Bur n. 83 del 17/08/2018

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Bur n. 83 del 17/08/2018 (Codice interno: 375570) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1064 del 31 luglio 2018 Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124". Linee guida in materia di Conferenza di Servizi. [Settore secondario] Note per la trasparenza: A seguito della riforma dell'istituto della Conferenza di Servizi introdotta dal Legislatore statale con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, è necessario procedere - con specifico riferimento alle modalità organizzative e procedurali relative alla gestione e alla partecipazione al modulo procedimentale della Conferenza di Servizi - all'approvazione di un documento recante linee guida di carattere operativo. Tale documento fornisce indicazioni alle strutture regionali che direttamente gestiscono Conferenze di Servizi e alle strutture regionali che, in ragione delle proprie competenze, partecipano a Conferenze di Servizi indette da altre amministrazioni. Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue. Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124", recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (c.d. Riforma Madia), ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, novellando in particolare la disciplina generale dell'istituto della Conferenza di Servizi, che trova ora collocazione negli articoli da 14 a 14-quinquies della citata legge n. 241/1990, con l'intento di semplificare l'istituto in oggetto. Con DGR n. 4/INF del 7 febbraio 2017, la Giunta regionale ha conferito al Gruppo di Lavoro sulla Trasparenza, istituito con DGR n. 1798 del 15 novembre 2016, l'incarico di effettuare l'esame e di istruire gli atti (leggi o regolamenti o provvedimenti) indispensabili per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle modifiche normative intervenute in materia di Conferenza di Servizi. Pertanto, il Gruppo di Lavoro sopraindicato, all'esito della fase di attività di analisi e studio e con il coinvolgimento dei settori dell'amministrazione regionale che applicano e gestiscono il modulo procedimentale della Conferenza di servizi, ha predisposto un disegno di legge regionale, approvato con DGR n. 7/DDL del 30 aprile 2018 e trasmesso al Consiglio regionale (PDL n. 345), specificamente finalizzato ad adeguare l'ordinamento regionale alle modifiche normative introdotte a livello statale con particolare riferimento ai settori dei lavori pubblici, dei trasporti e della mobilità. Ciò premesso, si rende necessario, con il presente provvedimento, approvare il documento recante linee guida operative relative alle misure di carattere organizzativo e gestionale in materia di Conferenza di Servizi, che è stato predisposto nell'ambito delle attività del Gruppo di Lavoro sulla Trasparenza. Il documento fa riferimento alle tre differenti tipologie di conferenza di servizi (preliminare, istruttoria, decisoria) e alle relative modalità di svolgimento (semplificata e asincrona, simultanea e sincrona) previste dalla legge; è completato da schemi sintetici relativi alla procedura per l'individuazione del Responsabile Unico Regionale, alla conferenza di servizi istruttoria, alla conferenza di servizi preliminare, alla conferenza di servizi decisoria, alla forma semplificata e modalità asincrona, alla forma simultanea e modalità sincrona e da un'appendice normativa. Le linee guida, tenuto conto dell'organizzazione regionale, prendono in considerazione due differenti situazioni: A. la Regione è ente competente all'emanazione del provvedimento finale; B. la Regione partecipa alla conferenza indetta da altra amministrazione. Il presente lavoro è stato elaborato in conformità alla DGR n. 1503 del 25 settembre 2017. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto; RICHIAMATA la DGR n. 1798 del 15 novembre 2016; VISTA la DGR n. 1503 del 25 settembre 2017; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; VISTO l'art. 2, comma 2, lett. n), della LR n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.; delibera 1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 2. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il documento "Linee guida in materia di Conferenza di Servizi", di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento; 3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale. 4. di incaricare l'area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto e della comunicazione dello stesso alle Aree e alle altre Strutture di vertice; 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 12, c. 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

pag. 1 di 17 LA CONFERENZA DI SERVIZI QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO La Conferenza di Servizi viene definita come una fattispecie dell'attività amministrativa o modalità di organizzazione del procedimento amministrativo, intesa ad una valutazione comparativa di plurimi interessi, a fini di coordinamento di poteri e raccordi di competenze. Essa rappresenta, pertanto, un modulo procedimentale che conduce all adozione di un provvedimento che assorbe gli atti riconducibili alle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza o che, regolarmente invitate, avrebbero dovuto prendervi parte. In attuazione della delega prevista dall art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (c.d. Riforma Madia), è intervenuto il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell articolo 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, novellando in particolare la disciplina generale dell istituto della Conferenza di Servizi, che trova collocazione negli articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 241/90 e s.m.i. (vedasi APPENDICE NORMATIVA). Si richiamano le seguenti definizioni: Conferenza istruttoria (art. 14, comma 1) L indizione della conferenza istruttoria è facoltativa, dato che è rimessa alla discrezionalità dell amministrazione procedente, e può essere disposta quando si ravvisi l opportunità di effettuare l esame contestuale degli interessi pubblici convolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi. L indizione può essere richiesta da parte di una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, oppure dal privato interessato. La conferenza istruttoria si svolge con le modalità previste per la conferenza semplificata, di seguito indicate (art. 14-bis). Conferenza preliminare (art. 14, comma 3) L amministrazione procedente, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. Conferenza decisoria (art. 14, comma 2) La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Inoltre, quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. Nell ambito della conferenza decisoria, ci sono due diverse modalità di svolgimento della stessa: - in forma semplificata e in modalità asincrona (articolo 14-bis); - in forma simultanea e in modalità sincrona (articolo 14-ter).

pag. 2 di 17 Conferenza semplificata e in modalità asincrona (art. 14- bis) La conferenza decisoria si svolge di regola in forma semplificata e in modalità asincrona (modalità ordinaria), salvo i casi di cui ai commi 6 e 7 dell art. 14-bis. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 cd. Codice dell amministrazione digitale. Conferenza simultanea e in modalità sincrona (art. 14- ter) La conferenza di servizi si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, ossia con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti nei seguenti casi: a) qualora nel corso della conferenza semplificata siano stati acquisiti atti di assenso o dissenso che implicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali (articolo 14-bis, comma 6); b) ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere (articolo 14-bis, comma 7); c) su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato (articolo 14-bis, comma 7). Si evidenzia, altresì, che la conferenza simultanea è obbligatoria nei casi di progetti sottoposti a V.I.A. regionale, quando sia stata svolta la conferenza di servizi asincrona di tipo preliminare e debba essere approvato il progetto definitivo (art.14, comma 4) ***** INDICAZIONI OPERATIVE A - LA REGIONE È ENTE COMPETENTE ALL EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE La Struttura procedente è individuata quale struttura competente in relazione al singolo procedimento amministrativo come censito nel provvedimento della Giunta regionale contenente la mappatura dei procedimenti regionali (v. da ultimo, la D.G.R. n. 600 del 08 maggio 2017 Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione ). Si rammenta che il provvedimento finale deve essere assunto entro i termini stabiliti, in relazione a ciascun procedimento, nel provvedimento regionale di mappatura dei procedimenti, come attualmente risultanti dalla D.G.R. n. 600/2017. Si delineano due ipotesi: 1) la conferenza di servizi è il modello procedimentale obbligatoriamente previsto per legge, regolamento o provvedimento; 2) la conferenza di servizi non è indicata in legge, regolamenti o provvedimenti e quindi la scelta della conferenza è facoltativa per la Struttura procedente. In questa ipotesi, comunque, si segnala l orientamento espresso dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato nel parere n. 1640/2016, che afferma che si possa evitare la conferenza solo nel caso in cui, oltre all amministrazione procedente, vi sia necessità di richiedere il parere di una sola amministrazione diversa (articolo 17-bis). Qualora le Amministrazioni che devono essere consultate siano più di una, secondo il Consiglio di Stato, la conferenza diventa obbligatoria.

pag. 3 di 17 SCANSIONE PROCEDIMENTALE Convocazione (modalità comune alle diverse tipologie di conferenza) In primo luogo, bisogna individuare correttamente i soggetti, pubblici o privati, interessati dalla procedura ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della l. n. 241/1990. L atto di convocazione è trasmesso alle PP.AA. competenti ai sensi dell articolo 47 del d.lgs. n. 82/2005, poiché, ai fini della validità del procedimento amministrativo, è necessario che ne sia verificata la provenienza. È, quindi, esclusa la trasmissione a mezzo fax, e sono ammesse solo le comunicazioni: a) sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) delle quali è comunque possibile accertare altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; d) trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. L'inosservanza di quanto sopra precisato comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dall articolo 47, comma 1-bis del d.lgs. n. 82/2005. La trasmissione della convocazione all istante o agli altri soggetti interessati, nel caso di procedimento ad iniziativa di parte, avviene conformemente a quanto disposto dall articolo 8 della l. n. 241/1990. Alle riunioni della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona possono essere invitati i soggetti interessati, inclusi i soggetti proponenti, individuati in ragione dell attinenza/incidenza della partecipazione degli stessi all emanazione del provvedimento per il quale si procede (articolo 14-ter, comma 6). Previo accordo con la Direzione ICT e Agenda Digitale, che dovrà garantire adeguato supporto tecnico/informatico, può essere attivato un link dal quale potrà essere scaricata la documentazione relativa alla gestione dei lavori della stessa conferenza. Le comunicazioni di cui si tratta devono essere effettuate in conformità a quanto stabilito dall articolo 47 del d.lgs. n. 82/2005 (art. 14-bis, comma 1, secondo periodo). Gestione della conferenza Conferenza semplificata e in modalità asincrona: entro i termini previsti per la conclusione del procedimento di cui alla citata D.G.R. n. 600/2017, vengono raccolti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre Amministrazioni, di gestori di beni o servizi pubblici. In particolare, fermo restando il termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell art. 14-bis, commi 2 e 5: - entro 5 giorni lavorativi dall inizio del procedimento d ufficio o dal ricevimento della domanda: indizione della conferenza di servizi da parte dell amministrazione procedente con la comunicazione contenente le informazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d); - entro 15 giorni dall indizione: eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte delle amministrazioni coinvolte (ai sensi dell art. 2, comma 7, con relativa sospensione del termine di conclusione dei lavori della conferenza); - entro 45 giorni dall indizione: invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte. Il termine è di 90 giorni nei casi di coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini; - entro i successivi 5 giorni dalla scadenza del termine per l acquisizione delle determinazioni: adozione della determinazione motivata di conclusione positiva o negativa della conferenza. Nel caso di determinazione negativa della conferenza, si produce l effetto del rigetto della domanda e, nei procedimenti ad istanza di parte, tale determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all art. 10 bis. L amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine indicato e procede ai sensi del comma 2 dell art. 14-

pag. 4 di 17 bis. Dell eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. - ovvero, entro i successivi 10 giorni dalla scadenza del termine per l acquisizione delle determinazioni: eventuale riunione della conferenza simultanea in modalità sincrona ai sensi dell art. 14-bis comma 6. Conferenza simultanea in modalità sincrona La prima riunione si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell art. 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell art. 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale (ove possibile anche in via telematica) dei rappresentanti delle amministrazioni (art. 14-ter, comma 1). Dopo la prima riunione, i lavori si possono articolare in successive riunioni che, comunque non possono protrarsi oltre 45 giorni dalla prima, termine finale di conclusione della conferenza. Tale termine è stabilito in 90 giorni nei casi di coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini (art.14-ter, comma 2). In particolare, ai sensi dell articolo 14 ter, commi 1 e 2, e dell art. 14 bis, comma 7: - entro 45 giorni dall indizione (o entro la data comunicata ai sensi dell art. 14-bis, comma 2, lettera d): svolgimento della/e riunione/i; - entro 45 giorni dalla prima riunione: conclusione dei lavori della conferenza. Il termine è di 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini. Si segnala che sono comunque fatti salvi eventuali termini, diversi da quelli sopra riportati, stabiliti da specifiche norme di settore in relazione a particolari tipologie di procedimenti. A titolo esemplificativo si ricorda il procedimento di approvazione di un progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Poiché, ex articolo 14-ter, comma 3, la partecipazione di ciascun Ente/Amministrazione è garantita da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante il parere della medesima, è necessario verificare il possesso di tale qualità in capo a ciascun partecipante. Resta nella disponibilità del dirigente procedente decidere se ammettere il ricorso a conference call o videoconferenza o utilizzare altri strumenti telematici che garantiscano la partecipazione. Conclusione della conferenza Conferenza semplificata e in modalità asincrona Si procede all adozione del provvedimento motivato, positivo o negativo, nel quale è dato atto di tutti i contributi pervenuti dai partecipanti, muniti di puntuali riferimenti. Il provvedimento finale deve essere assunto entro i termini stabiliti, in relazione a ciascun procedimento, nel provvedimento regionale di mappatura dei procedimenti, come attualmente risultanti dalla D.G.R. n. 600/2017. Dissenso insuperabile Si ritiene di fornire alcune indicazioni in merito a questa fattispecie di nuova introduzione. Nel dossier del Servizio Studi delle Camere sullo schema di atto del Governo n. 293 del maggio 2016, il testo originario prevedeva una distinzione fra i casi in cui il dissenso fosse motivato sulla base di un vincolo normativo oppure su una valutazione discrezionale per la migliore tutela dell interesse pubblico da parte dell Amministrazione dissenziente. Tale distinzione non si rinviene nel decreto legislativo modificativo, ma potrebbe rappresentare un argomento utilizzabile per distinguere il dissenso superabile, in quanto basato su valutazioni discrezionali da parte della P.A., dal dissenso insuperabile in quanto necessitato da norme cogenti che escludono valutazioni discrezionali. Il testo attuale prevede che in ogni caso il dissenso debba essere motivato e che debbano essere indicate condizioni e prescrizioni necessarie al superamento (art. 14-bis, comma 3). Per quanto concerne l eventualità di modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, qualora si verifichi il dissenso di un amministrazione, superabile solo con prescrizioni che comporterebbero modifiche sostanziali alla decisione della conferenza, (articolo 14-bis, comma 6), si dovrà procedere con conferenza sincrona (articolo 14-ter), con data preventivamente fissata nella convocazione (articolo 14-bis, comma 2, lettera d).

pag. 5 di 17 Nei procedimenti avviati ad istanza di parte nei quali il dissenso risulti insuperabile, la determinazione negativa della conferenza produce solo gli effetti della comunicazione di cui all articolo 10-bis della l. n. 241/1990, ossia del preavviso di rigetto. In tali casi, ai sensi del combinato disposto di tale norma con il comma 5 dell articolo 14-bis, l Amministrazione indice una nuova conferenza asincrona, destinata all emanazione del provvedimento finale. Relativamente al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, di cui alla più volte menzionata D.G.R. n. 600/2017, la determinazione negativa produce l interruzione dei predetti termini, che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte dell istante o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni dal preavviso, in conformità a quanto previsto dall art.10-bis (art. 14- bis, comma 5). Conferenza simultanea e in modalità sincrona Il verbale redatto in esito ai lavori della conferenza contiene: a) la formulazione chiara della determinazione motivata di conclusione della conferenza; b) le posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti; c) l indicazione delle amministrazioni che, in quanto assenti o, presenti ma non esplicitamente dissenzienti, o, dissenzienti su questioni non oggetto della conferenza, hanno contribuito alla determinazione finale per effetto della presunzione di assenso di cui all articolo 14-ter, comma 7. Si rammenta che il provvedimento finale deve essere assunto entro i termini stabiliti, in relazione a ciascun procedimento, nel provvedimento regionale di mappatura dei procedimenti, come attualmente risultanti dalla D.G.R. n. 600/2017. Efficacia del provvedimento conclusivo In tutti i casi di procedimento condotto con conferenza semplificata o simultanea vale il principio di cui all articolo 14-quater, comma 3, secondo il quale, se il provvedimento conclusivo è approvato all unanimità dalle Amministrazioni partecipanti, esso è immediatamente efficace. Nell ipotesi in cui, invece, l approvazione sia avvenuta sulla base di posizioni prevalenti, l efficacia è sospesa per un periodo di 10 giorni, stabilito per l eventuale opposizione ai sensi dell art. 14-quinquies (art. 14-quater, comma 3). Sono comunque fatti salvi i rimedi in autotutela ai sensi dell articolo 21-quinquies.

pag. 6 di 17 B - LA REGIONE PARTECIPA ALLA CONFERENZA INDETTA DA ALTRA AMMINISTRAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Procedura interna successiva alla ricezione della convocazione Sono state individuate 3 ipotesi, per ciascuna delle quali viene suggerita una modalità di gestione volta ad accelerare gli adempimenti di competenza. a) La comunicazione concernente l indizione della conferenza di servizi è ricevuta dal Presidente della Giunta regionale La comunicazione è trasmessa immediatamente al Direttore di Area ritenuto competente e per conoscenza al Segretario Generale della Programmazione. b) La comunicazione è ricevuta da una Direzione La comunicazione è trasmessa immediatamente, unitamente alle valutazioni/osservazioni di competenza, al Direttore di Area di afferenza e per conoscenza al Segretario Generale della Programmazione. c) la comunicazione è ricevuta da un Direttore di Area Il Direttore di Area valuta immediatamente se la questione oggetto della conferenza sia riconducibile alla competenza della propria Area. 1. Qualora il Direttore di Area, sulla base dei riscontri effettuati presso le strutture di propria afferenza, accerti la propria incompetenza in relazione alla partecipazione alla conferenza, trasmette immediatamente la comunicazione di indizione al Direttore dell Area ritenuto competente e, per conoscenza, al Segretario Generale della Programmazione. 2. Qualora il Direttore di Area, sulla base dei riscontri effettuati presso altra/altre Aree e presso le strutture di propria afferenza, ritenga sussistente la competenza esclusiva della propria Area in relazione alla partecipazione alla conferenza, ne informa immediatamente il Segretario Generale della Programmazione, procede alla nomina del R.U.R. ed agli adempimenti conseguenti. 3. Qualora il Direttore di Area, sulla base dei riscontri effettuati presso altra/altre Aree e presso le strutture di propria afferenza, ritenga sussistente oltre alla propria, la competenza concorrente di altra Area in relazione alla partecipazione alla conferenza, trasmette immediatamente la comunicazione, unitamente alle proprie osservazioni, al Direttore di Area ritenuto competente e al Segretario Generale della Programmazione affinché si proceda alla nomina del R.U.R. ed agli adempimenti conseguenti, ai sensi della DGR n. 1503 del 25/09/2017. Individuazione del Rappresentante Unico Regionale (art. 14-ter, comma 3). Si rammenta che in merito all individuazione del rappresentante unico regionale, la DGR n. 1503 del 25 settembre 2017, ha stabilito quanto di seguito riportato: Nel rispetto dei principi organizzativi di cui alla l.r. n. 54/2012 e in applicazione dell'articolo 14-ter della Legge n. 241/1990, si ritiene di individuare nel Direttore di Area competente per materia, o suo delegato anche in via permanente, il soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza. Nel caso in cui l'oggetto della conferenza di servizi richieda l'esame da parte di strutture appartenenti ad Aree diverse, il rappresentante unico è individuato nel Segretario Generale della Programmazione o suo delegato, anche in via permanente. Relativamente al solo settore dei lavori pubblici di interesse regionale, si applica l articolo 22, comma 4, della l.r. 7 novembre 2003, n. 27 Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, come modificato dall articolo 26 della l.r. 20 aprile 2018, n. 15 Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018. Attesa la complessità dell organizzazione regionale, si reputa necessario che ciascun Direttore di Area individui, tra i suoi funzionari, appositi referenti per Area e Direzioni di afferenza, incaricati di curare gli

pag. 7 di 17 adempimenti connessi alla partecipazione della Regione alle conferenze di servizi. In ogni caso i Direttori d Area: a) acquisiscono le convocazioni inviate da Amministrazioni procedenti b) verificano se gli interessi coinvolti siano riferibili alle singole strutture regionali di afferenza, e, in tal caso, individuano quale sia, tra le stesse, l interesse prevalente ; c) individuano il rappresentante unico regionale nel caso di competenza esclusiva dell Area e, qualora non sia il Direttore dell Area stessa, indicano il dirigente delegato, al quale è preclusa ogni subdelega, dandone comunicazione al Segretario Generale della Programmazione. Poiché l espletamento delle funzioni di R.U.R. non è delegabile, in caso di assoluto impedimento del dirigente eventualmente delegato, il Direttore di Area o il Segretario Generale della Programmazione, in ragione della propria competenza, provvede alla sostituzione secondo i criteri e con le medesime modalità utilizzate per la nomina. In questa ipotesi, poiché i termini della conferenza di servizi dipendono dai termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell ente procedente e sono già predeterminati nella comunicazione di indizione, non essendo possibile prevedere in via generale alcun termine per l individuazione del R.U.R. da parte del Direttore di Area o del Segretario Generale della Programmazione, l individuazione dovrà comunque essere effettuata tempestivamente. Si rinvia allo schema accluso, che visualizza un ipotesi di procedura informale interna finalizzata a contrarre quanto più possibile i tempi necessari all individuazione del R.U.R. Il Direttore di Area o il Segretario Generale della Programmazione, in ragione delle rispettive competenze, può individuare quale R.U.R. il dirigente di altra Amministrazione, purché riconducibile all ente Regione, in attuazione dell articolo 14-ter, comma 5. Si evidenziano, infine, i seguenti aspetti di particolare rilievo: 1. la mancata espressione del parere in conferenza o l espressione di un parere carente dei requisiti minimi prescritti, a meno che disposizioni dell Unione Europea non prevedano esplicitamente la necessità di un parere espresso, è equivalente a parere favorevole (articolo 14- bis, comma 4 per la conferenza semplificata asincrona e articolo 14-ter, comma 7 per la conferenza simultanea e sincrona). Restano ferme le responsabilità dell amministrazione, nonché dei singoli dipendenti nei confronti dell amministrazione, per l assenso reso, allorché implicito (art. 14-bis, comma 4); 2. l utilizzo distorto, da parte del R.U.R., delle facoltà allo stesso attribuite, integra fattispecie di responsabilità dirigenziale, amministrativa, erariale e disciplinare; 3. richiamata la D.G.R. n. 1503/2017, in tema di Rappresentante Unico Regionale, si precisa che il soggetto, delegato allo scopo dal Direttore di Area o dal Segretario Generale della Programmazione dello svolgimento delle funzioni di rappresentante unico regionale (R.U.R.), per essere idoneo ad esprimere la posizione regionale, deve essere titolare di incarico dirigenziale e potrà farsi assistere in conferenza dai relativi funzionari; 4. l eventuale opposizione deve essere proposta nel termine di 10 giorni dalla comunicazione della determinazione finale (articolo 14-quinquies comma 3). Pertanto, il R.U.R. deve comunicare immediatamente, al Direttore di Area o al Segretario Generale della Programmazione, che in conferenza è stato manifestato un dissenso regionale motivato, superato in sede di determinazione definitiva sulla base delle posizioni prevalenti, ai fini dell eventuale proposizione dell opposizione.

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pag. 14 di 17 L. 7 agosto 1990, n. 241 APPENDICE NORMATIVA Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Capo IV Semplificazione dell'azione amministrativa Art. 14 Conferenza di servizi 1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente. 2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. 4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9. Art. 14-bis Conferenza semplificata 1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

pag. 15 di 17 2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni; d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine

pag. 16 di 17 perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2. Art. 14-ter Conferenza simultanea 1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza. 6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza. 7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Art. 14-quater Decisione della conferenza di servizi 1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

pag. 17 di 17 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Art. 14-quinquies Rimedi per le amministrazioni dissenzienti 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. 2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine. 6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.