AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI COMUNE DI FANO



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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI COMUNE DI FANO AVVISO PUBBLICO per la presentazione della domanda d'accesso all'assegno DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2016) Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 328 del 20.04.2015 sono destinatari dell assegno di cura gli anziani non autosufficienti residenti (e domiciliati) nei Comuni dell Ambito Territoriale Sociale n. 6 (Fano Ente Capofila, Barchi, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo) di seguito ATS n. 6 le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro. 1. REQUISITI di ACCESSO Alla data di scadenza del presente bando (18/02/2016), la persona anziana assistita deve: a) aver compiuto i 65 anni di età; b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione attestante l'indennità di accompagnamento 1 ; c) essere residente nei termini di legge (e domiciliati) nel Comune di Fano; (in caso di anziani residenti nelle Marche ma domiciliati fuori Regione, la possibilità di concedere l assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la Regione Marche) d) usufruire di un adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato (qualora l intervento assistenziale sia svolto con l aiuto di assistenti familiari private le stesse devono essere in possesso di regolare contratto di lavoro da allegare al patto di assistenza domiciliare unitamente alla ricevuta dell ultimo pagamento trimestrale all Inps, pena la decadenza dal beneficio). Non possono presentare domanda ai sensi del presente avviso i sacerdoti ed i componenti degli ordini religiosi. 2. MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Possono presentare domanda: a) l anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita; b) i familiari (parenti entro il 4 grado e affine entro il 2 ) che accolgono l anziano nel proprio nucleo o che si prenderanno cura dello stesso anche non convivente;

c) il soggetto incaricato alla tutela dell anziano in caso di incapacità temporanea o permanente. 1: Non sono ammesse a contributo le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell indennità di accompagnamento (D.G.R. 328/2015). Le domande per accedere alla graduatoria degli aventi diritto all assegno di cura, redatte su apposito modello, dovranno pervenire secondo le seguenti modalità: Per i residenti nel Comune di Fano Presso l Ufficio Servizi Sociali in Via Sant'Eusebio n.32 PEC comune.fano@emarche.it Fax 0721/887484 DAL 18 GENNAIO 2016 ED ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 18 FEBBRAIO 2016 Tramite consegna a mano, PEC, Fax o posta raccomandata A/R In caso di presentazione della domanda tramite: a. consegna a mano, nei rispettivi orari di apertura al pubblico, farà fede il timbro di accettazione dell Ufficio Protocollo del Comune di residenza; b. raccomandata A/R, PEC, fax, farà fede la data di corretto invio. I Comuni dell ATS n. 6 non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione all avviso pubblico presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con data di spedizione oltre il termine previsto dal presente avviso e le domande consegnate a mano all Ufficio Protocollo oltre il termine previsto dal presente avviso. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a. Attestazione I.S.E.E. Socio-Sanitario completa di dichiarazione sostitutiva Unica (D.S.U.) rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, avente per oggetto i redditi e i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari di tutti i componenti del nucleo familiare, percepiti nell anno d imposta 2014 (dichiarazione dei redditi 2015), il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare al 31.12.2015; b. Obbligatoriamente copia di un valido documento di identità del richiedente, potenziale beneficiario dell assegno di cura; c.obbligatoriamenmte copia della certificazione attestante l indennità di accompagnamento;

I residenti nel Comune di Fano possono reperire il bando e la modulistica per la presentazione della domanda: In formato elettronico, tramite il sito internet comunale www.comune.fano.pu.it In formato cartaceo, presso il Comune di Fano Via Sant'Eusebio n.32 nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 martedì -giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 In formato cartaceo, presso le Organizzazioni Sindacali e gli Enti di Patronato territoriali. 3. ENTITA DEL CONTRIBUTO E MODALITA DI EROGAZIONE L entità dell assegno di cura è pari a 200,00 mensili, decorre dal 01.01.2016 e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 4. L erogazione dell assegno di cura avverrà sulla base della posizione in graduatoria entro i limiti delle risorse disponibili, con cadenza quadrimestrale entro il mese successivo al periodo di riferimento, previa verifica del mantenimento dei requisiti e delle condizioni da parte dei Comuni di residenza del beneficiario. In presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare, in possesso dei requisiti di cui al punto 1, viene concesso un massimo di due assegni, utilizzando come titolo di precedenza l età maggiore e, a parità di età, la valutazione dell Assistente Sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza. L erogazione dell assegno potrà avvenire tramite: accredito con bonifico su conto corrente bancario o postale, i cui estremi verranno richiesti dall Assistente Sociale al momento della sottoscrizione del patto di assistenza domiciliare. E autorizzato a riscuotere l assegno: 1. nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere, l anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata; 2. nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore). 4. DECADENZA/SOSPENSIONE BENEFICIO L assegno di cura decade nei seguenti casi: inserimento permanente in struttura residenziale; venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall intervento;

venir meno delle condizioni previste all atto della sottoscrizione degli impegni assunti con il destinatario del contributo nell ambito del P.A.I.; rinuncia scritta del beneficiario; decesso del beneficiario. L assegno di cura viene sospeso: in caso di inserimento temporaneo in RSA e/o casa di riposo, per l intero periodo di permanenza; In caso di decadimento o sospensione si procederà allo scorrimento in graduatoria con decorrenza non retroattiva del contributo economico. 5. NON CUMULABILITA CON ANALOGHI BENEFICI L assegno di cura di cui al presente avviso non è cumulabile: a. con il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dai Comuni; b. con gli interventi del Progetto Home Care Premium INPS Gestione Ex INPDAP; c. con la frequenza del Centro Diurno Alzheimer superiore a tre giorni settimanali; d. con gli interventi di assistenza domiciliare indiretta per i soggetti over 65 in situazione di particolare gravità. Gli anziani beneficiari degli interventi sopra indicati possono presentare domanda per l accesso alla graduatoria dei destinatari dell assegno di cura per anziani non autosufficienti, ma qualora successivamente all approvazione della graduatoria rientrino tra gli aventi diritto, il beneficio potrà essere erogato esclusivamente previa cessazione degli interventi sopra indicati. 6. PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO Ciascun Comune effettua l istruttoria delle domande ricevute e con atto del proprio Dirigente determina l elenco degli ammessi e degli esclusi dal beneficio, trasmettendoli successivamente all Ambito Territoriale Sociale. Il Coordinatore dell ATS 6 procederà alla predisposizione di una graduatoria di Ambito stilata secondo l ordine crescente del valore ISEE. In caso di parità di valori ISEE, avrà precedenza il soggetto più anziano. La graduatoria avrà validità annuale, dal 01.01.2016 al 31.12.2016. Tale graduatoria non dà immediato diritto al contributo, che sarà infatti subordinato alla visita domiciliare dell Assistente Sociale, alla verifica della idoneità assistenziale e alla sottoscrizione del Patto di assistenza domiciliare, nel quale vengono individuati i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di

vita da garantire e le conseguenti modalità di utilizzo dell assegno di cura assieme alla tempistica di concessione dello stesso. Il Patto di assistenza domiciliare dovrà inoltre riportare l impegno formale da parte dell assistente familiare dei soggetti beneficiari dell assegno di cura ad iscriversi all Elenco regionale degli Assistenti familiari gestito c/o i CIOF Centri per l Impiego, l Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio. 7. CONTROLLI I Comuni effettueranno i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d intesa con l Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, i Comuni possono richiedere all interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio. 8. INFORMAZIONI Ogni eventuale altra informazione potrà essere richiesta a: Presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell Ambito Territoriale Sociale n. 6. Presso le Organizzazioni Sindacali e gli enti di Patronato territoriali. 9. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 20 aprile 2015. L erogazione dell assegno di cura, di cui al presente avviso, è subordinata all effettivo finanziamento da parte della Regione Marche. Fano, 18 gennaio 2016 F.TO IL DIRIGENTE COORDINATORE ATS 6 Dott. Maurizio Mandolini

Informativa D.Lgs. 196/03 art.13 (privacy) Titolari del trattamento Comune di Fano in qualità di Ente Capofila dell ATS n. 6 per l intera banca dati, i restanti Comuni per la banca dati dei cittadini residenti, nell ambito delle rispettive competenze. Responsabili del trattamento Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni. Incaricati I dati vengono trattati dai dipendenti assegnati, anche temporaneamente, all ATS. n. 6 e gli uffici dei Servizi Sociali e Finanziari dei Comuni. Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l istruttoria dell istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto (Artt. 68 e 86, comma 1, lettera c, D.Lgs. 196/03; L 328/2000; L 296/2006). Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. Ambito comunicazione I dati verranno utilizzati dagli uffici dell ATS n. 6 e dai Servizi Sociali dei Comuni e verranno comunicati ai Servizi Finanziari dei Comuni, agli Istituti di Credito, ai Servizi della Regione Marche e agli Enti autorizzati anche per le verifiche in merito ai requisiti. Obbligatorietà Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento. Diritti L interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsti dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, rivolgendosi alla sede del Comune di residenza. Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8 Amministrazioni competenti: Comuni di: Fano, Barchi, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo Oggetto del procedimento Delibera di Giunta Regionale n. 6 del 09/01/2012 concernente: Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze. Responsabile del procedimento per il Comune di Fano: D.ssa Roberta Galdenzi Direttore dell'u.o. Direzione Amministrativa Inizio e termine del procedimento L avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo dei Comuni, della presente domanda; i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 180 giorni dalla data di scadenza del bando (18/02/2016) Inerzia dell Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati, l interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento; Ufficio in cui si può prendere visione degli atti c/o il Servizio Sociale del Comune di residenza, negli orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/05.