SENATO DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLIC RELAZIONE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE

ENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

LEGGE 28 Febbraio 2008, n. 31

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

SENATO DELLA REPUBBL1C

TESTO PROPOSTO DALLA 8* COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Servizio di documentazione tributaria

SENATO DELLA REPUBBLICA

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 ottobre 2008)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Servizio di documentazione tributaria

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3350

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2569

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 aprile 2017

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 383

SENATO DELLA REPUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

LEGGE 28 giugno 2019, n. 58. (GU n.151 del Suppl. Ordinario n. 26)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2144

SENATO DELLA REPUBBLI

ENATO DELLA REPUBBL VII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. approvato dalla Camera dei deputati nella seduta, del 15 febbraio 1979 (V. Stampato n.

SOMMARIO. PA R T E PR I MA Roma - Gioved ', 5 aprile 2007 AVVISO AGLI ABBONATI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

m_ef.rps-to registro UFFICIALE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1417

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Venerdì, 24 luglio 2009 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 128/L

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

Monti, Presidente del Consiglio dei. Passera, Ministro delle. infrastrutture e dei trasporti

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Approvato dal Senato della Repubblica

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1818

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

SENATO DELLA REPUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga la seguente legge: Art.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (PRODI) (PECORARO SCANIO)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 luglio 2012

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1430)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLIC

Vigente al:

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008, n. 113 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del )

Legge 12 luglio 2006, n. 228

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 19 agosto 2013 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Art. 1. Disposizioni per il reclutamento nelle universita' e per gli enti di ricerca

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D ALEMA) (LETTA) E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI)

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA (N. 66-A) RELAZIONE DELLA / COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) (RELATORE SCHIANO) SUL DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1979 Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, concernente disposizioni particolari per assicurare lo svolgimento di scrutini ed esami Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 1979 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) 2-3-4

Atti Parlamentari Senato della Repubblica 66-A LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. La T Commissione presenta al vostro esame il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, con parere favorevole espresso a maggioranza. Tale giudizio favorevole è fondato sulle seguenti considerazioni : 1) che nelle eccezionali ben note circostanze in cui il decreto-legge è stato emanato fosse necessario garantire a tutti gli studenti delle scuole di Stato della Repubblica una parità di trattamento in ordine al diritto allo studio essendo obbligato lo Stato, per esplicito dettato costituzionale, a garantire la valutazione finale dell'attività svolta nell'anno scolastico attraverso l'esame o lo scrutinio; 2) che sotto il profilo pedagogico-didattico le disposizioni contenute nell'articolo 1 non presentano difficoltà notevoli ove si tenga conto sia delle cautele dalle quali è stata circondata la deroga al principio del cosiddetto collegio perfetto, sia del fatto che è ormai generalmente recepita, nel costume scolastico, la prassi per la quale la valutazione finale (ovviamente con accentuazioni diverse nella scuola dell'obbligo e in quella del post-obbligo) deve tendere a cogliere più la maturazione della personalità che la quantità delle nozioni acquisite; 3) che sotto il profilo del delicato problema dell'esercizio del diritto costituzionale di sciopero, in carenza di ogni forma di regolamentazione del medesimo, non si ravvisa nel presente decreto né una forma surrettizia di regolamentazione, né un pericoloso precedente di essa, attesa la ben ristretta efficacia temporale del decreto, la rigorosa e ripetuta insistenza con cui ne vengono definiti i limiti e l'eccezionalità, l'esplicita esclusione, in ogni caso, della possibilità di utilizzare personale esperto estraneo alla scuola, infine l'anomalia, rispetto alla prassi e al concetto di sciopero, della prassi e del concetto di blocco degli scrutini e degli esami che il decreto ha dovuto fronteggiare. Per comprendere adeguatamente lo spirito del presente decreto, anche al di là della sua chiara, concisa e corretta formulazione, è soprattutto da ricordare che, nella travagliata vicenda che lo ha reso necessario, la prima e fondamentale preoccupazione del Governo è stata quella di valutare e affrontare in termini positivi il problema dei docenti precari adottando provvedimenti a loro favore che formano oggetto di uno specifico decreto-legge all'esame di questo ramo del Parlamento. Solo in un secondo tempo e in una delicatissima situazione nella quale, per il persistere dell'azione di blocco da parte di un'esigua minoranza dei docenti interessati, c'era il rischio di compromettere la conclusione degli adempimenti previsti per il 30 giugno e, conseguentemente, l'inizio degli esami di maturità alla data prevista, il Governo, con equilibrata e serena valutazione dei suoi doveri costituzionali e dei diritti delle parti interessate, ha ritenuto di dover adottare il presente provvedimento. Per i motivi sopra esposti la Commissione ha ritenuto di dover accogliere il decreto nel testo presentato dal Governo valutando che la proposta avanzata da talune parti di predisporre, nella fattispecie, un disegno di legge di sanatoria ai sensi del secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione non sia accettabile. In questa ipotesi, infatti, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'approvazione di un tale disegno di legge e dell'inizio imminente del prossimo anno scolastico, tutti gli studenti scrutinati o esaminati da commissioni o consigli formati ai sensi delle norme del presente decreto si troverebbero nella paradossale situazione di non poter frequentare la scuola o di essere privi del titolo di studio per inserirsi nel mondo del lavoro. SCHIANO, relatore

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 66-A LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI PARERE DELLA l a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 17 luglio 1979 La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza. MANCINO DISEGNO DI LEGGE Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, concernente disposizioni particolari per assicurare lo svolgimento di scrutini ed esami.

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 66-A LEGISLATURA VII! DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 giugno 1979. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per garantire a tutti gli studenti una parità di trattamento in ordine alla realizzazione delle loro legittime aspettative, e per assicurare quindi lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami in quegli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica presso i quali si sono verificate o si verifichino eccezionali e particolari situazioni che, impedendone il regolare svolgimento, pregiudicano i diritti degli studenti delle predette scuole; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; DECRETA: Art. 1. Limitatamente all'anno scolastico 1978-79, in quegli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presso i quali le valutazioni e gli scrutini finali nonché gli esami di licenza media, di idoneità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza di istituto d'arte non siano stati effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i consigli di classe, le commissioni e le sottocommissioni di esame sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti. Delle commissioni e delle sottocommissioni d'esame devono comunque far parte docenti delle materie per le quali è previsto lo svolgimento di prove scritte o grafiche. Se tuttavia le valutazioni e gli scrutini finali e gli esami previsti nel precedente comma non potessero ugualmente essere effettuati con le modalità e nei tempi stabiliti, in relazione a tali casi di emergenza del tutto particolari il provveditore agli studi competente per territorio adotterà, per conseguire le finalità enunciate nel presente decreto, provvedimenti urgenti motivati, restando comunque esclusa l'utilizzazione di personale esperto estraneo alla scuola. Le stesse disposizioni si applicano qualora non possa validamente costituirsi od operare la commissione per il regolare svolgimento degli esami di maturità e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 66-A LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 giugno 1979. PERTINI ANDREOTTI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO