PROPOSTA DI LEGGE N. 69 CONCERNENTE:

Documenti analoghi
16/04/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31. Regione Lazio. Leggi Regionali

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI CONTRASTO ALL EVASIONE FISCALE

Prot. n. 344 del 03 settembre Al Presidente del Consiglio Regionale On. Rosa D Amelio

Consiglio Regionale della Puglia

Agli Uffici Tecnici dei Comuni della Provincia di Avellino. All Ufficio Provinciale del Genio Civile di AVELLINO. Avellino, 14/01/2018

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

X LEGISLATURA 57/\ Seduta Martedì 31 luglio 2018

Consiglio Regionale della Campania. [V Commissione Consiliare Permanente Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti // Presidente RELAZIONE DI MERITO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 13 settembre PARTE PRIMA LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: SALUTE E POLITICHE SOCIALI Area: PIANIFIC. E CONTR. STRATEG., VERIF. E ACCREDITAM.

PROPOSTA DI LEGGE. N. 390 del 10 luglio 2017

XI LEGISLATURA VERBALE N. 7/1. OGGETTO: Legge regionale: Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso.

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

INDIVIDUAZIONE CRITERI RIPARTIZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE

COMUNE DI PINASCA REGOLAMENTO. per l individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo

Regione Lazio. Decreti del Commissario ad Acta. 09/04/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. 1

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Napoli 7 giugno PARAMETRI ed EQUO COMPENSO

IL RUOLO DELLA COMMISSIONE PARERI DELL ORDINE A TUTELA DELL EQUO COMPENSO DELL INGEGNERE ED A SUPPORTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Regione Lazio. Decreti del Commissario ad Acta 12/05/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38

DISEGNO DI LEGGE. Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di Governo del Territorio. Reg.Gen. 428

PARAMETRI ed EQUO COMPENSO

Consigliare la Fondazione in materia di Risorse Umane;

Sassari 27 gennaio 2012

Regione Lazio. Decreti del Commissario ad Acta 17/01/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6

Ing. Michele Lapenna - Consiglio Nazionale Degli Ingegneri «Equo Compenso: disposizioni e principi»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. EMANA il seguente regolamento. Art. 1. Definizioni

Fondo incentivante Legge MERLONI

Pubblicato il DPR 151 del 1 agosto 2011 il nuovo regolamento di prevenzione incendi entra in vigore il 7 0ttobre.

Circolare n. 058/2017 Prot. n. 987/2017 del 29/12/2017. Consiglio Nazionale dei Chimici P.zza San Bernardo, Roma

Dato atto che, a seguito dell approvazione della citata D.G.R. n del 25 marzo

LA PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO AD ACTA. (delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

Regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA E PER IL RESPONSABILE UNICO

Regione Lazio. Decreti del Commissario ad Acta. 12/03/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. 1

Possono altresì partecipare funzionari e dirigenti della P.A. o docenti universitari. In tal caso l autorizzazione allo svolgimento dell incarico da

di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNE DI RIVALBA Provincia di Torino

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LA REDAZIONE DI STIMA DI BENI E DUE DILIGENCE TECNICA

proposta di legge n. 156

I CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO PROFESSIONALE

Regione Lazio. Regolamenti Regionali 05/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 100

COMUNE DI SANT ANTONINO DI SUSA

IX lìgj5iai( RA. h a ch i CtvL tig!irrj regionali 1ich& 01 e Caro- Ìne. ArneIo \hrj. Uno! ( ene:a!e n.240. Sch; mo d Vic, nt!,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

14/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91. Regione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi. Giampietro BOSCAINO Vigili del Fuoco Taranto

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Parte prima. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2001, n. 701.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 30 GIUGNO 2008

Regione Lazio. Decreti del Commissario ad Acta

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (Ai sensi dell art., 121 comma 3 della L.R. 1/2015 e art.90 comma 9 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.)

Decreto del Presidente

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE. 1. Il presente Regolamento si applica ai rapporti di collaborazione esterna di cui all art. 21 della L.R. 43/91.

REGOLAMENTO PER L INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 11/2/1994, N.

Allegato 5 Definizione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche

» Legge Bilancio Infografica L equo compenso dei liberi professionisti: le novità della Legge Bilancio 2018

CITTA di GARLASCO Provincia di Pavia. AREA FINANZIARIA Servizio Gestione Risorse Umane

ENTE : COMUNE DI CARBONARA AL TICINO

04/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. 1. Regione Lazio. Decreti del Commissario ad Acta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2118

MODULO N 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012

07/02/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. 1. Regione Lazio. Decreti del Commissario ad Acta

S P A Z I O R I S E R V A T O A G L I U F F I C I C O M U N A L I

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO. per la disciplina dell Imposta Municipale propria (I.M.U.)

Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Finalità Articolo 2 Soggetti beneficiari Articolo 3 Attuazione degli interventi. Capo III

03/06/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 44. Regione Lazio

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

CITTÀ DI CASORIA (PROVINCIA DI NAPOLI)

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LA REDAZIONE DI DUE DILIGENCE CONTABILE/FISCALE/GIUSLAVORISTICA

AVVISO N 2. (Commercialista / Esperto Contabile ) Visto le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 e n.2/2008; SI RENDE NOTO

IL COMMISSARIO AD ACTA

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 08 febbraio 2016, n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA Ai fini del rilascio VARA 2017 (Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

REGIONE DEL VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA. Delibera del Direttore Generale n. 979 del 07/08/2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Somministrazione Somministrazione all'interno di circoli privati

Regolamento Individuazione dei CRITERI per la RIPARTIZIONE degli INCENTIVI per la PROGETTAZIONE INTERNA

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI Permesso di Costruire

Regione Lazio. Leggi Regionali

in G.U. n. 221 del sommario Art. 1 Definizioni DPR 151_11.docx Pag: 1

21/06/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 49. Regione Lazio. Decreti del Commissario ad Acta

Possono presentare domani i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

PROVINCIA DI COMO Settore Territorio

Comune di Pradamano. Provincia di Udine SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

EQUO COMPENSO: LA MANIFESTAZIONE DEL 30 NOVEMBRE A ROMA

Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. (14G00115)

REGIONE CALABRIA REGOLAMENTO REGIONALE. Esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Calabria in materia urbanistica ed edilizia.

Ai Consiglieri Regionali SEDE IL PRESIDENTE ASSEGNA

INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L ANNO 2013: APPROVAZIONE PROGRAMMA

BANDO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PROVVEDIMENTO N. 76 DEL 2 AGOSTO 2018

679/2016 CON ESERCIZIO DELLA FUNZIONI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N

Transcript:

PROPOSTA DI LEGGE N. 69 CONCERNENTE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO E DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge detta disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività professionali nonché per il contrasto dell evasione fiscale, riconoscendo il diritto dei professionisti, compresi i soggetti che svolgono le professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e successive modifiche, all equo compenso e tutelando le prestazioni rese dagli stessi, sulla base di istanze autorizzative presentate per conto di privati cittadini o di imprese alla pubblica amministrazione o rese su incarico affidato dalla stessa.

Art. 2 (Equo compenso e clausole vessatorie) 1. La Regione, gli enti strumentali e le società controllate, garantiscono, nell affidamento e nell esecuzione degli incarichi conferiti a professionisti, il diritto all equo compenso nonché contrastano l inserimento di clausole vessatorie, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e in particolare dall articolo 19 quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e successive modifiche. 2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che: a) negli atti relativi alle procedure di affidamento i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi, così individuati, siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l importo a base di gara; b) in relazione agli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla l. 4/2013 siano proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali; c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale il divieto dell inserimento di clausole vessatorie così come definite all articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e successive modifiche. 3. La Regione promuove l applicazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2 da parte degli enti locali, nello svolgimento delle procedure di affidamento di incarichi professionali.

Art. 3 (Tutela delle prestazioni professionali in fase di presentazione alla pubblica amministrazione di istanza autorizzativa o a intervento diretto) 1. La presentazione alla pubblica amministrazione dell istanza autorizzativa o dell istanza a intervento diretto, prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente dalla lettera di affidamento dell incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.

Art. 4 (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata) 1. L amministrazione, al momento del rilascio dell atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell opera professionale, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento. 2. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati del procedimento amministrativo. 3. Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all'approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.

Art. 5 (Disposizioni relative alle strutture sanitarie e clausola di salvaguardia) 1. Compatibilmente con le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale sono adottate specifiche misure dirette a garantire l applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei confronti degli enti delle aziende del servizio sanitario regionale e delle strutture accreditate.

Art. 6 (Relazione annuale) 1. Entro un anno dall entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale riferisce alla commissione consiliare competente in materia di lavoro sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 7 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 8 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.