COMUNE DI LODI Settore Economico - Finanziario

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Transcript:

COMUNE DI LODI Settore Economico - Finanziario BOZZA Regolamento disciplinante i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dovuti per tributi comunali (approvato con deliberazione C.C. n. 38 DEL 28/03/2007) Modificato con deliberazione C.C. 43 del 19/6/2012

Art. 1 Criteri generali 1. Il presente Regolamento stabilisce i limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di tributi comunali valutati di modica entità. 2. Si intendono quali limiti di esenzione: a) Per il pagamento del tributo eseguito direttamente dai contribuenti: gli importi fino al cui ammontare non è dovuto il versamento del solo tributo, al netto di sanzioni, soprattasse ed interessi moratori eventualmente applicabili. b) Per il rimborso del tributo: gli importi fino al cui ammontare non è dovuto il rimborso del solo tributo, al netto di interessi a carico del Comune eventualmente applicabili. c) Per il pagamento del tributo eseguito dal contribuente in base a provvedimento di liquidazione o accertamento d ufficio: gli importi fino al cui ammontare non è dovuto il versamento del tributo comprensivo di sanzioni e interessi bili. d) Per il pagamento delle sole sanzioni, soprattasse, ed interessi moratori eseguito dal contribuente in base a provvedimento di liquidazione o accertamento d ufficio: gli importi fino al cui ammontare non è dovuto il solo versamento di sanzioni, e interessi moratori irrogati in sede accertamento d ufficio. 3. I limiti di esenzione vanno riferiti a ciascun singolo anno o periodo di riferimento temporale dell obbligazione tributaria. 4. I limiti di esenzione sono determinati tenendo conto dei seguenti elementi: - disposizioni normative vigenti e non derogabili; - modalità previste per i pagamenti e relative spese di riscossione a carico del Comune; - modalità e costi delle procedure di liquidazione o di accertamento; - adempimenti a carico del Comune per la riscossione ed i rimborsi; - il vantaggio economico della riscossione.

Art. 2 Pagamenti diretti da parte del contribuente 1. Nei casi in cui il pagamento del tributo è effettuato direttamente dal contribuente - previa iscrizione a ruolo oppure denuncia o auto-liquidazione del contribuente stesso - sono fissati i seguenti limiti di esenzione in ragione annua: tributo Limite di esenzione Note I.C.I.. 5,00 Tassa R.S.U.. 5,00 Tassa R.S.U. giornaliera T.O.S.A.P. Permanente Imposta sulla pubblicità Imposta Municipale propria (I.M.U). 10,00. 5,00. 5,00 Limite non applicabile per i versamenti giornalieri. 12,00

Art. 3 Liquidazioni accertamenti - rimborsi 1. Il Servizio Tributario Comunale non emette, a carico dei contribuenti interessati, provvedimenti di liquidazione o di accertamento che comportino il versamento di un tributo comprensivo di sanzioni, ed interessi moratori eventualmente applicabili - di importo contenuto entro i seguenti limiti di esenzione: Tributo Limite di esenzione I.C.I.. 12,00 Tassa R.S.U.. 12,00 Tassa R.S.U. giornaliera. 12,00 T.O.S.A.P.. 12,00 Temporanea e permanente Imposta sulla Pubblicità. 12,00 Imposta municipale. 12,00 Propria (I.M.U) 2. I limiti di cui al precedente comma 1 trovano applicazione anche per le procedure di rimborso del tributo effettuate d ufficio o su domanda del contribuente ad esclusione della procedura di sgravio della Tassa R.S.U. che viene effettuata per l importo effettivamente determinato fino alle annualità fino al 2011 3. I limiti di cui al precedente comma 1 trovano applicazione anche per i provvedimenti di liquidazione e di accertamento, emessi dal Servizio Tributario Comunale, che comportino il solo versamento di sanzioni, soprattasse ed interessi moratori irrogati in applicazione delle vigenti norme disciplinanti la gestione del singolo tributo.

Art. 4 Disposizioni finali - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento sostituisce ad ogni effetto, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, tutte le disposizioni precedentemente deliberate in materia, e precisamente con particolare riferimento al regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 191 del 20/11/1997. 2. Il presente Regolamento dispiega la propria efficacia per tutti i procedimenti attivi e passivi non conclusisi con l emissione di un formale provvedimento da parte del Servizio Tributario Comunale alla data di entrata in vigore dello stesso, ancorché riferibili ad istanze presentate o procedure d ufficio avviate in data antecedente alla sua entrata in vigore.