Cass. 9645/2016. Le apparecchiature che misurano la velocità devono essere tarate.

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In difetto di allegazione e dimostrazione contraria, l accertamento dell infrazione tramite telelaser è valido perché consente:

Transcript:

Adeguandosi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 29 aprile/18 giugno 2015 che ha dichiarato " l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura", la Corte di Cassazione, nella sentenza in esame ha ritenuto che, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 maggio 2016, n. 9645). 1 / 9

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: <...> ha pronunciato la seguente: 2 / 9

sentenza Considerato in fatto Il Giudice di Pace di Ceccano, con sentenza n. 20/2007, rigettava il ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981 proposto da B.A. avverso il verbale n. 7172618 del 3 settembre 2006, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 142, co. 9 C.d.S. ed applicate le conseguenti sanzioni. Avverso la suddetta decisione del Giudice di prima istanza interponeva appello l'originario ricorrente. Resisteva al proposto gravame l'appellato Ministero dell'interno. 3 / 9

Con sentenza n. 959/2010 l'adito Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice di appello, rigettava integralmente la svolta impugnazione con condanna dell'appellante alle spese dei giudizio. Per la cassazione della succitata sentenza propone ricorso il B. con atto affidato a tre ordini di motivi. Resiste con controricorso l'intimato Ministero. Ritenuto in diritto 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 142, sesto comma, d.lgs. n. 285/1992, dell'art. 2 d.m. n. 6025/1998, dell'art. 23, comma dodicesimo 1. n. 689/1081 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2727 e ss. c.c. e conseguente violazione dell'art.24 Cost. in relazione all'art. 360, comma primo n. 3 c.p.c., nonché ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.. 4 / 9

Parte ricorrente lamenta, nella sostanza, l'erroneità della gravata decisione per aver la stessa ritenuto che il tele laser LTI 20-20 commercializzato prima del 1 marzo 2000 potesse essere impiegato fino alla scadenza del limite temporale ventennale decorrente dall'approvazione ministeriale dell'8 settembre 1997, benché il termine per la validità dell'omologazione era scaduto. 2.- Con il secondo motivo dei ricorso si deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione della legge n. 273/1991, norma UNI EN 30012, dell'art. 345 d.p.r. n. 495 /1992 (reg.to esec. C.d.S.), dell'art. 23, dodicesimo comma L. n. 689/1981 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c.. Viene censurata l'erroneità della impugnata sentenza in punto di onere probatorio (addossato dalla stessa al ricorrente) in relazione alla deduzione e dimostrazione della presenza di difetti di funzionamento del tele laser LTI 20-20. L'impugnata sentenza viene censurata, altresì, per l'erroneo ritenuto presupposto della non necessaria attestazione che l'anzidetta strumentazione era stata sottoposta a obbligatoria periodica taratura e a periodici controlli equivalenti tali da rendere legittimo l'accertamento della violazione dei limiti di velocità. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 142, sesto comma d.lgs. n. 285/1992, dell'art. 345 d.p.r. n. 495/1992 (reg.esec. C.d.S.), dell'art. 4 d.l. n. 121/2002 conv. in L. n. 168/2002 e dell'art. 23, dodicesimo comma L. n. 689/1981 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., il tutto per aver il Giudice del merito rifiutato qualsiasi indagine in merito all'operato dell'agente accertatore, ritenendo erroneamente necessaria la querela di falso anche in ordine alle sue mere valutazioni. 4.- L'esposto secondo motivo dei ricorso è fondato. 5 / 9

Con lo stesso viene, in sostanza, riproposta la nota questione della necessaria ed obbligatoria taratura cui devono essere sottoposti tutti gli strumenti di misurazione ed accertamento della velocità. A seguito di un più approfondito esame della questione medesima questa stessa sezione, con ordinanza interlocutoria n. 17766 in data 11 aprile17 agosto 2014, resa in altro processo nel cui ambito venivano prospettati dubbi di incostituzionalità, sollevava d'ufficio questione di costituzionalità relativa all'art. 45 C.d.S.. Più specificamente veniva sollevata questione se, in generale ed anche alla luce di quanto già affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, alle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità, come quella nella fattispecie, era o meno applicabile la L. 11.08.1991, n, 273, nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, quindi, se per la validità dell'accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, era necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità deve essere sottoposto a taratura periodica. Tanto anche in base alla dirimente testuale considerazione della "palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volontà di cui alla citata nota (6050) ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato : quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi 6 / 9

conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo". Nell'occasione veniva, per di più, pure rilevato che, "fra l'altro, appariva incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato". La Corte Costituzionale con nota sentenza n. 113 in data 29 aprile/18 giugno 2015 "dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura". In conclusione, per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità. Il motivo in esame deve, dunque, essere accolto. 5.- I rimanenti motivi del ricorso sono assorbiti. 7 / 9

6.- La ritenuta fondatezza del secondo motivo comporta l'accoglimento, in punto, dei proposto ricorso con conseguente cassazione della impugnata sentenza. Decidendo nel merito, va -conseguentemente- accolta la proposta opposizione. 7.- Tenuto conto, quanto al regolamento delle spese, che l'intervenuta decisione della Corte Costituzionale deve ritenersi esplicare, nella fattispecie, effetti analoghi a quelli dello jus superveniens, va disposta la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti ì rimanenti, cassa -in relazione al 8 / 9

motivo accolto- l'impugnata sentenza e decidendo nel merito accoglie l'opposizione e compensa le spese dell'intero giudizio. 9 / 9