R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 9 luglio 2014 e del 22 ottobre 2014

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE III REPARTO/SERVIZIO RICOMPENSE E ONORIFICENZE Viale dell Esercito, ROMA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 10 dicembre 2014 e del 14 gennaio 2015

RGM - GIURISPRUDENZA - CONSIGLIO DI STATO

REPUBBLICA ITALIANA CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. Adunanza delle Sezioni riunite del 8 luglio 2014

REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 28 marzo 2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 14 febbraio 2018

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Prima) SENTENZA.

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE III REPARTO/SERVIZIO RICOMPENSE E ONORIFICENZE Viale dell Esercito, ROMA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Seconda

ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 23 marzo 2016

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

Il giorno si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 20 giugno 2012

La notifica dell'accertamento con adesione

Consiglio di Stato. Adunanza della Sezione Terza 23 giugno 2009

Numero 02467/2017 e data 27/11/2017 Spedizione. REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 4 ottobre 2017

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 26 luglio 2017

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

PLENUM 2 FEBBRAIO 2010 COMMISSIONE PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezione regionale del controllo. per l Emilia-Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 12 novembre 2014 LA SEZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PARTEIIII - PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE PARTEIIII - VARIE DISPENSA 7-8-9

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

sul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Stato Maggiore dell Aeronautica

REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 26 agosto 2015

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

RISOLUZIONE N. 247/E QUESITO

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE II REPARTO 5^ DIVISIONE - STATO GIURIDICO ED AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti

Parere n. 2/2007 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Deliberazione n. 50/2016/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai magistrati:

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MINISTERO DELLA DIFESA

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER IL LAZIO - SEZIONE III quater Anno 2008

ha pronunciato la presente

dott.ssa Benedetta Cossu consigliere (relatore)

Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Viale dell Esercito, ROMA

Consiglio di Stato. VISTA la relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento NUMERO AFFARE 02881/2009

Lombardia/37/2009/INPR

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

PROF. AVV. FABIO FRANCARIO - AVV. ENRICO ZAMPETTI. Spett.le Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. via XX settembre Roma

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE II REPARTO Viale dell Esercito, ROMA

RISOLUZIONE N. 104/E

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione regionale resistente;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni amministrative

VENDITA DI COSE ANTICHE ED USATE VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CUI ALL ART 128 TULPS

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Prima SENTENZA

Il giorno 27 novembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

Concorsi pubblici e cogenza del bando

Deliberazione n. 40/pareri/2007

Consiglio di Stato. OGGETTO: Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca direzione per l'università.

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Viale dell Esercito, ROMA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

Prot. n. 53/2019 Milano,

contro nei confronti di per l annullamento

Deliberazione n.10/pareri/2006

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati

MINISTERO DELLA DIFESA

Pubblicato il 23/01/2019 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA

Sentenza n del 13 ottobre Atto amministrativo-autorizzazioni e concessioni -Servizio pubblico consorzi

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Transcript:

Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 27.01.2015 n. 217 Materia: medaglia lungo comando R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 19 novembre 2014 NUMERO AFFARE 04241/2011 OGGETTO: Ministero della Difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Tenente Colonnello M. L. avverso il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di concessione della medaglia al merito di lungo comando. LA SEZIONE Vista la relazione con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto al Consiglio di Stato il prescritto parere sul ricorso di cui all'oggetto; Esaminati gli atti ed udito il relatore, Cons. Nicolò Pollari; PREMESSO:

Il Sig. M. L. è effettivo con il grado di Tenente Colonnello del Corpo di Amministrazione e Commissariato presso il Magazzino Centrale Ricambi Automobilistici di Piacenza, attualmente in servizio presso il Comando UNIFIL in Libano. Con istanza prot. N. 6488 dell 11.06.2009, il Direttore del Magazzino Centrale Ricambi Automobilistici ha formulato la proposta per il conferimento al Tenente Colonnello L. la medaglia militare d argento al merito di lungo comando di reparto. Il Ministero della Difesa, Direzione per il Personale Militare III Reparto, con provvedimento prot. N. M_D GMIL III 10 2^ del 14 gennaio 2010, ha respinto la suddetta istanza, rappresentando che l incarico ricoperto dal L. non rientra tra quelli previsti dal Decreto Ministeriale 8.05.1997 Istruzioni relative alla concessione della medaglia al merito di lungo comando. Avverso e per l annullamento del menzionato provvedimento di rigetto, il Tenente Colonnello L. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorrente ritiene che il provvedimento sia viziato da eccesso di potere. In particolare, il L. rileva che il D.M. Ministeriale 8.05.1997 Istruzioni relative alla concessione della medaglia al merito di lungo comando, all art.1, nell estendere le disposizioni contenute nel provvedimento normativo alla Marina e all Aeronautica Militare, sancisce che l onorificenza va conferita anche agli Ufficiali e Sottufficiali che abbiano raggiunto i periodi minimi di comando di riparto o incarichi equivalenti. Quest ultima locuzione, sostiene il ricorrente, è da interpretarsi non già in senso letterale, e quindi applicabile solo al personale della Marina e dell Aeronautica, ma analogico, estesa, pertanto, anche all Esercito. Inoltre, in assenza di un apposita normativa che stabilisca cosa debba intendersi con incarichi equivalenti, aggiunge il L. l Amministrazione Militare utilizza in

modo consuetudinario il D.M. 23 luglio 1999, relativo agli incarichi equipollenti da considerare ai fini dell avanzamento di carriera degli ufficiali. Il Ministero della Difesa, con relazione n. M_D GMILO II SRO 5 0354206 del 18.08.2011, ritiene che il ricorso sia infondato. Sostiene l Amministrazione che la lamentata illegittimità del provvedimento è frutto di una personale interpretazione della normativa vigente da parte del ricorrente, il quale individua nel D.M. 23 luglio 1999, relativo agli incarichi equipollenti da considerare ai fini dell avanzamento di carriera degli ufficiali la norma della quale la stessa Amministrazione, in via consuetudinaria, si avvale, in assenza di una specifica disposizione. Il Ministero continua evidenziando l infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, atteso che il provvedimento gravato è fondato sulla circostanza che gli incarichi svolti dal L., ossia capo servizio amministrativo/capo gestione denaro, non sono espressamente previsti nell elenco degli incarichi contemplati dal D.M. 8 maggio 1997. Con parere interlocutorio emesso nell Adunanza del 3 luglio 2013, questa Sezione ha ritenuto opportuno che l Amministrazione, individuato che gli incarichi per la concessione della medaglia al merito di lungo comando, istituita con Regio Decreto 13 maggio 1935 n. 908, per gli Ufficiali dell Esercito e, successivamente, estesa a Ufficiali e Sottufficiali della Marina e dell Aeronautica, è recata dal Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, il quale elenca i soggetti e le attività di comando che ne legittimano la concessione, chiarisse se tali elenchi fossero o meno passibili di essere integrati sulla base delle normative interne. Il Ministero della Difesa ha riscontrato il suddetto parere con adempimento pervenuto il 6 agosto 2014, foglio n. 1045814. L Amministrazione ha precisato:

- Che la circolare M_D GMILO III 2999188 del 28 giugno 2011, al capo I, punto 4, lett. b, stabilisce che non verranno presi in considerazione incarichi considerati equipollenti, ma solo comandi equivalenti, certificati dal comandante di Corpo del richiedente, con allegata la documentazione comprovante ; - Che i periodi di comando, non previsti dal DM 8 maggio 1997, potevano essere considerati solo in caso di equivalenza, ossia quando sono caratterizzati dal mero cambiamento di denominazione nel corso del tempo; - Che, con il DM 22 agosto 2013, il Ministero della Difesa ha approvato l aggiornamento degli incarichi per la concessione della Medaglia Militare al Merito di Lungo Comando; - Che, conseguentemente, sono state modificate e aggiornate le disposizioni in materia; - Che, pur nell ampliamento delle precedenti elencazioni, gli incarichi svolti dal Militare L. non sono stati considerati utili per il conseguimento di detta onorificenza. CONSIDERATO Il ricorso è infondato. L individuazione degli incarichi per la concessione della medaglia al merito di lungo comando, istituita con Regio Decreto 13 maggio 1935 n. 908, per gli Ufficiali dell Esercito e, successivamente, estesa a Ufficiali e Sottufficiali della Marina e dell Aeronautica, è recata dal Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, il quale elenca i soggetti e le attività di comando che ne legittimano la concessione. Anche alla luce dei chiarimenti pervenuti dal Ministero della Difesa, si ritiene che l elencazione degli incarichi utili e necessari per poter ottenere l onorificenza risulta puntuale e specifica. In tale elenco non è incluso il ruolo rivestito dal ricorrente, né potrebbe esserlo, in assenza di un inequivoca equiparazione in tal senso da parte di un apposito organo dell Amministrazione.

Quanto al presunto utilizzo, in via consuetudinaria, del D.M. del 23 luglio 1999, che regolamenta la progressione in carriera degli Ufficiali anche con riferimento a incarichi equipollenti, la tesi sostenuta dal L. deve considerarsi priva di fondamento. Infatti, l Amministrazione, nel caso che ci occupa, si è limitata ad applicare l apposita normativa di settore, ossia il D.M. dell 8 maggio 1997, la quale ha finalità e ratio diverse dal D.M. 23.07.1999, regolando l uno il riconoscimento delle onorificenze, l altro la progressione in carriera. P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.