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Transcript:

Area Ricerca Ufficio formazione alla ricerca D.R. n. 32 Teramo, 9 febbraio 2017 IL RETTORE VISTO il Decreto Milleproroghe 2015, convertito nella L. 11/2015, contenente un emendamento (art. 6, comma 2-bis) alla L. 240/2010; VISTO il vecchio regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 234 del 13 luglio 2011, per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca; VISTA la delibera del Senato accademico del 21 dicembre 2016; VISTA la delibera del C.d.A. del 21 dicembre 2016; VISTO il vigente Statuto ed in particolare l art. 17, comma 3, lett. c). l emanazione del seguente regolamento: DECRETA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA DI RICERCA CAPO I Finalità e oggetto Art. 1 Finalità L Università degli Studi di Teramo può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, alla quale si fa riferimento per quanto non esplicitamente prescritto nel presente regolamento. Gli assegni mirano a consentire la collaborazione allo svolgimento di attività di ricerca di studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo. Art. 2 Oggetto L Università degli Studi di Teramo può conferire due tipologie di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, e precisamente: - Assegni a progetto a carico di fondi di Ateneo o delle Facoltà nell ambito di progetti di ricerca, con selezione sulla base di un progetto di ricerca presentato dai candidati;

- Assegni finalizzati a carico di specifici finanziamenti nell ambito di progetti di ricerca, sulla base di progetti presentati dalle Facoltà, con successiva selezione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti dai bandi. CAPO II NORME GENERALI Art. 3 Requisiti e modalità di attivazione Possono essere titolari degli assegni i possessori di laurea specialistica/magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che presentino un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. L Università può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente all estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni i cittadini italiani, i cittadini appartenenti a Stati membri dell unione Europea e i cittadini extra Unione in possesso alla data di scadenza del bando dei requisiti richiesti. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine di accesso ai ruoli del personale universitario. Gli assegni di ricerca vengono attribuiti, tramite selezione pubblica, mediante due distinte procedure: - Assegni a progetto : pubblicazione di uno o più bandi su richiesta delle Facoltà o dell Ateneo, relativamente agli ambiti scientifici individuati dalle stesse Facoltà, seguiti dalla presentazione direttamente da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni; - Assegni finalizzati : pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca su richiesta delle Facoltà, con successiva selezione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti dai bandi. Non possono partecipare a procedure di selezione di cui al presente regolamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il responsabile scientifico dell assegno di ricerca, con un professore o ricercatore appartenente alla Facoltà o alla struttura sede dell attività dell assegno di ricerca, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell Università. Art. 4 Durata, rinnovi e sospensioni Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all estero, l attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca e/o di contratti di cui all art. 24 della Legge 240/2010 intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all art. 22 della suddetta Legge, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12

anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. E prevista la sospensione del contratto per maternità in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e il congedo per malattia in applicazione delle disposizioni di cui all art. 1, comma 788, della L. 296/2006 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l indennità corrisposta dall INPS ai sensi dell art. 5 del citato decreto 12/7/2007, è integrata dall Università fino a concorrenza dell intero importo dell assegno di ricerca fatta salva la disponibilità finanziaria. Art. 5 Importo L importo annuo lordo degli assegni viene, di regola, individuato nell importo minimo stabilito con decreto del Ministro. E fatta salva la possibilità di stabilire un importo maggiore sulla base dell effettiva disponibilità finanziaria. L importo dell assegno viene corrisposto al beneficiario in dodici mensilità posticipate. Ai sensi delle disposizioni di cui all art. 4 della legge 476/84 e successive modificazioni ed integrazioni l assegno è esente da ritenuta fiscale, è, invece, soggetto a ritenuta previdenziale ai sensi dell art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 335/95 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 6 Responsabile scientifico Per tutti i tipi di assegno le Facoltà individuano il responsabile scientifico al quale il titolare dell assegno dovrà far capo e la sede eletta per lo svolgimento della ricerca. Art. 7 Diritti e doveri dei titolari degli assegni I titolari di assegni collaborano, nell ambito delle proprie competenze definite dai rispettivi bandi e senza orario di lavoro predeterminato, alle attività di ricerca previste in conformità con la tipologia di assegno attribuito, sotto la supervisione del responsabile scientifico. I titolari di assegni possono svolgere parte della loro attività di ricerca all estero: qualora siano beneficiari di borsa di studio concessa da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all estero l attività di ricerca; qualora l attività di ricerca all estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione della Facoltà, su proposta motivata del responsabile scientifico; in tal caso può essere determinato un eventuale contributo a titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno. Gli assegnisti di ricerca hanno l obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipano. Qualora in virtù della loro permanenza nelle strutture dell Ateneo, gli assegnisti di ricerca vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all Università, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l Università intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni (in qualsiasi forma esse siano: orale, scritta, grafica o elettronica) come strettamente confidenziali.

Ferma restando la normativa sul diritto di autore, la titolarità dei risultati conseguiti nell ambito della attività di ricerca ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell Università resta in capo all Università degli Studi di Teramo o a soggetti terzi con i quali l Università ha siglato o siglerà specifici accordi. L Università degli Studi di Teramo riconosce agli assegnisti di ricerca inventori il diritto morale alla paternità dell invenzione e, in caso di sfruttamento commerciale della stessa, un equo compenso quantificato nei termini previsti nel Regolamento interno in materia di brevetti. Sono soggette alle medesime disposizioni tutte le privative industriali previste dal D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modifiche e integrazioni I titolari degli assegni di ricerca, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di durata, sono tenuti a presentare alla Facoltà una particolareggiata relazione scritta sull attività di ricerca svolta che verrà valutata dal Consiglio di Facoltàche esprimerà il proprio parere per un eventuale rinnovo. In caso di contratto di durata pluriennale deve essere effettuata annualmente la valutazione dell attività svolta dal titolare dell assegno in relazione al progetto di ricerca e allo stato di avanzamento del progetto stesso da parte del responsabile scientifico. La valutazione negativa dell attività svolta dall assegnista sarà causa di risoluzione del contratto senza obbligo di preavviso da parte dell Università. Art. 8 Divieto di cumulo e incompatibilità Non possono essere titolari di assegno di ricerca: a) il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al punto a), salva la possibilità di fruire dell assegno di ricerca previo collocamento in aspettativa senza assegni presso la propria amministrazione, per il periodo di durata dell assegno; c) gli iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale; d) i dottorandi con borsa di studio; e) gli iscritti alle Scuole di Specializzazione. Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione che risultino vincitori dell assegno di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi fino al termine dell assegno; f) gli iscritti a corsi di perfezionamento e master in Italia e all estero solo se nei bandi per l iscrizione a detti corsi sia espressamente prevista l incompatibilità con la fruizione dell assegno di ricerca. Colui che è già titolare di assegno di ricerca non può ricoprire le posizioni giuridiche o esercitare le attività dichiarate incompatibili ai sensi del presente articolo. Art. 9 Trattamento assicurativo L Università provvede, con oneri a carico dell assegnista, alla copertura assicurativa per infortuni a favore di titolari degli assegni nell ambito dell espletamento della loro attività di ricerca e con oneri a carico dell Università alla copertura per responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca Il titolare di assegni può frequentare senza borsa corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all assegno, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. In tali casi l Università non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni. Art. 11 Recesso Il recesso dal contratto può essere esercitato dal titolare dell assegno o dall Università. In caso di recesso dal contratto, la parte recedente è tenuta a darne comunicazione all altra con un preavviso di almeno trenta giorni. Art. 12 Risoluzione del contratto Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con provvedimento del Rettore, su proposta motivata dal responsabile scientifico ed approvata dal consiglio di Facoltà, valutate le giustificazioni addotte dal titolare dell assegno. Art. 13 Decadenza Decadono di diritto dall assegno coloro che, entro il termine fissato, non si presentino e non diano luogo alla stipula del contratto o non inizino l attività nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati. CAPO III SELEZIONI PUBBLICHE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI Art. 14 Richiesta di attivazione delle selezioni Ai fini dell attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento di assegni di ricerca e della stipula dei relativi contratti, la Facoltà proponente deve indicare: - Assegni a progetto : l ambito o gli ambiti scientifici di interesse, il numero degli assegni da attribuire, la durata, le categorie di titoli valutabili, la lingua o le lingue straniere di cui verrà verificata la conoscenza; - Assegni finalizzati : il programma di ricerca, le prestazioni ad esso connesse, l ambito scientifico di interesse, la lingua o le lingue straniere di cui verrà verificata la conoscenza, gli argomenti su cui verterà il colloquio, le categorie di titoli valutabili.

Art. 15 Procedure di selezione Le procedure di selezione tese alla valutazione comparativa dei candidati in relazione agli ambiti scientifici di interesse, per gli assegni a progetto dovranno prevedere: - la valutazione del progetto presentato dal candidato, la valutazione dei titoli e la discussione del progetto di ricerca presentato con l attribuzione di un massimo di 100 punti da assegnare in base ai criteri fissati preliminarmente dalla Commissione giudicatrice; - l ammissione alla discussione solo di coloro che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 40 punti nella valutazione del progetto e dei titoli. Le procedure di selezione, tese alla valutazione comparativa dei candidati, per gli assegni finalizzati dovranno prevedere: - la valutazione dei titoli e un colloquio con l attribuzione di un massimo di 100 punti da assegnare in base ai criteri fissati preliminarmente dalla Commissione giudicatrice - l ammissione alla discussione solo di coloro che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 30 punti nella valutazione dei titoli. Le categorie dei titoli valutabili e la distribuzione del punteggio tra di esse sono fissate dai rispettivi bandi. In ogni caso al titolo di dottore di ricerca deve essere assegnato un punteggio non inferiore a 20 punti. I risultati della valutazione dei titoli e dell eventuale progetto presentato sono resi noti agli interessati prima di procedere alla discussione/colloquio. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l elenco dei candidati esaminati, con l indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e dell eventuale progetto di ricerca e dal voto conseguito in sede di discussione/colloquio. Delle operazioni di selezione vengono redatti appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti della Commissione. Espletata la discussione/colloquio, la Commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l ordine decrescente della votazione complessiva. A parità di merito la posizione più alta è determinata dall età minore del candidato. Dopo l approvazione degli atti della selezione, i risultati della procedura saranno resi pubblici, con decreto rettorale, mediante l affissione all Albo ufficiale di Ateneo e sul sito dell Università. E garantito l accesso agli atti della selezione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del relativo regolamento interno di attuazione. Nel caso di mancata accettazione degli assegnatari entro il termine indicato dal bando o di rinuncia, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei, secondo l ordine delle rispettive graduatorie. L inizio delle attività di ricerca e, quindi, della titolarità dell assegno, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state espletate le procedure di selezione. Pertanto, in caso di ritardo, l erogazione dell assegno avrà effetto retroattivo. Art. 16 Composizione delle Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla proposta del Consiglio di Facoltà. Le Commissioni esaminatrici per ciascun ambito disciplinare saranno costituite da tre docenti di ruolo negli ambiti scientifici pertinenti la selezione. Per ciascun giudizio la commissione potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all Università. Alle Commissioni esaminatrici possono essere aggregati componenti aggiuntivi per gli esami di lingua straniera. Le Commissioni esaminatrici devono concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla loro nomina, formulando un apposita graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato. In ogni caso non possono far parte della Commissione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo. Art. 17 Pubblicità I bandi di selezione verranno pubblicati e resi pubblici mediante affissione all Albo ufficiale dell Università e pubblicazione sul sito dell Università degli studi di Teramo, e sui siti previsti dalla normativa vigente. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione, decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni. Art. 18 Presentazione delle domande Le domande di partecipazione alle selezioni, redatte in carta libera e corredate della documentazione prevista, dovranno essere indirizzate al Rettore e dovranno essere presentate o fatte pervenire secondo le modalità fissate nel bando. Art. 19 Norme transitorie e finali Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione all Albo Ufficiale dell Università. f.to IL RETTORE Luciano D AMICO