Ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli

Documenti analoghi
tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.

nella media pluriennale, al reddito dell azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.

Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà

Ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Codice delle obbligazioni

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 1 agosto 2015)

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

del 4 ottobre 1985 (Stato 1 settembre 2008)

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Codice delle obbligazioni

Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie

Ordinanza concernente l aiuto alle vittime di reati

del 4 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della Commissione federale delle banche

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza del DATEC concernente l acquisto di terreni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata

del 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2016)

Aziende agricole - Differimento dell imposta in caso di affitto

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Ordinanza concernente l imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell attività lucrativa indipendente

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la locazione e l affitto di locali d abitazione o commerciali

Ordinanza

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Legge federale concernente l imposizione della proprietà abitativa privata

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell energia (OE-En) 1

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente la locazione e l affitto di locali d abitazione o commerciali

Ordinanza concernente l entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi

concernente il cambio di sistema nell ambito dell imposizione della proprietà abitativa

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Ordinanza concernente la locazione e l affitto di locali d abitazione o commerciali

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Legge federale sul diritto fondiario rurale

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1

Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

del 4 ottobre 1985 (Stato 13 giugno 2006)

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie. (OCoR) 1. del 12 aprile 1995 (Stato 9 luglio 2002)

Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

del 4 ottobre 1985 (Stato 2 dicembre 2003)

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Progetto per l indagine conoscitiva

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Transcript:

Ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli (Ordinanza sui fitti agricoli, OFAgr) 1 dell 11 febbraio 1987 (Stato 1 aprile 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 capoverso 2 e 40 capoversi 1 e 3 della legge federale del 4 ottobre 1985 2 sull affitto agricolo (LAAgr), 3 ordina: Sezione 1: Basi Art. 1 4 1 Il tasso di interesse del valore di reddito è fissato al 3,05 per cento. 5 2 Il valore di reddito, il valore locativo, le esigenze normali di spazio abitabile, il punteggio rettificato del terreno e la durata totale di utilizzazione sono definiti conformemente all ordinanza del 4 ottobre 1993 6 sul diritto fondiario rurale (ODFR). Sezione 2: Fitto per un azienda agricola Art. 2 Elementi del fitto Il fitto massimo autorizzato per un azienda agricola comprende l interesse del valore di reddito e gli oneri del locatore. Art. 3 7 Interesse L interesse ammonta al 3,05 per cento del valore di reddito dell azienda agricola, compresi gli edifici ed eventuali colture permanenti, comprese le infrastrutture di base. RU 1987 406 1 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 2 RS 221.213.2 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1 feb. 1996 (RU 1995 5150). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 6 RS 211.412.110 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 1

Disposizioni di complemento e d applicazione del CO Art. 4 Oneri del locatore 1 Gli oneri del locatore si compongono dei seguenti elementi: a. terreno: una percentuale dell 1,1 per cento del valore di reddito per ammortamenti e manutenzione; b. edifici di economia rurale e infrastrutture di base per le colture permanenti: una percentuale del 6,5 per cento del valore di reddito per ammortamenti e del 29 per cento del valore locativo per manutenzione e assicurazioni; c. ammortamento delle colture permanenti nel caso in cui il rinnovo degli impianti incomba al locatore; d. abitazione del capoazienda: una percentuale del 3,6 per cento del valore di reddito per ammortamenti e del 43 per cento del valore locativo per manutenzione e assicurazioni. 8 2 L ammortamento delle colture permanenti corrisponde al valore di reddito degli impianti (escluso il terreno) valido nel primo anno di pieno rendimento rispettivamente all inizio della fase di pieno rendimento, diviso per la durata totale di utilizzazione calcolata in anni. Art. 5 9 Fitto per abitazioni supplementari Il fitto per abitazioni supplementari oltre a quella del capoazienda corrisponde alla pigione effettivamente realizzabile, esclusi i costi accessori. Sezione 3: Fitto per singoli fondi Art. 6 Elementi del fitto Il fitto massimo autorizzato per singoli fondi comprende: a. il fitto per il terreno (art. 7 e 8); b. il fitto per gl impianti di colture permanenti (art. 9); c. il fitto per gli edifici (art. 10). Art. 7 Fitto per il terreno (senza quello vignato e quello per pascolo d estivazione) 1 Il fitto massimo autorizzato per il terreno comprende il fitto di base, il correttivo apportato a motivo delle condizioni locali e eventuali supplementi riferiti all azienda. 2 Il fitto di base comprende l interesse, gli oneri del locatore e un supplemento per i 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 2

O sui fitti agricoli vantaggi generali derivanti da un affitto complementare (art. 38 cpv. 1 LAAgr). Esso ammonta al 7 per cento del valore di reddito del terreno al quale è attribuita la nota 4 conformemente all allegato ODFR 10. 11 3 Per tener conto delle condizioni locali particolari, cioè delle strutture o delle condizioni di sfruttamento esistenti in una regione o in una sezione di essa, l autorità cantonale competente può ridurre o accrescere il fitto di base fino a concorrenza del 15 per cento. La riduzione o l aumento così fissato vale in ogni caso di determinazione del fitto nella regione o parte di essa. 4 Al fitto risultante dai capoversi 2 e 3 possono essere aggiunti supplementi riferiti all azienda e non eccedenti ognuno il 15 per cento (art. 38 cpv. 2 LAAgr) quando il fondo: a. permette all affittuario un migliore raggruppamento dei terreni; b. si trova in una situazione favorevole rispetto all azienda dell affittuario, segnatamente la distanza da percorrere e il dislivello tra loro sono di poco rilievo. Art. 8 12 Fitto per i terreni vignati Il fitto massimo autorizzato per i terreni vignati si compone del fitto di base, corrispondente al 5,2 per cento del valore di reddito del terreno, del correttivo apportato a motivo delle condizioni locali ai sensi dell articolo 7 capoverso 3 e di eventuali supplementi riferiti all azienda ai sensi dell articolo 7 capoverso 4. Art. 9 13 Fitto per colture permanenti 1 Il fitto massimo autorizzato per colture permanenti su singoli fondi si compone del fitto per il terreno (art. 7 risp. 8) e di quello per gli impianti comprese le infrastrutture di base. 2 Il fitto per gli impianti si compone: a. dell interesse: esso ammonta, di regola, al 3,05 per cento del valore di reddito medio della coltura permanente; il valore di reddito medio corrisponde al 50-55 per cento del valore di reddito nel primo anno di pieno rendimento, rispettivamente all inizio della fase di pieno rendimento; b. dell ammortamento in base all articolo 4 capoverso 2 se il rinnovo degli impianti incombe al locatore. 3 Il fitto massimo autorizzato per le infrastrutture di base si calcola conformemente agli articoli 3 e 4 capoverso 1 lettera b. 10 RS 211.412.110 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 13 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 3

Disposizioni di complemento e d applicazione del CO Art. 10 14 Fitto per edifici 1 Il fitto massimo autorizzato per edifici di economia rurale su singoli fondi si calcola conformemente agli articoli 3 e 4 capoverso 1 lettera b. 2 Il fitto per abitazioni corrisponde alla pigione effettivamente realizzabile, esclusi i costi accessori. Art. 11 15 Fitto per aziende d estivazione 1 Il fitto massimo autorizzato per aziende d estivazione si compone: a. del fitto per i pascoli; b. del fitto per gli edifici di economia rurale e le installazioni; c. del fitto per lo spazio abitabile. 2 Il fitto per i pascoli si compone del fitto di base, corrispondente al 6,5 per cento del valore di reddito dei pascoli, del correttivo apportato a motivo delle condizioni locali ai sensi dell articolo 7 capoverso 3 e di eventuali supplementi riferiti all azienda ai sensi dell articolo 7 capoverso 4. 3 Il fitto per gli edifici di economia rurale e le installazioni si calcola conformemente all articolo 10 capoverso 1, quello per lo spazio abitabile conformemente agli articoli 3 e 4 capoverso 1 lettera d. Sezione 4: Condizioni speciali Art. 12 Riduzioni del fitto in caso di prestazioni suppletive da parte dell affittuario Se è stato convenuto che l affittuario debba fornire prestazioni accessorie, ad esempio obblighi di manutenzione, eccedenti quanto previsto dalla legge, gli oneri del locatore, compresi nel fitto massimo autorizzato, vanno ridotti in misura proporzionale. Nel caso di edifici situati su singoli fondi (art. 10) la riduzione può ammontare ad un massimo del 50 per cento del fitto massimo autorizzato. Art. 13 Supplemento per affitto di più lunga durata Se le parti convengono di protrarre l affitto per almeno tre anni oltre la durata di protrazione legale, per tutta la durata della protrazione è ammissibile un supplemento del fitto, giusta gli articoli 2 a 12, del 15 per cento (art. 41 LAAgr). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 4

O sui fitti agricoli Art. 14 Regolamento eccezionale in caso di condizioni fuori dalla norma Nel caso in cui il calcolo conformemente agli articoli 2 a 12 non fosse possibile perché mancano i principi per l apprezzamento del valore di reddito, o questo calcolo, in considerazione delle condizioni obiettive particolari, porti ad un risultato iniquo il fitto dovrà essere calcolato diversamente; rispettivamente il fitto calcolato può essere aumentato o ridotto in misura adeguata. I principi degli articoli 36 a 40 rimangono in ogni caso applicabili. Sezione 5: Disposizioni finali 16 Art. 14a 17 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 31 gennaio 2018 Per rapporti di fitto esistenti concernenti aziende agricole, il fitto aumenta del 20 per cento all anno al massimo rispetto a quello precedente all entrata in vigore, fino al raggiungimento del fitto autorizzato giusta l articolo 42 LAAgr. Art. 15 Entrata in vigore 18 La presente ordinanza entra in vigore il 25 febbraio 1987. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 17 Introdotto dal n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 18 Introdotta dal n. I dell O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1 apr. 2018 5

Disposizioni di complemento e d applicazione del CO 6