MOBILITA A.S. 2007/2008 APPROFONDIMENTI E CHIARIMENTI

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MOBILITA A.S. 2007/2008 APPROFONDIMENTI E CHIARIMENTI IL BONUS Premessa L attribuzione di un punteggio aggiuntivo è stata introdotta dal CCNI del 2001 con la finalità di limitare la mobilità del personale in relazione ad un momento storico in cui l Amministrazione aveva assunto l impegno di procedere alla stabilizzazione degli organici. Un obiettivo che negli anni successivi non solo non si è realizzato ma, al contrario, si è verificata una riduzione drastica e progressiva degli organici e dei posti disponibili. In un contesto così modificato è risultato molto più complesso premiare la volontà di rimanere nell istituzione scolastica ed ancor più difficile è risultata la gestione dell esperienza del bonus, tanto che si è reso necessario intervenire con successivi adattamenti della disciplina di tale beneficio per adeguarla alle difficoltà crescenti incontrate dal personale individuato come soprannumerario e trasferito d ufficio o a domanda condizionata. A tale fine sono stati nel tempo introdotti nei CCNI sulla mobilità una serie di chiarimenti e integrazioni, e durante il confronto per l a.s. 2005/06 si è convenuto di portare a termine la maturazione del punteggio aggiuntivo con il triennio successivo. Conseguentemente l a.s. 2007/08 sarà l ultimo utile per l acquisizione del bonus che, comunque, potrà essere utilizzato anche successivamente a tale data. Riassumiamo di seguito i criteri di maturazione, utilizzazione e perdita del punteggio aggiuntivo che sono contenuti nella tabella di valutazione dei titoli e nelle note relative: nota 5 ter per il personale docente ed educativo e nota e per il personale ATA. Come di consueto, inoltre, alleghiamo alla scheda un estratto delle disposizioni contrattuali di riferimento.

COME SI MATURA IL BONUS Il personale docente, educativo ed ATA può acquisire una tantum (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo: dopo un qualsiasi triennio continuativo, compreso tra l a.s. 2000/01 e l a.s. 2007/08, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento e/o di mobilità professionale nell ambito della provincia di titolarità. Il triennio continuativo 2005/2006-2006/2007-2007/2008 è l ultimo utile per l acquisizione del bonus. Il punteggio aggiuntivo si matura anche quando, nel triennio continuativo di riferimento: si presenta domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell organico funzionale del circolo e si ottiene il trasferimento; si presenta domanda condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nel quinquennio, nella scuola di precedente titolarità. In tale contesto per il personale trasferito d ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l aver ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo; si presenta domanda di trasferimento e/o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità); si presenta domanda di assegnazione provvisoria; si presenta revoca della domanda di trasferimento e/o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall ordinanza che applica il contratto sulla mobilità. 2

COSA SUCCEDE DOPO CHE SI È ACQUISITO IL BONUS Il personale che ha acquisito il bonus : lo perde: nel caso ottenga il trasferimento, il passaggio o l assegnazione provvisoria nell ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. Tale disposizione è stata inserita nel contratto sulla mobilità relativo all a.s. 2004/05. Con successiva integrazione del 20.2.2004 è stato precisato che: - aver ottenuto il trasferimento o il passaggio provinciale a seguito di domanda volontaria dall a.s. 2003/04 determina la perdita del bonus ; - aver ottenuto l assegnazione provvisoria nell a.s. 2003/04 e precedenti, non fa venir meno il bonus maturato; - aver ottenuto l assegnazione provvisoria dall a.s. 2004/05 determina la perdita del bonus ; - il bonus perso, non può essere acquisito una seconda volta. lo mantiene: in caso di mancato accoglimento della domanda di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria presentata in ambito provinciale (dopo aver acquisito il bonus la sola presentazione della domanda di trasferimento, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo); in caso di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito interprovinciale; in caso di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito provinciale a seguito di domanda condizionata quale soprannumerario; in caso di rientro, nel quinquennio, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o di trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità; in caso di trasferimento tra posto comune e lingua nell organico funzionale di circolo. 3

MOBILITA A.S. 2007/2008 APPROFONDIMENTI E CHIARIMENTI L INDIVIDUAZIONE DEL PERDENTE POSTO Sin dal contratto sulla mobilità per l a.s. 2005/06 hanno trovato piena attuazione le modifiche apportate con il CCNI del 27.1.2004 ai criteri di individuazione del perdente posto nell ambito della graduatoria di istituto. Criteri che, in un ottica generale di semplificazione delle procedure, sono stati unificati per tutte le tipologie di personale e per tutti gli ordini e gradi di scuola. Le disposizioni trovano applicazione anche per il personale educativo, al quale, in base all art. 38 comma 1, si applica quanto previsto per il personale docente. Il CCNI 2007/2008 agli articoli relativi all individuazione dei perdenti posto: 21, comma 9 (docenti di scuola materna ed elementare), 23, comma 11 (docenti di scuola secondaria), 48, comma 5 (personale ATA) stabilisce che i Dirigenti scolastici formulano la graduatoria di istituto sulla base dei punteggi previsti dagli appositi allegati, valutando esclusivamente i titoli posseduti entro la data del 3 febbraio 2007 (termine di presentazione delle domande). Gli interessati sono graduati tra loro ed è considerato perdente posto colui che ha il minor punteggio. L individuazione del soprannumerario è effettuata nel seguente ordine: 1. si considera perdente posto prioritariamente chi ha assunto la titolarità nella scuola dal precedente 1 settembre 2006 a seguito di domanda di trasferimento o di passaggio volontaria. E considerato come trasferito a domanda volontaria, anche il personale che ha perso il posto in altra scuola e che, nel corso del quinquennio successivo (durante il quale gli sono riconosciuti i benefici previsti al punto II dell art. 7, comma 1), pur avendo chiesto, come prima preferenza, il rientro nella scuola di precedente titolarità, il 1 settembre 2006 è stato trasferito in un altra delle scuole indicate tra le preferenze. 2. Successivamente si formula la graduatoria comprendente: a) il personale che ha assunto la titolarità nella scuola negli anni scolastici antecedenti al 2006/2007, ivi compresi coloro che, individuati perdenti posto nel corso del quinquennio precedente, sono stati trasferiti d ufficio o a domanda condizionata e sono rientrati nella scuola dal 1 settembre 2006 beneficiando della precedenza prevista al punto II dell art. 7, comma 1; b) Il personale che ha acquisito la titolarità nella scuola dal 1 settembre 2006 a seguito di trasferimento d ufficio o a domanda condizionata (cioè chi è stato costretto a trasferirsi in quanto perdente posto). 4

Nota Bene Il personale perdente posto che nel quinquennio chiede di rientrare nella scuola di precedente titolarità, e ottiene, invece, il trasferimento in una delle altre sedi indicate tra le preferenze, nella scuola in cui è trasferito viene considerato come trasferito a seguito di mobilità volontaria, cioè verrà individuato per primo quale perdente posto nell eventualità si verifichi una contrazione di organico anche nella scuola di arrivo (condizione indicata nel precedente punto 1). La tutela prevista dal contratto per il personale trasferito d ufficio o a domanda condizionata rispetto alla collocazione nella graduatoria interna della nuova scuola di titolarità, si applica solo nella prima scuola in cui si viene trasferiti d ufficio o a domanda condizionata (condizione indicata nel precedente punto 2, lettera b) e non si estende ai successivi trasferimenti che lo stesso personale chieda e ottenga nel corso del quinquennio, per avvicinarsi alla scuola di ex titolarità. La distinzione tra le due situazioni sopra citate riguarda esclusivamente il criterio per la formulazione della graduatoria di istituto al fine di individuare il soprannumerario, e non ha alcun riflesso né sul diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità, né sulla valutazione della continuità di servizio, né sulla maturazione o perdita del bonus. Il personale soprannumerario trasferito d ufficio o a domanda condizionata, che esercita per i cinque anni successivi il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità, anche se ottiene il trasferimento in una delle altre scuole indicate tra le preferenze, non perde il diritto alla precedenza e la conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla continuità del servizio e all acquisizione o al mantenimento del bonus. 5

MOBILITA RELATIVA ALLA CLASSE DI CONCORSO 77/A STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA Per la classe di concorso 77/A - strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - la mancata previsione da parte dell Amministrazione dei titoli di accesso a regime, a distanza di quasi 6 anni dalla riconduzione ad ordinamento, determina una evidente disparità di trattamento e una limitazione alle operazioni di mobilità interprovinciale e professionale da parte del personale interessato. Il CCNI disciplina la materia all art. 6, ove è stata recepita l ulteriore norma transitoria emanata al riguardo, contenuta nell art. 3, comma 2, della legge 143/2004. Per questa classe di concorso le procedure di mobilità previste sono le seguenti. Sono consentiti, senza alcuna limitazione, i trasferimenti nell ambito del comune e della provincia. Si tratta delle operazioni di mobilità territoriale che vengono gestite nella prima e nella seconda fase dei movimenti e che non incidono sulle dotazioni organiche esistenti. Per le operazioni gestite nella terza fase (trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale), al fine di determinare il numero delle disponibilità per i movimenti, dai posti vacanti in organico di diritto deve essere preliminarmente detratto il numero di posti corrispondente ai docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie permanenti. Tale accantonamento deriva dalla disposizione introdotta dall art. 11, comma 9, della legge 124/99, che nel ricondurre ad ordinamento la classe di concorso di strumento musicale, ha previsto, a decorrere dall a.s. 1999/2000, l assunzione su tutti i posti disponibili dei docenti inseriti nella prima fascia. Ovviamente nelle province in cui la prima fascia è esaurita non si deve operare alcun accantonamento. Sui posti come sopra determinati si applicano gli stessi criteri previsti nella terza fase delle operazioni per le altre classi di concorso (ripartizione al 50% tra mobilità professionale e interprovinciale ecc.). La mobilità professionale, è limitata ai passaggi di cattedra ed è consentita solo ai docenti titolari di educazione musicale nella scuola media che siano in possesso dei seguenti requisiti: - inserimento nella graduatoria permanente di strumento musicale; - servizio effettivo di insegnamento di strumento musicale per 360 giorni (calcolati con gli stessi criteri previsti per l inserimento nella graduatoria permanente, cioè escludendo il periodo estivo). Per i trasferimenti interprovinciali non ci sono vincoli: i movimenti sono possibili sulle disponibilità residuate dai passaggi di cattedra. 6