PE-CONS 66/17 DGG 1A UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 febbraio 2018 (OR. en) 2016/0274 (COD) PE-CONS 66/17 ECOFIN 1080 RELEX 1077 IA 210 CODEC 2005

Documenti analoghi
5861/18 fod/buc/am 1 DRI

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 febbraio 2008 (OR. en) 2006/0289 (COD) PE-CONS 3679/1/07 REV 1 ECOFIN 470 SURE 38 CODEC 1275

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2013/0313 (COD) LEX 1530 PE-CONS 78/1/14 REV 1 FIN 242 CODEC 888

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 480/2009 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che modifica

DGE 2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 13 settembre 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004

ECOMP.3.B UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 20 marzo 2019 (OR. en) 2018/0040 (COD) PE-CONS 44/19 UD 51 CODEC 403

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 giugno 2014 (OR. en) 10996/14 Fascicolo interistituzionale: 2013/0400 (CNS) FISC 99 ECOFIN 679

ECOMP.2.B UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 marzo 2019 (OR. en) 2018/0432 (COD) PE-CONS 12/19

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) LEX 1540 PE-CONS 25/1/14 REV 1 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

EMENDAMENTI presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

PE-CONS 64/16 DGD 1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en) 2016/0075 (COD) PE-CONS 64/16 VISA 414 COEST 344 COMIX 852 CODEC 1931

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 febbraio 2013 (OR. en) 2012/0252 (COD) PE-CONS 71/12 JAI 907 ASIM 152 CADREFIN 507 CODEC 3007 OC 743

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 febbraio 2015 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. Che modifica

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 settembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º giugno 2017 (OR. en) (UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 aprile 2013 (12.04) (OR. en) 8355/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0104 (COD)

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 207,

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 luglio 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 luglio 2015 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

GSC.TFUK. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 gennaio 2019 (OR. en) XT 21106/18. Fascicolo interistituzionale: 2018/0426 (NLE) BXT 125

L 279/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

TESTI APPROVATI. Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

A8-0126/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DGG 1B UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 9 giugno 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) PE-CONS 23/16 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 13 luglio 2009 (OR. en) 2007/0117 (COD) LEX 971 PE-CONS 3684/1/08 REV 1 CODIF 131 ENT 227 CODEC 1157

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 11 marzo 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) LEX 993 PE-CONS 3706/2/08 REV 2 STATIS 156 CODEC 1456

15083/16 hio/pdn/s 1 DRI

EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 dicembre 2014 (OR. en)

A8-0227/19 EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO * alla proposta della Commissione

9081/17 ADD 1 1 GIP 1B

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 300 final.

A8-0063/16. Emendamento 16 Adina-Ioana Vălean a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014779/01.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

6785/15 sta/va/s 1 DG G 2A

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore: Maria Grapini A8-0329/2016

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

L 16/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 251 final.

9556/19 LA/gma TREE.2. Bruxelles, 18 giugno 2019 (OR. en) 9556/19. Fascicolo interistituzionale: 2010/0186 (NLE) AVIATION 113 RELEX 527

PE-CONS 4/1/16 REV 1 IT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 aprile 2019 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (CE) n. /2005 DELLA COMMISSIONE

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

61 o anno Comunicazioni e informazioni 31 ottobre 2018

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Articolo 1. Modifiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2006 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTO (CE) N. 808/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 21 aprile 2004

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2017 (OR. en)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Transcript:

UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 14 febbraio 2018 (OR. en) 2016/0274 (COD) PE-CONS 66/17 ECOFIN 1080 RELEX 1077 IA 210 CODEC 2005 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne PE-CONS 66/17 RS/ff

REGOLAMENTO (UE) 2018/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 1, 1 Posizione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del PE-CONS 66/17 RS/ff 1

considerando quanto segue: (1) Il fondo di garanzia per le azioni esterne ("fondo") è disciplinato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio 1. (2) Il fondo è alimentato da un versamento annuale del bilancio generale dell'unione, dagli interessi prodotti dagli investimenti delle disponibilità del fondo e dai recuperi ottenuti presso debitori inadempienti. (3) È opportuno che le entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) che beneficiano di una garanzia del bilancio dell'unione siano versate al fondo. (4) Se l importo del fondo è superiore al 10% dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'unione, è opportuno che l eccedenza sia accreditata al bilancio generale dell'unione, al fine di tutelare meglio quest ultimo da potenziali ulteriori rischi di inadempimento legati alle operazioni di finanziamento della BEI riguardanti la resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito, nonché delle comunità di origine, quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 1 Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10). PE-CONS 66/17 RS/ff 2

Articolo 1 Il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 è così modificato: 1) all'articolo 2 è aggiunto il trattino seguente: " dalle entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della BEI per le quali l'unione fornisce una garanzia che è remunerata."; 2) all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se l'importo del fondo è superiore al 10% dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'unione, l'eccedenza è accreditata al bilancio generale dell'unione europea. L'eccedenza è accreditata con un'unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell'unione europea dell'anno n+1 sulla base della differenza, alla fine dell'anno n 1, tra il 10% dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell Unione e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all'inizio dell'anno n."; 3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 La Commissione affida la gestione finanziaria del fondo alla BEI. PE-CONS 66/17 RS/ff 3

Entro il 30 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione degli attivi, tra cui le infrastrutture tecniche, una comparazione dei costi dei servizi prestati, la struttura istituzionale, la comunicazione, le prestazioni, la rendicontabilità e le competenze di ciascuna istituzione, nonché gli altri mandati di gestione delle attività per il bilancio generale dell'unione europea. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa."; PE-CONS 66/17 RS/ff 4

4) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 Entro il 31 maggio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo nell'anno civile precedente. La relazione annuale contiene una presentazione della posizione finanziaria e un informativa sul funzionamento del fondo al termine dell'anno civile precedente, i flussi finanziari, nonché le operazioni rilevanti e le eventuali pertinenti informazioni sui conti finanziari, quali informazioni dettagliate sul capitale residuo dei prestiti garantiti o sulle attività del fondo nell'anno civile precedente, nonché le conclusioni e gli insegnamenti che sono stati tratti. La relazione riporta, inoltre, informazioni sulla gestione finanziaria, sulle prestazioni e sul rischio del fondo al termine dell'anno civile precedente. Dal 2019, e successivamente ogni tre anni, la relazione comprende anche una valutazione dell'adeguatezza dell'obiettivo del 9% e della soglia del 10% per il fondo, di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo comma dell'articolo 3.". PE-CONS 66/17 RS/ff 5

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente PE-CONS 66/17 RS/ff 6