TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

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Allegato B TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 1. Parti comuni di abitazioni condominiali Ai sensi dell art. 4 c. 8 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 parti comuni condominii ). 2. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard Ai sensi dell art. 12 c. 6 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è pari a 40 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 2.080 litri per le Utenze Domestiche ed è pari a 120 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 6.240 litri per le Utenze Non Domestiche. 3. Uso stagionale o non continuativo art. 14 c. 5 lettera a) del regolamento: per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell anno non superiore a 180 giorni. art. 14 c. 5 lettera c) del regolamento: per i locali e aree diverse dalle abitazioni adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, per un periodo complessivo nel corso dell anno non superiore a 180 giorni; la quota variabile è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione, che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni. Ai sensi dell art. 15 c. 6 del regolamento, nei casi di cui sopra si considera un numero di componenti pari a 1 (uno). 4. Tariffa giornaliera Ai sensi dell art.16 c. 2 del regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa fissa annuale, incrementata del 50%. 5. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità utenze domestiche Ai sensi dell art. 18 dal c. 4 al c. 6 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio

aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della parte fissa della tariffa. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell art. 18 c. 7 del regolamento si applica la riduzione del 15% della parte fissa della tariffa. 6. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta utenze domestiche Ai sensi dell art. 18 c. 8 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della parte fissa della tariffa: TIPOLOGIA DI RIFIUTO (limite di 1.000 kg per ciascun conferimento) CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PER AUTO), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI LAMPADE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI TV E MONITOR (max 3 conferimenti /anno) E RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso min conferimento 20 kg) FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 conferimenti/anno) RIDUZIONE 0,05 /kg 0,10 /kg 0,35 /kg 1,00 /conferimento 3,00 /conferimento 7. Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari utenze domestiche Ai sensi dell art. 18 c. 9 del regolamento, la riduzione relativa all utilizzo di presidi medico sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 117 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva. Ai sensi dell art. 18 c. 9 del regolamento, la riduzione relativa all utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell anagrafe comunale. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 3.120 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 104 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 78 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

8. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari Utenze Non Domestiche Ai sensi dell art. 19 c. 16 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura: a) l Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l elenco delle UND cui riconoscere l agevolazione; b) per le UND di cui all elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 2.080 litri annuali (nel caso di pannolini) e pari a 4.160 litri annuali (nel caso di presidi medico-sanitari) per ogni soggetto agevolato. Per soggetto agevolato si intende: - per case di cura e similari numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall Amministrazione Comunale); - per asili e similari numero di posti bimbo di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall Amministrazione Comunale); - per micro-nidi numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall Amministrazione Comunale); - per le case famiglia numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall Amministrazione Comunale). I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva. I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell art. 12 c. 3 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari. Se la superficie destinata all attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la parte fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica). 9. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo Ai sensi dell art. 19 c. 4 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti assimilati per quantitativi fino a una soglia annua, al di sopra della quale detti rifiuti non sono assimilati agli urbani e mantengono la

classificazione di rifiuti speciali, pari a: 2 x Kd x Superficie dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è l indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva deliberato dal Comune. La tariffa è ridotta nella parte fissa in termini assoluti di 0,10 /kg. La riduzione non può comunque superare il 30% della parte fissa della tariffa. 10. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità utenze non domestiche Ai sensi dell art. 19 dal c. 5 al c. 7 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della parte fissa della tariffa. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell art. 19 c. 8 del regolamento si applica la riduzione del 15% della parte fissa della tariffa. 11. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta utenze non domestiche Ai sensi dell art. 19 c. 9 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze non domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della parte fissa della tariffa: TIPOLOGIA DI RIFIUTO (limite di 3.000 kg per ciascun conferimento) IMBALLAGGI IN VETRO IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E METALLICI OLI VEGETALI RIDUZIONE 0,05 /kg 0,10 /kg 0,35 /kg 12. Ulteriori riduzioni Ai sensi dell art. 20 del regolamento, si approva la seguente riduzione: Per le utenze domestiche, il cui nucleo familiare sia interamente composto da utenti che abbiano compiuto il 70 anno di età e con ISEE uguale o inferiore a 25.000 è prevista una riduzione del 15% della parte fissa della tariffa. La riduzione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto (compimento del 70 anno di età), se l istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione (30 giorni), altrimenti dalla data di presentazione dell istanza. Per gli anni successivi al primo anno per istanze presentate entro il 31 marzo la riduzione sarà riconosciuta con decorrenza 1 gennaio del medesimo anno.

L istanza deve essere presentata al Comune, che trasmetterà al gestore quanto prima e comunque a seguito di verifiche di propria competenza l elenco dei soggetti che hanno diritto alla riduzione e le relative decorrenze. L importo totale della presente riduzione trova copertura nel capitolo del Bilancio di previsione 2019 al capitolo Sgravi e restituzione dei tributi. 13. Pluralità di riduzioni e agevolazioni Ai sensi dell art. 21 c. 3 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della somma di quota fissa e quota variabile di base. 14. SANZIONI (art. 11) VIOLAZIONE Mancato ritiro della dotazione standard per il conferimento di rifiuti ART. DI RIFERIMENTO art. 12, c. 6 50 SANZIONE Omesso versamento degli importi dovuti Insufficiente/ritardato versamento degli importi dovuti art. 10 art. 10 Infedele comunicazione art. 7 50,00 La sanzione è compresa tra un minimo di 50 e un massimo di 500 così calcolata: 30% dell importo non versato La sanzione è compresa tra un minimo di 50 e un massimo di 500 così calcolata: 30% dell importo non versato o versato tardivamente Omessa presentazione della comunicazione art. 7 50,00