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DETERMINAZIONE N /4899/F.P. DEL

Transcript:

DETERMINAZIONE Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria (ambulatorio medico e ambulatorio di recupero e riabilitazione funzionale) denominata Centro Medico Riabilitativo Terranoa, con sede operativa al piano terra, in Via Malpighi n.1, nel Comune di Olbia, facente capo alla Società Villa San Giuseppe S.r.l. VISTI il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 8 bis, 8 ter e 8 quater; il D.P.R. del 14.01.1997 Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private ; la L.R. 28.07.2006, n. 10, recante Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26/01/1995, n. 5 e ss.mm.ii.; la D.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010 dal titolo Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Approvazione dei requisiti generali e ulteriori per il rilascio dell accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Approvazione del percorso e delle relative procedure per il passaggio dall accreditamento transitorio all accreditamento provvisorio e per il rilascio dell accreditamento definitivo istituzionale entro il 30/12/2010 delle strutture sanitarie e socio sanitarie. Approvazione Definitiva. ; la D.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010 dal titolo: Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Revisione ed integrazione dei requisiti minimi generali e specifici per l autorizzazione all esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Classificazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private con conseguente attribuzione delle competenze autorizzative agli enti preposti. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 34/26 del 18/10/2010 ; - la D.G.R. n. 33/29 del 08.08.2013 dal titolo Parametri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e del parere sulla funzionalità propedeutico all'accreditamento per attività sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ; la D.G.R. n. 67/22 del 29.12.2015 dal titolo Reingegnerizzazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all esercizio e di accreditamento istituzionale. Validità temporale dei provvedimenti e contributo alle spese dei componenti del nucleo tecnico di accreditamento. ; - D.G.R. n. 13/17 del 04.03.2008 dal titolo Autorizzazione all esercizio di attività sanitarie negli studi professionali medici, negli ambulatori medici e negli studi professionali di fisioterapia. Procedure di accreditamento per gli studi professionali di fisioterapia. - la D.G.R. n. 34/27 del 18.10.2010 nonché la D.G.R. n. 47/41 del 30.12.2010 recanti: Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Definizione del fabbisogno sulle prestazioni ambulatoriali nella Regione Sardegna. Procedure per il rilascio del parere di compatibilità e funzionalità. Approvazione Definitiva ; 1/4

- la D.G.R. n. 33/26 del 08.08.2013 avente ad oggetto Indirizzi applicativi della D.G.R. n. 47/43 del 30/12/2010. Linee guida sulle procedure ed i parametri da adottare per la verifica della capacità operativa delle strutture sanitarie pubbliche e private. Regolamento inerente le funzioni ed i compiti del Servizio competente dell'assessorato e del Nucleo Tecnico per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti alle strutture sanitarie e socio sanitarie ; il Decreto dell Assessore dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale n. A/12 del 15.02.2016 dal titolo Rinnovo del Nucleo Tecnico e del Gruppo di Verifica Regionale per le autorizzazioni e gli accreditamenti per le strutture sanitarie e socio sanitarie ; il Decreto dell Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 9438/24 del 28.03.2018, con il quale sono state conferite al dott. Federico Argiolas le funzioni di Direttore del Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico presso la Direzione generale della Sanità; l art. 30, comma 4, L.R. 13.11.1998, n. 31, come sostituito dall art. 12, comma 1, L.R. 25.11.2014, n. 24, con il quale si dispone che In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, comma 4-bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima [ ] ; CONSIDERATA l attuale vacanza del titolare della Direzione del Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico presso la Direzione generale della Sanità e considerato che il Dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, è attualmente individuato nel dott. Federico Argiolas PRESO ATTO - della determinazione del SUAPE territorialmente competente, riguardante la conclusione del procedimento unico n. 541 del 27/12/2017, con esito positivo, relativamente alla richiesta di parere di compatibilità per la realizzazione dell ambulatorio plurispecialistico in oggetto (Rif: pratica SUAPE C.U. n. 19504); - dell istanza datata 15.03.2018, prot. RAS n. 7185 del 15.03.2018, presentata dal Dott. Giuseppe Casillo, rappresentante legale della struttura sanitaria (Ambulatorio medico e ambulatorio di recupero e riabilitazione funzionale) denominata Centro Medico Riabilitativo Terranoa, ubicata al piano terra, in Via Malpighi n.1, nel Comune di Olbia, facente capo alla società Villa San Giuseppe S.r.l, inerente la richiesta di autorizzazione all esercizio dell attività sanitaria in oggetto, come meglio descritta nella documentazione acquisita agli atti di questo ufficio; - della comunicazione dell avvio del procedimento e della nomina dell istruttore referente, datata 16/03/2018, prot. RAS n. 7390; - della Relazione amministrativa (prot. RAS n. 9404/int. del 10/04/2018) redatta dell istruttore referente, riguardante la situazione della struttura agli atti e l esame della documentazione allegata all stanza; - della Nomina dei componenti del Gruppo di verifica (prot. RAS n. 9816 del 13/04/2018); - del Piano di verifica disposto dal Gruppo di verifica (prot. RAS 13415/int. del 29/05/2018) - del Verbale della visita di verifica redatto dai componenti del Gruppo di verifica in occasione dell audit tenutosi presso la struttura interessata in data 01/06/2018, prot. RAS n. 15024/int del 18/06/2018, nonché della documentazione prodotta dal responsabile della struttura, acquisita durante la visita di verifica (prot. RAS 16613/int. del 05/07/2018); 2/4

- della Relazione motivata con la quale il Nucleo Tecnico ha espresso il parere favorevole per l autorizzazione all esercizio per la struttura in argomento per l attività di specialistica ambulatoriale (ambulatorio medico e ambulatorio di recupero e riabilitazione funzionale), nella riunione collegiale avvenuta in data 06/06/2018, prot. RAS n. 14287 del 08/06/2018; - della Relazione tecnico-scientifica sulla congruità delle ore lavorative e con le prestazioni dichiarate, sottoscritta dai medesimi componenti del Gruppo di verifica in data 05/06/2018 (allegata all anzidetta Relazione motivata (prot. RAS n. 14287 del 08/06/2018); - del Rapporto finale di verifica redatto e sottoscritto in data 05/06/2018 dai componenti del Gruppo di verifica a conclusione dell attività di verifica documentale e di audit presso la struttura in oggetto, anch esso allegato alla suddetta Relazione motivata (prot. RAS n. 14287 del 08/06/2018); - della nota prot. RAS n. 17342/int con la quale l istruttore referente ha inviato al Nucleo Tecnico una nuova Relazione tecnico-scientifica corretta dai componenti del Gruppo di verifica, sostitutiva della precedente, da sottoporre alla ratifica nella successiva seduta del Nucleo Tecnico; - dell ulteriore Relazione motivata con la quale il Nucleo Tecnico ha recepito e approvato la nuova Relazione tecnico-scientifica corretta dai componenti del Gruppo di verifica, sostitutiva della precedente, nella riunione collegiale avvenuta in data 11/07/2018, prot. RAS n. 17243 del 12/07/2018; - della nota del 13/07/2018, prot. RAS n. 17373/int, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composta da numero 3 (tre) pagine, contenente gli atti tecnico amministrativi trasmessi dall istruttore referente; CONSIDERATO - che in data 01/06/2018 è stato effettuato, dai componenti del Nucleo Tecnico incaricati, un audit finalizzato a verificare il possesso dei requisiti generali autorizzativi e specifici per la tipologia di strutture esercitanti attività di riabilitazione territoriale e di recupero e riabilitazione funzionale; - che dal Rapporto finale di verifica redatto e sottoscritto in data 05/06/2018 dai componenti del Gruppo di verifica a conclusione dell attività di verifica documentale e di audit presso la struttura in oggetto non sono emerse particolari carenze per ciò che concerne i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici e organizzativi della struttura di cui trattasi; - che, come risulta dalla documentazione integrativa prodotta dal rappresentante legale della struttura sanitaria in sede di audit, a causa della carenza del personale medico le prestazioni di visita generale (codice 89.7) per le specialistiche di Neurologia, Radiologia, Pneumologia e Dietologia già autorizzate, indicate nell allegato 1 presentato a corredo dell istanza in oggetto, debbano intendersi momentaneamente procrastinate, e che pertanto le prestazioni di cui al codice 89.7 sono ridotte a n. 2350, per le sole branche specialistiche di Reumatologia, Ortopedia e Fisiatria; - che dalla Relazione tecnico-scientifica sostitutiva di quella precedentemente prodotta, sottoscritta dai componenti del Gruppo di verifica in data 05/06/2018, il volume annuo di prestazioni, così ridimensionato, risulta congruo con il numero di ore lavoro disponibili; - che nella Relazione motivata del 06/06/2018, prot. RAS n. 14287 e nella successiva Relazione motivata del 12/07/2018, prot. RAS n. 17243, predisposte dal Nucleo tecnico riunitosi, rispettivamente, in data 08/06/2018 e 11/07/2018, l organismo collegiale ha espresso parere favorevole al rilascio dell autorizzazione all esercizio della struttura in oggetto, ratificando e facendo proprie le conclusioni contenute nel Rapporto finale di verifica redatto dal del Gruppo di verifica in data 05/06/2018, allegato alla stessa Relazione motivata per farne parte integrante e sostanziale; 3/4

RITENUTO - alla luce di tutto quanto sopra esposto, di poter concedere alla struttura in oggetto, denominata Centro Medico Riabilitativo Terranoa, con sede operativa al piano terra, in Via Malpighi n.1, nel Comune di Olbia facente capo alla società Villa San Giuseppe S.r.l., l autorizzazione all esercizio per le prestazioni e i volumi di attività annuali elencati nell allegato A al presente provvedimento, composto da n. 1 (una) pagina, per costituirne parte integrante e sostanziale; DETERMINA ART. 1 Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in conformità a quanto indicato nelle premesse, si concede alla struttura sanitaria erogante l attività di ambulatorio medico e ambulatorio di recupero e riabilitazione funzionale, denominata Centro Medico Riabilitativo Terranoa, con sede operativa al piano terra, in Via Malpighi n.1, nel Comune di Olbia, come meglio identificata nell allegato grafico che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facente capo alla società Villa San Giuseppe S.r.l., l Autorizzazione all esercizio per le prestazioni e i volumi di attività annuali elencati nell allegato A al presente provvedimento, composto da n. 1 (una) pagina, per costituirne parte integrante e sostanziale. ART. 2 Il Direttore sanitario responsabile della struttura di cui al precedente articolo è il dott. Guido Sari, nato a Carbonia il 26.06.1971, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Medicina Fisica Riabilitativa. ART. 3 Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, qualunque variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa, attinente alla struttura, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte degli organismi competenti. Ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L.R. n. 31 del 13/11/1998, la presente Determinazione è comunicata all'assessore dell'igiene, Sanità e dell'assistenza Sociale. La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna ed è reperibile al seguente percorso: Struttura organizzativa > Assessorato dell Igiene e sanità e dell Assistenza sociale - Direzione generale della Sanità > Servizi - Atti. Il Direttore del Servizio (art. 30, comma 4, LR 31/1998 e s.m.i.) Dott. Federico Argiolas (Firmato Digitalmente) Dott. M. Baldini / Sett. 6.1 Dott.ssa C. Porcu / Coord. Sett. 6.1 4/4

Firmato digitalmente da FEDERICO ARGIOLAS