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REGOLAMENTI PER IL COMPOSTAGGIO LOCALE E DI COMUNITÀ Regione Sicilia www.associazioneitalianacompostaggio.it Fa la cosa giusta! Sicilia

La Sicilia è la prima regione in Italia a dotarsi di Schemi di Regolamento comunali per il Domestico, Locale e di Comunità, destinati ai Comuni dell isola. Infatti il 13 luglio 2018, con Delibera di Giunta Regionale n. 252, sono state approvate le «Linee guida destinate ai Comuni per l adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio Apprezzamento»

COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ LOCALE (O DI PROSSIMITÀ)

COMPOSTAGGIO LOCALE (O DI PROSSIMITÀ) Il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente le 80 Ton/annue. D.Lgs. n. 152/2006 - art. 214, comma 7-bis Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell apparecchiatura o direttamente dall utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ Il compostaggio di comunità è una tipologia di compostaggio, effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l ausilio di un attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue, al fine dell utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. Tali utenze sono associate in un organismo collettivo di cui può essere socio il Comune territorialmente competente. D.Lgs. n. 152/2006 - art. 183, comma 1, lett. qq-bis di comunità : compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. L art. 3 del DM n. 266 del 29 dicembre 2016, inoltre, riporta la procedura semplificata che l organismo collettivo deve seguire per intraprendere l attività di compostaggio di comunità, previo invio, al comune territorialmente competente, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO locale a) D.Lgs. n. 152/2006 art. 214, comma 7-bis; b) D.Lgs. n. 221/2015 art. 37 Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico. di comunità a) D.Lgs. n. 152/2006 art. 183, comma 1, lett. qq-bis; b) D.Lgs. n. 221/2015 art. 38 Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici; c) D.M. 266/2016 Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici (omissis).

SOGGETTI INTERESSATI locale I Comuni. di comunità Utenze domestiche e non domestiche associate in un organismo collettivo, che può essere: un Condominio; un Associazione; un Consorzio; una Società non Industriale ovvero altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un attività di compostaggio di comunità. Il Comune territorialmente competente può essere socio dell organismo collettivo.

APPARECCHIATURE Apparecchiature elettromeccaniche (fino a 80 ton/anno) e/o statiche. locale di comunità Nello stesso Comune è consentita l autorizzazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello consentito per legge (130 ton/anno). Taglie T/anno massime trattate Denominazione taglia apparecchiatura T1 10 PICCOLA T2 60 MEDIA T3 130 GRANDE Per (T1) la apparecchiatura utilizzabile può essere di tipo statico o elettromeccanico; per (T2) e (T3) l apparecchiatura utilizzabile deve essere di tipo elettromeccanico.

APPARECCHIATURA STATICA APPARECCHIATURA ELETTROMECCANICA

AUTORIZZAZIONI Il Comune deve: locale nominare un soggetto Gestore dell apparecchiatura che deve avere i requisiti di legge; predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività); acquisire il parere favorevole da parte dell'agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente (ARPA) competente in merito al regolamento di gestione. È consentita nello stesso Comune l attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge (80 ton/annue). di comunità L organismo collettivo deve: approvare l installazione della apparecchiatura e adottare il regolamento sulla organizzazione della attività di compostaggio di comunità; redigere la SCIA ai sensi dell art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e delle disposizioni previste dall art.3 del DM 266/2016 (Allegato 1) e predisporre un Piano di utilizzo del compost; dotarsi di un soggetto Responsabile e di un soggetto Conduttore.

locale L apparecchiatura deve essere gestita da personale esperto, appositamente formato, dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore. Il GESTORE DELL APPARECCHIATURA sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, nel caso il responsabile dell istallazione dell apparecchiatura sia l amministrazione comunale, o dell Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti. Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso la nomina del gestore e l accettazione dell incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all Amministrazione regionale competente. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall Allegato 2 del Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

di comunità L organismo collettivo nomina un RESPONSABILE DELL APPARECCHIATURA, che deve partecipare ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell apparecchiatura, per ottenere un apposito attestato. Per gli organismi collettivi che utilizzano un apparecchiatura con capacità di trattamento complessiva di rifiuti annui inferiore ad una tonnellata non è prevista la figura del Conduttore. Per organismi collettivi con produzione di rifiuto organico superiore a 1 tonnellata annua, l apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità dovrà essere gestita da un CONDUTTORE QUALIFICATO, individuato dall organismo collettivo. Il conduttore dovrà essere munito di un attestazione di frequenza ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell apparecchiatura, per l ottenimento di qualifica di conduttore. La nomina del Conduttore e l accettazione dell incarico dovranno risultare da un atto scritto che andrà comunicato al Comune territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all Azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La SCIA, redatta da parte del Responsabile dell organismo collettivo, andrà trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Comune territorialmente competente in cui si prevede l istallazione della apparecchiatura. Il Comune la trasmetterà all azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani che provvederà a sospendere il servizio di ritiro della frazione organica prodotta dalle utenze appartenenti all organismo collettivo.

UBICAZIONE DELL APPARECCHIATURA locale Area del territorio comunale, o del Comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (D.Lgs n. 42/2004). All interno di Centri Comunali di Raccolta (previa separazione), di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (coperture e tettoie per la salvaguardia dagli eventi atmosferici). di comunità Aree nella disponibilità giuridica dell organismo collettivo e in ogni caso nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse. L apparecchiatura può essere ubicata in terreni agricoli e demaniali, purché la sua localizzazione deve essere nota, accessibile e verificabile da parte degli organi di controllo. Localizzazione nota e accessibile, affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Per incentivare il processo di compostaggio, il Dipartimento Acque e Rifiuti ha in procinto l emanazione di un bando a valere sul PO FESR 2014/2020, Azione 6.1.1, per il finanziamento di attrezzature ed apparecchiature per il compostaggio locale e di comunità, per un totale di oltre 16 milioni di euro. La pre-informazione è pubblicata sul sito del Dipartimento Regionale. «Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici»

I soggetti competenti nella raccolta e nella gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare i Sindaci ed i Presidenti dei Consigli comunali dovrebbero provvedere all approvazione in Consiglio comunale dei Regolamenti su domestico locale di comunità per favorire ed avviare le pratiche di trattamento in loco della frazione organica del rifiuto con conseguente incremento delle percentuali di raccolta differenziata, così come previsto dalla legislazione nazionale ed in conformità con le Direttive Europee.

Grazie per l attenzione!!! info@associazioneitalianacompostaggio.it www.associazioneitalianacompostaggio.it

REGOLAMENTI PER IL COMPOSTAGGIO LOCALE E DI COMUNITÀ Regione Sicilia www.associazioneitalianacompostaggio.it Fa la cosa giusta! Sicilia 09 Novembre 2018, Palermo 1 1

La Sicilia è la prima regione in Italia a dotarsi di Schemi di Regolamento comunali per il Domestico, Locale e di Comunità, destinati ai Comuni dell isola. Infatti il 13 luglio 2018, con Delibera di Giunta Regionale n. 252, sono state approvate le «Linee guida destinate ai Comuni per l adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio Apprezzamento» 2

COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ LOCALE (O DI PROSSIMITÀ) 3

COMPOSTAGGIO LOCALE (O DI PROSSIMITÀ) Il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente le 80 Ton/annue. D.Lgs. n. 152/2006 - art. 214, comma 7-bis Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell apparecchiatura o direttamente dall utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta. 4

COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ Il compostaggio di comunità è una tipologia di compostaggio, effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l ausilio di un attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue, al fine dell utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. Tali utenze sono associate in un organismo collettivo di cui può essere socio il Comune territorialmente competente. D.Lgs. n. 152/2006 - art. 183, comma 1, lett. qq-bis di comunità : compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. L art. 3 del DM n. 266 del 29 dicembre 2016, inoltre, riporta la procedura semplificata che l organismo collettivo deve seguire per intraprendere l attività di compostaggio di comunità, previo invio, al comune territorialmente competente, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 5

NORMATIVA DI RIFERIMENTO locale a) D.Lgs. n. 152/2006 art. 214, comma 7-bis; b) D.Lgs. n. 221/2015 art. 37 Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico. di comunità a) D.Lgs. n. 152/2006 art. 183, comma 1, lett. qq-bis; b) D.Lgs. n. 221/2015 art. 38 Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici; c) D.M. 266/2016 Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici (omissis). 6

SOGGETTI INTERESSATI locale I Comuni. di comunità Utenze domestiche e non domestiche associate in un organismo collettivo, che può essere: un Condominio; un Associazione; un Consorzio; una Società non Industriale ovvero altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un attività di compostaggio di comunità. Il Comune territorialmente competente può essere socio dell organismo collettivo. 7

APPARECCHIATURE Apparecchiature elettromeccaniche (fino a 80 ton/anno) e/o statiche. locale di comunità Nello stesso Comune è consentita l autorizzazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello consentito per legge (130 ton/anno). Taglie T/anno massime trattate Denominazione taglia apparecchiatura T1 10 PICCOLA T2 60 MEDIA T3 130 GRANDE Per (T1) la apparecchiatura utilizzabile può essere di tipo statico o elettromeccanico; per (T2) e (T3) l apparecchiatura utilizzabile deve essere di tipo elettromeccanico. 8

APPARECCHIATURA STATICA APPARECCHIATURA ELETTROMECCANICA 9

AUTORIZZAZIONI Il Comune deve: locale nominare un soggetto Gestore dell apparecchiatura che deve avere i requisiti di legge; predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività); acquisire il parere favorevole da parte dell'agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente (ARPA) competente in merito al regolamento di gestione. È consentita nello stesso Comune l attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge (80 ton/annue). di comunità L organismo collettivo deve: approvare l installazione della apparecchiatura e adottare il regolamento sulla organizzazione della attività di compostaggio di comunità; redigere la SCIA ai sensi dell art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e delle disposizioni previste dall art.3 del DM 266/2016 (Allegato 1) e predisporre un Piano di utilizzo del compost; dotarsi di un soggetto Responsabile e di un soggetto Conduttore. 10

locale L apparecchiatura deve essere gestita da personale esperto, appositamente formato, dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore. Il GESTORE DELL APPARECCHIATURA sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, nel caso il responsabile dell istallazione dell apparecchiatura sia l amministrazione comunale, o dell Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti. Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso la nomina del gestore e l accettazione dell incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all Amministrazione regionale competente. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall Allegato 2 del Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. 11

di comunità L organismo collettivo nomina un RESPONSABILE DELL APPARECCHIATURA, che deve partecipare ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell apparecchiatura, per ottenere un apposito attestato. Per gli organismi collettivi che utilizzano un apparecchiatura con capacità di trattamento complessiva di rifiuti annui inferiore ad una tonnellata non è prevista la figura del Conduttore. Per organismi collettivi con produzione di rifiuto organico superiore a 1 tonnellata annua, l apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità dovrà essere gestita da un CONDUTTORE QUALIFICATO, individuato dall organismo collettivo. Il conduttore dovrà essere munito di un attestazione di frequenza ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell apparecchiatura, per l ottenimento di qualifica di conduttore. La nomina del Conduttore e l accettazione dell incarico dovranno risultare da un atto scritto che andrà comunicato al Comune territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all Azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La SCIA, redatta da parte del Responsabile dell organismo collettivo, andrà trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Comune territorialmente competente in cui si prevede l istallazione della apparecchiatura. Il Comune la trasmetterà all azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani che provvederà a sospendere il servizio di ritiro della frazione organica prodotta dalle utenze appartenenti all organismo collettivo. 12

UBICAZIONE DELL APPARECCHIATURA locale Area del territorio comunale, o del Comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (D.Lgs n. 42/2004). All interno di Centri Comunali di Raccolta (previa separazione), di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (coperture e tettoie per la salvaguardia dagli eventi atmosferici). di comunità Aree nella disponibilità giuridica dell organismo collettivo e in ogni caso nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse. L apparecchiatura può essere ubicata in terreni agricoli e demaniali, purché la sua localizzazione deve essere nota, accessibile e verificabile da parte degli organi di controllo. Localizzazione nota e accessibile, affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati. 13

Per incentivare il processo di compostaggio, il Dipartimento Acque e Rifiuti ha in procinto l emanazione di un bando a valere sul PO FESR 2014/2020, Azione 6.1.1, per il finanziamento di attrezzature ed apparecchiature per il compostaggio locale e di comunità, per un totale di oltre 16 milioni di euro. La pre-informazione è pubblicata sul sito del Dipartimento Regionale. «Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici» 14

I soggetti competenti nella raccolta e nella gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare i Sindaci ed i Presidenti dei Consigli comunali dovrebbero provvedere all approvazione in Consiglio comunale dei Regolamenti su domestico locale di comunità per favorire ed avviare le pratiche di trattamento in loco della frazione organica del rifiuto con conseguente incremento delle percentuali di raccolta differenziata, così come previsto dalla legislazione nazionale ed in conformità con le Direttive Europee. 15

Grazie per l attenzione!!! info@associazioneitalianacompostaggio.it www.associazioneitalianacompostaggio.it 16 16