Servizio: Caccia e esca Ufficio: Caccia ORIGINALE ROVINCIA DI FOGGIA VERBALE DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ROVINCIALE Seduta del 25/05/2012 Deliberazione n. 105 OGGETTO: L.R. 27/98. Art. 8. Struttura veterinaria per la prima accoglienza fauna in difficoltà. Approvazione schema di Convenzione tra rovincia di Foggia e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della uglia e della Basilicata. L anno il giorno Venticinque del mese di Duemiladodici Maggio per convocazione nei termini di legge, si è riunita la Visti i pareri espressi ai sensi dell art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n 267: - il Responsabile del Servizio Ing. otito BELGIOIOSO in ordine alla regolarità tecnica:parere: favorevole - il Direttore di Ragioneria dott.ssa Rosa LOMBARDI in ordine alla regolarità contabile: parere : favorevole GIUNTA ROVINCIALE Sono intervenuti il residente Antonio epe E gli Assessori Maria Elvira Consiglio Vice res. Raffaele Di Ianni Domenico Farina Leonardo F. Lallo Gabriele Mazzone Antonio Montanino asquale azienza Rocco Ruo Savino A. Santarella A Con l assistenza del Segretario Generale Filippo RE
Relaziona l Assessore all Agricoltura-Caccia e esca, S.A. SANTARELLA: la L.R. 27/98 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma all art.8 stabilisce che ogni rovincia deve istituire l Osservatorio Faunistico rovinciale, all interno del quale opera il Centro provinciale di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà, con le seguenti finalità e compiti: - rima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà - ronto soccorso veterinario della stessa - Trasferimento al Centro recupero regionale della fauna selvatica in difficoltà dei soggetti bisognevoli di successive e particolari cure di riabilitazione - Liberazione della stessa ove non necessiti di riabilitazione; che la rovincia di Foggia con delibera di Giunta n 344 del 23/06/2004 ha istituito l Osservatorio Faunistico rovinciale, struttura tecnica del Servizio Caccia e esca, con sede in Manfredonia, Oasi lago Salso all interno del quale opera il Centro di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà, che il Centro di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà, quale struttura pubblica, è tenuta al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene e di tutela ambientale e delle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate nonché all osservanza dei requisiti minimi generali e specifici previsti; che l Osservatorio Faunistico rovinciale, si trova, oggi, nelle condizioni di dover provvedere alla cura della fauna selvatica in difficoltà e di fornire tutte quelle prestazioni cui è tenuto in base ai propri compiti istituzionali, per cui necessita di un adeguata Struttura Veterinaria avente i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente; che l Istituto Zooprofilattico Sperimentale della uglia e della Basilicata è referente per il proprio territorio per la diagnosi delle malattie infettive e diffusive degli animali domestici e selvatici, e vanta, da anni, una proficua collaborazione con l Amministrazione rovinciale per la diagnosi delle malattie della fauna selvatica e per le problematiche sanitarie connesse; che lo stesso ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere ed ospitare una Struttura Veterinaria per la prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà; l Istituto mette a disposizione i propri locali per ospitare la Struttura Veterinaria, i propri laboratori per le indagini sulla eventuale presenza di malattie infettive e diffusive, la professionalità dei propri Dirigenti Veterinari per coordinare l attività della Struttura; la rovincia metterà a disposizione della Struttura Veterinaria n. 1 Medico Veterinario esperto nel campo della patologia clinica medica e chirurgica, e una idonea strumentazione necessaria al funzionamento della Struttura stessa, come di seguito elencata: ertanto, occorre stipulare un apposita convenzione tra le parti a titolo gratuito in quanto non è previsto nessun corrispettivo, né indennizzo; Ritenuto poter approvare lo schema di convenzione; Tutto ciò premesso LA GIUNTA ROVINCIALE - Udita la relazione dell Assessore al ramo Savino Antonio SANTARELLA, che costituisce premessa e parte sostanziale del presente atto; - Su conforme proposta del Relatore; - Visti i pareri Favorevoli resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Dirigente del Servizio, Ing. otito BELGIOIOSO, sotto il profilo tecnico e dal Direttore di Ragioneria, dott.ssa Rosa LOMBARDI, in ordine alla regolarità contabile; - A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge,
D E L I B E R A - di approvare, per quanto in premessa, lo schema di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la rovincia di Foggia e l Istituto Zooprofilattico Sperimentale della uglia e della Basilicata, per la ricezione della Struttura Veterinaria per la prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà; - di demandare al Responsabile del Settore la redazione di tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento; - di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spese né riduzione di entrate;
ROVINCIA DI FOGGIA Assessorato Agricoltura Caccia e esca CONVENZIONE er le finalità di cui all art. 8 comma 2 lett. b della L.R. 27/98 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma. TRA La rovincia di Foggia,. I.V.A. 00374200715, Osservatorio Faunistico rovinciale, nella persona del residente, On. Antonio EE, E L Istituto Zooprofilattico Sperimentale della uglia e Basilicata di Foggia,. I.V.A. 00168430718, nella persona del residente, Sig. Felice SCARANO, REMESSO che la L.R. 27/98 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma all art.8 stabilisce che ogni rovincia deve istituire l Osservatorio Faunistico rovinciale, all interno del quale opera il Centro provinciale di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà, con le seguenti finalità e compiti: - rima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà - ronto soccorso veterinario della stessa - Trasferimento al Centro recupero regionale della fauna selvatica in difficoltà dei soggetti bisognevoli di successive e particolari cure di riabilitazione - Liberazione della stessa ove non necessiti di riabilitazione; Che le Direttive 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat) perseguono l obbiettivo generale della conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti in Europa, nonché l istituzione di zone di protezione speciale e di siti di
importanza comunitaria, in modo tale da garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie particolarmente protette e minacciate, e che le Regioni individuando misure di conservazione necessarie; che la Regione uglia con D.G.R. n. 731 del 30 maggio 2006, ha recepito gli Accordi sanciti in Conferenza Stato Regioni tra cui l Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le rovince Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private e ha disciplinato l attività delle strutture veterinarie pubbliche e private definendo i requisiti minimi necessari per l erogazione delle suddette prestazioni da parte delle strutture presenti nel territorio regionale; CONSIDERATO che la rovincia di Foggia con delibera di Giunta n 344 del 23/06/2004 ha istituito l Osservatorio Faunistico rovinciale, struttura tecnica del Servizio Caccia e esca, con sede in Manfredonia, Oasi lago Salso all interno del quale opera il Centro di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà, che il Centro di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà, quale struttura pubblica, è tenuta al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene e di tutela ambientale e delle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate nonché all osservanza dei requisiti minimi generali e specifici previsti; che l Osservatorio Faunistico rovinciale, si trova, oggi, nelle condizioni di dover provvedere alla cura della fauna selvatica in difficoltà e di fornire tutte quelle prestazioni cui è tenuto in base ai propri compiti istituzionali, per cui necessita di un adeguata Struttura Veterinaria avente i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente; che l Istituto Zooprofilattico Sperimentale della uglia e della Basilicata è referente per il proprio territorio per la diagnosi delle malattie infettive e diffusive degli animali domestici e selvatici, e vanta, da anni, una proficua collaborazione con l Amministrazione rovinciale per la diagnosi delle malattie della fauna selvatica e per le problematiche sanitarie connesse; che lo stesso ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere ed ospitare una Struttura Veterinaria per la prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 Il titolo, le premesse e l introduzione sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art.2 L Istituto mette a disposizione i propri locali per ospitare la Struttura Veterinaria, i propri laboratori per le indagini sulla eventuale presenza di malattie infettive e diffusive, la professionalità dei propri Dirigenti Veterinari per coordinare l attività della Struttura. Art. 3 La rovincia metterà a disposizione della Struttura Veterinaria n. 1 Medico Veterinario esperto nel campo della patologia clinica medica e chirurgica, e una idonea strumentazione necessaria al funzionamento della Struttura stessa, come di seguito elencata: Strumentazione Tavolo operatorio Apparecchio radiologico Lampada scialitica Strumentario chirurgico Altre eventuali apparecchiature se necessarie. Art. 4 Il presente accordo avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tacitamente di anno in anno. Art.5 Le parti potranno recedere dal presente accordo in qualunque momento dandone preavviso alla parte interessata a mezzo comunicazione, almeno 3 mesi prima della scadenza del presente accordo. Art. 6 Le prestazioni erogate per le attività oggetto del presente accordo sono svolte a titolo gratuito
Art.7 Ciascuna delle parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività in oggetto della presente convenzione nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza. Art.8 er tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli in ordine ai rapporti tra le parti si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti. Art.9 er qualsiasi controversia si elegge convenzionalmente in via esclusiva il Foro di Foggia. er la rovincia di Foggia Il residente On. Antonio EE er L Istituto Zooprofilattico di Foggia Il residente Sig. F. SCARANO Foggia, Lì