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Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2851 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, BERGER, PANIZZA, ZIN, DALLA TOR, LAI, PAGLIARI e ASTORRE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2017 (*) Agevolazioni fiscali in materia di microcogeneratori (*) Testo non rivisto dal presentatore TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2851 ONOREVOLI SENATORI. La microcogenerazione è la produzione combinata di elettricità e di calore da un unico impianto di piccola taglia, spesso identificata dalla sigla inglese MCHP acronimo di microcombined heating and power. La produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione) permette un significativo risparmio di energia primaria rispetto alla separata generazione di energia elettrica e calore. È possibile ottenere questo risultato tramite i microcogeneratori, unità cogenerative di potenza elettrica compresa tra 1 e 50 kw. I microcogeneratori si presentano simili per dimensioni a una caldaia a basamento; sono costituiti, nella maggior parte dei casi, da un motore interno a combustione alimentato a metano, GPL o biogas, accoppiato a un alternatore e a un sistema di recupero del calore altrimenti disperso. Le taglie elettriche e termiche dei micro-cogeneratori sono perfettamente idonee a soddisfare le esigenze energetiche di settori diversi: da quello abitativo al pubblico, dal ricettivo alla ristorazione, dal benessere all healthcare, dall agroalimentare alla distribuzione, eccetera. La direttiva europea sull efficienza energetica 2012/27/UE, che ha ripreso e integrato la direttiva europea sulle prestazioni energetiche in edilizia 2010/31/UE, raccomanda lo sviluppo di idonee politiche strutturali a supporto della microcogenerazione che aiutino a realizzare il grande potenziale di risparmio energetico e di emissioni di CO 2 insito nella tecnologia stessa. Il presente disegno di legge propone, in linea con quanto raccomandato dalla citata direttiva europea, l applicazione delle agevolazioni fiscali previste anche a favore degli impianti di microcogeneratori al fine di incentivarne l utilizzo. In tal senso il comma 1 dell articolo unico del presente disegno di legge prevede l estensione delle agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, previste dall articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90, recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell edilizia per la definizione delle procedure d infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»), alle spese sostenute per l acquisto e la posa in opera di unità di microcogenerazione. Si fa presente altresì, che lo stesso su citato decreto prevede, al comma 1-bis dell articolo 15, l opportunità di agevolare ulteriori interventi [...] quali, per esempio: le schermature solari, la microcogenerazione e la microtrigenerazione per il miglioramento dell efficienza energetica [...], ma che finora solo le schermature solari sono rientrate tra gli interventi per l efficienza energetica agevolati. Il meccanismo della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attualmente previsto, nel caso di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, appare come quello più pertinente per includere ed incoraggiare il ricorso agli impianti di microcogenerazione. Infatti, parimenti a una caldaia a condensazione, gli impianti

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2851 di microcogenerazione (disponibili nella versione con recupero di calore di condensa) concorrono alla riduzione di energia primaria in modo addirittura più virtuoso considerata la contestuale produzione di energia elettrica. Una moderna caldaia a condensazione (rientrante tra le tecnologie agevolate) grazie alle elevate efficienze, sfrutta al meglio il contenuto calorifico del gas metano producendo tuttavia solo calore, mentre la microcogenerazione, con medesime o superiori efficienze, permette di produrre in aggiunta anche energia elettrica. Se si guarda al rendimento del parco elettrico nazionale italiano per l anno 2014, si rileva che per la produzione di 20kw elettrici sono necessari circa 48kw di energia primaria e occorrono circa 47kw di energia primaria per ottenerne 42kw di calore (se prodotti tramite una caldaia a condensazione), per un impegno totale di 95kw di energia primaria. Un microcogeneratore per la produzione dei medesimi quantitativi di energia termica ed elettrica necessita di circa 63kw di energia primaria, realizzando una riduzione di circa il 34 per cento di energia primaria rispetto alla generazione separata delle due energie. Si stima, infine, che l introduzione dei microcogeneratori nel regime agevolato avrebbe un impatto molto limitato sulla finanza pubblica. Ad oggi il mercato italiano assorbe circa 150 unità/anno per un fatturato complessivo stimato in 7 milioni di euro. Ipotizzando che l agevolazione fiscale possa determinare nel 2017 una crescita del 50 per cento del mercato portando il venduto a 225 unità ed a circa 10,5 milioni di fatturato, l impatto in termini di detrazioni sarebbe pari a poco più di 6,8 milioni in dieci anni, pari a minori entrate per 680.000 euro per ognuna delle annualità fiscali dal 2017 al 2026. Un recente studio di Althesys (Società specializzata nella ricerca nei settori ambiente e energia) ha inoltre stimato che, qualora l Ecobonus fosse confermato anche per le annualità 2018-2020, il beneficio netto (differenza tra benefici e costi) per il sistema Paese derivante dalla diffusione della microcogenerazione sarebbe di circa 79 milioni di euro, ovvero ben 1,8 euro per ogni euro di minor gettito fiscale derivante sia dall estensione della detrazione fiscale al 65 per cento agli impianti di microcogenerazione sia dalle minori imposte incassate a causa della riduzione nei consumi di gas metano. Tra le principali voci di beneficio vi sono il risparmio di energia primaria, che rappresenta di gran lunga quella più consistente, il maggiore gettito fiscale generato dalle attività svolte lungo la catena del valore, che si caratterizza per un importante presenza di operatori industriali nazionali e non unicamente installatori o distributori di prodotti come nel caso di altre tecnologie, le ricadute ambientali in termini di minori emissioni e le ricadute economiche dirette ed indirette derivanti dallo sviluppo del business e dai benefici sul fronte dell occupazione. La stima riportata in tale studio non considera nel calcolo del risparmio economico per l Italia un altro aspetto importante: il contributo della microcogenerazione al contenimento dei valori d inquinamento previsti dalla direttiva 2008/50/CE (qualità dell ariaambiente). Il nostro Paese è infatti oggetto di procedure di infrazione da parte dell Unione europea per il superamento dei valori limite di PM 10 e biossido di azoto (NO 2 ), procedure che potrebbero comportare pesanti sanzioni economiche. Nel 2015 le emissioni di PM 10 nelle regioni della Pianura Padana (Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia- Romagna) hanno superato la soglia di 50 μg/m3 per più di 35 volte; simile la situazione per quanto riguarda il biossido di azoto (NO 2 ) che ha visto nel 2014 ben 10 capoluoghi di provincia su 93 monitorati oltre il limite normativo di 400 μg/m3 come media annua. La diffusione della microcogenerazione grazie alle ottime performance ambientali che caratterizzano tali soluzioni condurrebbe ad una forte riduzione di en-

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2851 trambi i fattori inquinanti, con un minor rischio di esposizioni e concentrazioni degli stessi particolarmente dannosi per la salute, e potrebbe evitare o ridurre le sanzioni dell Unione europea alle regioni italiane coinvolte. Il comma 2 dell articolo unico prevede la soppressione della licenza di officina elettrica per i microcogeneratori con potenza elettrica fino a 50 kw, licenza obbligatoria per potenze elettriche superiori a 1 kw come previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. L articolo 52 del suddetto testo unico cosiddetto delle accise (TUA) prevede che l energia elettrica (codice NC 2716) sia sottoposta ad accisa, con l applicazione delle aliquote di cui all allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l energia elettrica prodotta per uso proprio. Tale accisa è pari a 0,0125 euro per kwh di energia elettrica prodotta nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni (per i consumi mensili fino a 200.000 kwh). L articolo 53 dello stesso TUA prevede, inoltre, che i soggetti al pagamento dell accisa sull energia elettrica siano gli esercenti delle officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio. Entrambi gli articoli trovano applicazione anche nel caso di microcogeneratori alimentati a fonti non rinnovabili. Il punto 11 della tabella A allegata al TUA prevede «Aliquote specifiche relative ad alcuni prodotti energetici destinati a particolari impieghi» per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica in impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l accisa sull energia elettrica. In tali casi l accisa per il gas naturale è pari a euro 0,0004493 per m 3. Tale agevolazione è accordata ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; in particolar modo in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore (e, quindi, anche per la microcogenerazione), ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico. A oggi la microcogenerazione può dunque godere di un agevolazione sul combustibile impiegato nella produzione di energia elettrica, la cui accisa in riferimento al gas naturale è pari a euro 0,0004493 per m 3 e viene applicata a 0,22 smc di gas naturale per ogni kwh elettrico prodotto. Per godere di tale agevolazione è necessaria l installazione di un contatore elettrico fiscale da utilizzare anche per l accertamento e la liquidazione dell accisa sull energia elettrica prodotta (0,0125 euro/kwh). In particolar modo, con riguardo a quest ultimo punto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 27 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2012, recante semplificazioni per impianti di micro-cogenerazione ad alto rendimento, all articolo 4 prevede che: l accisa debba essere versata in due acconti al 16 marzo e al 16 novembre con conguaglio al marzo successivo; sia obbligatorio contabilizzare le misure di energia elettrica su di un apposito registro, aggiornato due volte l anno, nei mesi di giugno e dicembre, con l indicazione delle letture dei contatori installati nell officina. Risulta evidente che, ai fini fiscali, l installazione di un contatore elettrico (ad un costo di circa 2000 euro per ciascuna unità installata) e gli adempimenti sopra citati pesino in maniera rilevante sugli importi necessari all installazione di un microcogeneratore (qualche decina di migliaia di euro in media) e sui conseguenti benefici. Lo stesso decreto del Ministro dell economia e delle finanze prevede che l accertamento e la liquidazione dell accisa sull ener-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2851 gia elettrica per officine elettriche di microcogenerazione non dotate di contatori elettrici fiscali possa avvenire comunque previa la stipula di un apposito atto di convenzione sulla base della potenza elettrica dell impianto e delle ore di funzionamento stimate (in caso l officina sia dotata di misuratore del combustibile dedicato e sia alimentata da gas naturale); tuttavia questa formula ridurrebbe di quasi la metà la quota parte di combustibile a cui va applicata l accisa agevolata per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica. Non vi è dunque alcun modo di evitare l installazione di un contatore fiscale di energia elettrica e di mantenere allo stesso tempo l intero beneficio dovuto all agevolazione su combustibile per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica. Inoltre, il decreto del Ministro dell economia e delle finanze all articolo 2 prevede che la denuncia di attivazione di officina di microcogenerazione debba contenere: planimetria con evidenziati la linea di adduzione del combustibile e la posizione dell inerente contatore; schema unifilare; schema sintetico della rete di distribuzione dell energia termica prodotta; schema sintetico a blocchi dei carichi termici e di quelli elettrici alimentati; caratteristiche tecniche dell impianto; indicazione dei consumi dei carichi elettrici allacciati. Da tutto quanto sopra riportato, risulta evidente che gli adempimenti fiscali necessari per l installazione di un microcogeneratore comportano costi e adempimenti eccessivi per un piccolo impianto che, per sua definizione, non supera mai la potenza elettrica di 50 kw. Per questi motivi il presente disegno di legge propone al comma 2 dell articolo 1 l esenzione dall accisa sull energia elettrica prodotta con i microcogeneratori. Quanto ai minori introiti per il bilancio dello Stato, si stima che il mercato annuo di tali macchine possa assestarsi, anche per effetto di tale semplificazione, sui 4.500 kw di nuova potenza installata annua. Considerato che l accisa ammonta a 0,0125 euro per kwh, ipotizzando 8.700 ore di funzionamento annuo e 39.150.000 kwh di energia elettrica prodotta (8.700 x 4.500), si ottiene un valore prossimo ai 500.000 euro all anno di minor gettito fiscale sull energia elettrica prodotta da microcogeneratori.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2851 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All articolo 14, comma 2, del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) per l acquisto e la posa in opera di unità di microcogenerazione sostenute dal 1º giugno 2017 al 31 dicembre 2021, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Le unità di microcogenerazione sono definite dall articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e disciplinate dall articolo 27, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99». 2. All articolo 52, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «non superiore a 20 kw» sono aggiunte le seguenti: «nonché prodotta con unità di microcogenerazione così come definite dall articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e disciplinate dall articolo 27, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99». 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, valutati in 1 milione di euro per l anno 2017 e in 1.500.000 euro annui dall anno 2018 all anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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