Rep. N. 855 Prot. n. 6127 Data 25 marzo 2009 Titolo I Classe 3 UOR AG POLITECNICO DI MILANO IL RETTORE VISTO il D.P.R. dell 11 luglio 1980, n. 382, e in particolare l art. 74; VISTA la Legge del 30 novembre 1989, n. 398, e sue modifiche intervenute; VISTA la Legge del 9 maggio 1989, n. 168, e sue modifiche intervenute; VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano; VITSO il D.R. n. 113/DS, del 6 marzo 1991, con cui è stato emanato il Regolamento per l attribuzione delle Borse di Studio per attività di ricerca di Post Dottorato; ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Senato accademico, nella seduta del 16 marzo 2009, in merito alla nuova proposta di modifica del Regolamento per l attribuzione di Borse di Studio per attività di ricerca di Post Dottorato, e sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento che ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 10 marzo 2009; RAVVISATA la necessità di provvedere all emanazione del nuovo Regolamento per l attribuzione di Borse di Studio per attività di ricerca di Post Dottorato; DECRETA Art. 1 1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, è emanato il Regolamento per l attribuzione di Borse di Studio per attività di ricerca di Post Dottorato. 2. Con l entrata in vigore del presente Regolamento, il D.R. n.113/ds del 6 marzo 1991 è abrogato.
REGOLAMENTO PER L ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA DI RICERCA DI POST DOTTORATO INDICE ART. 1 Finanziamento ART. 2 Durata e oggetto della borsa di studio ART. 3 Requisiti di ammissione ART. 4 Commissione giudicatrice ART. 5 Selezione ART. 6 Pubblicità ART. 7 Importo, trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo, trasferte ART. 8 Attività ART. 9 Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative ART. 10 Differimento ART. 11 Sospensione ART. 12 Decadenza, rinuncia alla borsa ART. 13 Norme finali e abrogative 2
Art. 1 Finanziamento 1. Il Politecnico di Milano conferisce borse di studio mediante selezione pubblica, riservate a cittadini italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o titolo equivalente conseguito, per lo svolgimento di attività di ricerca post dottorato. 2. L'importo e il numero delle borse di studio, ed eventuali vincoli di età saranno definiti nel bando di selezione. 3. Le borse di studio possono essere finanziate anche mediante donazioni o convenzioni con enti e privati, nonché con fondi provenienti da progetti di ricerca. Art. 2 Durata e oggetto della borsa di studio 1. La borsa di studio post dottorato ha come oggetto lo svolgimento di un programma di ricerca di interesse di un Dipartimento dell'ateneo. 2. L attività del borsista potrà essere integrata dalla partecipazione a seminari e ad attività formative e di laboratorio. 3. Le borse di studio hanno durata biennale e sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili. Ai fini dell ottenimento della conferma al termine del primo anno, i vincitori delle borse devono presentare una relazione sull attività svolta con il parere del docente o ricercatore referente. La relazione è sottoposta alla valutazione di apposita Commissione definita dal Consiglio di Dipartimento che ha bandito la borsa. 4. In caso di valutazione negativa motivata, la borsa non viene confermata per il secondo anno. 5. Il vincitore dovrà sottoscrivere l atto di accettazione della borsa entro il termine che verrà comunicato, a pena di decadenza del diritto. Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Al concorso possono partecipare i dottori di ricerca e coloro che hanno terminato la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e che siano in debito del solo esame finale per il conseguimento del titolo, a condizione che il titolo stesso sia conseguito entro la data di inizio di fruizione della borsa. 2. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero, che non abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'art. 74 del DPR 382/80, dovranno presentare richiesta di equipollenza, ai soli fini del concorso, del loro titolo straniero con l'analogo titolo conseguito in Italia. Tale equipollenza verrà dichiarata dalla Commissione esaminatrice. Art. 4 Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice è composta da 3 membri esperti nelle discipline comprese nelle aree oggetto della selezione, scelti tra i professori e i ricercatori universitari confermati. Il presidente deve essere nominato tra i Professori Ordinari. 2. La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento che ha bandito la borsa. 3. Se la borsa è interdipartimentale la Commissione è nominata dal Rettore. Art. 5 Selezione 1. La selezione verte sull esame della qualità dei titoli accademici e professionali e sarà volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento della ricerca. 2. L articolazione del punteggio e i titoli valutabili sono definiti nel bando di concorso. La Commissione formulerà una graduatoria di merito in base alla quale verrà individuato il vincitore. Articolo 6 Pubblicità 1. La graduatoria verrà pubblicata per almeno 15 giorni a decorrere dalla data della sua emissione sul sito web del Dipartimento o della Struttura che hanno bandito la borsa. Articolo 7 Importo, trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo, trasferte 1. L importo della borsa di studio, del valore minimo di 16.138 l anno, è stabilito nel bando e resterà 3
invariato per l intera durata della borsa. 2. L'importo della borsa è corrisposto in rate mensili posticipate. 3. La borsa secondo le norme vigenti è esente da ritenuta fiscale e da contribuzione previdenziale, pertanto non darà diritto a trattamento pensionistico. 4. Il borsista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto. 5. Il borsista ha diritto al rimborso delle spese di trasferta in Italia e all estero, qualora questa sia attinente al programma di ricerca oggetto della borsa e sia preventivamente autorizzata dalla struttura. I fondi per il rimborso sono a carico della struttura che ha autorizzato la trasferta. Art. 8 Attività 1. L attività dovrà svolgersi prevalentemente presso strutture del Politecnico di Milano, con possibilità di attività parziali presso altri Atenei italiani o stranieri e altre strutture di ricerca pubbliche o private, previo accordo tra gli enti coinvolti. Articolo 9 Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative 1. Chi ha già usufruito di una borsa di studio post dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. 2. La borsa di studio post dottorato non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione del borsista. 3. La borsa di studio post dottorato è incompatibile con le seguenti posizioni: - iscrizione a scuole di specializzazione; - iscrizione a corsi di dottorato di ricerca; - fruizione di assegni di ricerca di cui all art. 51 comma 6 della Legge 449/97; - titolarità di corsi ufficiali di insegnamento in corsi di laurea, scuole di specializzazione e master; - rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fatto salvo il caso di persone in aspettativa senza assegni. 4. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato è compatibile con la borsa di studio post dottorato soltanto se preventivamente autorizzato dalla struttura presso cui l attività di ricerca post dottorato viene svolta. 5. I vincitori di borsa di studio post dottorato in servizio presso amministrazioni pubbliche possono chiedere il congedo straordinario o aspettativa senza assegni per motivi di studio per il periodo di durata della borsa. Il periodo di congedo straordinario o aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza. 6. Ai fini del divieto di cumulo, all atto dell accettazione della borsa post dottorato il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione. Art. 10 Differimento 1. Il vincitore della borsa di studio può chiedere il differimento della data di inizio di godimento della borsa nei casi di grave malattia documentata, gravidanza e puerperio, previa comunicazione scritta corredata da certificato attestante la causa del differimento. Art. 11 Sospensione 1. L attività di ricerca post dottorato e l erogazione della relativa borsa di studio sono sospese nei periodi di assenza dovuti a grave malattia documentata, gravidanza e puerperio. L erogazione della borsa riprende al momento in cui cessa la causa di sospensione e la durata della borsa è prorogata per il periodo pari a quello della sospensione stessa. 2. La struttura dovrà adottare tutte le misure opportune per la tutela della sicurezza e della salute della borsista nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento secondo le norme vigenti. 3. I borsisti sono tenuti a comunicare alla struttura il verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo non appena accertate. 4
Articolo 12 Decadenza, rinuncia alla borsa 1. Decadono dal diritto alla borsa di studio coloro che entro il termine comunicato non sottoscrivano l atto di accettazione, salvo richiesta di differimento nei casi di cui al precedente articolo 10. 2. Decadono altresì dall attribuzione della borsa di studio coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui all art. 9 del presente Regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti. 3. Il titolare della borsa di studio può rinunciare alla borsa durante il periodo di fruizione, previa comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni. Il pagamento dell ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. 4. La rinuncia alla borsa comporta la cessazione dell attività di ricerca post dottorato. Articolo 13 Norme finali e abrogative 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di registrazione del Decreto Rettorale di emanazione. 2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il D.R. n. 113/DS del 6 marzo 1991 è abrogato. IL RETTORE F.to Prof. Giulio Ballio 5