Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
|
|
- Niccoletta Battistina Carrara
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 19 dicembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre sui PF, ordina: Capitolo 1: Ammissioni Sezione 1: Condizioni di ammissione al primo anno senza esame Art. 1 Certificati di maturità I candidati titolari dei certificati di maturità o diplomi elencati qui di seguito sono ammessi senza prove d esame al primo semestre, in tutte le sezioni del PFL: 2 a. certificati di maturità del tipo A, B, C, D, o E rilasciati dalla Commissione federale di maturità; b. certificati di maturità del tipo A, B, C, D, o E di scuole medie pubbliche o private riconosciute dal Cantone, rilasciati da un autorità cantonale e riconosciuti dalla Confederazione; c. certificati di maturità non riconosciuti dalla Confederazione rilasciati da scuole medie svizzere, se la procedura di riconoscimento ai sensi dell ordinanza del 15 febbraio concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (ORM) era in vigore al momento dell esame e se un professore del PFL, dopo aver valutato l esame, raccomanda l ammissione del candidato senza esame; d. certificati di scuole medie del Liechtenstein, quando la Commissione federale di maturità ritiene che la formazione e l esame finale soddisfano i requisiti dell'orm; e. diplomi di una scuola tecnica superiore (STS) riconosciuta dalla Confederazione; f. 4 diplomi di una Scuola universitaria professionale (SUP) riconosciuta dalla Confederazione; RU RS Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2000, in vigore dal 1 ott (RU ). 3 RS Nuovo testo giusta il n. I dell'o della Direzione del PFL del 22 mag. 2000, in vigore dal 1 ott (RU ). 1
2 Scuola universitaria g. 5 diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera, quando il candidato ha superato l esame previsto dall ordinanza del 18 dicembre concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri; h. 7 diplomi equivalenti rilasciati da una scuola media superiore straniera se corrispondono ad una maturità federale e se le condizioni di cui nell articolo 2 sono adempiute. Art. 2 Disposizioni particolari per i certificati di maturità rilasciati nei Paesi membri dell UE e dell AELS Fatto salvo l articolo 16 capoverso 2, i certificati di maturità rilasciati nei Paesi membri dell Unione europea e dell Associazione europea di libero scambio (AELS) danno diritto all ammissione senza esami, se: a. le discipline matematica, fisica o chimica, lingua materna e un altra lingua moderna sono state insegnate senza interruzione durante i due anni scolastici precedenti la fine della scuola media superiore ed erano comprese nelle materie d esame; b. la media generale degli esami in queste quattro discipline è superiore o uguale a 70%; c. tre delle discipline seguenti sono state insegnate al livello medio superiore: scienze fisiche e naturali, geometria descrittiva o matematica applicata, lingue moderne, geografia, storia; d. un attestato ufficiale conferma che il certificato di maturità dà diritto di accesso agli studi universitari nel Paese in cui è rilasciato. Art. 3 Diplomi universitari I candidati titolari di diplomi di altre scuole superiori paragonabili al PFL sono ammessi senza esame al primo semestre degli studi che si concludono con il diploma. Art. 4 Validità dell esame di ammissione al PFZ Coloro che superano un esame di ammissione al PFZ (Politecnico federale di Zurigo) sono ammessi senza esame al primo semestre degli studi che si concludono con il diploma in tutte le sezioni del PFL. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2000, in vigore dal 1 ott (RU ). 6 RS Introdotta dal n. I dell'o della Direzione del PFL del 22 mag. 2000, in vigore dal 1 ott (RU ). 2
3 Ammissione al PFL Sezione 2: Ammissione dopo esame ridotto Art. 5 Certificati di maturità o di studio Sono ammessi al primo semestre in tutte le sezioni del PFL dopo aver superato un esame di ammissione ridotto coloro che: a. sono titolari di un certificato di maturità rilasciato da un Cantone o dal Liechtenstein e di un diploma di insegnante di scuola elementare, quando questo non corrisponde all articolo 1; b. sono titolari di un certificato di maturità straniero che non permette l ammissione senza esame in virtù dell articolo 1, ma che permette di accedere in maniera generale agli studi universitari del Paese che l ha rilasciato. Può essere richiesta l esibizione di un attestato ufficiale. Art. 6 Discipline dell esame di ammissione ridotto 1 Il direttore degli affari accademici determina le discipline dell esame di ammissione ridotto secondo i casi. Tiene conto della formazione acquisita, delle conoscenze linguistiche dei candidati e dei requisiti specifici agli studi che si vogliono intraprendere 2 Sono prese in considerazione le discipline matematiche o di scienze naturali secondo l articolo 8 capoverso 1. 3 L articolo 8 capoverso 3 si applica per analogia. Sezione 3: Ammissione dopo esame completo Art. 7 Principio Coloro che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 a 5 possono essere ammessi al primo semestre del PFL solo dopo aver superato un esame di ammissione completo. Art. 8 Discipline e materie d esame, valutazione dei voti 1 L esame di ammissione completo verte sulle undici discipline seguenti: a. Gruppo 1: coefficienti 1. matematica (scritto) 2 2. matematica (orale) 2 3. geometria descrittiva (scritto e orale) oppure 2 matematica applicata (scritto e orale) oppure informatica (scritto e orale) 4. fisica (scritto e orale) 2 5. chimica (orale) 1 6. scienza biologica (orale) 1 3
4 Scuola universitaria b. Gruppo 2: coefficienti 7. francese (scritto e orale) 1 8. seconda lingua moderna: tedesco, italiano, inglese 1 o spagnolo (scritto e orale) 9. storia (orale) geografia (orale) disegno 1 2 Nel caso in cui un candidato può provare di avere conoscenze che corrispondono al livello di una maturità federale in alcune delle discipline di cui sopra, il direttore degli affari accademici può dispensarlo dagli esami corrispondenti. 3 La materia degli esami deve soddisfare gli scopi menzionati nell appendice all ordinanza sugli esami federali di maturità del 17 dicembre Sezione 4: Ammissione a un semestre superiore degli studi che si concludono con il diploma Art. 9 Passaggio di sezione o di PF 1 Il passaggio da una sezione del PFL ad un semestre superiore di un altra sezione è permesso solo all inizio del semestre. Il direttore degli affari accademici chiede dapprima l opinione dei due capi di dipartimento interessati. 2 Coloro che soddisfano le condizioni per il passaggio ad un semestre superiore al PFZ possono passare al semestre superiore corrispondente al PFL. 3 Coloro che non hanno superato due volte un esame in una sezione in linea generale sono esclusi dai PF. L autorizzazione di passare ad un altra sezione può essere concessa in via eccezionale se la maggior parte delle discipline d esame della sezione frequentata fino a quel momento è diversa dalle discipline della nuova sezione. Art. 10 Ammissione di studenti provenienti da altre università 1 I candidati di un altra università che desiderano proseguire i loro studi al PFL devono fornire la prova di possedere, oltre a conoscenze linguistiche sufficienti, le conoscenze richieste secondo il piano di studi e di esami della sezione cui sono interessati per il semestre al quale desiderano essere ammessi. 2 Su proposta del capo del dipartimento o del capo del consiglio della sezione, il direttore degli affari accademici può esigere dai candidati che non hanno fatto tutti i loro studi al PFL di passare le prove nelle discipline in cui non sono stati ancora esaminati fino a quel momento. 3 Se un candidato ha superato un esame equivalente in un altro indirizzo del PFL o del PFZ o di un altra università, il direttore degli affari accademici, su proposta del 8 RS
5 Ammissione al PFL capo del dipartimento o del capo del consiglio della sezione, può dispensarlo da alcune discipline d esame prescritte nelle quali ha superato delle prove e ha ottenuto voti sufficienti. La media richiesta per superare l esame è quindi calcolata secondo i voti ottenuti nelle discipline restanti. Art Ammissione di studenti provenienti dalle STS e dalle SUP 1 I titolari di un diploma STS con una media generale pari o superiore a 5,0 sono ammessi al terzo semestre della sezione corrispondente al loro diploma. 2 I titolari di un diploma SUP possono essere ammessi al quinto semestre della sezione corrispondente al loro diploma, dopo aver superato un esame di ammissione il cui livello equivale agli esami propedeutici. 3 Questo esame d ammissione comprende due discipline di base (Matematica o Analisi e Fisica generale del livello del 2 anno) e due discipline specifiche della sezione (del livello del 1 o del 2 anno). Art. 12 Ammissione d uditori in qualità di studenti Se un uditore desidera essere ammesso come studente a un semestre superiore, gli studi che ha fatto fino a quel momento possono essere calcolati negli studi di diploma, se prova di aver eseguito i lavoro pratici in conformità al piano di studi. Sezione 5: Ammissione d uditori, ammissione agli studi di formazione post lauream e al dottorato Art. 13 Ammissione d uditori 1 Il direttore degli affari accademici può ammettere quali uditori persone che desiderano seguire alcuni insegnamenti senza voler ottenere il diploma. 2 Il direttore degli affari accademici può escludere gli uditori da alcuni insegnamenti o ammetterveli solo se provano di possedere conoscenze sufficienti, quando i locali e le attrezzature a disposizione e le condizioni d inquadramento lo consentono. Deve indicare i limiti di ammissione nelle pubblicazioni ufficiali. 3 Se non sono stati posti limiti all ammissione, gli uditori sono considerati come ammessi dopo aver pagato le tasse d uditore. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PFL del 22 mag. 2000, in vigore dal 1 ott (RU ). 5
6 Scuola universitaria Art. 14 Ammissione agli studi di formazione post lauream e al dottorato L ordinanza del 14 settembre sulla formazione post lauream e l ordinanza del 26 gennaio sul dottorato fissano le condizioni di ammissione alla formazione post lauream e al dottorato. Capitolo secondo: Procedura di ammissione e competenze Sezione 1: Disposizioni generali Art. 15 Domanda di ammissione in qualità di studente Gli studi che si concludono con il diploma possono iniziare solo all inizio di un semestre, l ammissione al primo semestre è possibile solo in autunno. Art. 16 Decisioni relative all ammissione 1 Il direttore degli affari accademici prende le decisioni nel quadro degli articoli 1 a 13 e in base ai documenti presentati, in particolare per quanto riguarda: a. l ammissione dei candidati quali studenti al primo semestre, ivi compreso l obbligo di sostenere esami di ammissione e la scelta delle discipline d esame; b. l ammissione di studenti a semestri superiori, ivi compreso l obbligo di sostenere esami d ammissione e la scelta delle discipline d esame; c. il passaggio da una sezione all altra, ivi compresa la valutazione degli studi e degli esami anteriori; d. l ammissione d uditori a insegnamenti per i quali non vige il libero accesso. 2 Per quanto riguarda l ammissione dei candidati stranieri non residenti, titolari di un certificato di maturità straniero, il direttore degli affari accademici decide inoltre in funzione della capacità d accoglienza determinata in particolare dal personale insegnante e dai posti di studio a disposizione. Sezione 2: Disposizioni relative agli esami d ammissione Art. 17 Momento di sostenere l esame d ammissione ridotto 1 Il direttore degli affari accademici può esigere che il candidato passi l esame di ammissione ridotto prima dell inizio degli studi, dopo aver seguito un corso di preparazione organizzato dal PFL o al più tardi entro la fine del primo anno di studi. 2 I candidati che devono passare l esame nel corso del primo anno di studi, prima di tale esame hanno gli stessi diritti ed obblighi degli studenti. 10 RS RS
7 Ammissione al PFL Art. 18 Iscrizione e ritiro dell iscrizione 1 Il direttore degli affari accademici fissa le date e i termini dell iscrizione. Organizza gli esami d ammissione in collaborazione con il direttore del corso di matematica speciale e la commissione d ammissione. Gli esami d ammissione che vertono sulle discipline del gruppo 1 si svolgono in estate o in autunno; gli esami di ammissione completi e quelli che vertono sulle discipline del gruppo 2 si svolgono in autunno. 2 L iscrizione può essere ritirata entro termini fissati dal direttore degli affari accademici. In tal caso le tasse d esame versate sono rimborsate. 3 Un ritiro tardivo dell iscrizione non dà diritto al rimborso delle tasse d esame ed equivale a un insuccesso quando il candidato non può provare che non ha potuto rispettare il termine a causa di una malattia confermata da un certificato medico o di motivi impellenti. Art. 19 Svolgimento degli esami 1 I candidati sono giudicati da esaminatori designati dal presidente del PFL. 2 Ad ogni prova orale, l esaminatore è assistito da un esperto che deve valutare anche i lavori scritti. L esperto è designato dal direttore degli affari accademici. Art. 20 Strumenti di lavoro 1 Gli strumenti di lavoro autorizzati per le diverse materie d esame quali testi, tabelle, calcolatrici, ecc. sono indicati per iscritto ai candidati. 2 Il direttore degli affari accademici può escludere dall esame i candidati che utilizzano strumenti di lavoro non autorizzati. In questo caso l esame risulta non superato. Art. 21 Assenza, abbandono e interruzione dell esame In caso di assenza o di abbandono senza una ragione valida, l esame risulta non superato. Solo le malattie e i motivi impellenti costituiscono una ragione valida e permettono di autorizzare un eventuale interruzione dell esame. Art. 22 Successo dell esame, acquisizione di alcuni risultati in caso di ripetizione 1 Per ogni materia d esame, il candidato ottiene un voto espresso in punti interi o mezzi punti. Il voto migliore è 10, il voto più basso è 0. I voti inferiori a 6 sono ritenuti insufficienti. 2 L esame d ammissione è superato quando la media dei voti di tutte le materie calcolati insieme e i voti ottenuti nelle materie di cui al gruppo 1 secondo l articolo 8 capoverso 1 lettera a raggiunge 6,0. 3 Se in caso di insuccesso al primo tentativo, la media di tutti i voti ottenuti in uno dei gruppi di materie di cui all articolo 8 capoverso 1 raggiunge la media richiesta, tale risultato è valido anche per un nuovo tentativo. 7
8 Scuola universitaria Art. 23 Ripetizione dell esame 1 Il candidato che non ha superato per due volte l esame d ammissione in un PF non ha più la possibilità di ripeterlo. 2 I candidati che devono passare un esame di ammissione ridotto durante il primo anno di studi sono ammessi al secondo anno di studi solo se superano l esame di ammissione. Art. 24 Decisione relativa al risultato dell esame, notifica 1 Il risultato dell esame d ammissione di ogni candidato è determinato dalla commissione d ammissione di comune accordo con gli esperti. 2 In base al rapporto della commissione d ammissione, il direttore degli affari accademici comunica ai candidati mediante decisione se hanno superato l esame o no. Art. 25 Relazione tra il corso di matematica speciale (CMS) e gli esami di ammissione 1 I candidati che devono presentarsi ad un esame di ammissione per avere accesso al primo anno possono essere ammessi al CMS. La capacità d accoglienza essendo limitata, il direttore degli affari accademici si riserva il diritto di fare una selezione in funzione del numero di posti disponibili, in base ai certificati presentati o alle prove precedenti all entrata al CMS. 2 I titolari di certificati di maturità stranieri ai sensi dell articolo 5, lettera b, che hanno superato l esame annuale di CMS sono dispensati dagli esami di ammissione nelle materie matematiche e di scienze naturali. 3 I titolari di altri certificati di maturità e i candidati che non posseggono un diploma di scuola media devono passare un esame d ammissione nelle materie matematiche e di scienze naturali richieste, anche se hanno superato l esame finale del CMS. Art. 26 Commissione d ammissione Il presidente del PFL decide la composizione e i compiti della commissione d ammissione. Capitolo terzo: Disposizioni finali Art. 27 Tasse d esame 1 Coloro che si iscrivono a un esame di ammissione devono pagare una tassa d esame menzionata nell ordinanza del 31 maggio sulle tasse riscosse nel settore dei PF. 2 Le tasse per gli esami di ammissione a un semestre superiore sono fissate in applicazione del capoverso 1 lettere b e c di detta ordinanza. 12 RS
9 Ammissione al PFL 3 Il candidato che si ripresenta a un esame paga di nuovo la tassa corrispondente. 4 Il direttore degli affari accademici può, dietro domanda motivata, esentare dal pagamento di tale tassa i candidati bisognosi e quelli che studiano grazie a una borsa di studio. Art. 28 Emolumento d ammissione 1 Coloro che sono ammessi come studenti al PFL sono tenuti a pagare un emolumento d ammissione conformemente all ordinanza del 31 maggio sulle tasse riscosse nel settore dei PF. L emolumento non è versato in caso di passaggio da un PF all altro. 2 Non si accordano esenzioni dal pagamento dell emolumento. Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre RS
10 Scuola universitaria 10
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 1991
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 16 luglio 2002) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Modifica del 1 o marzo 2002 La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina: I L ordinanza dell 8 maggio 1995 1 sull ammissione al Politecnico
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 30 agosto 2005) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 1 ottobre 2010) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 3 capoverso 1 lettera b dell
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 1 dicembre 2013) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 3 capoverso 1 lettera b
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 1 dicembre 2015) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 3 capoverso 1 lettera b
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull ammissione al PFZ) del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti gli articoli 16 e 28 capoverso
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 (Stato
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011
Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge federale
Dettagli414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 (Stato 12 ottobre 2004) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera
DettagliLa Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
4.2.1.3 Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato
Dettaglidel 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
4.2.1.3. Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali Regolamento concernente
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna del 26 gennaio 1998 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre
DettagliOrdinanza del DFI. Capitolo 1: Disposizioni generali
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Ginevra e
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna del 26 gennaio 1998 (Stato 8 novembre 2005) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 3 capoverso 1 lettera
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) 1 414.133.2 del 26 gennaio 1998 (Stato 1 settembre 2008) La Direzione del Politecnico federale di
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) 1 del 26 gennaio 1998 (Stato 1 settembre 2008) La Direzione del Politecnico federale di Losanna,
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) Modifica del 26 settembre 2005 La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il ciclo di studi che permette il conseguimento del diploma federale di farmacista presso l Università
Dettaglidel 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il
DettagliOrdinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Berna
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Berna del 24 ottobre 1996 Il Dipartimento federale dell interno,
DettagliOrdinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi due anni di studio presso il Dipartimento di medicina della facoltà di scienze dell Università
Dettaglidel 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Basilea e per il
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria del 21 ottobre 2004 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza
DettagliSezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi due anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 21 ottobre 2004
DettagliRegolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1
Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1 Il Consiglio dell Università della Svizzera italiana (USI) visti la Legge sull Università della
DettagliOrdinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione
Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione del 15 maggio 2002 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 21 capoverso
DettagliSezione 1: Oggetto e campo d applicazione
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la facoltà di medicina dell Università di Ginevra del 21 ottobre 2004 Il Dipartimento federale dell
DettagliSezione 1: Oggetto e campo d applicazione. della OPMed e quelle dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la facoltà di biologia e di medicina dell Università di Losanna del 21 ottobre 2004 Il Dipartimento
DettagliOrdinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione al PFL) del 14 giugno 2004 (Stato 1 gennaio 2009) La Direzione del Politecnico
DettagliOrdinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 La direzione
DettagliOrdinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari
Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e del 3 novembre 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del
DettagliOrdinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull abilitazione al PFL) del 13 dicembre 1999 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso
Dettagligli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza
ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma
DettagliOrdinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione)
Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione) del settembre 008 (stato ottobre 04) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull organizzazione del PFZ) del 14 maggio 1998 Il Consiglio dei Politecnici federali, visto l articolo 6 capoverso 2 lettera
DettagliOrdinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti
Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR) del 28 giugno 2005 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle
DettagliOrdinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione
Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione del 30 aprile 2018 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 8
DettagliOrdinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione (OFEDerr) del 9 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 1 e
DettagliSezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti.
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di
DettagliOrdinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione)
45.060 Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie (Ordinanza sull'ammissione) del settembre 008 (stato 5 agosto 06) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione
DettagliOrdinanza sull esame svizzero di maturità
Ordinanza sull esame svizzero di maturità Modifica del 22 aprile 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull esame svizzero di maturità è modificata come segue:
DettagliREGOLAMENTO PER LE AMMISSIONI E LE ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI ALL'IFASS SWISS SA
REGOLAMENTO PER LE AMMISSIONI E LE ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI ALL'IFASS SWISS SA IL PRESENTE DECRETO VIENE CONGIUNTAMENTE APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DAL CONSIGLIO DIDATTICO Il Direttore
Dettaglidel 25 agosto 1995 (Stato 26 novembre 2002)
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Ginevra del 25 agosto 1995 (Stato 26 novembre 2002) Il Dipartimento
DettagliOrdinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra
Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra 211.432.261 del 16 novembre 1994 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 950 capoverso 2 del Codice civile
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame del 30 agosto 2007 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza generale del
DettagliOrdinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti
Ordinanza del DATEC concernente l autorizzazione speciale per l utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR) del 28 giugno 2005 (Stato 13 febbraio 2007) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
DettagliOrdinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni
Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1
DettagliOrdinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) La Segreteria di Stato per la formazione,
DettagliScopo. La procedura di ammissione. La domanda di iscrizione
Direttive relative alla procedura di ammissione e selezione al Bachelor in Insegnamento nella scuola dell infanzia o al Bachelor in Insegnamento nella scuola elementare Scopo Il presente documento descrive
DettagliREGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI
REGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI REGOLAMENTO PER LE AMMISSIONI E LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI ALL IFASS SWISS SA IL PRESENTE DECRETO VIENE APPROVATO DAL CONSIGLIO
DettagliIl Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre sulla formazione professionale, ordina:
Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPro) del Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre 00
DettagliOrdinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia
Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del 15 marzo 2001 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 61 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 27 aprile 2006 L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
DettagliRegolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del 23 novembre 2012
Regolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del novembre 0 Sulla base della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e della relativa ordinanza
Dettagli(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre
DettagliRegolamento d esame Attuario ASA
Regolamento d esame Attuario ASA I. Disposizioni generali Art. 1 Basi L Associazione svizzera degli attuari (di seguito ASA) organizza esami per acquisire il titolo di «Attuario ASA». Il presente Regolamento
DettagliOrdinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso l Istituto di medicina dentaria della facoltà di medicina dell Università di Ginevra del 20 settembre
DettagliOrdinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali
Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF) Modifica del 3 marzo 2011 Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio
DettagliOrdinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione al PFL) del 14 giugno 2004 (Stato 1 settembre 2017) La Direzione del Politecnico
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre sulle derrate alimentari ; 2 ordina:
Ordinanza sul diploma federale di chimico delle derrate alimentari 817.92 del 17 aprile 1991 (Stato 30 aprile 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate
DettagliRegolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1
Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 921.211.1 del 2 agosto 1994 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
DettagliRegolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1
Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 del 2 agosto 1994 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo (Ordinanza sulle limitazioni dell ammissione al bachelor in medicina del PF di
DettagliOrdinanza sulla maturità professionale federale
Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) 412.103.1 del 24 giugno 2009 (Stato 1 agosto 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso
DettagliRegolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)
Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000) 5.2.2.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre
DettagliOrdinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di tecnica
Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del 15 marzo 2001 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 58 capoverso 2 della
DettagliRegolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)
Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000) 5.2.2.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero
Dettaglidel 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 giugno 2010 (Stato
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull organizzazione del PFL) del 23 settembre 1993 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio dei Politecnici federali, visto l articolo
DettagliRegolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016
1 Foglio ufficiale 60/2016 Venerdì 29 luglio 1 Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016 Il Dipartimento dell educazione, della cultura e dello
DettagliOrdinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione al PFL) del 14 giugno 2004 (Stato 1 settembre 2016) La Direzione del Politecnico
DettagliOrdinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità
Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (Ordinanza sulla maturità, ORM) 413.11 del 15 febbraio 1995 (Stato 1 agosto 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo (Ordinanza sulle limitazioni dell ammissione al bachelor in medicina del PF di
DettagliSMS CANTONALI allievi 542 docenti
LiBe: 729 allievi LiLo: 652 allievi LiLu1: 1030 allievi SMS CANTONALI 4800 allievi 542 docenti LiLu2: 606 allievi LiMe: 673 allievi SCC: 1110 allievi ~900 studenti all anno % risp. coetanei Scuole Medie
DettagliOrdinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull abilitazione al PF di Zurigo) del 2 giugno 2004 (Stato 1 agosto 2008) La direzione del PF di Zurigo, visto l articolo 10 capoverso
DettagliOrdinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) Modifica del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sulla maturità professionale federale
Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) 412.103.1 del 24 giugno 2009 (Stato 23 agosto 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso
Dettagli(Ordinanza sugli studi IUFFP) 1. Sezione 1: Offerta di formazione. del 22 giugno 2010 (Stato 1 agosto 2019)
Ordinanza del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sugli studi IUFFP) 1 del 22 giugno 2010 (Stato
DettagliOrdinanza della SEFRI sull esame federale di maturità professionale
Ordinanza della SEFRI sull esame federale di maturità professionale (OEFMP) del 16 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2017) La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI), visto
DettagliOrdinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità
Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (Ordinanza sulla maturità, ORM) 413.11 del 15 febbraio 1995 (Stato 1 agosto 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) dell 11 luglio 2007 (Stato 1 gennaio 2019) 68103 Assistente d ufficio
DettagliLegge federale sulla libera circolazione del personale medico 1
Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 del 19 dicembre 1877 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 33 capoverso 2 della Costituzione
DettagliOrdinanza. Sezione 1: Oggetto e scopo. Sezione 2: Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni 4
Ordinanza sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e per la Casa svizzera a Parigi 1 del 5 dicembre 2003
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo) Modifica del 20 agosto 2013 La Direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
DettagliNorme per gli Esami. Approvate dal Consiglio Direttivo il 24 Maggio 2016
Norme per gli Esami Approvate dal Consiglio Direttivo il 24 Maggio 2016 Art. 1 Fine e metodo degli esami 1. Il profitto degli Studenti è valutato dall Università. La loro selezione progressiva è attuata
DettagliL Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (in seguito: Ufficio federale),
Dipartimento federale dell economia DFE Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT Formazione professionale REGOLAMENTO DEGLI ESAMI FEDERALI DI MATURITÀ PROFESSIONALE del 22
DettagliRegolamento degli studi per il Master of Science in Engineering della SUPSI
Regolamento degli studi per il Master of Science in Engineering della SUPSI 1. Norme generali 1.1 Ambito di applicazione a. Il regolamento degli studi si applica al corso di laurea Master of Science in
Dettagli