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PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione giuridica 13.12.2013 2013/0268(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2013)0554 C7-0239/2013 2013/0268(COD)) Commissione giuridica Relatore: Tadeusz Zwiefka PR\1013385.doc PE526.091v01-00 Unita nella diversità

PR_COD_1amCom Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti a un progetto di atto Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra. La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. PE526.091v01-00 2/12 PR\1013385.doc

INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...5 MOTIVAZIONE...12 PR\1013385.doc 3/12 PE526.091v01-00

PE526.091v01-00 4/12 PR\1013385.doc

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2013)0554 C7-0239/2013 2013/0268(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0554), visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del trattato sul funzionamento dell'unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0239/2013), visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del... 1, visto l'articolo 55 del suo regolamento, vista la relazione della commissione giuridica (A7-0000/2013), 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 Considerando 1 (1) Il 19 febbraio 2013 taluni Stati membri hanno firmato un accordo su un tribunale unificato dei brevetti. L'accordo prevede che entrerà in vigore non prima del primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore delle modifiche del (1) Il 19 febbraio 2013 taluni Stati membri hanno firmato un accordo su un tribunale unificato dei brevetti. L'accordo prevede che entrerà in vigore non prima del primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore delle modifiche del 1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. PR\1013385.doc 5/12 PE526.091v01-00

regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con l'accordo stesso. regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 4bis relative alle relazioni con l'accordo stesso. 4bis Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). Sembra opportuno riportare il titolo completo del regolamento modificato nel primo considerando. 2 Considerando 4 bis (nuovo) (4 bis) Le modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 previste dal presente regolamento relativamente al tribunale unificato dei brevetti sono intese a stabilire la competenza internazionale di detto tribunale e non pregiudicano l'assegnazione interna dei procedimenti tra le divisioni del tribunale stesso né il regime stabilito nell'accordo TUB relativamente all'esercizio della competenza, compresa la competenza esclusiva, nel corso del periodo transitorio previsto in detto accordo. Il considerando cerca di chiarire l'obiettivo delle modifiche: il regolamento in esame PE526.091v01-00 6/12 PR\1013385.doc

riguarda il diritto internazionale privato generale. La distribuzione interna dei compiti del tribunale non è interessata dalle modifiche alla rifusione del regolamento Bruxelles I. 3 Considerando 5 bis (nuovo) (5 bis) È opportuno che l'autorità giurisdizionale comune sia in grado di trattare controversie che coinvolgono convenuti provenienti da paesi terzi in base a una norma di competenza sussidiaria nel caso specifico in cui un ricorrente dell'unione proponga un'azione contro un convenuto di un paese terzo dinanzi a un'autorità giurisdizionale comune per quanto concerne la violazione di un brevetto unitario che provoca danni sia all'interno che all'esterno dell'unione. Tale competenza sussidiaria dovrebbe essere esercitata qualora i beni appartenenti al convenuto si trovino in uno Stato membro parte dell'accordo che istituisce l'autorità giurisdizionale comune e la controversia in questione abbia un collegamento sufficiente con tale Stato membro, ad esempio perché il ricorrente è ivi domiciliato o le prove relative alla controversia sono ivi disponibili. Al momento di stabilire la sua competenza è opportuno che l'autorità giurisdizionale comune consideri il valore dei beni in questione, che non dovrebbe essere trascurabile e dovrebbe essere tale da rendere possibile l'esecuzione della sentenza, almeno in parte, nello Stato membro parte dell'accordo che istituisce l'autorità giurisdizionale comune. PR\1013385.doc 7/12 PE526.091v01-00

Il considerando chiarisce la disposizione relativa alla competenza sussidiaria contenuta nelle norme sull'autorità giurisdizionale comune. 4 Articolo 1 punto -1 (nuovo) Regolamento (UE) n. 1215/2012 Considerando 11 Testo in vigore (11) Ai fini del presente regolamento le autorità giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero comprendere le autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri, quale ad esempio la Corte di giustizia del Benelux, quando è competente per questioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. Pertanto le decisioni emesse da tali autorità giurisdizionali dovrebbero essere riconosciute ed eseguite conformemente al presente regolamento. (11) Ai fini del presente regolamento le autorità giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero comprendere le autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri, quale ad esempio il tribunale unificato dei brevetti o la Corte di giustizia del Benelux, quando sono competenti per questioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. Pertanto le decisioni emesse da tali autorità giurisdizionali dovrebbero essere riconosciute ed eseguite conformemente al presente regolamento. In considerazione dell'importanza del futuro tribunale unificato dei brevetti, è opportuno che tale organo sia menzionato anche nei considerando del regolamento Bruxelles I. 5 Articolo 1 punto 2 Regolamento (UE) n. 1215/2012 Articolo 71 bis paragrafo 2 parte introduttiva 2. Ai fini del presente regolamento, ciascuna delle seguenti autorità è un'autorità giurisdizionale comune: 2. In particolare, le seguenti autorità sono autorità giurisdizionali comuni ai fini del presente regolamento: PE526.091v01-00 8/12 PR\1013385.doc

L'emendamento stabilisce che alle due autorità giurisdizionali comuni esistenti possano aggiungersi in futuro ulteriori autorità giurisdizionali comuni istituite da gruppi di Stati membri, anch'esse interessate dal regolamento Bruxelles I nella misura in cui emettono sentenze su questioni civili e commerciali. 6 Articolo 1 punto 2 Regolamento (UE) n. 1215/2012 Articolo 71 ter paragrafo 2 2. Se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro, e il presente regolamento non conferisce altrimenti una competenza su di lui, le disposizioni del capo II si applicano come se il convenuto avesse il proprio domicilio in uno Stato membro. L'articolo 35 si applica anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di paesi terzi. 2. Se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro, e il presente regolamento non conferisce altrimenti una competenza su di lui, il capo II si applica, se del caso, indipendentemente dal domicilio del convenuto. Provvedimenti provvisori o cautelari possono essere richiesti a un'autorità giurisdizionale comune anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un paese terzo. Sembra necessario chiarire il significato del presente paragrafo. 7 Articolo 1 punto 2 Regolamento (UE) n. 1215/2012 Articolo 71 ter paragrafo 3 3. Se il convenuto non ha il proprio 3. Se un'autorità giurisdizionale comune è PR\1013385.doc 9/12 PE526.091v01-00

domicilio in uno Stato membro e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del presente regolamento, il convenuto può essere citato dinanzi all'autorità giurisdizionale comune purché: a) in uno Stato membro che sia parte dell'accordo che istituisce l'autorità giurisdizionale comune esistano beni appartenenti al convenuto; b) il valore di tali beni non sia trascurabile rispetto al valore della pretesa; c) la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro parte dell'accordo che istituisce l'autorità giurisdizionale comune. competente nei confronti di un convenuto a norma del paragrafo 2 in una controversia riguardante la violazione di un brevetto unitario che provoca danni all'interno dell'unione, detta autorità giurisdizionale può essere altresì competente in relazione ai danni all'esterno dell'unione derivanti da tale violazione. Tale competenza può essere istituita solo se in uno o più Stati membri che sono parte dell'accordo che istituisce l'autorità giurisdizionale comune esistano beni appartenenti al convenuto e la controversia abbia un collegamento sufficiente con uno o più di tali Stati membri. L'emendamento riformula la proposta di una giurisdizione basata sulla sussidiarietà e mira a chiarire che tutti gli Stati membri che sono parte dell'accordo sono ritenuti costituire un unico ambito giuridico per la valutazione dell'esistenza di criteri di collegamento. 8 Articolo 1 punto 2 Regolamento (UE) n. 1215/2012 Articolo 71 quinquies comma 1 bis (nuovo) Tuttavia, se sono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di un'autorità giurisdizionale comune in uno Stato membro parte dell'accordo che istituisce tale autorità giurisdizionale, PE526.091v01-00 10/12 PR\1013385.doc

qualsiasi norma di tale accordo sul riconoscimento e l'esecuzione si applica in luogo del presente regolamento. Se un accordo che istituisce un'autorità giurisdizionale comune contiene disposizioni specifiche sul riconoscimento e l'esecuzione, questo nuovo paragrafo ne consente l'applicazione in luogo delle norme generali del regolamento Bruxelles I tra gli Stati membri che ne fanno parte. 9 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015. L'accordo TUB entra in vigore il primo giorno del quarto mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Dal momento che il regolamento Bruxelles I si applicherà in ogni caso a partire dal 10 gennaio 2015, la data dell'entrata in vigore del presente regolamento può essere anticipata senza conseguenze giuridiche negative, ma con il vantaggio che l'accordo TUB entrerà in vigore fino a un mese prima. PR\1013385.doc 11/12 PE526.091v01-00

MOTIVAZIONE Il 12 dicembre 2012 è stata adottata la rifusione del regolamento Bruxelles I concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Entrerà in vigore il 10 gennaio 2015. La riforma introduce una serie di importanti modifiche, tra cui l'abolizione della procedura di exequatur che garantisce una più semplice procedura di esecuzione in altri Stati membri. Dopo l'adozione della rifusione è stato raggiunto un accordo sul pacchetto brevetti, costituito da due regolamenti e dall'accordo sul tribunale unificato dei brevetti, che insieme costituiranno un sistema di tutela unitaria dei brevetti nell'unione europea. L'articolo 89, paragrafo 1 dell'accordo prevede che non possa entrare in vigore prima dell'entrata in vigore di determinate modifiche al regolamento Bruxelles I. Questo perché, trattandosi di un'autorità giurisdizionale comune a diversi Stati membri, è necessario introdurre nuove norme nel regolamento Bruxelles I che affrontino la specifica condizione di una simile autorità. Questa modifica riguarderà anche la Corte di giustizia del Benelux, attualmente l'unica altra autorità giurisdizionale comune a diversi Stati membri. In particolare, va chiarito che il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux devono essere trattate parimenti come "autorità giurisdizionali degli Stati membri" ai fini dell'applicazione del regolamento Bruxelles I. Vanno definite norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull'esecuzione per tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux. Sono inoltre necessarie specifiche norme in materia di litispendenza e relative azioni. Il relatore concorda pienamente con le linee principali del regolamento proposto dalla Commissione. Tuttavia, nel presente progetto di relazione fornisce alcune proposte di miglioramento. In particolare, sembra opportuno definire chiaramente la portata della modifica, dal momento che questa non intende colpire né la distribuzione interna del lavoro in un'autorità giurisdizionale comune né alcuna norma specifica sul riconoscimento e sull'esecuzione che potrebbe essere contenuta in un accordo di un'autorità giurisdizionale comune. Nell'ambito dello specifico quadro di riferimento giuridico di un'autorità giurisdizionale comune, occorre prestare particolare attenzione alle norme applicabili ai convenuti di paesi terzi, che non sono generalmente interessati dalle norme del regolamento Bruxelles I. Il relatore propone che la normativa sia promossa il più rapidamente possibile, dal momento che non genera controversie e che da essa dipende l'entrata in vigore dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti. PE526.091v01-00 12/12 PR\1013385.doc