SENATO DELLA REPUBBLIC



Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 novembre 2015

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE 5 maggio 1976, n. 324

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

D.P.R. 1068/1953. Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 2 novembre 2012, n Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3349

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Ministro dello Sviluppo Economico

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 10. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 maggio 2013

LEGGE 29 settembre 2015, n. 169

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

L'ispettore generale capo del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica De Leo

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n (GU n. 33 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) di concerto col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24. Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

SENATO DELLA R E P U B BLIC A

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

SENATO DELLA REPUBBLICA

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 22 aprile 2015

Tutti i diritti dei donatori di midollo osseo


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437. (Pubblicato sulla GU n. 277 del )

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

CAMERA DEI DEPUTATI (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Presentata alla Presidenza il 24 settembre (Relatore: TESTA) SUL DISEGNO DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

Ministero delle Attività Produttive

Preambolo. Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Rc Auto: aumento dei limiti minimi di copertura assicurativa obbligatoria Decreto legislativo n. 198, G.U

SENATO DELLA REPUBBLICA

Preambolo. Art.1. O g g e t t o

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/46/UE

Ministero dello Sviluppo Economico

Le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali

DECRETO LEGGE 16 maggio 2008 n. 85

Il Ministro dello Sviluppo Economico

SENATO DELLA REPUBBLICA LEGISLATURA

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Dpr 15 febbraio 2006, n.147 (Gazzetta ufficiale 11 aprile 2006 n. 85)

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL REGIONE BASILICATA. Crediti di conduzione nel settore agricolo

MINISTERO DELLA SALUTE

Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni. Art. 1.

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

Ministero dello Sviluppo Economico

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Epigrafe. Premessa. 1. Oggetto del regolamento. 2. Domanda di autorizzazione. 3. Fase istruttoria. 4. Provvedimento di autorizzazione.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo 1 (Principi generali)

Vigente al: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n (GU n.190 del )

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

Epigrafe. Premessa. 1. Sanzioni in materia di imposta di registro. 2. Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

Vigente al: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1997, n. 315

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

DECRETO 28 luglio 2000 Approvazione dei metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali - Supplemento n. 17.

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

Prot. n 200 Salerno, lì 4 Febbraio 2016

Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA Denominata "Libero Consorzio Comunale"ai sensi della L.R. n. 8/2014 SEGRETERIA GENERALE Servizio Ispettivo

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA (N. (015) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1977 <V. Stampato n. 1838) presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle Foreste (MARCORA) di concerto col Ministro delle Finanze (PANDOLFI) col Ministro del Tesoro (STAMMATI) e col Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato (DONAT-CATTIN) Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 novembre 1977 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, concernente la distillazione agevolata di patate TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) 2*4

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 1015 DISEGNO DI LEGGE Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, cancerniente la distillazione agevolata di patate, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al primo comma, le paroleda organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli, sono sostituite con le seguenti: da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977, data di emanazione del presente decreto-legge; le parole: 28 febbraio 1978, sono sostituite con le seguenti: 30 aprile 1978; e le parole: e nella esenzione dei diritti erariali su'-h'aucool ottenuto, sono sostituite con le seguenti: È applicata permianentiemente l'esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto dalla distillazione delle patate limitatamente al prodotto acquistato dagli organismi di cui al presente comma; al secondo comma, dopo le parole: con il Ministro per le finanze, sono inserite le seguenti: sentite le regioni.

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 1015 TESTO DEL DECRETO-LEGGE Decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 5 novembre 1977. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto d'articolo 77, comma secondo, della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare alila distillazione, nella campagna di commercializzazione 1977-78 delle patate, un determinato quantitativo di prodotto al (fine di non appesantire il mercato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta dal Ministro per d'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e d'artigianato; DECRETA: Art. 1. A favore delle distillerie che forniscano la prova di aver acquistato da organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli, entro il 28 febbraio 1978, patate ad un prezzo non inferiore a dire 8.500 ad quintale, franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite amassimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto idi tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta idi fabbricazione di lire 36.000 per ettanidro e nella esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto. Con successivo decreto del Ministro per d'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per de finanze, saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in.vigore del presente decreto, norme e criteri per da sua attuazione. Art. 2. Le distillerie che intendono fruire dalle agevolazioni predette devono presentare, ad Ministero dell'agricoltura e dalle foreste, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 1, apposita domanda in bollo specificando in essa i quantitativi di patate che intendono acquistare.

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 1015 TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Art. 1. A favore delle distillerie che forniscano la prova di aver acquistato da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977, data di emanazione del presente decreto-legge, entro il 30 aprile 1978, patate ad un prezzo non inferiore a lire 8.500 al quintale, franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione della imposta di fabbricazione di lire 36.000 per ettanidro. È applicata permanentemente d'esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto dalla distillazione delle patate limitatamente al prodotto acquistato dagli organismi di cui al presente comma. Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sentite le regioni, saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua attuazione. Identico. Art. 2.

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 1015 (Segue: Testo del decreto-legge) Nel caso che i quantitativi esposti nelle domande dovessero superare il limite 'massimo di 2.milioni di quintali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito quello delle finanze, procederà ad un piano di riparto tra le distillerie interessate secondo le modalità che saranno stabilite ned decreto (ministeriale idi cui allo stesso articolo 1. Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dalla Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI MARCORA PANDOLFI ISTAMMATI DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Atti Parlamentari 7 Senato della Repubblica 1015 LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) Identico. Art. 3.