Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 27.01.2015 n. 217 Materia: medaglia lungo comando R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 19 novembre 2014 NUMERO AFFARE 04241/2011 OGGETTO: Ministero della Difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Tenente Colonnello M. L. avverso il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di concessione della medaglia al merito di lungo comando. LA SEZIONE Vista la relazione con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto al Consiglio di Stato il prescritto parere sul ricorso di cui all'oggetto; Esaminati gli atti ed udito il relatore, Cons. Nicolò Pollari; PREMESSO:
Il Sig. M. L. è effettivo con il grado di Tenente Colonnello del Corpo di Amministrazione e Commissariato presso il Magazzino Centrale Ricambi Automobilistici di Piacenza, attualmente in servizio presso il Comando UNIFIL in Libano. Con istanza prot. N. 6488 dell 11.06.2009, il Direttore del Magazzino Centrale Ricambi Automobilistici ha formulato la proposta per il conferimento al Tenente Colonnello L. la medaglia militare d argento al merito di lungo comando di reparto. Il Ministero della Difesa, Direzione per il Personale Militare III Reparto, con provvedimento prot. N. M_D GMIL III 10 2^ del 14 gennaio 2010, ha respinto la suddetta istanza, rappresentando che l incarico ricoperto dal L. non rientra tra quelli previsti dal Decreto Ministeriale 8.05.1997 Istruzioni relative alla concessione della medaglia al merito di lungo comando. Avverso e per l annullamento del menzionato provvedimento di rigetto, il Tenente Colonnello L. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorrente ritiene che il provvedimento sia viziato da eccesso di potere. In particolare, il L. rileva che il D.M. Ministeriale 8.05.1997 Istruzioni relative alla concessione della medaglia al merito di lungo comando, all art.1, nell estendere le disposizioni contenute nel provvedimento normativo alla Marina e all Aeronautica Militare, sancisce che l onorificenza va conferita anche agli Ufficiali e Sottufficiali che abbiano raggiunto i periodi minimi di comando di riparto o incarichi equivalenti. Quest ultima locuzione, sostiene il ricorrente, è da interpretarsi non già in senso letterale, e quindi applicabile solo al personale della Marina e dell Aeronautica, ma analogico, estesa, pertanto, anche all Esercito. Inoltre, in assenza di un apposita normativa che stabilisca cosa debba intendersi con incarichi equivalenti, aggiunge il L. l Amministrazione Militare utilizza in
modo consuetudinario il D.M. 23 luglio 1999, relativo agli incarichi equipollenti da considerare ai fini dell avanzamento di carriera degli ufficiali. Il Ministero della Difesa, con relazione n. M_D GMILO II SRO 5 0354206 del 18.08.2011, ritiene che il ricorso sia infondato. Sostiene l Amministrazione che la lamentata illegittimità del provvedimento è frutto di una personale interpretazione della normativa vigente da parte del ricorrente, il quale individua nel D.M. 23 luglio 1999, relativo agli incarichi equipollenti da considerare ai fini dell avanzamento di carriera degli ufficiali la norma della quale la stessa Amministrazione, in via consuetudinaria, si avvale, in assenza di una specifica disposizione. Il Ministero continua evidenziando l infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, atteso che il provvedimento gravato è fondato sulla circostanza che gli incarichi svolti dal L., ossia capo servizio amministrativo/capo gestione denaro, non sono espressamente previsti nell elenco degli incarichi contemplati dal D.M. 8 maggio 1997. Con parere interlocutorio emesso nell Adunanza del 3 luglio 2013, questa Sezione ha ritenuto opportuno che l Amministrazione, individuato che gli incarichi per la concessione della medaglia al merito di lungo comando, istituita con Regio Decreto 13 maggio 1935 n. 908, per gli Ufficiali dell Esercito e, successivamente, estesa a Ufficiali e Sottufficiali della Marina e dell Aeronautica, è recata dal Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, il quale elenca i soggetti e le attività di comando che ne legittimano la concessione, chiarisse se tali elenchi fossero o meno passibili di essere integrati sulla base delle normative interne. Il Ministero della Difesa ha riscontrato il suddetto parere con adempimento pervenuto il 6 agosto 2014, foglio n. 1045814. L Amministrazione ha precisato:
- Che la circolare M_D GMILO III 2999188 del 28 giugno 2011, al capo I, punto 4, lett. b, stabilisce che non verranno presi in considerazione incarichi considerati equipollenti, ma solo comandi equivalenti, certificati dal comandante di Corpo del richiedente, con allegata la documentazione comprovante ; - Che i periodi di comando, non previsti dal DM 8 maggio 1997, potevano essere considerati solo in caso di equivalenza, ossia quando sono caratterizzati dal mero cambiamento di denominazione nel corso del tempo; - Che, con il DM 22 agosto 2013, il Ministero della Difesa ha approvato l aggiornamento degli incarichi per la concessione della Medaglia Militare al Merito di Lungo Comando; - Che, conseguentemente, sono state modificate e aggiornate le disposizioni in materia; - Che, pur nell ampliamento delle precedenti elencazioni, gli incarichi svolti dal Militare L. non sono stati considerati utili per il conseguimento di detta onorificenza. CONSIDERATO Il ricorso è infondato. L individuazione degli incarichi per la concessione della medaglia al merito di lungo comando, istituita con Regio Decreto 13 maggio 1935 n. 908, per gli Ufficiali dell Esercito e, successivamente, estesa a Ufficiali e Sottufficiali della Marina e dell Aeronautica, è recata dal Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, il quale elenca i soggetti e le attività di comando che ne legittimano la concessione. Anche alla luce dei chiarimenti pervenuti dal Ministero della Difesa, si ritiene che l elencazione degli incarichi utili e necessari per poter ottenere l onorificenza risulta puntuale e specifica. In tale elenco non è incluso il ruolo rivestito dal ricorrente, né potrebbe esserlo, in assenza di un inequivoca equiparazione in tal senso da parte di un apposito organo dell Amministrazione.
Quanto al presunto utilizzo, in via consuetudinaria, del D.M. del 23 luglio 1999, che regolamenta la progressione in carriera degli Ufficiali anche con riferimento a incarichi equipollenti, la tesi sostenuta dal L. deve considerarsi priva di fondamento. Infatti, l Amministrazione, nel caso che ci occupa, si è limitata ad applicare l apposita normativa di settore, ossia il D.M. dell 8 maggio 1997, la quale ha finalità e ratio diverse dal D.M. 23.07.1999, regolando l uno il riconoscimento delle onorificenze, l altro la progressione in carriera. P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.