09404 ITALO ORMANNI, direttore ALFONSO ANDRIANI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (GU- 2010 -GU1-178 ) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 56