Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano

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1 Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano Al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) SEDE Data giovedì 29 settembre 2016 Prot. n OGGETTO VAILOG S.R.L./LEROY MERLIN S.R.L. PROGETTO IN VARIANTE ALLE PREVISIONI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO, EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010, PER L AMPLIAMENTO DI UN INSEDIAMENTO LOGISTICO A SUD DELL AUTOSTRADA A21. SPECIFICA RELAZIONE DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE PREMESSA: Il progetto in commento, di cui alla richiesta di relativo permesso di costruire n. 155/2016, pervenuta in data , prot. n , riguarda l ampliamento di un insediamento logistico già esistente ed insediato all interno del Parco Logistico comunale, in variante sia alle previsioni allo strumento urbanistico generale vigente, ovvero il Piano Strutturale Comunale, sia, conseguentemente, a quelle del Regolamento Urbanistico Edilizio, per la realizzazione di un nuovo insediamento logistico in ampliamento dell attuale del Parco Logistico, su di un terreno attualmente con classificazione urbanistica ad Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sia nel vigente PSC (art. 24 della Normativa Tecnica Strutturale), sia nel vigente RUE (art. 61/IV della Disciplina Normativa). L accoglimento della richiesta comporta una variazione dei suddetti strumenti urbanistici, come di seguito (in allegato le modifiche da introdurre in dettaglio): Strumento In variante Destinazione vigente Urbanistico Destinazione Tavola da modificare Articolo Piano Strutturale Comunale (PSC) Regolamento Urbanistico Edilizio Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. 24 PSC NTS) Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. 61/IV RUE DN) Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente extraresidenziali 12/IV Ambiti ANIP 1. PSC01 Macroclassificazione del territorio 2. PSC02a (Aspetti strutturanti) 3. PSC02b Infrastrutture 4. PSC03 Ambiti di nuovo insediamento 5. PSC 04 Carta dei vincoli paesaggistici e delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico culturali 6. PSC08 Rispetti 1. RUE NTS Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente extraresidenziali (ANIP) Articolo da integrare con comma specifico di riferimento alla Variante SUAP n. 1/ /IV Ambiti ANIP soggetti a RUE Articolo da integrare con comma specifico di riferimento alla Variante SUAP n. 1/2016 La richiesta è stata formulata ai sensi dell articolo 8 del D.P.R. n. 160 del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 : Art. 8 pag. 1

2 Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici 1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti. 3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore. Le modalità procedimentali delle c.d. Varianti speciali di SUAP agli strumenti urbanistici sono state stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23, del Indirizzi relativi ai progetti in variante strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell art. 5 del D.P.R. n. 447 del Sulla base di tale disposizione statale, la Regione Emilia Romagna aveva a sua volta legiferato, aggiungendo, con l art. 48 della L.R. n. 6/2009, l articolo A 14 bis alla legge urbanistica regionale, L.R. n. 20/2000 Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive, che ricalcava il procedimento dettato dall art. 5 del D.P.R. n. 447/98. Art. A 14 bis Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive 1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti. 2. Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell intervento. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni. 3. L esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. L amministrazione comunale provvede all immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto. Occorre però tener conto che a partire dal , il D.P.R. n. 447/1998 è stato abrogato dall art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n La disposizione sopra riportata, nonostante l abrogazione del D.P.R. n. 447/1998, è tuttora vigente. L Amministrazione Comunale ha provveduto in seguito, con deliberazione di Giunta Comunale n. 109, del Indirizzi relativi ai progetti in variante agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, a confermare, per le parti non in contrasto con le nuove disposizioni statali, le disposizioni procedurali dettate con la precedente citata delibera di Consiglio Comunale n. 23, del Relativamente all applicabilità del procedimento di variante speciale SUAP così come stabilito dal D.P.R. n. 160/2010 al Piano Strutturale Comunale, di seguito si riporta un autorevole parere regionale. pag. 2

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5 In tal senso deve ritenersi superato e non quindi più vigente quanto dispone la Delibera di Giunta Regionale n. 2001/2767 del 10/12/2001 Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale n recante «prime indicazioni per la realizzazione degli sportelli unici per le attività produttive»' : Art. 5 del DPR n. 447 del 1998 e legge regionale n. 20 del 2000: Secondo l'art. 30, comma 13, della L.R. 20 del 2000, il procedimento relativo al progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici trova applicazione qualora il contrasto abbia riguardo alle previsioni contenute nel Piano Operativo Comunale, diversamente, nel caso di contrasto del progetto con le previsioni del Piano Strutturale Comunale (e con le previsioni dei piani territoriali sovraordinati, come sopra detto), l'istanza presentata ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 deve essere senz'altro rigettata. In luogo della previgente disposizione oggi vige dunque l art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici, che risulta pienamente applicabile alla fattispecie in commento. E pertanto sulla base del nuovo procedimento definito da tale articolo, come dettagliato con le citate delibere comunali, che occorre procedere nell iter amministrativo finalizzato all approvazione del progetto in variante. Come nel passato, si tratta della presentazione di un progetto edilizio, alla scala esecutiva e quindi oggetto di richiesta di Permesso di Costruire, in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque che richieda una sua variazione con contestuale richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi. In particolare la citata richiesta, rispetto agli Indirizzi Generali, fissati dalla deliberazione di C.C. n. 23/2007, è riferibile a quelli indicati al punto 2, ovvero progetti in variante agli strumenti urbanistici vigenti nonché agli strumenti urbanistici adottati quanto alla previsione di pianificazione esecutiva e a condizione che gli obblighi in materia di standard e di urbanizzazioni siano assunti dall interessato: anche in questo caso la variante anticiperebbe i contenuti sostanziali di una scelta urbanistica già fatta, riducendo i tempi di realizzazione ma senza far venir meno il riassetto urbanistico garantito dalle urbanizzazioni e dalle aree per servizi. In tale ipotesi, i citati criteri stabiliscono che le singole istanze di approvazione di progetto in variante ex art. 8, come detto, devono essere valutate caso per caso preliminarmente dalla Giunta Comunale, come indicato al punto 2.2 dei Criteri ed indirizzi operativi. Tale ultimo punto evidenzia che l esercizio della facoltà di cui è titolare il Comune di variare la propria strumentazione urbanistica in relazione a singoli progetti, presenta delicati aspetti ai fini di una corretta e razionale gestione del territorio. Sotto tale profilo viene evidenziato che le semplificazioni procedimentali introdotte dalla normativa statale sullo Sportello Unico non possono essere interpretate in modo tale da comportare un sovvertimento dei principi e delle regole essenziali per un corretto uso del territorio e della pianificazione territoriale ed urbanistica. Il ricorso alla procedura speciale e semplificata di approvazione dei progetti in variante ai sensi, prima, dell art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 ed oggi ai sensi dell art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 non può quindi essere inteso come uno strumento idoneo a consentire che l intervento proposto dall impresa possa essere localizzato prescindendo dalle peculiari caratteristiche del territorio. Pertanto solo quando vi sia la confluenza tra l interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l interesse dell impresa, può pervenirsi all approvazione del progetto in variante di cui all art. 5 del D.P.R. n. 447/98 Ieri, ed art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 oggi. In particolare debbono essere oggetto di autonoma considerazione gli effetti sul territorio che la modifica agli strumenti urbanistici comunali è destinata a produrre e la decisione conclusiva dovrà necessariamente essere il risultato della comparazione di tutti gli interessi pubblici, privati e diffusi coinvolti. Le valutazioni compiute dall Amministrazione Comunale debbono in tal senso essere espresse, per i casi più rilevanti disciplinati al punto 2, dei citati Indirizzi Generali, in una deliberazione di Giunta Comunale e che costituisce la vincolante motivazione che accompagna l indizione della Conferenza di Servizi, nel successivo provvedimento con cui è assunta la determinazione di conclusione del procedimento e nel provvedimento del Consiglio Comunale con cui verrà successivamente ed eventualmente approvata la variante. La procedura speciale disciplinata dall art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, essendo eccezionale e di natura derogatoria alle procedure ordinarie, non ammette applicazioni estensive o analogiche, richiedendo peraltro una adeguata motivazione e poco si addice, sul piano del merito ma anche del metodo, a casi di limitato interesse, ovvero a piccoli insediamenti. Essa certamente invece è praticabile con più efficacia per richieste di realizzazioni produttive di una certa valenza territoriale, occupazionale, economica. Come appunto nel caso specifico. L oggetto del procedimento non è quello di promuovere attività economiche speculative, ma invece attività produttive con implicazioni sociali rilevanti. Pertanto, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, potrà esercitare la sua facoltà di convocazione della Conferenza di Servizi, solo dopo che il Responsabile del S.U.A.P. avrà ottenuto (salvo i casi disciplinati al punto 3. degli Indirizzi Generali ) formale e vincolante approvazione in tal senso da parte della Giunta Comunale, con specifica deliberazione, che abbia conclamato l interesse sociale rilevante del progetto, tale da poter dare avvio al procedimento speciale in oggetto. A questo fine il progetto deve essere accompagnato, a cura del richiedente, da una apposita Relazione economico sociale che illustri i livelli occupazionali connessi al progetto stesso, i cicli produttivi, le motivazioni che rendono necessario l avvio del pag. 5

6 procedimento, il programma di sviluppo aziendale che giustifichi la necessità dell'ampliamento o della nuova realizzazione, ecc. La proposta di deliberazione di Giunta Comunale dovrà contenere una specifica relazione, a firma del sottoscritto Responsabile del Procedimento, che consenta alla Giunta stessa una adeguata motivazione. Ovvero proprio la presente Relazione. Tale relazione deve essere documentata con particolare riferimento ai seguenti elementi e presupposti: a) indicazioni preliminari circa la conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati; b) ricognizione, almeno su base comunale, della dotazione di aree produttive e delle loro caratteristiche volta a comprovare la carenza di aree destinate all insediamento di impianti produttivi ovvero la loro insufficienza in relazione al progetto presentato; c) puntuale individuazione ed illustrazione del tipo di contrasto con la vigente disciplina urbanistica comunale; d) verifica circa la coerenza dell intervento proposto con il disegno complessivo e gli obiettivi generali della pianificazione urbanistica comunale; e) dimostrazione del rispetto della dotazione minima di standard urbanistici prescritti dalle vigenti norme (in questo senso quindi si afferma la non derogabilità, attraverso la procedura speciale ex art. 8, circa la dotazione di standard urbanistici prescritta dagli strumenti urbanistici, pertanto, progetti che implicano il non rispetto di tali dotazioni territoriali, saranno comunque dichiarati improcedibili e non potranno accedere alla procedura speciale semplificata); f) verifica circa la stretta commisurazione dell estensione dell area interessata dalla variante alle specifiche ed esclusive esigenze produttive prospettate nel progetto; g) dimostrazione dell impraticabilità di soluzioni progettuali alternative, tali da escludere o ridurre il contrasto con gli strumenti urbanistici comunali. L esito del procedimento di variante speciale agli strumenti urbanistici comunali ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, è la modifica permanente dello strumento urbanistico stesso, analogamente ad una variante urbanistica ordinaria ex L.R. n. 20/2000, ma attraverso il procedimento speciale semplificato dell approvazione di un progetto specifico, puntuale, ad hoc (semplice: ovvero costituito da un unico fabbricato, come nel caso specifico, o complesso, in quanto costituito da più fabbricati) in variante agli strumenti urbanistici stessi. Pertanto, operativamente, le tavole di zonizzazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, a seguito dell approvazione del progetto, subiranno una variazione sotto il profilo della zonizzazione urbanistica, la quale però, proprio in ragione della specificità del procedimento di variante, dovrà essere distintamente evidenziata. Sulle tavole interessate dovrà essere pertanto campita, a cura di questo Sportello Unico per l Edilizia, la porzione territoriale interessata dal progetto approvato, con la dicitura Progetto S.U.A.P. n. 2/2016 1, riportando la nuova zonizzazione urbanistica come evidenziata nella tabella precedente. Conseguentemente si dovrà procedere anche all integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici interessati (PSC e RUE), con un articolo specifico, o meglio per il caso peculiare, come precisato nella tabella, con una integrazione agli articolati vigenti (della Normativa Tecnica Strutturale del PSC e della Disciplina normativa del RUE) facendo riferimento a tale area, stabilendo che per essa valgono esclusivamente le previsioni approvate con il progetto in variante agli strumenti urbanistici, secondo la procedura speciale di cui all art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e denominato Progetto S.U.A.P. n. 2/2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n., del.. Ne deriva che, a cura dello Sportello Unico per l Edilizia, dovranno essere predisposti gli elaborati da allegare al progetto edilizio in variante precisati nella precedente tabella. In sintesi pertanto, con il procedimento ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, l Amministrazione Comunale procede ad approvare un progetto in variante agli strumenti urbanistici e non una vera e propria variante agli strumenti urbanistici. Si tratta quindi di un procedimento primariamente di ambito edilizio, ma di rango urbanistico, tale ultima rilevanza è solo una conseguenza necessaria della prima. La porzione territoriale interessata pertanto sarà attinente solo ed esclusivamente allo specifico ed esatto progetto approvato con procedura speciale ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, per il quale conseguentemente vale la clausola di cedevolezza di cui al punto 2.7 dei citati Criteri comunali. In riferimento al punto 2.4 (condizioni minime di procedibilità del progetto in variante) dei Criteri Comunali, si verifica che il progetto allegato alla richiesta di Permesso di Costruire, all interno della Domanda Unica, è coerente con i Criteri Operativi comunali: a) sotto il profilo della funzione: in quanto relativo ad impianti produttivi di beni e servizi, come definiti all art. 1, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 160/2010; b) sotto il profilo della conformità normativa: in quanto conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro (condizione che peraltro, a differenza dell art. 5 del D.P.R. n. 447/98, oggi l art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 non richiede più, almeno espressamente, anche se è apodittico che il progetto deve possedere tali conformità; c) sotto il profilo della carenza e/o insufficienza delle aree produttive: in quanto riguarda la realizzazione di un ampliamento di un insediamento produttivo già esistente con caratteristiche dimensionali tali da non potere essere realizzato sull area di proprietà attualmente dotata della necessaria compatibilità di destinazione urbanistica, ma dovrà quindi invece 1 Il Progetto SUAP n. 1/2016 è quello relativo alla Relazione omologa alla presente, del , prot. n , per la realizzazione di un nuovo fabbricato logistico a nord Autostrada A21. I due procedimenti avverranno parallelamente. In tal senso le tavole di modifica agli strumenti urbanistici, di cui alla precedente tabella, che verranno predisposte a corredo della documentazione di progetto, saranno necessariamente le stesse, ovvero terranno conto di entrambi i progetti in variante ex art. 8 DPR 160/2010. pag. 6

7 estendersi sull area di proprietà attualmente a classificazione rurale nel vigente PSC e, conseguentemente, nel vigente RUE. In riferimento invece al punto 2.8 (convenzione di progetto): si osserva come il progetto dovrà essere accompagnato da uno schema di Convenzione specifica atta a regolare i rapporti tra titolare del permesso di costruire ed Amministrazione Comunale. In particolare tale Convenzione dovrà contenere la clausola di cedevolezza di cui al punto 2.7 dei Criteri Operativi, i tempi di esecuzione delle opere, le eventuali garanzie richieste, le opere di urbanizzazione necessarie, le eventuali opere di mitigazione ambientale, gli eventuali standard urbanistici necessari, le varianti minori al progetto che potranno essere eseguite senza una ulteriore procedura ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010, ecc. pag. 7

8 LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI: Il procedimento di approvazione della variante speciale di SUAP è incardinato essenzialmente sull istituto della Conferenza di Servizi. La Conferenza di Servizi è disciplinata dal Capo IV della legge n. 241, del Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, agli articoli dal 14 al 14 quinquies. Con il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (c.d. riforma Madia) viene ridisegnato l intero istituto, prevedendo una forma semplificata di Conferenza di Servizi, da svolgere senza riunioni fisiche ma con lo scambio di documenti in via telematica per l'acquisizione dei pareri (C.d.S. «asincrona»), la quale diventa la modalità ordinaria. Si tratta della c.d. Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, disciplinata dall art. 14 bis e con gli esiti determinati dall art. 14 quater: Art. 14 bis (Conferenza semplificata) 1. La Conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n La Conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni; d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14 ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché' quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché' implicito. 5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14 quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della Conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della Conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della Conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14 ter. 7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14 ter. In tal caso indice la Conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni. Art. 14 quater (Decisione della Conferenza di servizi) pag. 8

9 1.La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2.Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della Conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova Conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21 nonies. Possono altresì sollecitarla, purché' abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 ter, alla Conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21 quinquies. 3.In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14 quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. 4.I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza. La conferenza semplificata (asincrona senza riunione fisica) è oggi quindi la modalità ordinaria di svolgimento della Conferenza e si tiene senza riunioni, in modalità asincrona, ovvero mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni/enti partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso ecc. Rispetto alla disciplina previgente, la Conferenza viene quindi dematerializzata : l uso della posta elettronica o di altre forme di comunicazione elettronica, consente una valutazione contestuale degli interessi pubblici in parallelo e senza riunioni. Nel nuovo art. 14 bis è disciplinata quindi la Conferenza semplificata. La Conferenza di servizi decisoria si svolge, di regola, in forma semplificata e in modalità asincrona. Le comunicazioni tra le amministrazioni avvengono secondo le modalità previste dall art. 47 del D.Lgs. n. 82 del (cioè per posta elettronica). La Conferenza è indetta dall amministrazione procedente, in questo caso l Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni, tramite il sottoscritto Responsabile dello Sportello Unico per l Edilizia, in qualità di Responsabile del Procedimento, entro cinque giorni lavorativi dall inizio del procedimento d ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte. Nel caso specifico entro 5 giorni dal benestare della Giunta Comunale di cui sopra. L amministrazione procedente è tenuta a comunicare alle altre amministrazioni di cui si renda necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati: a) l oggetto della determinazione da assumere, l istanza e la relativa documentazione; b) il termine perentorio non superiore a quindici giorni entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già posseduti o non direttamente acquisibili. Al tal fine si applica quanto previsto dall art. 2, comma 7, della legge n. 241 del (possibilità di sospensione del procedimento per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni); c) il termine perentorio non superiore a quarantacinque giorni entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Resta sempre fermo il vincolo del termine finale per la conclusione del procedimento, cui si aggiungono altri vincoli correlati alle predette esigenze istruttorie. Se tra le amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini il termine in questione è fissato in novanta giorni, salvo diversa disposizione di legge, ma non è questo il caso; 2 DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale : Art. 47 Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. 3 LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi : Art. 2 (Conclusione del procedimento). 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. pag. 9

10 d) la data dell eventuale riunione della successiva Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, che deve aver luogo entro dieci giorni dalla scadenza del termine in favore delle amministrazioni coinvolte per rendere le proprie determinazioni (quarantacinque o novanta giorni, a seconda dei casi). È importante evidenziare l importanza del termine perentorio di cui alla lett. c): entro detto termine le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico; la mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. Circa quanto stabilito dalla lettera a) relativamente alla trasmissione, unitamente all indizione della Conferenza, della documentazione di progetto, si ritiene conveniente procedere con la seconda modalità indicata, data la mole della documentazione in esame, ovvero l indicazione delle credenziali (indirizzo internet, all interno del sito istituzionale comunale), ove reperire tutta la documentazione completa. Tutti i suddetti termini sono termini da considerarsi come massimi, ovvero entro i quali le Amministrazioni dovranno obbligatoriamente definire i tempi del procedimento in modo da rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Le determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell assenso. Le prescrizioni o condizioni cui è subordinato l assenso devono essere espresse in modo chiaro, analitico e specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa, da un atto amministrativo generale o discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell interesse pubblico. Fatti salvi i casi in cui la normativa europea richiede l adozione di un provvedimento espresso, la mancata comunicazione della determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza entro i termini poc anzi illustrati o la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti verso l amministrazione, per l assenso reso, ancorché implicito. Scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza. Qualora siano pervenuti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, o qualora le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni coinvolte possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Nei procedimenti a istanza di parte, come quello in esame, la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all articolo 10 bis 4. L amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell ulteriore determinazione di conclusione della Conferenza. Con il comma 6 si disciplina l ipotesi in cui durante lo svolgimento della Conferenza in modalità asincrona siano stati comunicati dissensi espressi che l amministrazione procedente ritiene possibile e opportuno superare. Si stabilisce, in tal caso, che quest ultima, ai fini dell esame contestuale degli interessi coinvolti, svolga la riunione della Conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell articolo 14 ter, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d) dell articolo 14 bis, ossia tra il quarantacinquesimo e il cinquantacinquesimo giorno dall indizione della Conferenza. La possibilità per l amministrazione procedente di attivare direttamente la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona è espressamente prevista, infine, nel comma 7, ove ritenuto necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere. In tal caso la Conferenza è indetta mediante la comunicazione alle altre amministrazioni delle informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e la convocazione della riunione entro i successivi quarantacinque giorni. 4 LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi : Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. pag. 10

11 L amministrazione procedente può procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato avanzata entro quindici giorni; in questo secondo caso la riunione ha luogo nei successivi quarantacinque giorni. Per il caso specifico si ritiene non sussistano le condizioni per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 7, dell art. 14 bis e quindi, in luogo della Conferenza in forma simultanea e modalità sincrona, si ritiene di dover procedere con la Conferenza in forma semplificata ed in modalità asincrona. Il comma 1 del nuovo articolo 14 quater contiene poi la previsione secondo cui la determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata dall amministrazione procedente sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della Conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova Conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell articolo 21 nonies della Legge n. 241/1990. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell articolo 14 ter, alla Conferenza di Servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell articolo 21 quinquies. Al comma 3 si dettano le disposizioni in tema di efficacia della determinazione motivata di conclusione della Conferenza. Si stabilisce, quindi, che, in caso di approvazione unanime, tale determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l efficacia della determinazione è, invece, sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell articolo 14 quinquies e per il periodo utile all esperimento della procedura di opposizione ivi prevista. Ai sensi del comma 4, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza. Si deve precisare comunque che la statuizione dettata dal comma 1, ovvero: 1.La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, deve necessariamente essere coordinata con la disposizione speciale stabilita dal comma 1, seconda proposizione, dell art. 8, del D.P.R. n. 160/2010, ovvero: Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Ne deriva che non può essere la determinazione conclusiva positiva della Conferenza di Servizi a costituire l atto di approvazione della Variante, competenza che resta in capo al Consiglio Comunale. L indizione della Conferenza deve essere anche comunicata, ai sensi dell art. 7 della legge n. 241 del 1990: a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; b) ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, nel caso in cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti. Questi soggetti possono intervenire nel procedimento (ai sensi dell art. 9 della medesima legge n. 241 del ). Scaduto il termine indicato nella comunicazione di indizione, l amministrazione procedente conclude la Conferenza semplificata nei seguenti modi: A. conclusione positiva: La determinazione motivata di conclusione positiva, adottata entro 5 giorni lavorativi, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati quando: 1. sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato; 2. sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato anche implicito, a seguito del formarsi del silenzio assenso, nei seguenti casi: a) l amministrazione competente non ha comunicato la determinazione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione; b) ha reso una determinazione non congruamente motivata o priva dei requisiti richiesti; 3. sono stati acquisiti atti di assenso con condizioni e prescrizioni che, ad avviso dell amministrazione procedente, sentiti il privato interessato o le altre amministrazioni, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza ( art. 14 bis, comma 5). B. conclusione negativa e preavviso di diniego: La determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza, che produce l effetto del rigetto della domanda, è adottata entro 5 giorni lavorativi, quando sono stati acquisiti atti di dissenso che l amministrazione procedente non ritiene 5 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo Art. 9. (Intervento nel procedimento) 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. pag. 11

12 superabili. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all accoglimento dell istanza prevista dall art. 10 bis della legge n. 241 del Se il proponente trasmette osservazioni entro 10 giorni, il responsabile del procedimento indice (entro 5 giorni lavorativi) una nuova Conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora, entro questo termine, le amministrazioni confermino il loro dissenso, nella nuova determinazione conclusiva è data ragione del mancato accoglimento di tali osservazioni (art. 14 bis, comma 5). La determinazione di conclusione negativa della Conferenza produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (art. 14 bis, comma 5). Infatti, l art. 10 bis prevede che, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi tempestivamente all interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l interessato ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Se il proponente non trasmette le proprie osservazioni nei termini di cui all art. 10 bis (10 giorni), la determinazione di conclusione negativa diventa efficace e produce l effetto del rigetto della domanda. Se il proponente trasmette le proprie osservazioni nei termini di cui all art. 10 bis, il responsabile del procedimento, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tali osservazioni, indice nuovamente la Conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora entro questo termine le amministrazioni confermino il loro dissenso, è data ragione del loro mancato accoglimento nell ulteriore determinazione di conclusione della Conferenza (art. 14 bis, comma 5). C. i casi in cui si passa dalla Conferenza semplificata (senza riunione) alla Conferenza simultanea (con la riunione): Quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della Conferenza simultanea, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della Conferenza. Si ricorda che alla Conferenza simultanea partecipa il rappresentante unico rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 14 bis, comma 6). Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai seguenti soggetti: 1. alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili); 2. alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico). I lavori della Conferenza si concludono entro il termine di 45 giorni dalla data della prima riunione. 6 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. pag. 12

13 LO SPECIFICO PROGETTO IN VARIANTE: Gli elaborati di progetto che sono stati presentati, allegati alla Domanda Unica e Permesso di Costruire n. 155/2016, in data , prot. n , sono i seguenti: 0 RELAZIONE ECONOMICO SOCIALE 1 RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE 1.1 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 1.2 STATO DI FATTO ESTRATTO P.S.C. R.U.E ESTRATTO MAPPA CATASTALE RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA RILIEVO FOTOGRAFICO RILIEVO AREA D'INTERVENTO RETI TECNOLOGICHE E PIANO QUOTATO 1.3 PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE RAZIONALITA' URBANISTICA COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO PLANIMETRIA ZONIZZAZIONE AREA PLANIMETRIA DETTAGLIO OPERE DI URBANIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE RETI TELECOM FIBRA OTTICA GAS METANO ACQUEDOTTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO QUADRO ECONOMICO SCHEMA DI CONVENZIONE 1.4 PROGETTO EDILIZIO PLANIVOLUMETRICO PLANIMETRIA GENERALE PIANTA DEPOSITO PARTICOLARE BAGNI INTERNI AL DEPOSITO PIANTA DEPOSITO LAYOUT PIANTE UFFICI PROSPETTI E SEZIONI PIANTA COPERTURA PLANIMETRIA FOGNATURA PIANTA UFFICI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RECINZIONE PRELIMINARE IMPIANTO ELETTRICO PRELIMINARE IMPIANTO MECCANICO PRELIMINARE IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRELIMINARE IMPIANTO ANTINCENDIO PRELIMINARE CEMENTI ARMATI LEGGE 10 2 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 2.1 DOCUMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ O DI ESCLUSIONE 3 ALLEGATI OPZIONE DI ACQUISTO TERRENI CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE PROGETTO COMPLESSIVO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE (Relazione di calcolo Elaborato grafico) VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO VALUTAZIONE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Tali elaborati si ritengono completi, salvo la loro analitica valutazione in sede di Conferenza di Servizi, realizzati alla scala di dettaglio del Permesso di Costruire e pertanto meritevoli di avviare la procedura speciale di variante SUAP agli strumenti urbanistici. Il progetto riguarda dunque un intervento edilizio di realizzazione dell'ampliamento dell'insediamento distributivo di Leroy Merlin all'interno del Parco Logistico di Castel San Giovanni a sud autostrada A 21. Leroy Merlin è un azienda che già opera all'interno del Parco Logistico a partire dalla fine del 2015, in un immobile adiacente a quello di ampliamento oggetto della richiesta in commento, ed avente una superficie utile di circa mq. Le motivazioni che rendono necessario l'intervento in progetto, sulla base di quanto riportato nella Relazione ecnomico sociale, possono essere sintetizzate nell'esigenza di Leroy Merlin di dotarsi di nuovi spazi da destinare alle proprie attività in relazione pag. 13

14 al rapido aumento del volume d affari e alla necessità di servire in modo rapido e tempestivo sia i suoi 47 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale sia i clienti del mercato degli acquisti on line che sono in continua crescita. Al momento infatti all'interno della struttura esistente è presente solo una parte dei prodotti inseriti nel catalogo in ragione della mancanza di spazio sufficiente allo stoccaggio di tutti i prodotti. Leroy Merlin necessita di avere a disposizione il nuovo immobile logistico a far data dal novembre 2017 in modo da poter istallare tutte le attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività logistica aumentando nella prima fase il numero di addetti di almeno 40 unità (da aggiungere ai 195 già presenti all'interno dell'immobile esistente) che potranno crescere ulteriormente nel breve periodo. La necessità di ampliare una attività esistente collegando il nuovo immobile a quello già utilizzato e la saturazione degli spazi avvenuta all interno del Parco Logistico obbliga ad intervenire sui terreni limitrofi a quelli già urbanizzati e posti a sud dell autostrada A21. La situazione urbanistica dell area oggetto di intervento presuppone la predisposizione di un progetto in variante alle previsioni di P.S.C./R.U.E. come consentito dalla vigente normativa D.P.R. 160/2010 e dalla deliberazione C.C. di Castel san Giovanni n. 23, dell in cui sono stati codificati i criteri e gli indirizzi operativi per questo tipo di interventi. L area oggetto di intervento proposto è situata in contiguità al Nuovo Polo Produttivo di Castel San Giovanni a sud dell Autostrada A21 a Ovest della SPR 412 (ex SS 412 della Val Tidone). Essa confina sul lato ovest con l'insediamento produttivo utilizzato da Leroy Merlin, a sud e a nord con aree attualmente agricole a est con la Strada Comunale del Colombarone. L area si presenta come pianeggiante e priva di emergenze e vegetazione; essa risulta destinata in prevalenza a seminativo irriguo. Tale condizione è garantita dalla presenza di numerosi canali che lambiscono i confini delle proprietà. La superficie territoriale totale dell area oggetto di intervento è pari a mq Le aree oggetto dell intervento risultano alla data odierna inserite nella zonizzazione del vigente Piano Strutturale Comunale (elaborato ai sensi della LR 20/2000 e approvato in data con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27) e negli altri atti di pianificazione vigenti (nello specifico il R.U.E.) con destinazione d'uso di tipo rurale nello specifico "ambito ad alta vocazione produttiva agricola (art. 24 N.T.S.). Si precisa che nell' Accordo Territoriale stipulato dall Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni con l Amministrazione Provinciale di Piacenza in data per l attuazione del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) Polo Logistico di Castel San Giovanni l'area oggetto di intervento è individuata come "Ambito di potenziale espansione del PPST Polo Logistico" a conferma della volontà delle Amministrazioni (Comunale e Provinciale) di voler proseguire nello sviluppo del Polo che rappresenta una realtà importante di rilievo sovralocale. Si precisa infine che il progetto tiene in conto e osserva scrupolosamente le prescrizioni generali e comuni relative ai comparti produttivi/terziari di nuova previsione previsti dal P.S.C. e P.O.C. vigenti. In particolare vengono rispettate le previsioni relative alle aree a standard da cedere per le aree di cessione per dotazioni territoriali come da P.S.C. e P.O.C. approvati per i comparti produttivi/terziari di nuova previsione (come ad esempio il limitrofo comparto ANIP 02) in modo da adempiere a quelle che sono le prescrizioni previste per i progetti in variante dalla delibera del C.C. n. 23, dell in cui sono stati codificati i criteri e gli indirizzi operativi per tali progetti (confermati anche per progetti ai sensi art. 8 del DPR 160/2010). Tale delibera prevede (al punto 2.2) che il Responsabile del Procedimento deve verificare in sede di esame della proposta da sottoporre alla Giunta la dimostrazione del rispetto della dotazione minima di standard urbanistici prescritti dalle vigenti norme (in questo senso quindi si afferma la non derogabilità, attraverso la procedura speciale ex art. 8 circa la dotazione di standard urbanistici prescritta dagli strumenti urbanistici, pertanto, progetti che implicano il non rispetto di tali dotazioni territoriali, saranno comunque dichiarati improcedibili e non potranno accedere alla procedura speciale semplificata). Il progetto che verrà elaborato dovrà pertanto adempiere in modo scrupoloso al rispetto degli standard urbanistici minimi previsti dalle su citate norme comunali. Il progetto di urbanizzazione dell'area prevede che l'accessibilità all'area avvenga dalla viabilità esistente che si sviluppa a partire dalla rotatoria esistente sulla SP 412R e si prolunga verso est, dopo il gate del "Logistic Park", fino al limite estremo del polo. Il progetto prevede la suddivisione dell'area di intervento in due macro zone: 1. la prima collocata in continuità alla viabilità esistente e lungo la Strada Comunale del Colombarone, in cui sono concentrate le aree di urbanizzazione sia a verde che a parcheggio pubblico; 2. la seconda destinata a "lotto edificabile privato" in cui è prevista la realizzazione dell'immobile a destinazione logistica e i relativi uffici/servizi. Il progetto prevede quindi la prosecuzione verso est della viabilità pubblica esistente in modo da consentire ai mezzi che accedono al nuovo immobile un percorso agevole e sicuro. Allo stato attuale la viabilità pubblica che verrà realizzata si interrompe prima di collegarsi con la Strada Comunale del Colombarone ma ne futuro, nel caso di un ulteriore ampliamento del polo nel quadrante nord rispetto all'area oggetto del presente progetto o di un aumento dei volumi di traffico, la viabilità potrà essere prolungata e collegata alla suddetta Strada Comunale creando un nuovo svincolo e un nuovo gate di accesso al polo che permetta il collegamento diretto al casello autostradale. pag. 14

15 Il progetto prevede la realizzazione delle aree di cessione destinate a verde pubblico e parcheggio lungo la nuova viabilità in modo da proseguire ed inserirsi in modo coerente nel disegno urbanistico dei limitrofi comparti attuativi già realizzati. Tale soluzione permette di creare un numero adeguato di posti auto destinati agli addetti (i parcheggi per i mezzi pesanti verranno collocati all'interno del lotto privato) e di proseguire i percorsi pedonali esistenti rendendo accessibili in sicurezza i diversi immobili. E' inoltre prevista la realizzazione di un area a verde pubblico di grandi dimensioni (30 metri circa di profondità) lungo tutto il margine est del comparto lungo la strada del Colombarone al fine di limitare l'impatto del nuovo immobile verso la viabilità esistente e verso la campagna. Le aree a verde lungo la viabilità pubblica verranno piantumate per mitigare l'impatto del nuovo insediamento. In merito alla gestione delle aree pubbliche di cessione sopra elencate e previste dal progetto si precisa che tali aree sono la continuazione diretta di altre aree per le quali è già stata sottoscritta con il Comune di Castel San Giovanni apposita Convenzione per la gestione delle aree pubbliche del Parco Logistico di Castel San Giovanni. La convenzione summenzionata potrà essere integrata ed estesa inserendo anche le nuove aree di urbanizzazione. Il progetto edilizio prevede la realizzazione di un immobile costituito da un unico corpo di fabbrica ad uso deposito con annessi uffici avente superficie coperta complessiva è pari a mq circa. Il corpo ad uso magazzino è suddiviso in n. 2 compartimentazioni così suddivise: Comparto n. 1 di dimensione 200,00 m x 141,35 m; Comparto n. 2 di dimensioni 166,87 m x 106,15 m. Lungo il lato nord verranno realizzati i parcheggi per i camion a servizio del complesso. Gli accessi al lotto saranno realizzati lungo il lato nord e ad ovest dal deposito esistente. Il fabbricato industriale avrà un altezza massima all intradosso trave primaria di 12,00 m; la struttura portante sarà costituita da pilastri e travi primarie prefabbricate. La copertura dell immobile sarà realizzata con struttura tipo bacacier, costituita da lamiera grecata, barriera al vapore, coibentazione in lana minerale e manto superiore in lamiera aluzink. L illuminazione e l aerazione naturale del magazzino sarà garantita da lucernari in policarbonato. Le pareti perimetrali dell immobile saranno realizzate in pannelli prefabbricati in calcestruzzo e sovrastante pannellatura sandwich in lana minerale e relativa baraccatura metallica di supporto. Gli uffici operativi verranno realizzati in adiacenza al comparto 2 lato nord est, con gli ingressi sul lato nord est per gli addetti alla movimentazione delle merci. Si svilupperà su un unico piano per una superficie totale di 333,00 mq circa. È prevista la realizzazione di impianto di raffrescamento e riscaldamento di tutto il corpo uffici con un sistema ad espansione diretta a portata variabile con funzionamento a pompa di calore. Tutti i locali potranno essere autonomamente gestiti e controllati in termini di temperatura. L illuminazione artificiale verrà realizzata a soffitto mediante l utilizzo di blindo sbarre e relativi corpi illuminanti a LED L impianto antincendio a servizio dell immobile sarà costituito da impianto di spegnimento automatico Sprinkler posizionato a soffitto del fabbricato uso deposito in tutti e 2 i comparti e locali accessori. Relativamente alla produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili quali ad esempio fotovoltaico sarà installato in copertura uffici apposito impianto fotovoltaico calcolato e dimensionato secondo la normativa vigente. Come già accennato, risulta fondamentale per l approvazione della variante in commento, quanto stabilito nell'accordo Territoriale stipulato dall Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni con l Amministrazione Provinciale di Piacenza in data per l attuazione del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) Polo Logistico di Castel San Giovanni, di cui alla scheda n. 1 dell allegato N7, alle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, alla tavola contrassegnata dalla lettera T2.1 e all'art. 85 delle Norme del PTCP, stabilendone l assetto urbanistico e territoriale e i limiti riguardanti le funzioni e le tipologie di attività insediabili. Inoltre, l Accordo disciplina l attuazione del Polo come Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata. L'area oggetto di intervento è individuata infatti come "Ambito di potenziale espansione del PPST Polo Logistico" a conferma della volontà delle Amministrazioni (Comunale e Provinciale) di voler proseguire nello sviluppo del Polo, che rappresenta una realtà importante di rilievo sovralocale. Di seguito uno stralcio dell Allegato 1 a tale Accordo Territoriale: pag. 15

16 I limiti territoriali riportati con apposita simbologia in tale planimetria, definiscono il perimetro massimo di crescita del PPST. Il progetto si colloca all interno di tale perimetrazione. Ai sensi dell articolo 5 dell Accordo, l attuazione del PPST, per la parte non ancora pianificata e insediata, è subordinata all'approvazione del Piano operativo comunale (avvenuta con deliberazione di C.C. n. 29, del , ed in vigore dal ) e, sulla base di quanto definito dal POC, a eventuale pianificazione urbanistica attuativa, che dovrà attenersi alle direttive e alle prescrizioni contenute nel PSC e nel POC del Comune di Castel San Giovanni, nonché alle ulteriori disposizioni contenute nell Accordo stesso. Sempre lo stesso articolo afferma che gli eventuali Piani urbanistici attuativi e le relative convenzioni urbanistiche dovranno recepire i contenuti dell Accordo territoriale, per quanto non dettagliato dal POC. Ed ancora, ed è la fattispecie che riguarda il progetto proposto in commento: nell'ipotesi di attuazione attraverso procedura SUAP, gli approfondimenti richiesti sopra dovranno essere svolti in tale ambito. In tal senso, per gli effetti dell articolo 4 dell Accordo, Il Comune di Castel San Giovanni si impegna a mettere in atto azioni e provvedimenti amministrativi idonei a caratterizzare l ambito del PPST come ambito integrato destinato a funzioni di tipo prevalentemente produttivo avente le caratteristiche di APEA secondo l Atto regionale di indirizzo (approvato con deliberazione dell Assemblea legislativa regionale n. 118 del 13 giugno 2007) e in attuazione degli Indirizzi per la definizione della politica ambientale e per la redazione dell'analisi ambientale iniziale e del Programma ambientale, approvati nella seduta del 13 luglio 2011 dal Comitato di indirizzo per il monitoraggio delle APEA (istituito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 133 del 17 giugno 2011). In particolare, ai sensi dell art. 85, comma 8, delle Norme del PTCP, nelle aree di nuova previsione e non ancora attuate del PPST, come quella in commento, deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di aree ecologicamente attrezzate (APEA). Il progetto presentato non fa alcuna valutazione circa tale aspetto. Si rimanda quindi ogni valutazione in sede di lavori della Conferenza di Servizi. A tale proposito si fa presente che: 1) la L.R. 20/2000 all Art. A 14, comma 1, prevede che gli Ambiti specializzati per attività produttive (definiti, all Art. A 13, come le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive ) costituiscano aree ecologicamente attrezzate quando sono dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell ambiente e specifica che siano individuate dal Comune nel PSC, oppure, nel caso siano di rilievo sovracomunale, dalla Provincia nel PTCP. E stabilito, inoltre, che il Comune possa stipulare specifici accordi con le imprese interessate per la trasformazione delle aree esistenti in aree ecologicamente attrezzate; 2) in tal senso, l articolo 17 delle Norme Tecniche Strutturali del PSC, stabilisce che Gli ambiti specializzati per attività produttive costituiscono aree ecologicamente attrezzate quando sono dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire prestazioni particolarmente elevate per la tutela della salute, della sicurezza e dell ambiente. In tale ambiti trovano, in particolare, attuazione le direttive di cui all atto di indirizzo emanato dalla regione Emilia Romagna con Deliberazione dell assemblea legislativa del 13 giugno 2007, n Afferma inoltre che Il PTCP non prevede alcuna localizzazione specifica di APEA per il Comune di Castel San Giovanni, ma solo il potenziamento dell attuale polo logisticoproduttivo con azioni di marketing territoriale, qualificato in ogni caso come Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST). Come tale esso, in considerazione della sua collocazione nel sistema infrastrutturale ed all assenza di particolari criticità ambientali ed urbanistiche, ha costituito e costituirà il perno delle politiche di espansione insediativa, per rispondere alla pag. 16

17 nuova domanda, nonché delle politiche di attrazione degli investimenti. La sua attuazione, o meglio il suo completamento, sarà quindi subordinato alla trasformazione in Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata, da attuare mediante Accordo Territoriale fra Amministrazione Comunale ed Amministrazione Provinciale, previa concertazione con i Comuni contigui e con quelli appartenenti all Area Programma di riferimento, come disciplinato dalle Norme del PTCP e relative schede descrittive allegate (in particolare la scheda n. 1). L Accordo Territoriale stabilirà l assetto urbanistico ed infrastrutturale (per altro già definito e consolidato per il Polo Logistico Produttivo), le opere e le azioni per la loro attuazione, e le relative modalità di finanziamento, le eventuali misure di perequazione territoriale, nonché quelle di compensazione ecologica ; 3) il comma 3 dell art. 17 stabilisce inoltre che, in ogni caso, essendo di estensione superiore ai 10 ha, gli Ambiti di nuova previsione produttiva ANIP 1 e 2, dovranno essere attuati quali APEA; il progetto in esame interessa, in espansione dell Ambito ANIP01, una estensione territoriale di 12,70 ha; 4) l articolo 7 dell Accordo Territoriale stabilisce che Per la qualificazione di AEA del PPST si applicano le disposizioni dell Atto di indirizzo e coordinamento tecnico regionale approvato con deliberazione dell Assemblea legislativa n. 118 del 13 giugno 2007 e gli «Indirizzi per la definizione della politica ambientale e per la redazione dell'analisi ambientale iniziale e del Programma ambientale», approvati nella seduta del 13 luglio 2011 dal Comitato di indirizzo per il monitoraggio delle APEA (istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 133 del 17 giugno 2011). Il Comune di Castel San Giovanni si impegna ad assicurare che il soggetto responsabile della gestione dell'apea predisponga l'analisi ambientale dell'area, il Programma ambientale e un sistema di monitoraggio delle prestazioni ambientali, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione dell Assemblea legislativa n. 118 del 13 giugno 2007 e dagli Indirizzi approvati dal Comitato di indirizzo per il monitoraggio delle APEA. Quanto dovrà tradursi in disposizioni normative all interno dello strumento urbanistico attuativo e formare oggetto di obblighi convenzionali con il soggetto attuatore, in termini di concrete azioni e prescrizioni progettuali, per garantire gli obiettivi di qualità previsti per le APEA ; 5) il comma 2, dell articolo 9 dell Accordo aggiunge Inoltre, in quanto APEA, dovranno essere realizzati gli standard prestazionali e gli obiettivi definiti dal Programma ambientale in funzione dei risultati dell'analisi ambientale dell'area. Da un esame preliminare della proposta progettuale presentata, si rileva che nella sua redazione sono state tenute in conto ed osservate scrupolosamente le prescrizioni relative ai comparti produttivi/terziari di nuova previsione previsti dal P.S.C. vigente. In particolare, oltre all applicazione dell indice di utilizzazione territoriale massimo previsto per tali zone, sono state rispettate le previsioni relative alle aree a standard da cedere per le aree di cessione per dotazioni territoriali come da P.S.C. e R.U.E. approvati per i comparti produttivi/terziari di nuova previsione (come ad esempio il limitrofo comparto ANIP 01) in modo da adempiere a quelle che sono le prescrizioni previste, e prima citate, per i progetti in variante dalla delibera del C.C. n. 23, dell in cui sono stati codificati i criteri e gli indirizzi operativi per i progetti in variante speciale di SUAP. Il progetto prevede una tavola d inquadramento generale che ne definisce la razionalità urbanistica ed evidenzia l insieme delle infrastrutture (accessibilità all area, viabilità generale, ecc.). Come già precisato, il progetto di urbanizzazione dell area si estende su una superficie complessiva di mq ,00 situata a sud dell autostrada TO PC all interno del Parco Logistico di Castel San Giovanni. Le aree di cessione, destinate per la gran parte a parcheggio, suddiviso in base alle diverse tipologie di mezzi (pesanti e leggeri) sono contornate da marciapiedi pedonali con attraversamenti segnalati e sicuri in modo da limitare il più possibile le interferenze tra i percorsi pedonali e carrai garantendo la sicurezza degli utilizzatori. Le aree destinate a verde verranno realizzate lungo la viabilità principale e il parcheggio in continuità tra loro. L intervento di urbanizzazione dell area in progetto, facendo parte di un procedimento in variante alle previsioni urbanistiche vigenti ai sensi del D.P.R. 160/2010, non è per nulla legato e vincolato agli indici territoriali stabiliti dagli strumenti urbanistici ma solo alle esigenze specifiche dei proponenti, esso infatti, a differenza di quello parallelo relativo al Progetto in variante SUAP n. 1/2016, è stato progettato non rispettando le previsioni del P.S.C vigente. (artt. 6 e 16 della N.T.S.) in particolare per quello che riguarda l indice di Utilizzazione Territoriale, che da PSC risulta pari a 0,45 mq/mq, mentre il progetto lo prevede nella misura pari a circa 0,53 mq/mq, mentre, per ciò che riguarda le aree di cessione per dotazioni territoriali, il progetto ne attesta il rispetto, in funzione della estensione della superficie territoriale interessata dall intervento proposto. Condizione essenziale e propedeutica per accedere alla procedura di variante speciale SUAP, come stabilito nelle citate delibere comunali. I Soggetti Attuatori realizzeranno direttamente tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nel presente progetto e precisamente: Strade interne di urbanizzazione; Marciapiedi; Spazi di sosta e parcheggi; Verde pubblico; Rete di raccolta acque meteoriche; Rete idrica; Rete gas metano; Rete energia elettrica; Illuminazione pubblica; Rete telefonica; Predisposizione per rete a fibre ottiche. pag. 17

18 Per la realizzazione di dette opere come risulta dal computo metrico allegato i Soggetti Attuatori affronteranno un costo complessivo ancora non precisato, in quanto oggetto del Computo Metrico Estimativo che farà parte del progetto esecutivo, ma che certamente sarà inferiore alla Soglia Comunitaria 7 e a garanzia della buona esecuzione delle opere, prima del ritiro del Permesso di Costruire, stipuleranno apposita fidejussione per l importo complessivo dei lavori, a favore del Comune di Castel San Giovanni (la fidejussione terrà conto anche degli oneri di compensazione territoriale previsti dalla convenzione). Relativamente alla individuazione del soggetto titolato ad eseguire tali opere di urbanizzazione, che verranno eseguite a scomputo della parte afferente agli oneri di urbanizzazione primaria del contributo di costruzione dovuto, occorre fare riferimento alle nuove disposizioni dettate dal nuovo Codice degli appalti pubblici, ovvero il D.Lgs. n. 50/2016. Trattandosi opere di urbanizzazione di importo sotto soglia comunitaria e direttamente funzionali al nuovo insediamento in progetto, potrà essere concessa la esecuzione diretta da parte, ed a carico, del privato titolare del permesso di costruire, ai sensi dell art. 16, c. 2 bis, del D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico dell Edilizia, con la conseguente disapplicazione del Codice n. 50/2016. Ai sensi infatti del comma 4 dell articolo 36 del Codice, relativamente alle opere di urbanizzazione che abbiano le seguenti caratteristiche (tutte ed ognuna): 1. siano qualificabili quali opere di urbanizzazione primaria; 2. siano di importo inferiore alla soglia comunitaria; 3. siano funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio; ovvero esattamente il caso in commento, per la loro realizzazione non si applica il Codice e possono essere realizzate direttamente dal proponente, come previsto dall art. 16, comma 2 bis del Testo unico per l edilizia (D.P.R n. 380/2001). Una volta ultimati i lavori e approvato il collaudo delle opere di urbanizzazione saranno quindi cedute complessivamente al Comune di Castel San Giovanni le aree per servizi pubblici/dotazioni territoriali. 7 Il Regolamento Commissione europea 24/11/2015 n. 2015/2172 Regolamento delegato che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti Concessioni, fissa tale soglia, per gli appalti pubblici di lavori, a partire dal , in (importo ripreso all articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016). pag. 18

19 INDICAZIONI PRELIMINARI CIRCA LA CONFORMITÀ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI: 1. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIOALE (PTCP): Rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), occorre evidenziare come l area in commento, rispetto alla tavola di PTCP n. A1.1 Tutela ambientale, paesistica e storico culturale, della quale si riporta di seguito il relativo stralcio, non sia interessata da alcuna tutela. L area in commento fa parte del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale PPST n. 1 di cui alla Scheda n. 1 dell Allegato N7 alle Norme di PTCP. Le direttive per l attuazione del PPST 1 sono le seguenti: pag. 19

20 E le misure di mitigazione e compensazione sono invece le seguenti: pag. 20

21 pag. 21

22 2. PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC): L area oggetto del progetto in variante è individuata, principalmente, nella Tavola PSC02a Aspetti strutturanti, come di seguito: pag. 22

23 pag. 23

24 RICOGNIZIONE, SU BASE COMUNALE, DELLA DOTAZIONE DI AREE PRODUTTIVE E DELLE LORO CARATTERISTICHE VOLTA A COMPROVARE LA CARENZA DI AREE DESTINATE ALL INSEDIAMENTO DI IMPIANTI PRODUTTIVI OVVERO LA LORO INSUFFICIENZA IN RELAZIONE AL PROGETTO PRESENTATO: Il punto 2.4 dei Criteri ed Indirizzi Operativi di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 23/2007, stabilisce in proposito che i progetti potranno essere ammessi al procedimento di variante speciale SUAP quando, per la loro specifica attuazione, lo strumento urbanistico comunale non disponga di sufficienti aree con la destinazione urbanistica necessaria. Con il termine di "insufficienza" pertanto, si deve fare riferimento alla situazione in cui non è possibile all'impresa insediarsi o ampliarsi, sia perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, sia perché queste, pur se sono presenti, non consentono quell'insediamento specifico, a causa dell'insufficiente dimensione o comunque della presenza di parametri, limitazioni, indici che producono lo stesso effetto impeditivo, quali, tra gli altri, la indisponibilità delle aree necessarie (come ad es. la impossibilità dell acquisto di terreni con la corretta destinazione urbanistica). In definitiva quindi la dizione insufficienza di aree deve essere letta in termini relativi allo specifico insediamento e specifico progetto e non in termini assoluti relativi all intero territorio comunale. In questo senso, relativamente al presente criterio, vi è piena conformità, in quanto il progetto riguarda un area già prevista dall Accordo Territoriale di sviluppo del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale, come già accennato sopra, proprio in ragione della accertata carenza di aree produttive destinate allo sviluppo del Polo Produttivo di Sciluppo Territoriale 1 Polo Logistico. pag. 24

25 PUNTUALE INDIVIDUAZIONE ED ILLUSTRAZIONE DEL TIPO DI CONTRASTO CON LA VIGENTE DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE: Il contrasto con la vigente disciplina urbanistica comunale è rappresentato dalla circostanza che il progetto proposto insiste su di un area a destinazione rurale e non produttiva e pertanto non compatibile con l insediamento proposto. Complessivamente, per l intero progetto soggetto a variante speciale, si prevede un incremento del carico urbanistico della zona pari a circa ,00 mq di superficie utile, in aggiunta alle previsioni di PRG ed un incremento di superficie territoriale pari a ,00 mq. In altri termini, un indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo pari a circa 0,53 mq/mq, contro lo 0,45 di PSC normalmente assegnato alle aree produttive di nuova previsione, calcolato come rapporto tra il maggior carico urbanistico e la superficie rurale interessata dal progetto. pag. 25

26 VERIFICA CIRCA LA COERENZA DELL INTERVENTO PROPOSTO CON IL DISEGNO COMPLESSIVO E GLI OBIETTIVI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE: Le tendenze evolutive provinciali in campo economico. La Provincia di Piacenza, come si evince anche dalla Relazione allegata al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si caratterizza per un sistema economico e produttivo che ha avuto poco a che fare con i consistenti fenomeni di industrializzazione diffusa (proliferazione della piccola impresa) e di formazione dei distretti industriali tipici delle altre province emiliano romagnole, ma anche con lo sviluppo della grande impresa, e che quindi ha generato un livello di domanda di lavoro e un grado di mobilità socio professionale più bassi. In questo quadro le tendenze in atto, in riferimento al settore produttivo, rilevanti in una prospettiva di medio termine sono le seguenti: 1. il definitivo tramonto della capacità propulsiva di alcuni dei più tradizionali comparti di specializzazione del sistema piacentino, quali la produzione termoelettrica da un lato e le attività legate alla presenza degli arsenali militari dall altro; 2. il riaffermarsi di una significativa presenza piacentina nell ambito delle produzioni meccaniche ed in particolare della produzione di macchine utensili automatiche; 3. l emergere all'interno del sistema industriali delle seguenti dinamiche: 4. il rafforzamento del sistema delle imprese locali in sintonia con le tendenze regionali, evidenziato in particolare dalla crescita delle società di capitali (dove sono più sviluppate funzioni di tipo manageriale, propensione al rischio e all innovazione, orientamento ai mercati di dimensione non locale), in maggior misura all interno del capoluogo, della sua cintura, e in generale nei comuni posti sulle principali direttrici viarie, come appunto Castel San Giovanni; 5. la persistente tendenza alla localizzazione delle attività in corrispondenza degli ambiti ad elevata densità demografica e delle maggiori vie di comunicazione, con l'emergere tuttavia di una contrazione della presenza industriale nel capoluogo provinciale e lungo gli assi della Via Emilia Parmense e della Padana Inferiore; 6. la modificazione del peso dell industria manifatturiera all interno di alcuni tra i comuni maggiormente specializzati; in particolare hanno conosciuto uno sviluppo della loro struttura industriale soprattutto i comuni della prima e seconda corona in direzione a sud e ad ovest del capoluogo, che com è noto si contraddistinguono per fenomeni di crescita demografica e gradi elevati di vitalità socio economica più in generale. In questi casi si può quindi ipotizzare come al processo di decentramento delle funzioni residenziali sia associato anche un analogo processo nel campo del produttivo; 7. la persistenza di tassi di sviluppo negativi sperimentati nelle aree interne collinari ed appenniniche; 8. l evidenza del processo di sviluppo terziario, connesso in particolare ai maggiori contenuti di informazione e di servizio ormai richiesti dall economia post industriale ed in coerenza con le tendenze più generali. Al riguardo si può notare che mentre gli addetti all industria manifatturiera della nostra provincia segnano tra il 1981 e il 1991 una flessione superiore al 10% (da 30 mila a 26 mila circa), quelli del settore terziario (servizi pubblici e privati, credito, assicurazioni e servizi alle imprese, trasporti e comunicazioni, commercio) aumentano in complesso del 7% (da 51 mila a quasi 55 mila unità), pur se con un ritmo pressoché dimezzato rispetto a quello conosciuto in ambito regionale (+15%). E' da sottolineare in particolare che a Piacenza sembra emergere, rispetto al contesto regionale, un minor dinamismo dei servizi privati. 9. il rafforzarsi in tale contesto del ruolo polarizzante del capoluogo (così come testimoniano anche i valori positivi degli indici di attrazione rilevati a proposito del pendolarismo) nei confronti delle attività e dei servizi più pregiati, con conseguenti condizioni di dipendenza funzionale dei centri minori. 10. la presenza di squilibri all'interno del mercato del lavoro, pur in presenza di un tasso di disoccupazione che in provincia di Piacenza (7,8) risultava all ultimo censimento relativamente allineato a quello medio regionale (7,4) e ben al di sotto della media nazionale di riferimento (pari a quella data all 11%). In particolare si rilevano: a) mismatch tra domanda ed offerta di lavoro, con il contemporaneo manifestarsi di tensioni dal lato della domanda e dell'offerta; b) elevata disoccupazione femminile; c) presenza di uno zoccolo duro rappresentato dai disoccupati iscritti da lungo tempo alle liste di collocamento (delle quali costituiscono la gran parte): una condizione di disoccupazione che si aggrava sempre più in relazione all età e all anzianità di permanenza nella lista. Emergono inoltre le seguenti tendenze, che comportano implicazioni sul sistema economico produttivo: 1. una crescita sensibile in termini quantitativi e qualitativi dell armatura urbana nelle zone di pianura e bassa collina e progressivo affermarsi di una specializzazione funzionale delle aree interne legata alla seconda residenza. 2. la presenza di fenomeni generali di polverizzazione insediativa connessi, più che alla forza diffusiva dei processi di sviluppo (come nelle zone dell'emilia Centrale) a fenomeni di tipo residenziale, legati all iniziativa individuale (domanda di sostituzione, immigrati di ritorno) e al rafforzamento di tipologie edilizie costituite da case uni bifamigliari, con il conseguente problema di un uso estensivo del suolo e di una edificazione spesso episodica e frammentata. 3. l aumento delle residenze in proprietà che si spiega con gli accresciuti livelli di benessere delle famiglie, ma anche con le penalizzanti condizioni vissute dal mercato dell affitto, così come testimonia la forte flessione conosciuta da questa tipologia di abitazioni nel periodo intercensuario. pag. 26

27 4. l assenza di meccanismi territoriali a rete. 5. un forte incremento della mobilità infraprovinciale ed interprovinciale della popolazione residente relativamente agli spostamenti per motivi di lavoro e di studio. La quota di popolazione residente interessata dal pendolarismo è passata infatti mediamente in provincia dall 11,6% nel 1981 al 17,2% nel 1991, con un aumento in valore assoluto pari ad oltre il 40%, da 32 mila a 46 mila unità (di questi ultimi quasi 35 mila si spostano per motivi di lavoro). E inoltre peggiorata la già scarsa capacità attrattiva del sistema provinciale, notoriamente in deficit a questo riguardo, che presenta ormai (sempre all ultimo censimento) un bilancio dei flussi in entrata (circa 6 mila) e in uscita (circa 13 mila) fortemente negativo per oltre persone. 6. l emergere, sempre dal punto di vista dei flussi pendolari, dei seguenti bacini di gravitazione: l area del capoluogo, che comprende oltre al comune di Piacenza (a vocazione terziaria) anche quelli di Calendasco e di Podenzano (a vocazione industriale/artigianale), e che viene ovviamente a qualificarsi come il principale polo di attrazione della provincia, esercitando i suoi effetti in primo luogo sui comuni della cintura, ma anche sugli altri del sistema provinciale; l area della Val Tidone, che ha centri di gravitazione in Castel S.Giovanni e Borgonovo, oltre che in Pianello per l alta valle, e che mostra diffuse situazioni in cui il saldo dei movimenti pendolari risulta non solo prossimo al pareggio ma anche, come nel caso degli spostamenti per motivi di lavoro, positivo; l area della media/alta Val Trebbia, la quale presenta il proprio centro di attrazione nel comune di Bobbio (specialmente nei confronti di Coli e Corte Brugnatella), e mostra comunque situazioni di saldi quasi in pareggio a Ottone e Cerignale; la Val Nure e la bassa Val Trebbia (Rivergaro, Gossolengo), che evidenziano invece diffuse condizioni di dipendenza, in particolare rispetto a Podenzano e al capoluogo; l area della Val d Arda infine, che si contraddistingue complessivamente per un bilancio dei flussi pendolari in cui al centro di attrazione principale di Fiorenzuola e a quelli secondari di Alseno e Cortemaggiore Villanova, si contrappongono aree di dipendenza relativa rappresentate dai comuni di collina/montagna e da quelli rivieraschi del Po. Le politiche comunali per lo sviluppo economico e sociale. La Relazione del PTCP 2007 attesta come Castel San Giovanni, in qualità di porta di collegamento verso il sistema milanese, e polo produttivo logistico sia in grado di attrarre imprese grazie alla buona collocazione del sistema infrastrutturale, alla presenza di aree dismesse da riqualificare con forti potenzialità (APEA), oltre che centro di offerta di servizi polarizzati a livello sovracomunale. Il PTCP tuttavia non prevede alcuna localizzazione specifica di APEA per il nostro Comune, ma solo il potenziamento dell attuale polo logistico produttivo con azioni di marketing territoriale, qualificato in ogni caso come Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST). Come tale esso, in considerazione della sua collocazione nel sistema infrastrutturale ed all assenza di particolari criticità ambientali ed urbanistiche, ha costituito e costituirà il perno delle politiche di espansione insediativa, per rispondere alla nuova domanda, nonché delle politiche di attrazione degli investimenti. In ogni caso, essendo di estensione superiore ai 10 ha, l Ambito di nuova previsione produttiva ANIP 1, ovvero quello oggetto del progetto in commento, sarà attuato con le caratteristiche di APEA. Tra gli obiettivi strategici del PSC vi è anche quello di garantire la coerenza tra le caratteristiche del territorio e le opportunità di sviluppo culturale, sociale, economico, mantenendo la linea di sviluppo per il territorio comunale incentrata sull offerta commerciale consolidata e sul produttivo logistico. Le azioni di PSC riguardano quindi un corretto disegno dell ampliamento degli ambiti produttivi esistenti con l intento di assicurare la coerenza morfologica con gli insediamenti esistenti e di migliorare la definizione morfologica dell insediamento produttivo. In questo modo si compie un passo decisivo per il definitivo allontanamento delle attività produttive incongrue presenti all interno dei centri abitati. Ulteriore motivo di soddisfazione è dato dalla conferma della previsione di un solo insediamento per attività logistiche in tutto il territorio comunale, rispetto al quale il progetto in esame si inserisce. Questo permetterà di mettere in campo con più facilità soluzione atte a rendere minimi gli impatti eventuali dovuti ai carichi di traffico indotti. Nel territorio comunale si riconoscono interessanti potenzialità di ulteriore crescita al Polo Logistico Produttivo, presso il casello autostradale, seguendo le linee di suolo esistenti. Il quadro delle attività economiche insediate nel territorio del Comune di Castel San Giovanni non delinea caratteristiche univoche. Le attività agricole connotano fortemente l occupazione del suolo, ma il numero delle aziende e delle giornate lavorative è sempre in diminuzione. Il numero degli addetti nelle attività artigianali e industriali continua a decresce seppur in maniera meno repentina di un tempo. Il settore terziario, e commerciale in particolare, ha invece assunto una forte rilevanza grazie alla centralità territoriale, andando certamente oltre i dati caratteristici di una attività di prevalente interesse locale. Questa analisi, che rappresenta un economia locale in fase di stallo e con poca capacità propulsiva, ha posto come obiettivo rilevante del Piano urbanistico comunale la necessità di esperire tutte le occasioni possibili per incrementare la capacità attrattiva del territorio comunale. Le principali azioni di piano a supporto dello sviluppo delle attività economiche hanno consistito, in riferimento in particolare al settore produttivo: pag. 27

28 1. nella classificazione urbanistica del territorio al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo delle attività artigianali e industriali esistenti e future; 2. nella semplificazione procedurale per gli interventi di trasformazione negli ambiti produttivo del territorio urbanizzato. Di fatto occorre riconoscere che la riduzione del peso occupazionale dell industria sta prevalendo in molte aree del paese. La tendenza al decentramento delle produzioni manifatturiere in aree di nascente sviluppo e la connessa possibilità (e urgenza) di radicare qui la parte più evoluta della filiera (ricerca e sviluppo, progettazione, design, marketing, logistica, commercializzazione, controlli di qualità, ecc.) rende necessaria una selezione delle aree industriali in base a criteri di qualità, efficacia ed efficienza e, al tempo stesso, mette in luce le difficoltà che oggi incontrano gli operatori economici nel dar vita a nuovi progetti di sviluppo industriale greenfield, ovvero partendo da zero, a fronte delle opportunità più vantaggiose offerte dai nuovi paesi oggetto di decentramento industriale. Ciò ovviamente se si considerano le produzioni di massa ad alta intensità di lavoro e/o basso contenuto tecnologico. Diverso invece appare il quadro delle opportunità di sviluppo per i settori più avanzati, specie nella prospettiva di progetti industriali che abbiano per obiettivo l acquisizione di sbocchi di mercato locali e regionali (o nazionali, vista la posizione strategica del territorio rispetto al mercato italiano ed alle vie di comunicazione sia stradale sia ferroviaria) o che puntino alla valorizzazione di risorse autoctone, a cominciare da quelle umane e tecnologiche, ma anche di talune materie prime; su quest ultimo punto si può richiamare, ad esempio, l esigenza di facilitare la valorizzazione e trasformazione di produzioni agricole pregiate locali. La prospettiva di creare condizioni territoriali il più possibile favorevoli per opportunità di sviluppo diversificate riguarda anche le molteplici filiere del turismo, in particolare quelle connesse alle risorse ambientali e storico culturali presenti. Analisi dell ambito territoriale della Val Tidone e Val Luretta. L area della Val Tidone Val Luretta (comprendente i comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo, Sarmato e Ziano nella pianura e bassa collina, Caminata, Pianello, Nibbiano, Agazzano, Piozzano e Pecorara nella fascia altimetrica di montagna/alta collina) costituisce per la provincia di Piacenza un territorio a ridosso dell asta fluviale del Po, al confine con le province di Milano e di Pavia, e che condivide molti degli aspetti strutturali ed evolutivi delle aree cosiddette intermedie. La Val Tidone Val Luretta risulta organizzata attorno: al centro di Castel San Giovanni, che si inserisce nella rete dell armatura urbana nel rango di polo ordinatore emergente, forte della presenza di una buona dotazione a livello di infrastrutture di comunicazione, servizi socio sanitari e scolastici. Localizzato in posizione eccentrica rispetto all area della Val Tidone, estende la propria sfera di influenza anche ai comuni della bassa Lombardia; al centro di Borgonovo, che presenta funzioni importanti a livello produttivo e del sistema dei servizi pubblici; al centro di Pianello/Trevozzo in Alta Val Tidone, individuato come polo per interventi a scala sovra comunale; al centro di Agazzano in Val Luretta, stante la sua posizione geografica nell ambito delle aree interne. La Val Tidone, ma in particolare l area di Castel San Giovanni, è un area sicuramente ben infrastrutturata dal punto di vista delle vie di comunicazione (S.S. 10 Padana Inferiore ; S.S. 412 della Val Tidone; autostrada Torino Piacenza Brescia; ferrovia Bologna Torino) e quindi potenzialmente attrattiva rispetto ai processi di insediamento produttivo; In tal senso rappresenta un area di confine che può avere relazioni molto forti con le aree limitrofe, in particolare con quella metropolitana milanese da cui dista meno di 50 km; Esiste una presenza industriale comunque significativa, anche nella zona collinare (Nibbiano), testimoniata sia dalla specializzazione nei comparti dell agroalimentare, del metalmeccanico e del tessile ma anche dalla localizzazione del maggiore impianto di produzione di energia elettrica della provincia (centrale ENEL de La Casella a Castel San Giovanni). Il sistema di servizi alla persona risulta altresì piuttosto sviluppato (cfr. ad esempio i centri ospedalieri di Castel San Giovanni e Borgonovo, facilmente accessibili da tutti i comuni della valle, oltre alle numerose strutture di assistenza agli anziani) e si può riscontrare in genere nell area un buon livello di qualità della vita. Sebbene non sia classificabile come area depressa, la Val Tidone mostra tuttavia alcuni segnali di destrutturazione, che si evidenziano specialmente: nel processo di contrazione demografica di lungo periodo e di più precoce invecchiamento della popolazione residente, oltre che nella minor presenza di laureati e diplomati; nella debolezza del sistema produttivo, acuitasi attraverso i fenomeni di crisi/ristrutturazione verificatisi nel corso degli anni 80 e relativi a grandi imprese (cfr. ad esempio la perdita della Petroltubi a Castel San Giovanni, azienda trainante in questo settore; la riduzione degli addetti all interno della centrale Enel de La Casella, o la dismissione dello zuccherificio Eridania di Sarmato...); nel persistere delle strozzature esistenti sulla Statale 412 (in particolare il nodo di intersezione con la SS10 in prossimità di Castel San Giovanni) che collega la Val Tidone con Milano; nell assenza in generale di infrastrutture per il sistema produttivo (aree industriali soprattutto, ma anche interporto, depositi merci per il commercio all ingrosso, ecc.); nella presenza di scarsi effetti moltiplicativi della centrale elettrica di La Casella relativamente all attivazione di un indotto nei settori della manutenzione, delle opere civili, dell impiantistica, ecc., in particolare per il difficile incontro tra la scheda di offerta locale e la scheda di domanda espressa dall Enel e più recentemente per la revisione dei piani di investimento della società elettrica a seguito del processo di privatizzazione; pag. 28

29 nella scarsa valenza (nonostante alcune eccezioni di rilievo) del legame tra la risorsa turistica, quella ambientale e quella agricola. Gli obiettivi. Il PTCP individua nuove aree da esplorare, partendo dal concetto cardine che il futuro piacentino non potrà prescindere da un irrobustimento del sistema produttivo. Per quanto la valorizzazione dell ambiente ed il turismo possano rappresentare motivo di interesse per Piacenza, essi non possono essere più che un utile complemento rispetto ad uno sviluppo che dovrà trovare nella crescita del tessuto industriale e terziario locale il suo motore. Le filiere produttive più promettenti da questo punto di vista sono già state evidenziate nell ambito delle numerose analisi dell economia piacentina e sono confermate dagli approfondimenti del PTCP. Tra i comparti che vengono individuati, emergono in particolare: a) la filiera della logistica; b) il ciclo della meccanica. Tra gli obiettivi strategici individuati dal PTCP, che volutamente richiamano gli orientamenti fondamentali della Unione Europea in materia di politiche territoriali, espressi in vari documenti programmatici ed in particolare nell'ambito dello "Schema di sviluppo dello spazio europeo", di particolare interesse è quello teso al miglioramento della competitività del sistema produttivo unitamente alla preservazione della qualità del sistema ambientale. Si tratta di obiettivi perseguiti in modo integrato ed equilibrato: perseguire in modo esclusivo o preponderante la tutela dell'ambiente determinerebbe il rischio di un ristagno dell'economia locale, puntare esclusivamente all'incremento della competitività porterebbe a costi sociali ed ambientali insostenibili nel medio e lungo termine, avere la capacità di valorizzare le peculiarità locali richiede come precondizione il supporto di un sistema economico sociale dinamico. Si impone a questo punto una precisazione circa i limiti dei contenuti del PTCP. Va chiarito infatti che mentre la visione e gli obiettivi strategici inevitabilmente sottendono una considerazione globale del sistema locale, il Piano Territoriale di Coordinamento non è onnicomprensivo nella individuazione degli obiettivi programmatici e degli strumenti per conseguirli. Sulla base del quadro normativo che ne definisce i compiti il Piano Territoriale di Coordinamento individua infatti gli schemi di azioni strategiche aventi rilevanza territoriale e correlati interventi per il conseguimento degli obiettivi fissati. I contenuti operativi del Piano non sono dunque stati elaborati assumendo come riferimento non tanto confini di carattere settoriale quanto piuttosto il tema del rapporto con l assetto del territorio provinciale. Ciò premesso, gli obiettivi strategici sono stati articolati in obiettivi programmatici, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla programmazione regionale ed in particolare degli indirizzi per l aggiornamento del PTR. Gli obiettivi programmatici rappresentano il riferimento operativo al quale sono riconducibili i diversi elementi costitutivi del Piano. Essi dunque hanno guidato la definizione delle scelte di piano, ispirando l'impianto progettuale e fornendo la griglia di riferimento per le necessarie valutazioni di coerenza. Gli obiettivi programmatici sono così articolati, limitando la nostra attenzione all obiettivo del miglioramento della competitività produttiva: Migliorare la competitività del sistema produttivo Favorire la nascita ed il consolidamento delle nuove imprese Migliorare la competitività delle imprese esistenti Attrarre nuove imprese dall'esterno Migliorare efficacia ed efficienza dei servizi pubblici locali Rafforzare le polarità della struttura urbana in termini di localizzazione dei servizi, di distribuzione della capacità insediativa, di potenzialità di accesso alle reti. Rafforzare i collegamenti con l'esterno Rafforzare la concertazione e la cooperazione tra gli attori locali La realizzazione degli obiettivi programmatici sopra descritti è affidata a strumenti diversi: a) attuazione diretta da parte del PTCP mediante gli elaborati cartografici e normativi di Piano; b) attuazione da parte della programmazione di settore e/o della pianificazione comunale per la quale gli obiettivi programmatici e le ulteriori specificazioni del Piano svolgono la funzione di indirizzi; c) attuazione mediante la realizzazione di specifici progetti. Va precisato che i progetti individuati dal PTCP sono principalmente il risultato della ricognizione delle iniziative in atto od in gestazione in ambito locale, ovviamente previa verifica di coerenza con gli obiettivi assunti, alle quali si sono aggiunte le proposte messe a punto in sede di elaborazione del Piano. Una rappresentazione grafica d'insieme degli interventi che lo richiedono, o lo consentono, si ha nella carta T3 Vocazioni Territoriali e Scenari di Progetto, ove appunto è riportata l esistenza del polo produttivo ove si inserisce l area in commento. Compatibilità insediativa dell area. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale attraverso la redazione della tav. T2 ASSETTO DEL TERRITORIO E COMPATIBILITA INSEDIATIVA: INDIRIZZI PER LA TRASFORMAZIONE PERMANENTE DEL TERRITORIO, risponde alle indicazioni contenute nel terzo comma lettera a) dell'art. 2 della legge regionale n 6/95, che impongono alle Provincie di "... individuare le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, assumendo la salvaguardia dei caratteri del sistema ambientale quale parametro per la verifica dell'ammissibilità delle trasformazioni e delle azioni individuate." pag. 29

30 La cartografia in oggetto suddivide il territorio provinciale in ambiti differenziati per il loro grado di compatibilità insediativa ed individua, allo steso tempo, indirizzi programmatici rivolti alla pianificazione comunale che riguardano le politiche da mettere in essere nei confronti di aree ambientalmente strategiche. Tale elaborazione non costituisce alternativa a quanto già dettato nel merito della normativa paesistica, ma svolge un ruolo di sintesi e di integrazione per quei contenuti. L area in oggetto viene individuata all interno degli Ambiti di intervento e trasformazione urbanistica normalmente ammessi. Gli ambiti di intervento e trasformazione urbanistica normalmente ammessi raccolgono i territori che non sono gravati da alcun vincolo significativo all'interno dei quali i processi di trasformazione devono soltanto rispettare gli indirizzi e le direttive del PTCP. La carta T3 "VOCAZIONI TERRITORIALI E SCENARI DI PROGETTO" rappresenta la sintesi del sistema delle politiche e degli interventi di piano, o in altri termini esprime il sistema territoriale di progetto sintetizzandone le diverse componenti. Già il Piano Territoriale Infraregionale aveva evidenziato il consolidarsi di un assetto funzionale del territorio provinciale ormai assestato nei suoi tratti fondamentali, in particolare nei ruoli giocati dai principali sistemi trasversali della pianura, della collina e della montagna. Le analisi condotte hanno evidenziato, accanto alla conferma della stabilità dei dati di fondo, come l'evoluzione recente del sistema territoriale piacentino si sia caratterizzata per la concentrazione della crescita del sistema insediativo nella fascia di pianura e nella bassa collina contestualmente al delinearsi di una specializzazione funzionale delle aree interne sul versante della seconda residenza. Queste tendenze si vanno accompagnando alla presenza di fenomeni negativi quali il progredire del depauperamento demografico della montagna, una modesta ma percepibile dispersione insediativa, legata essenzialmente a dinamiche di tipo residenziale, la debolezza delle reti di relazioni endogene al sistema, il forte incremento della mobilità infraregionale con progressiva perdita di rilevanza dell'incidenza dei trasporti collettivi sia su ferro che su gomma. Il PTCP prendendo atto del carattere ormai permanente della "divisione" dei ruoli che si è prodotta tra le diverse componenti territoriali del sistema provinciale e che va governata al fine di contrastare la tendenza spontanea alla marginalizzazione di consistenti ambiti della montagna e della collina, traduce i suoi obiettivi strategici in un disegno che tende a perseguire, in particolare, per la pianura, la capacità di confrontarsi con i processi in atto nel mercato globale in termini di capacità competitiva, e quindi in termini di vantaggi localizzativi, di capacità di attrazione e di accesso alle reti esterne. In questo quadro il PTCP persegue un assetto del sistema dei servizi e delle funzioni maggiormente coordinato e differenziato, che tenga conto delle diverse potenzialità localizzative e di accessibilità. Il modello organizzativo proposto consentirà alla pianificazione provinciale di settore e alla pianificazione comunale di assumere orientamenti coerenti al progetto delineato. Nell armatura urbana di progetto del PTCP, Castel San Giovanni viene definito (unitamente a Fiorenzuola d Arda) quale Polo ordinatore : si tratta di un centro al quale è assegnato il ruolo di polarizzazione nell offerta di funzioni rare e di strutturazione delle relazioni sub regionali su vaste porzioni del territorio provinciale: Inoltre Castel San Giovanni, unitamente a Borgonovo Val Tidone, viene definito Polo urbano complesso e polarità in via di formazione con forte dinamica insediativi : Il PTCP definisce un sistema dei poli produttivi di rilievo sovracomunale, che svolge una duplice funzione: a) definire un sistema di opportunità localizzative di interesse sovracomunale e sovraprovinciale, opportunamente collocato rispetto alle infrastrutture di comunicazione ed al contesto urbano, da utilizzare tra l altro nell ambito di politiche di marketing territoriale del sistema provinciale; b) fornire indicazioni di carattere orientativo per il dimensionamento delle aree produttive a livello comunale nell'ambito degli strumenti urbanistici, fermo restando che le scelte compiute non devono essere intese nel senso di precludere possibilità di espansione, a fronte di documentate esigenze, agli ambiti non compresi tra i poli. I poli produttivi individuati sono i seguenti: 1) Castel S. Giovanni Borgonovo; 2) Piacenza; 3) Fiorenzuola; La scelta di questi poli è motivata dalla felice collocazione nel sistema infrastrutturale oltre che dal rango funzionale dei relativi centri. Castel San Giovanni nel quadro del Progetto Speciale d Area della Val Tidone e Val Luretta. La Regione Emilia Romagna ha reso operativa la legge regionale 30/96, Norme in materia di Programmi Speciali d Area, che consente alle amministrazioni locali (Regione, Provincia e Comuni) di intervenire con programmi di intervento concertati in aree territoriali definite con procedure speciali e finanziamenti straordinari per favorire lo sviluppo. L Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni, nell ambito del più generale obiettivo di promozione e sviluppo del proprio territorio, ha aderito, facendosi parte attiva e promotrice, al Progetto Speciale d Area della Val Tidone e Val Luretta. Tale programma. approvato dal Consiglio Regionale in data , è stato sottoscritto da tutti i Comuni della vallata e prevede notevoli investimenti (118 mld) stanziati in base alla Legge Regionale n. 30/1996 da Regione, Comuni e privati. L obiettivo è la sperimentazione di un sistema nuovo di intervento territoriale, raccordando pubblico e privato, garantendo maggiore efficienza ed efficacia verso obiettivi condivisi e con un utilizzo più razionale delle risorse pubbliche. Con la legge vengono introdotti nell'ordinamento regionale meccanismi procedurali che ampliano e valorizzano le modalità di partecipazione dei privati all'elaborazione ed attuazione dei programmi di intervento. pag. 30

31 Si abbandona quindi il modello tradizionale che vuole l'attività di predisposizione dei programmi di esclusiva competenza dell'ente pubblico ed il coinvolgimento degli operatori privati solo nella attuazione degli stessi. Al contrario, i privati partecipano alla elaborazione del programma, condizionandone sin dall'inizio i contenuti, attraverso le proprie proposte. L accordo di programma è l atto che approva il programma d area e rende disponibili i finanziamenti, rende operative le eventuali varianti agli strumenti urbanistici esistenti. In virtù della negoziazione, l accordo di programma che si andrà a sottoscrivere, deve avere alla base il consenso dei privati. La Giunta regionale è quindi autorizzata a garantire con un semplice atto amministrativo la copertura finanziaria ai progetti, avendo assolto nella concertazione la procedura. Gli accordi di programma saranno fondati sul "cofinanziamento" da parte della Regione e delle Amministrazioni Locali di progetti operativi di comune interesse e sul coordinamento di interventi di pertinenza di diversi settori, dall'agricoltura al turismo, dai trasporti alla formazione professionale, dall'industria all'ambiente. L'attenzione alla dimensione territoriale degli interventi per lo sviluppo economico è un dato acquisito dalla programmazione regionale. La percezione del territorio come momento di integrazione e di sintesi tra variabili geografiche, ambientali, economiche, sociali, storiche e culturali informa di sé tutto il Piano Territoriale Regionale, che affronta il tema del "contesto territoriale" in termini di fattori chiave dei processi di sviluppo. La prima e fondamentale conseguenza di questo approccio è una concezione pluralista dei processi di sviluppo, che ha portato a declinare il tema del riequilibrio, non in termini di rincorsa di un unico modello "vincente", bensì di ricerca e valorizzazione delle vocazioni dei diversi ambiti territoriali, al fine di favorire attraverso l'integrazione delle specificità e dei differenti percorsi evolutivi lo sviluppo armonico dell'intero territorio regionale. Si colloca in questo contesto l'introduzione, nell'ambito degli strumenti d'intervento della Regione, proprio dei "programmi speciali d'area", istituiti con la L.R. 30/96. Castel San Giovanni è parte attiva del programma d area denominato Azioni integrate per la Val Tidone e la Val Luretta, che prevede l attivazione di strategie incentrate sulle specificità territoriali e socio economiche rivolte al rafforzamento competitivo delle imprese e alla qualificazione del sistema ambientale. Il territorio della vallata è caratterizzato da un sistema produttivo relativamente debole, ma presenta contemporaneamente alcune possibilità di sviluppo essenzialmente nei settori agroalimentare, turistico e produttivo, soprattutto in relazione alla forte vicinanza della città di Milano, da cui dista appena 50 km. L intervento infrastrutturale certamente più importante a sostegno dello sviluppo e della qualificazione del settore manifatturiero e della logistica, viene individuato specificatamente, dal Progetto d Area, a Castel San Giovanni, nelle aree poste immediatamente a nord dell abitato, nella zona ricompressa tra la ferrovia e l Autostrada TO PC, in prossimità del casello autostradale e dell esistente area industriale. In questa cornice si inserisce la decisione, presa dall Amministrazione Comunale, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del , adottando una variante al vigente Piano Regolatore Generale, allo scopo di inserire una vasta area, di circa mq, nell ambito sopra individuato, quale zona destinata a nuovi insediamenti produttivi. La collocazione dell area è ottimale, sia sotto l aspetto ambientale, sia della accessibilità veicolare. In aggiunta si è verificata l adesione convinta della proprietà dell area, che intende, una volta intervenuta la definitiva approvazione della variante, procedere ad urbanizzare una porzione importante dell area in commento, per una estensione circa pari a mq. L analisi, effettuata inoltre dall Amministrazione provinciale di Piacenza, in sede di predisposizione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, delle politiche di intervento definite dai comuni piacentini per lo sviluppo sociale ed economico dei territori di loro competenza, raggruppate secondo alcune tematiche principali (l assetto del territorio residenze, attività produttive, viabilità, verde, arredo urbano e beni storico artistici, aree per i servizi pubblici, la gestione dei servizi, lo sviluppo economico, la funzionalità dell amministrazione comunale ed i rapporti con le altre istituzioni locali pubbliche), ha condotto alla individuazione di Castel San Giovanni quale centro urbano principale (unitamente a Piacenza e Fiorenzuola), che deve affrontare, con crescenti livelli di complessità i temi della viabilità, della riqualificazione e rivitalizzazione residenziale del centro storico, delle emergenze ambientali, e, per quanto attiene all argomento in commento, dello sviluppo economico. La scelta provinciale del polo produttivo di Castel San Giovanni è motivata dalla felice collocazione nel sistema infrastrutturale oltre che dal rango funzionale del centro Castel San Giovanni. L Accordo Territoriale relativo al polo produttivo di sviluppo territoriale n. 1. Il PTCP della Provincia di Piacenza (approvato con deliberazione n. 69 del 2 luglio 2010), per il proprio progetto di territorio, ha adottato come riferimento la competitività territoriale e la sostenibilità economica, ambientale e sociale, sviluppando specifiche politiche d ambito. Per l'ambito tematico delle aree specializzate per attività produttive, il PTCP ha assunto i seguenti obiettivi: sostenere la competitività del sistema produttivo locale offrendo opportunità localizzative idonee alle imprese locali ed attraendo nuove imprese; promuovere il recupero e la riqualificazione delle aree produttive dismesse; perseguire la coerenza tra assetto degli ambiti produttivi e assetto dei sistemi insediativo, infrastrutturale e dell'ecosistema; inoltre, la finalità che intende perseguire il PTCP è quella di recuperare ed evitare per il futuro le criticità che hanno caratterizzato lo sviluppo locale e di orientare opportunamente le nuove localizzazioni e le loro modalità attuative spingendo pag. 31

32 verso la qualificazione degli insediamenti esistenti, rafforzando il coordinamento delle politiche comunali e prestando attenzione alle esigenze di flessibilità e di rapidità di decisione che anche gli strumenti di governo del territorio devono garantire nell attuale contesto competitivo. Allo stesso tempo, le scelte compiute in materia di ambiti specializzati per le attività produttive concorrono ad assicurare la compatibilità tra le pressioni a scala locale e l impiego di risorse non riproducibili, utilizzando a questo fine le quattro leve azionabili dalle politiche territoriali e urbanistiche: quantità delle nuove previsioni, localizzazioni, modalità attuative e costruttive degli interventi previsti, misure compensative. Ai sensi dell'art. A 13 della L.R. n. 20/2000, il PTCP ha quindi individuato, d intesa con i Comuni interessati, gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale, caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni, per le cui previsioni localizzative (indicate nella tavola T2.1 e nelle Norme di attuazione) sviluppa le seguenti linee di intervento: a) sostenere la competitività del sistema produttivo locale offrendo opportunità localizzative idonee, per caratteristiche territoriali, infrastrutturali ed economiche, alle imprese locali; b) prevedere nello stesso tempo un offerta di area adeguata a competere, su scala nazionale ed internazionale, nell attrazione di nuovi investimenti, rispetto ai quali occorrerà tendere a una maggiore selettività rispetto al passato (maggiore qualità per livello tecnologico e per contenuto di valore aggiunto); c) dare priorità, rispetto alla compromissione di nuove porzioni di territorio, al recupero e alla riqualificazione delle aree produttive dismesse; d) promuovere la qualificazione come aree ecologicamente attrezzate dei nuovi insediamenti produttivi e di quelli esistenti di maggior rilevanza; e) garantire la coerenza tra assetto degli ambiti produttivi e assetto del sistema insediativi, del sistema infrastrutturale e dell ecosistema, promuovendo in particolare l utilizzo del trasporto su ferro e del trasporto combinato; in questo quadro è previsto che nuove aree per la logistica possano essere previste solo in ambiti già effettivamente serviti dalla ferrovia; f) spingere le politiche urbanistiche attrattive verso la qualità del disegno urbanistico e costruttivo degli ambiti produttivi; g) promuovere il coordinamento e l integrazione su scala provinciale dell offerta di aree e servizi logistici dei poli già presenti; h) favorire la semplificazione delle procedure autorizzative; i) contenere l utilizzo di risorse ambientali non rinnovabili. Conclusioni. Il giudizio complessivo che può essere formulato circa la creazione del nuovo insediamento produttivo in oggetto, sulla base delle considerazioni svolte in precedenza, è senz altro positivo per le seguenti ragioni riassuntive: a) esistenza di un tessuto imprenditoriale adeguatamente evoluto e finanziariamente capace di aderire all iniziativa; b) esistenza di adeguate infrastrutture economico sociali in grado di supportare e di accompagnare una crescita dell imprenditoria locale; c) buone prospettive di crescita economica per le aziende locali dell indotto, caratterizzate, per attività svolta e per clientela, da una notevole eterogeneità. In particolare, il PTCP ha individuato gli ambiti suscettibili di ulteriore espansione insediativa per rispondere alla futura domanda, ai quali è attribuita la funzione di sostenere i processi di sviluppo anche mediante l attrazione di investimenti, la cui rappresentazione cartografica nella tavola contrassegnata dalla lettera T2.1 del PTCP costituisce riferimento per l esatta individuazione cartografica che dovrà essere operata dagli strumenti urbanistici in conformità agli specifici accordi territoriali da definire con i Comuni interessati ai sensi degli articoli 85 e 114 delle Norme del PTCP stesso. Per l attuazione dei Poli di sviluppo territoriale (brevemente PPST), le disposizioni di cui al comma 4 dell art. 85 delle Norme del PTCP prevedono la stipulazione di un accordo territoriale, che deve tenere conto dei contenuti delle specifiche schede relative a ciascun Polo di cui all allegato N7 alle Norme del PTCP, definendo: a. la delimitazione di massima delle aree produttive interessate da ciascun ambito, a precisazione di quanto indicato nel PTCP; b. la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie delle attività insediabili; c. la definizione degli interventi e delle azioni necessarie, in relazione alle condizioni specifiche dell ambito, per perseguire efficacemente gli obiettivi del PTCP; d. la definizione della più idonea forma di gestione unitaria, anche attraverso convenzioni o la costituzione di società o consorzi; e. gli interventi indirizzati alla sostenibilità ambientale e territoriale; f. la definizione degli interventi necessari riguardo alle infrastrutture per la mobilità delle merci e delle persone, nonché gli interventi gestionali per l ottimizzazione dell accessibilità attraverso i servizi di trasporto collettivo locale, il mobility management di area e le opportunità di razionalizzazione della logistica; g. la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, nonché gli aspetti riguardanti la programmazione temporale, l attuazione e la gestione degli interventi previsti; h. gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti, al di là degli oneri di urbanizzazione, per la realizzazione degli interventi previsti; pag. 32

33 i. l armonizzazione delle scelte urbanistiche relative alle aree produttive di rilievo comunale dei Comuni interessati, con le determinazioni concordate per l ambito o gli ambiti produttivi di rilievo sovra comunale; j. le misure e gli impegni dei soggetti partecipanti per lo snellimento e la velocizzazione dell attuazione delle previsioni insediative e dei procedimenti autorizzativi delle attività imprenditoriali che si insedieranno nei poli; k. l adesione, nel caso in cui sia previsto, dei Comuni firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti produttivi secondari e terziari di cui all art. 115 delle Norme PTCP. Per concertare l attuazione delle proprie previsioni, il PTCP (art. 114), in conformità alla legge urbanistica regionale, prevede il ricorso allo strumento negoziale dell accordo territoriale e la sua obbligatorietà nei casi previsti dalle Norme di Piano (specificamente per l attuazione dei Poli produttivi di sviluppo territoriale, dei nuovi Poli funzionali e degli interventi relativi ai Poli funzionali esistenti nonché per l inserimento negli strumenti urbanistici comunali di nuove previsioni localizzative di cui all art. 93, comma 3), dettandone la seguente disciplina: a) avvio di una fase concertativa alla quale sono invitati il Comune (o i Comuni) territorialmente interessato (o interessati), i Comuni contermini e i Comuni appartenenti all Area Programma di riferimento; b) conclusione dell attività di concertazione entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dall avvio del procedimento, decorso il quale l accordo può essere stipulato; c) stipulazione dell accordo tra la Provincia e il Comune (o i Comuni) territorialmente interessato (o interessati) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase concertativa ovvero dallo spirare del termine perentorio disposto per tale fase. Per quanto riguarda specificamente il quadrante del territorio comunale di Castel San Giovanni interessato anche dal Polo logistico esistente (località Barianella), il PTCP ha sviluppato le seguenti previsioni: la tavola contrassegnata dalla lettera T2.1 e il comma 3 dell art. 85 del PTCP individuano, tra i Poli suscettibili di sviluppo territoriale, il PPST n. 1 denominato Polo Logistico, la cui attuazione è demandata ad un accordo territoriale da stipulare tra la Provincia e il Comune di Castel San Giovanni nel cui territorio il Polo ricade, sulla base delle disposizioni di cui al successivo art. 114 secondo la disciplina prima illustrata, la cui attuazione è subordinata alla trasformazione in AEA ai sensi dell'atto di indirizzo regionale approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa regionale n. 118 del 13 giugno 2007; tale quadrante territoriale è stato inoltre considerato idoneo all'insediamento di strutture commerciali (1 grande struttura di vendita di livello inferiore extra alimentare e 1 grande struttura di vendita di livello inferiore alimentare), definendo, quale tipologia dimensionale ammessa, 1 nuova grande struttura di vendita (brevemente nuova GSV) di livello inferiore non alimentare, secondo quanto specificato nella scheda descrittiva n. 2 dell'allegato N9 alle Norme del PTCP, ferma restando, in relazione al range di variazione definito dal PTCP per l'ambito territoriale sovra comunale (brevemente ATS) n. 2, la possibilità di localizzare tale nuova GSV di livello inferiore extra alimentare nel Comune di Sarmato o nel Comune di Castel San Giovanni. Per quanto riguarda le disposizioni dettate dal PTCP per l'attuazione del PPST n. 1, che: - la scheda n. 1 dell Allegato N7 alle Norme del PTCP, in esito al processo di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) del PTCP stesso, descrive la caratterizzazione spaziale, morfologica e infrastrutturale ed evidenzia le direttive per l attuazione, le misure di mitigazione e compensazione per le diverse componenti ambientali (aria, rumore, risorse idriche, suolo e sottosuolo, biodiversità e paesaggio, consumi e rifiuti, energia ed effetto serra, mobilità, modelli insediativi e radiazioni) e le prescrizioni per l attuazione, anche in considerazione della presenza di alcune criticità relativamente alle caratteristiche ambientali e alle dotazioni infrastrutturali dell ambito; - la predetta scheda evidenzia, in particolare, una criticità ambientale in quanto l'ambito è contiguo ad un asse della centuriazione ed è parzialmente compreso nella fascia C (zone C1 e C2) e nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuate dal PTCP, mentre, sotto il profilo infrastrutturale, la criticità evidenziata riguarda una sotto utilizzazione del raccordo ferroviario esistente e una assenza e/o inadeguatezza di alcuni tratti delle reti fognaria e depurativa; - detta scheda, oltre a disporre, tenuto conto dell'atto di indirizzo regionale in materia di APEA, che gli ambiti del PPST e della nuova GSV dovranno essere tra loro opportunamente separati, detta le seguenti direttive per l'attuazione degli interventi, i quali devono: a) qualora ubicati nelle Zone C1 o C2, rispettare le disposizioni di cui all'art. 13 delle Norme del PTCP; b) rispettare le disposizioni di cui all art. 23 delle Norme del PTCP; c) rispettare le disposizioni di cui all art. 36 bis delle Norme del PTCP, qualora interferiscano con le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; d) essere subordinati alla realizzazione degli adeguamenti necessari relativamente alle reti tecnologiche, con particolare riferimento a quelle fognarie e depurativa; e) concorrere alla realizzazione della tangenziale est di Castel San Giovanni; f) rafforzare l'intermodalità negli spostamenti e nel trasporto, a partire dall'effettivo utilizzo del raccordo ferroviario esistente; g) attuare misure di coordinamento ed integrazione con gli esistenti Poli logistici di rilievo sovra comunale; h) concorrere all'implementazione della Rete ecologica provinciale. pag. 33

34 Inoltre, tale scheda detta le seguenti prescrizioni per l attuazione, che costituiscono l esito del processo di Valutazione di incidenza del PTCP: - Mitigazioni e compensazioni di maggior dettaglio dovranno essere elaborate in sede progettuale. In sede di Accordo territoriale, così come disciplinato dall art. 85 delle Norme, dovranno essere poste limitazioni all espansione del polo verso nord nel rispetto delle indicazioni contenute in Tav. A6 dello Schema Direttore di Rete Ecologica. Quali interventi indirizzati alla sostenibilità ambientale e territoriale (Accordo territoriale lettera e. art. 85 Norme di Piano), in corrispondenza di Rio Boriacco, delle pertinenze fluviali del fiume Po e dell area indicata in Tav. A6 come Varco Insediativo a rischio, oltre al mantenimento degli elementi di naturalità presenti e strutturanti la Rete ecologica di scala locale dovranno essere prescritte misure di compensazione ambientale con la finalità di ottenere una parziale rinaturazione di porzioni di territorio ricadenti all interno degli elementi dello Schema Direttore ed il potenziamento degli elementi naturali presenti (ad es.: potenziamento delle fasce riparie boscate delle pertinenze del fiume Po e di Rio Boriacco; acquisizione di terreni per la formazione di complessi macchia radura; realizzazione di siepi e filari; creazione di varchi per il passaggio della fauna attraverso la rete delle infrastrutture viarie). Le misure di compensazione elaborate dovranno essere progettate secondo un disegno integrato e coerente, in linea con le indicazioni fornite dallo Schema di Rete Ecologica e nel rispetto delle Linee Guida elaborate per la sua attuazione, ai sensi dell art. 67 delle Norme di Piano. Infine, l art. 86, comma 3, delle Norme del PTCP dispone che gli Accordi Territoriali relativi ai poli produttivi a prevalente vocazione logistica, tra cui è ricompreso anche il PPST n. 1, devono indicare le misure per il loro coordinamento e per l integrazione delle prospettive evolutive degli stessi al fine di favorire la qualificazione del sistema piacentino come piattaforma logistica integrata. Ai sensi della Direttiva generale sull attuazione della L.R. n. 9/1999, approvata con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2002, n. 1238, all interno del perimetro dei Poli produttivi, in quanto aree ecologicamente attrezzate (AEA), sono esclusi gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita di cui alla L.R. n. 14/1999 e l uso residenziale con l eccezione degli alloggi dei proprietari e dei custodi. Come già detto in precedenza, l'accordo Territoriale è stato stipulato dall Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni con l Amministrazione Provinciale di Piacenza in data , per l attuazione del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) Polo Logistico di Castel San Giovanni, di cui alla scheda n. 1 dell allegato N7, alle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, alla tavola contrassegnata dalla lettera T2.1 e all'art. 85 delle Norme del PTCP, stabilendone l assetto urbanistico e territoriale e i limiti riguardanti le funzioni e le tipologie di attività insediabili. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, delle Norme del PTCP, la sottoscrizione dell Accordo consente al Comune di Castel San Giovanni di recepire la previsione provinciale di cui sopra in sede di approvazione del Piano Strutturale Comunale. La nuova strumentazione urbanistica comunale in effetti, all interno del Piano Operativo Comunale, stabilisce, per tutti gli ambiti produttivi di nuova previsione previsti all interno del Polo Logistico, che l attuazione di tali Ambiti dovrà essere coerente con i contenuti dell Accordo Territoriale relativo al polo di sviluppo territoriale n. 1 denominato polo logistico in località Barianella, ai sensi dell art. 15, comma 2, della L.R. n. 20/2000 e degli artt. 85 e 114 delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, stipulato tra l Amministrazione Provinciale di Piacenza ed il Comune di Castel San Giovanni, ed allegato all elaborato PSCSRP. pag. 34

35 DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DELLA DOTAZIONE MINIMA DI STANDARD URBANISTICI PRESCRITTI DALLE VIGENTI NORME: I Criteri Comunali più volte richiamati, affermano la non derogabilità, attraverso la procedura speciale ex art. 8, circa la dotazione di standard urbanistici prescritta dagli strumenti urbanistici, pertanto, progetti che implicano il non rispetto di tali dotazioni territoriali, saranno comunque dichiarati improcedibili e non potranno accedere alla procedura speciale semplificata). Sotto questo aspetto si deve invece rilevare come il progetto proposto sia conforme alle norme vigenti di PSC e RUE circa la previsione, dotazione, attrezzatura e cessione delle aree a standard urbanistici, oltre che rispettoso anche delle analoghe previsioni dettate dal PSC. pag. 35

36 VERIFICA CIRCA LA STRETTA COMMISURAZIONE DELL ESTENSIONE DELL AREA INTERESSATA DALLA VARIANTE ALLE SPECIFICHE ED ESCLUSIVE ESIGENZE PRODUTTIVE PROSPETTATE NEL PROGETTO: Sulla base della documentazione di progetto presentata ed in particolare della Relazione Tecnica Illustrativa e di quella Economico Sociale, si rileva come il progetto presentato sia strettamente commisurato alle esigenze di sviluppo produttivo dell azienda e non ecceda quindi rispetto alle previsioni urbanistiche conseguenti e raggiungibili attraverso la variante speciale ex art. 8. pag. 36

37 DIMOSTRAZIONE DELL IMPRATICABILITÀ DI SOLUZIONI PROGETTUALI ALTERNATIVE, TALI DA ESCLUDERE O RIDURRE IL CONTRASTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI: Si rimanda a quanto già osservato al punto relativo alla ricognizione, su base comunale, della dotazione di aree produttive e delle loro caratteristiche volta a comprovare la carenza di aree destinate all insediamento di impianti produttivi ovvero la loro insufficienza in relazione al progetto presentato. In questo senso la soluzione progettuale proposta appare obbligata, sia per la sua collocazione, sia per la sua estensione, sia per la sua conformazione, sia, infine, per il fatto che essa rappresenta un anticipazione di scelte in tal senso già effettuate dal PSC adottato. TUTTO CIO PREMESSO sulla base di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nel formulare la presente Relazione, esprime parere favorevole all avvio del procedimento di variante urbanistica speciale di SUAP ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, mediante la sottoposizione del progetto all esame della Giunta Comunale, ai sensi della lettera b), del punto 2.6, della delibera di Consiglio Comunale n. 23, del e della successiva delibera di Giunta Comunale n. 109, del , per la formale approvazione dell avvio del relativo procedimento. 8 8 Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato.p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l archivio informatico del Settore IV Sviluppo Urbano Sportello Unico dell Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell art. 23 del Codice dell Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell originale in tutte le sue componenti. pag. 37

38 ALLEGATO LE MODIFICHE ANALITICHE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI pag. 38

39 TAVOLA PSC 01 VIGENTE pag. 39

40 TAVOLA PSC 01 IN VARIANTE pag. 40

41 TAVOLA PSC 02a - VIGENTE pag. 41

42 TAVOLA PSC 02a VARIANTE pag. 42

43 TAVOLA PSC 02b VIGENTE pag. 43

44 TAVOLA PSC 02b IN VARIANTE pag. 44

45 TAVOLA PSC 03 VIGENTE pag. 45

46 TAVOLA PSC 03 IN VARIANTE pag. 46

47 TAVOLA PSC 05 VIGENTE pag. 47

48 TAVOLA PSC 05 IN VARIANTE pag. 48

49 TAVOLA PSC 08 VIGENTE pag. 49

50 TAVOLA PSC 08 IN VARIANTE pag. 50

51 NORMATIVA TECNICA STRUTTURALE Testo coordinato: Con il testo sottolineato vengono evidenziate le parti aggiunte. Art. 16 Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente extraresidenziali (ANIP) 1. Sono gli ambiti destinati all espansione per attività produttive industriali ed artigianali, localizzati in prossimità ad ambiti industriali e artigianali esistenti e direttamente connessi al sistema viabilistico di collegamento intercomunale. 2. Per le aree produttive il PSC propone la qualificazione di nuove aree per interventi produttivi a rafforzamento del sistema industriale, artigianale e logistico. 3. Gli interventi di modifica degli assetti strutturali di questi territori dovranno porre particolare attenzione alla manutenzione ed al potenziamento della rete scolante per assicurare il normale deflusso delle acque meteoriche, oltre alla messa in atto di interventi finalizzati al mantenimento dell invarianza idraulica del territorio in seguito alle nuove urbanizzazioni. Al fine di non incrementare significativamente gli apporti d acqua piovana alle reti di smaltimento e per favorirne il riutilizzo, è prescritta la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale; in relazione alla dimensione dell intervento e della particolare situazione idraulica locale, potranno inoltre prescriversi sistemi di raccolta e accumulo delle acque piovane di adeguata capacità da localizzarsi a monte dell immissione nel corso d acqua o collettore di bonifica ricevente. L individuazione grafica degli ambiti contenuta nella cartografia PSC03 ha carattere puramente indicativo; il POC, anche attraverso le procedure di concertazione previste dal comma 10 dell art. 30 della L.R. n. 20/2000, definisce l esatta delimitazione degli ambiti all interno delle aree comprese nel territorio urbanizzabile indicato nelle cartografie di PSC. Il POC individua gli ambiti, o parti di essi, da attuarsi nel proprio arco temporale di validità e definisce per ciascuno di essi le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale, individuando inoltre, se del caso, eventuali ambiti da realizzare come aree ecologicamente attrezzate. I nuovi complessi insediativi sono, di norma, sottoposti a progettazione unitaria estesa agli interi ambiti individuati dal PSC e, nel caso in cui le previsioni del POC attengano a stralci funzionali degli stessi, la loro attuazione è subordinata alla compilazione di uno studio di massima sull infrastrutturazione dell intero comparto, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi. L attuazione degli ambiti programmati nell arco temporale di validità del POC è comunque subordinata alla preventiva verifica dell idoneità dell impianto di depurazione delle acque e della capacità del ricettore finale a supportare i carichi aggiuntivi derivanti dagli interventi previsti. Il RUE disciplina le attività consentite nelle aree e negli edifici esistenti in questi ambiti fino all approvazione del POC o dei piani urbanistici attuativi, conformemente alle disposizioni dell art. 5 della L.R. n. 31/ Il PSC individua 10 Ambiti per nuovi insediamenti extraresidenziali, denominati ANIP (da ANP 1 a ANIP 10), e ne detta le caratteristiche progettuali generali attraverso le relative Schede Norma di Riferimento Progettuale. 5. Per tutti gli interventi deve essere dimostrato, in fase di predisposizione del piano attuativo, che l attuazione del comparto non provochi aggravio in termini di flussi veicolari pesanti e leggeri al sistema costituito dalla viabilità ordinaria. 6. Le destinazioni d uso ammesse, salvo specifiche indicazioni contenute nelle schede d ambito sono quelle indicate all art. 9, punti 3 e Ad integrazione delle funzioni prevalenti sopra indicate, sono ammessi spazi per servizi direzionali e amministrativi e per la commercializzazione dei beni prodotti in loco purché di stretta pertinenza alle attività produttive insediate e tali da utilizzare al massimo il 30% della Superficie complessiva massima autorizzabile. 8. In tutto il territorio comunale è vietato l insediamento di qualsivoglia stabilimento a rischio di incidente rilevante, di cui all art. 6, del D.Lgs. n. 334/ In questi Ambiti è ammessa la residenza esclusivamente ad uso del titolare o del custode dell'azienda nella misura massima di 180 mq di Superficie complessiva per ogni unità insediata. La superficie destinata alla residenza deve rispettare le seguenti condizioni: a) non può essere superiore a quella destinata all attività produttiva; b) non può essere alienata in forma disgiunta dall attività produttiva principale. A tale fine i richiedenti sono tenuti alla sottoscrizione di atto unilaterale d obbligo debitamente trascritto nei registri immobiliare a cura e spese del richiedente stesso. 10. Per ogni intervento deve essere dimostrata e garantita la mancanza di nocività per l'ambiente, al fine di prevenire e scongiurare ogni forma di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico e garantire un corretto smaltimento dei residui di produzione. 11. Il requisito della compatibilità ambientale, così come definito al precedente comma, è condizione primaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva. 12. Gli Ambiti contrassegnati con la dicitura Progetto SUAP n. /.. vengono attuati secondo le previsioni del progetto approvato in variante speciale ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010. pag. 51

52 TAVOLA RUE VIGENTE: pag. 52

53 TAVOLA RUE 7.2 IN VARIANTE: pag. 53

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