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COMUNEDICACCAMO ProvinciaRegionalediPalermo VerbalediDeliberazionedelConsiglioComunale COPIA N.88 del 19-09-2013 OGGETTO: Mozionedeigruppiconsiliari"CaccamoLibera"eCita'inComune"sula riduzionedel'aumentodel40% delat.a.r.s.u.anno2012. L'anno duemilatredici,ilgiorno diciannovedelmesedisetembrealeore20:55eseguenti,incaccamo nelasaladeleadunanzeconsiliaridiquestocomune,disciplinatadalcommaivdel art.30delal.r.n. 9/86,qualerisultasostituitodal art.21delal.r.n.26/93,insesioneordinaria,cheèstatapartecipataai SignoriConsiglierineimodieterminiprevistidaledisposizionidileggevigentinelaRegioneSiciliana, risultanoal appelonominale: PORRETTADOMENICO P SCACCIAFERRO GIUSEPPE P CECALAGIOVANNI P GALEONEGIORGIA A ALONGIGIOVANNI P DAMIANIFRANCESCO P GIANFORTONEMASSIMILIANO P RANDAZZO SALVATORE A RANDAZZO DIEGO P VISO NICASIA P COMPARETTO SALVATORE P INDORANTEANTONINO P LIBERTO NICASIA P BRANCATO NICASIO A RINIGIUSEPPE P Risultanopresentin.12easentin.3. Risultatolegaleilnumerodegliintervenuti,aisensidelcitatocommadel art.30delal.r.n.9/86,e succesivemodificazioni,asumelapresidenzaildot.porrettadomenico,nelasuaqualitàdi PRESIDENTE. A sisteilsegretario GENERALE,Dot.FRAGALEFRANCESCO. Scrutatori: ALONGIGIOVANNI SCACCIAFERRO GIUSEPPE VISO NICASIA

PropostadideliberazionediConsiglioComunale N.105 del19-09-2013 CONSIGLIO COMUNALEDEL19.09.2013. Sipasaalatratazionedelquintopuntoal o.d.g. Mozionedeigruppiconsiliari Caccamo Libera e CitàinComune sulariduzionedel aumentodel40% delatarsu anno2012 IlustralamozioneilconsigliereCompareto. L asesorecirincionesostienelalegitimitàelalegalitàdel azionepostaineseredagliorgani comunalisulaquestioneinesameeriferiscediunmeroerorematerialedelsistemainformatico nelregistrareladatadeladeliberazionedig.m.n.107/2012. IlconsigliereComparetochiedeparerealSegretario. Ilsegretarioesponealconsigliocomunaleleragionidilegitimitàdelasuddetadelibera. IlconsigliereComparetochiedelasospensionedelasedutapercinqueminutialfinedivisionareil brogliacciodelagiunta. Aleore23,50lasedutaèsospesaconilconsensoditutiiconsiglieripresenti. Ale00,25del20Setembrelasedutariprende;Presentin.12consiglierisu15(asentiGaleoneG., RandazzoS.,BrancatoN.). Ilconsigliere Compareto,presa visione delbrogliaccio e constatato che la deliberazione n.107/2012èstataadotatail30.10.2012conimmediataesecutività;rilevatalalegitimitàdel ato; rilevatoaltresìcheuneroreditrascrizionehafatocredereacirca400citadiniricorentiavverso l atopredetochelostesofosestatopostoineseresuccesivamente. Lamozionevieneritirataperchèvengonomenoipresuppostidifatoedidirito.Chiedechesi faccialucesuleresponsabilitàdiquestoerore. IlPresidenteprendeatodelritirodelamozione. Sipasaquindialatratazionedelsestopuntoal o.d.g. Approvazioneconvenzioneperla gestioneasociatadelserviziodisegreteriacomunaleconilcomunediventimigliadisicilia. IlPresidentedàleturadelaproposta.IconsiglieriCompareto,Liberto,Cecala,Randazzoe Damianiesprimonoilvotofavorevole.Siapprovaal unanimità.vieneapprovataal unanimità anchel immediataesecutivitàdel ato.

Leto,approvatoesotoscrito IlConsigliereAnziano IlPRESIDENTE IlSEGRETARIOGENERALE f.tosig.cecalagiovanni f.todot.porrettadomenico f.todot.fragalefrancesco Percopiaconformeal originaleperusoamministrativo DalaResidenzaMunicipale ILSEGRETARIO GENERALE Afisaal AlboPretoriodal 22.10.2013 al 06.11.2013 Defisail 07.11.2013 ILMESSO COMUNALE IlSEGRETARIOGENERALEdelComune CERTIFICA suconformerelazionedelmesoincaricatoperlapubblicazionedegliati,chelapresentedeliberazioneè statapubblicataal AlboPretoriodelComuneperquindicigiorniconsecutiviapartiredalgiorno. Caccamo, ILSEGRETARIO GENERALE Lapresentedeliberazione,èdivenutaesecutivail decorsi10giornidalapubblicazione(art.12,comma1) Caccamo, ILSEGRETARIO GENERALE

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale Al Signor Sindaco del Comune di Caccamo MOZIONE CONSILIARE ( ART. 43 D.Lgs. 267/2000- ART. 77 STATUTO COMUNALE) COMPARETTO Salvatore; SCACCIAFERRO Giuseppe; RANDAZZO Salvatore; DAMIANI Francesco; INDORANTE Antonino; VISO Nicasia; BRANCATO Nicasio; I sottoscritti Consiglieri Comunali VISTI l'art. 43 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 che recita: 1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni ; l'art. 77 del vigente Statuto Comunale che recita: Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. La funzione di indirizzo del consiglio si realizza con l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni. La funzione di controllo politico-amministrativo si realizza mediante le valutazioni in ordine alla relazione semestrale del sindaco sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta; le valutazioni in ordine alla relazione annuale del sindaco sull'attività degli esperti; la proposizione al sindaco di interrogazioni e mozioni; l'istituzione di commissioni speciali, anche di indagine; la richiesta di pareri e relazioni ai revisori dei conti del Comune; l'art. 9, comma 3, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale che recita: i consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalla legge; l'art. 5, comma 3, del Regolamento per l esercizio delle funzioni di consigliere Comunale che Stabilisce. i consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale ;

PREMESSO CHE - l art. 32, comma 2, della legge n. 142 del 1990 (oggi ancora in vigore in Sicilia per come appunto recepita dalla l.r. n. 48 del 1991) stabilisce che il consiglio comunale ha competenza limitatamente a l istituzione e l ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi omissis - l art. 69, c. 1, d.lgs. n. 507/1993 recita: Entro il 31 Ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso; - l articolo 27, comma 1, legge n. 448/2001 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all I.R.P.E.F. di cui all articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; - l art. 1, c. 169, l. 296/2006 recita: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; - l'art. 75, comma 2, lettera f) dello Statuto del Comune di Caccamo attribuisce alla Giunta Municipale la specifica competenza in materia di variazione delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale; VISTO CHE - Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha affermato che a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali, attuata con il D.lgs. n. 267/2000 ha trovato definitiva soluzione la vexata quaestio relativa all'individuazione, nel vigore dell'art. 32 della legge n. 142/1990, dell'organo competente ad adottare i provvedimenti di determinazione delle aliquote dei tributi locali, escludendo espressamente la materia tra quelle di attribuzione del consiglio (art. 42, 2 comma, lett. f, T.U.cit.). Tuttavia, ciò che anima la seguente riflessione è l argomentazione aggiuntiva contenuta nella citata decisione del C.G.A., secondo la quale Ciò posto, non sembra dubbio al Collegio che l'organo

competente ad adottare le deliberazioni impugnate sia la Giunta municipale, dovendosi avere riguardo alla riserva contenuta nell'art. 4 della L. n. 142/1990, recepita in Sicilia con l'art. 1, lett. a), della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, a mente del quale <lo statuto nell'ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce le norme fondamentali per l'organizza-zione dell'ente e in particolare determina le attribuzioni degli organi>>. ( C.G.A. 30/06/2011 n. 455); - Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sia in sede consultiva ( C.G.A. SS.RR., parere n.101/2006) che in sede giurisdizionale ( C.G.A. 26/07/2006 n. 420; 30/06/2011 n. 455), ha ritenuto di escludere la competenza dell organo consiliare sulla base di una non meglio precisata applicazione della riforma dell ordinamento degli enti locali, atteso che in materia di tributi il D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli enti locali) all art. 42, 2 comma, lett. f), stabilisce la competenza dell organo consiliare ai fini dell istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; - Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ( 11 Marzo 2013 n. 325) ritiene che la mera variazione della tariffa TARSU, a fronte del variare dei costi, sia in realtà un atto praticamente vincolato e scevro di quei momenti di discrezionalità che sono invece insiti nella regolamentazione generale del tributo e nella disciplina generale della tariffa (ad es. individuazione di ca-tegorie di soggetti obbligati, fissazione di esenzioni o agevolazioni etc.) espressamente riservata al Consiglio. Per questa ragione la revisione delle aliquote dei tributi locali è da considerare atto sostanzialmente gestionale applicativo, rientrante in una disciplina di dettaglio, e quindi non riconducibile tra gli atti di regolamentazione generale del tributo (cfr. CGA decisione n. 420 del 2006 e parere n. 101 del 2006). In analoga ottica del resto la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva già da tempo chiarito che la variazione di aliquote non rientra nella categoria degli atti fondamentali concernenti l istituzione e l ordinamento del tributo, o la disciplina generale della tariffa, che restano demandati al consiglio comunale (V sez. n. 424 del 1997, n. 14912 del 2002 e n. 2782 del 2003). Sulla base delle considerazioni che precedono resta quindi confermato che in Sicilia spetta al sindaco salvo diversa previsione statutaria la competenza a disporre le variazioni delle aliquote dei tributi comunali (C.G.A., 27 novembre 2012 n. 1046; ). - la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva già da tempo chiarito che la variazione di aliquote non rientra nella categoria degli atti fondamentali concernenti l istituzione e l ordinamento del tributo, o la disciplina generale della tariffa, che restano demandati al consiglio comunale (V sez. n. 424 del 1997, n. 14912 del 2002 e n. 2782 del 2003) rimettendo la competenza alla Giunta Municipale (Consiglio di Stato Sez V 13 marzo 2002, n. 1491; -

- Il Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, con sentenza 18 Febbraio 2013, n. 547 ha dichiarato l illegittimità delle delibere di Giunta Municipale del Comune di Adrano con le quali si approvano le aliquote Tarsu dopo il termine fissato per l approvazione del bilancio di previsione; - la normativa in vigore (art. 69, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), rimette alla potestà dell ente locale la determinazione della tariffa ma circoscrive tale potere entro margini di tempo ben definiti. La previsione di un termine per l esercizio del potere di determinare le tariffe (data di approvazione del bilancio di previsione) costituisce, in realtà, limite alla discrezionalità dell Amministrazione, derogabile soltanto dal legislatore mediante norma speciale, ( in tal senso, v., anche la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 158 del 14 ottobre 2010); - spetta al Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe mentre la determinazione delle tariffe rientra nella competenza residuale della Giunta (così Tar Veneto III n 658/2012; n. 640/2013, C.G.A. per la Regione Siciliana 27 Novembre 2012 n. 1046; 11 Marzo 2013 n. 325) CONSIDERATO CHE - la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2012 era il 31 Ottobre 2012 (v. art. 29, c. 16 quater, d.l. 216/2011, conv. in l. n. 14/2012 e decreto del Ministro dell Interno 02/08/2012); - in data 30 Ottobre 2012 il Consiglio Comunale con delibera n. 43 ha approvato l aumento del 40% delle tariffe Tarsu 2012 rispetto alla tariffe 2011 per la copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana; - il Responsabile dei Servizi Finanziari con proposta del 29 Ottobre 2012 proponeva alla Giunta Municipale l approvazione delle tariffe e delle aliquote tra cui anche quella relativa all aumento della TARSU; - la Giunta Municipal, solo in data 13 Novembre 2012, con delibera n.107 ha approvato l aumento del 40% delle tariffe Tarsu 2012 rispetto alla tariffe 2011 per la copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana; - che la delibera n. 107 del 13 Novembre 2012 (relativa al piano tariffario per l'anno 2012) avrebbe dovuto essere approvata entro il 31 Ottobre 2012, data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- la delibera risulta palesemente illegittima, in quanto approvate oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l anno 2012 (il termine per l'approvazione del bilancio di previsione era stato fissato, con decreto del Ministero dell'interno del 02/08/2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale); - la delibera n. 107 adottata in data 13 Novembre 2013, risulta tardiva e non può, pertanto, essere retroattivamente applicato all esercizio 2012 l aumento del 40 % ; PER QUANTO PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E RILEVATO IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi concretamente affinché: 1) venga revocata in autotutela la Delibera n. 107 del 13 Novembre 2012 con la quale la Giunta Municipale ha approvato l aumento del 40% delle tariffe Tarsu 2012 rispetto alla tariffe 2011 in quanto adottata da organo incompetente e deliberata oltre i termini previsti dalla legge; 2) venga dichiarata l inefficacia retroattiva della Delibera n. 107 del 13 Novembre 2013 ; 3) annullino tutti gli atti successivi all approvazione della Delibera n. 107/2013 quali ruoli suppletivi e avvisi di pagamento; 4) venga incamerato il pagamento effettuato dai contribuenti, relativamente al ruolo suppletivo 2012, quale acconto della Tares dovuta per l anno 2013. Caccamo, 13 Settembre 2013 Il Capogruppo Il Capogruppo Gruppo Consiliare Città in Comune Gruppo Consiliare Caccamo Libera Salvatore RANDAZZO Salvatore COMPARETTO