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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 30 settembre 1999 Orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali - supplemento n. 14. L'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI di concerto con i Ministri delle finanze, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale", ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 inerente alla "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1o luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la direttiva 98/88/CE della Commissione del 13 novembre 1998, che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione al microscopio

e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea n. L 318 del 27 novembre 1998; Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i "Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico", modificati ed integrati da ultimo con decreto ministeriale 21 dicembre 1998 - supplemento n. 13; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 nel 28 maggio 1994, con il quale sono stati approvati i "Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali" - supplemento n. 11, nel cui allegato sono descritti i metodi di analisi microscopica; Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle comunitarie previste dalla predetta direttiva 98/88/CE; Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario - sottocommissione alimenti per il bestiame di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, rinnovata, da ultimo, per quanto attiene alla sottocommissione alimenti per il bestiame, col decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. 1. Gli esami microscopici effettuati nell'ambito dei controlli ufficiali volti ad identificare e/o a fornire una stima quantitativa dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali devono essere svolti in conformita' agli orientamenti esposti nel supplemento n. 14, allegato al presente decreto. 2. Nei casi in cui si proceda a stime quantitative dei costituenti di origine animale devono essere applicate le disposizioni di cui al punto 7: dei presenti orientamenti "Calcolo e valutazione". Art. 2.

La fissazione di detti orientamenti concernenti l'esame microscopico non esclude l'impiego, alternativo o complementare, di altri metodi di analisi - diversi dall'esame microscopico - la cui validita' scientifica sull'identificazione e/o sulla stima quantitativa dei costituenti di origine animale sia stata comprovata. Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 1999 L'Ispettore generale capo per la repressione delle frodi Ambrosio p. Il Ministro delle finanze Del Giudice p. Il Ministro della sanita' Marabelli p. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Visconti

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