SENATO ACCADEMICO. Art. 1. Finalità

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1 SENATO ACCADEMICO Regolamento per la costituzione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca presso l Università degli Studi di Palermo deliberato dal SA nella seduta del 14 aprile 2009 e modificato nella seduta del 20 settembre 2010 Art. 1 Finalità Il presente regolamento disciplina il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n Art. 2 Natura del rapporto L Università degli Studi di Palermo può instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, che abbiano una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo le procedure stabilite dal presente regolamento. Il contratto per attività di ricerca a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per il lavoro dipendente. Ai soggetti titolari di contratto si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato con l Ateneo, le disposizioni di cui agli artt. 32( commi 1, 2, 3 e 5), 33 e 34( comma 1) del Decreto del Presidente della Repubblica dell 11 luglio 1980 n. 382, nonché quelle dello Statuto di Ateneo, con particolare riferimento alla disciplina relativa all elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici. La titolarità del contratto non da luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli universitari. Ai sensi dell art. 14 della Legge 4 novembre 2005 n. 230, l attività svolta dai soggetti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedono la valutazione dei titoli. Art. 2 bis Programmazione Didattica Per i fini di cui all art. 2, l Università, secondo il proprio ordinamento e sulla base delle competenze dei propri organi, determina, all inizio di ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche. Art. 3 Modalità di finanziamento Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene con riguardo a specifici programmi e/o progetti di ricerca finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nell ambito di appositi accordi stipulati con l Università o sue strutture.

2 La copertura finanziaria è assicurata dai fondi provenienti dai soggetti terzi di cui al comma precedente, messi a disposizione dell Università per lo svolgimento del programma per il quale si intende stipulare il contratto. Tali fondi possono anche essere integrati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. I soggetti esterni pubblici o privati che si impegnano per un finanziamento possono versare la somma in un unica soluzione o in quote da corrispondersi alle date concordate dalle parti. Nel caso in cui il finanziatore esterno, se privato, scelga di corrispondere la somma in più rate, dovrà consegnare all Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente all intero finanziamento proposto. Art. 4 Procedura di reclutamento Le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato sono proposte dalle strutture dell Ateneo sedi dei progetti su cui grava la spesa. La proposta di reclutamento, deliberata dall organo collegiale della struttura, deve contenere: - Descrizione analitica del progetto di ricerca, nominativo del responsabile scientifico, durata e finanziamento del progetto; - Esplicita indicazione, corredata da idonea documentazione, che la copertura finanziaria è a carico del finanziamento del progetto di ricerca e grava sui fondi della struttura proponente, fatto salvo l eventuale cofinanziamento di cui all art Programma di ricerca per il Ricercatore, modalità di attuazione, durata del contratto; - Settore scientifico-disciplinare di riferimento; - Parere della Facoltà di afferenza del Responsabile scientifico del progetto - Profilo scientifico richiesto al ricercatore per lo svolgimento dell attività di ricerca (comprensivo dell indicazione della lingua o delle lingue straniere da conoscere); - La sede di svolgimento della selezione; La proposta viene sottoposta all approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ai fini dell attivazione della procedura di assunzione del ricercatore a tempo determinato. Art. 5 Procedura di selezione La selezione avviene mediante valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e da un colloquio incentrato sul progetto di ricerca nonché finalizzato a valutare la personalità scientifica dei candidati nonché la conoscenza approfondita di una lingua straniera di riferimento. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata prima della prova.

3 La produzione scientifica è valutata in ragione dell originalità dei risultati raggiunti, del rigore metodologico espresso, della congruenza con il programma di ricerca ed attinenza al settore scientifico-disciplinare di riferimento, della continuità temporale e della rilevanza della produzione scientifica. Sarà valutata anche: - l attività di ricerca documentata, presso enti pubblici e privati, con contratti, borse di studio, assegni di ricerca o incarichi, sia in Italia che all estero, secondo l attinenza con l attività da svolgere; - l attività di coordinamento di iniziative in campo scientifico in ambito nazionale ed internazionale; - l attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze; Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato dal Rettore e viene pubblicizzato nell Albo di Ateneo e nel sito internet dell Università. Dalla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione delle domande. Nel bando saranno indicati: - La descrizione analitica del programma di ricerca, le modalità di attuazione e la durata; - Il nominativo del responsabile del programma; - La struttura e il settore scientifico-disciplinare di riferimento; - La sede di svolgimento della selezione; - I requisiti e i titoli di ammissione alla selezione; - I termini di presentazione delle domande di partecipazione e i documenti che dovranno essere presentati dai candidati; - Il responsabile del procedimento; - Le incompatibilità di cui all art. 9 del presente Regolamento; - Il pagamento del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. Le date, l orario ed il luogo di svolgimento delle prove sono notificate ai candidati non meno di dieci giorni prima del loro svolgimento. Il calendario delle prove può anche essere definito nel bando rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti. L esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all interessato. Le domande indirizzate al Rettore, redatte in carta semplice, potranno essere consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all indirizzo indicato nel bando. Sono

4 valide le domande pervenute oltre il termine purché spedite nei termini; a tal fine fa fede il timbro postale. Art. 6 Requisiti per la partecipazione Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all estero. Art. 7 Commissione Giudicatrice Per ciascun contratto di cui al presente regolamento è nominata, con decreto del Rettore, una Commissione giudicatrice composta dal Responsabile scientifico del progetto e da due professori ordinari del settore scientifico-disciplinare interessato, scelti per sorteggio tra una rosa di quattro nominativi proposti dal Consiglio della struttura proponente, con esclusione dei professori dell Università di Palermo. Non potranno far parte della stessa Commissione professori appartenenti allo stesso Ateneo. Il sorteggio sarà effettuato a cura del Settore Ricerca dell Università di Palermo. Art. 8 Lavori della Commissione La Commissione predetermina i criteri di massima per la selezione ai sensi dell art. 5 del presente Regolamento. Il colloquio sarà teso in particolare ad accertare e verificare l attitudine allo svolgimento dell attività di ricerca programmata attraverso la discussione sui titoli e sulle pubblicazioni presentati e sul progetto di ricerca, compreso l accertamento della conoscenza della lingua straniera di riferimento. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dai giudizi individuali e collegiali espressi dalla Commissione su ciascun candidato, nonché la relazione finale dei lavori svolti. La Commissione deve concludere i lavori entro due mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, predispone la graduatoria e indica il vincitore. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità. La regolarità formale degli atti è accertata con provvedimento del Rettore e ne viene data comunicazione nel sito web di Ateneo. Art. 9 Deroghe In deroga alla precedenti disposizioni regolamentari di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 ed 8 relativi alle procedure concorsuali, l Università può stipulare i contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dall articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, con vincitori delle

5 procedure previste dal D.M n. 230 o comunque di procedure concorsuali attivate e gestite dal MIUR o da Organismi Nazionali ed Internazionali nell ambito di specifici progetti di ricerca ( Programmi Quadro, FIRB ed altri programmi che presentino le stesse caratteristiche) e con fondi appositamente dedicati all interno di tali programmi. Per tali tipologie contrattuali si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento. Art. 10 Incompatibilità I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all art. 51 della Legge 27/12/1997, n. 449, con lo svolgimento del dottorato di ricerca, con borse di ricerca post lauream, né possono essere cumulati con analoghi contratti in altre sedi universitarie. Le attività di ricerca svolte per contratto ai sensi del presente regolamento sono incompatibili con l'esercizio del commercio, dell'industria, o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati; non potranno essere svolte altresì per la durata del contratto di ricerca attività libero-professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza. Per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dall art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 nonché dal regolamento di Ateneo per le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti. Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali, ai sensi dell art. 1 comma 20 della Legge n. 230/2005. Art. 11 Contratto individuale A seguito dell approvazione degli atti della Commissione, il vincitore è invitato a stipulare il contratto di diritto privato, previa presentazione dei documenti di rito. All atto della stipula l interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni d incompatibilità di cui all art. 9 del presente Regolamento. I contratti di cui al presente regolamento hanno una durata minima di due anni e massima di tre anni. Art. 12 Rapporto di lavoro L impegno orario del titolare del contratto è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività didattiche integrative. Le attività di ricerca a tempo determinato sono svolte sotto la direzione del responsabile del programma di ricerca. Il Responsabile del programma di ricerca assicura il perseguimento del progetto e le finalità dello stesso comunicandone annualmente ed alla conclusione del programma l effettivo svolgimento dell attività di ricerca prevista.

6 Il ricercatore a contratto può svolgere attività didattiche integrative, concordate con il responsabile della ricerca, funzionali al programma di ricerca ed attinenti al settore scientifico-disciplinare di competenza. Al termine di ogni anno di attività, e in ogni caso al termine del contratto, il ricercatore dove consegnare al responsabile del programma una relazione sull attività scientifica svolta. Le relazioni dovranno essere depositate presso la struttura interessata e dovranno essere valutate dal Consiglio della stessa struttura. In caso di valutazione negativa, il Responsabile del programma di ricerca non potrà essere tenuto in considerazione, per un biennio, nell ambito delle procedure di Ateneo di reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 4 del presente regolamento. Art. 13 Trattamento economico Il trattamento economico minimo del ricercatore è stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno alla data della stipula del contratto, così come stabilito all art. 2 del D.L. n. 57 del convertito in Legge n. 158 del Il trattamento economico minimo di cui al comma 1, in base agli impegni richiesti all interessato, può essere rivalutato, nei limiti delle relative compatibilità di bilancio, sino ad un massimo del 30% dell importo di cui al comma stesso. La predetta rivalutazione è determinata in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità e di didattica integrativa, tenendo conto dell eventuale impegno aggiuntivo, che non potrà comunque eccedere le 1800 ore lavorative complessive annue. La rivalutazione del predetto trattamento è commisurata anche ai risultati della ricerca ed a quelli della didattica, rilevati da parte di apposita Commissione, composta anche da soggetti esterni all Ateneo, in base a specifici indicatori qualitativi e quantitativi evidenziati espressamente nel contratto. Art. 14 Cessazione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell art del c. c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. Il contratto prevede con apposita clausola che, nel caso di progetti pluriennali con finanziamenti annuali, il mancato ri-finanziamento dei progetti comporta la risoluzione del contratto di lavoro. Art. 15 Attività assistenziale in ambito clinico I ricercatori impegnati in programmi di ricerca in campo clinico potranno svolgere attività assistenziale nelle strutture convenzionate con l Ateneo secondo modalità stabilite tra l Ateneo e le strutture sanitarie. Eventuali compensi e oneri per lo svolgimento di tali attività sono a totale carico delle strutture sanitarie ospitanti. (ABROGATO)

7 Art. 15 Clausola compromissoria Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo. Art. 16 Norma di rinvio Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento si applica la disciplina prevista dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 165/2001 ed alla Legge 4 novembre 2005, n Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione.

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