Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali

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Transcript:

... Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali del 0 giugno 999 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), d'intesa con la Conferenza dei direttori e delle direttrici cantonali degli affari sociali, visti gli articoli,, 5 e 6 dell'accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 8 febbraio 99 e lo statuto della CDPE del marzo 995, decreta: I. Principio Art. I diplomi di una scuola universitaria professionale, rilasciati o riconosciuti da uno o più cantoni, vengono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.

II. Condizioni di riconoscimento Art. Conformità con il profilo Il corso degli studi deve soddisfare il profilo stabilito dalla CDPE. Art. Scopo Il corso degli studi fornisce una formazione orientata alla pratica e al settore professionale scelto. Poggia su basi scientifiche e tecniche e nei campi corrispondenti, anche su basi artistiche e culturali. Le diplomate e i diplomati sono in grado a. di esercitare in maniera autonoma o in gruppo la loro attività tenendo conto delle tecniche, dei metodi e degli sviluppi specifici più recenti, b. di sviluppare e di applicare dei metodi atti a risolvere i problemi, c. di assumere delle funzioni dirigenziali e di esperto, e di dar prova di responsabilità, d. di ragionare e di agire globalmente e in una prospettiva pluridisciplinare, e. di acquisire delle competenze personali e sociali che hanno un'importanza per la loro attività professionale, e f. di partecipare a progetti nel campo della ricerca applicata e dello sviluppo e di condurre loro stessi dei piccoli progetti di ricerca. Art. Procedura di conferimento del diploma Il diploma è conferito sulla base della valutazione degli elementi seguenti:

a. i risultati ottenuti durante la formazione, b. il lavoro o il progetto di diploma, e c. l'esame di diploma. Il lavoro o il progetto di diploma si riferisce ad un tema rilevante per il corso degli studi seguito e si fonda sui risultati di un'attività scientifica o artistica. È realizzato in un lasso di tempo prestabilito. Durante l'esame di diploma vengono valutate le conoscenze teoriche e le capacità necessarie per l'esercizio della professione. L'esame di diploma è diretto da insegnanti della scuola universitaria professionale e da esperte ed esperti esterni. 5 La procedura di conferimento del diploma è definita in un regolamento di diploma emanato o approvato dal cantone o da più cantoni, che specifica in particolare le modalità concernenti il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso. Art. 5 Attestato di diploma L'attestato di diploma reca: a. la denominazione della scuola universitaria professionale e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma, b. i dati personali della diplomata o del diplomato, c. la menzione "Diploma (nome dell'istituto di formazione) in/di...", con l'indicazione del corso degli studi ed eventualmente, del settore di specializzazione scelto, come anche del titolo professionale corrispondente, d. la firma dell'istanza competente, e e. il luogo e la data. Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva "Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del...)".

Art. 6 Titolo Il titolare o la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a portare il titolo professionale corrispondente, secondo il corso degli studi scelto. Il titolo può essere completato dalla menzione "diplomato"/"diplomata". Può essere ugualmente completato dalla menzione del settore di specializzazione. Il Consiglio delle scuole universitarie professionali determina i titoli corrispondenti ai corsi di studio. I titoli sono elencati in un annesso del presente regolamento. III. Procedura di riconoscimento Art. 7 Commissione di riconoscimento Una commissione di riconoscimento è incaricata di valutare le domande di riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento. La commissione si compone di nove membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera e i settori specifici devono essere debitamente rappresentati. Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente. La commissione di riconoscimento può costituire delle sottocommissioni per i diversi settori specifici. 5 Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento. Modifica del 7 marzo 00, entra in vigore con effetto retroattivo il marzo 00

Art. 8 Domanda di riconoscimento Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame. La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE. Se ha dei dubbi concernenti la conformità del profilo, chiede che il Consiglio delle scuole universitarie professionali prenda posizione. I membri della commissione possono richiedere una documentazione supplementare e visitare le scuole universitarie professionali. Art. 9 Decisione La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE. In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto. Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento poste dal presente regolamento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai cantoni interessati un congruo termine per porvi rimedio. L'autorità responsabile dell'istituto di formazione ne è informata. Il Consiglio delle scuole professionali universitarie può autorizzare l'organizzazione di corsi di studio a titolo di prova. Art. 0 Registro La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti. 5

IV. Perfezionamento professionale Art. 0 bis Nell ambito del perfezionamento professionale, le scuole universitarie professionali cantonali possono offrire, in particolare, le seguenti formazioni: a. corsi postdiploma, e b. studi postdiploma. I corsi postdiploma permettono alle persone, titolari di regola di un diploma rilasciato da una scuola universitaria o da una scuola professionale superiore, d attualizzare le loro conoscenze in campi specifici. La partecipazione ai corsi è confermata con un attestato. Gli studi postdiploma si basano, di regola, sui diplomi rilasciati da una scuola universitaria o una scuola professionale superiore. Offrono agli studenti la possibilità d approfondire le loro conoscenze in un campo particolare o d acquisire delle conoscenze mirate in un nuovo campo specifico. Si concludono con un esame. Gli studi postdiploma sono riconosciuti dal Comitato della CDPE se a. almeno un ciclo di studi, con diploma finale nel campo corrispondente, è riconosciuto dalla CDPE e b. le condizioni di riconoscimento degli studi postdiploma, fissate dalle direttive del Consiglio delle scuole universitarie professionali, sono adempiute. In quanto alla procedura valgono, per analogia, le disposizioni previste dalla cifra del presente regolamento. 5 La CDPE tiene un registro degli studi postdiploma riconosciuti. Modifica del 7 marzo 00, entra in vigore con effetto retroattivo il marzo 00 6

V. Riconoscimento dei diplomi stranieri e dei diplomi svizzeri all'estero Art. La CDPE può riconoscere, secondo i principi del presente regolamento e in considerazione del diritto internazionale, i diplomi rilasciati all'estero. Essa può prescrivere a questo scopo un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un'esperienza professionale supplementare. Per quel che concerne la procedura è applicabile per analogia il presente regolamento. Il Comitato della CDPE può delegare una o più competenze alla commissione di riconoscimento o al suo segretariato. 5 La CDPE incoraggia il riconoscimento dei diplomi svizzeri all'estero. VI. Rimedi di diritto Art. Le decisioni dell'autorità di riconoscimento possono essere impugnate con azione di diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (articolo 0 Accordo sul riconoscimento dei diplomi). 7

VII. Disposizioni finali Art. Disposizioni transitorie / Le persone che prima dell entrata in vigore del presente regolamento o prima del conferimento del riconoscimento dei diplomi SUP nel cantone corrispondente, hanno ottenuto un diploma riconosciuto dalla CDPE, rilasciato da una scuola professionale superiore, diventata in seguito scuola universitaria professionale, possono chiedere che il titolo SUP corrispondente sia loro concesso quando sono adempiute le seguenti condizioni: a. riconoscimento dei primi diplomi SUP da parte della CDPE e b. attestato di pratica professionale riconosciuta di al minimo cinque anni o certificato di promozione di un corso postdiploma nel settore specifico conformemente alle direttive della commissione di riconoscimento e corrispondente al minimo a un corso dispensato da una scuola professionale superiore. Il Comitato della CDPE può, in casi eccezionali e motivati, dietro richiesta di uno o più cantoni, accordare a posteriori il titolo SUP al titolare di un diploma rilasciato da una scuola professionale superiore, non riconosciuta dalla CDPE per motivi particolari, quando adempie le ulteriori condizioni enunciate nel capoverso. Il Segretariato generale della CDPE è competente per il conferimento del titolo SUP. Queste disposizioni non si applicano ai diplomi che portano all insegnamento del disegno, delle attività creative (educazione artistica) e della musica. Per quanto concerne questi diplomi, può essere domandato al Segretariato generale della CDPE un riconoscimento retroattivo a livello nazionale, come per gli altri diplomi d insegnamento (cfr. il relativo Regolamento di riconoscimento) 5. Modifica del 7 marzo 00, entra in vigore con effetto retroattivo il marzo 00 Modifica del giugno 00 (capoverso ) entra in vigore con effetto retroattivo il gennaio 00 5 Modificazione del marzo 00, entra in vigore immediatamente 8

Art. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il agosto 999. Esso è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all'accordo sul riconoscimento dei diplomi. Berna, 0 giugno 999 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: Hans Ulrich Stöckling Il segretario generale: Moritz Arnet 9

Annesso Titoli professionali secondo l'articolo 6 Decisione del Consiglio delle scuole universitarie professionali del 5 ottobre 00 Lavoro sociale Assistente sociale SUP Educatore sociale SUP, Educatrice sociale SUP Animatore socio-culturale SUP, Animatrice socio-culturale SUP Operatore sociale SUP, Operatrice sociale SUP Musica Musicista SUM + menzion 6 Teatro Diplomato SUT in arte teatrale, Diplomata SUT in arte teatrale + menzione Arti visive e arti applicate Artista SUAAV Diplomata o diplomato SUAAV in arti applicate e arti visive (diploma specializzato per l insegnamento) 7 Docente (diplomata o diplomato) di arti manuali creative e di educazione artistica SUAAV 6 Conformemente al Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d insegnamento per i licei del giugno 998, il titolo che abilita all insegnamento nei licei è il seguente: Docente (diplomata o diplomato) di musica nel liceo (CDPE) 7 Conformemente al Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d insegnamento per i licei del giugno 998, il titolo che abilita all insegnamento nei licei è il seguente: Docente (diplomata o diplomato) di arti visive nel liceo (CDPE) 0

Linguistica applicata Traduttore SUP, Traduttrice SUP Interprete di conferenza SUP Psicologia applicata Psicologo SUP, Psicologa SUP + menzione