Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra"

Transcript

1 Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra del 16 novembre 1994 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 950 capoverso 2 del Codice civile 1, ordina: Sezione 1: Oggetto e condizioni Art. 1 Oggetto La patente federale d ingegnere geometra conferisce il diritto di portare il titolo d «ingegnere geometra patentato» e di eseguire misurazioni catastali in tutta la Svizzera. Art. 2 Condizioni Per ottenere la patente occorre: a. 2 essere titolare di un diploma riconosciuto: 1. di un Politecnico federale (PF), oppure 2. di un altra scuola universitaria d indirizzo geodetico, oppure 3. di una scuola universitaria professionale d indirizzo geodetico; b. provare di avere la formazione teorica preparatoria; e c. superare l esame di patente. Sezione 2: Prova della formazione teorica Art. 3 Esame teorico La prova della formazione teorica è fornita dal superamento di un esame di livello universitario nelle materie seguenti: 1. matematica 2. geometria 3. fisica RU RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 13 ago (RU ). 1

2 Disposizioni di complemento e d applicazione del CC 4. informatica 5. sistemi d informazione del territorio 6. teoria degli errori e calcoli di compensazione 7. tecnica di misura geodetica 8. fotogrammetria 9. geodesia e misurazione del territorio nazionale 10. misurazione ufficiale della Svizzera 11. miglioramenti fondiari e pianificazione del territorio 12. diritto svizzero 13. lingue e cultura svizzere. Art. 4 Esigenze poste all esame e valutazione 1 Le esigenze da soddisfare per l esame teorico sono di norma le materie e le esigenze dei PF per discipline comparabili. La Commissione federale esaminatrice degli ingegneri geometri (Commissione) può fissare le esigenze concernenti le materie e i temi che occorre approfondire in determinate discipline. 3 2 Le prestazioni fornite nei singoli esami sono valutate secondo la seguente scala di punteggio: 6 = molto bene 5 = bene 4 = sufficiente 3 = insufficiente 2 = male 1 = molto male 3 L esame teorico è superato allorquando la media di tutte le note ottenute sull insieme degli esami nonché nelle materie 5 12 giusta l articolo 3 raggiunge almeno 4,0. Art. 5 Riconoscimento degli esami dei PF 1 Gli esami dei PF (esami propedeutici e di diploma) nonché di altre prove sostenute in un PF sono considerati esami teorici nel senso degli articoli 3 e 4 nella relativa materia. 2 La Commissione determina in una tavola comparativa quali materie d esame e altri esami sostenuti in un PF corrispondono alle materie 1 12 giusta l articolo 3 e definisce il modo di conversione delle note dei PF nella scala di punteggio giusta l articolo 4 capoverso 2. Per certe materie opzionali dei PF, essa può anche riconoscere che le prestazioni semestrali sanzionate da una valutazione fornita nell ambito di un colloquio equivalgono a un esame dei PF. 3 Chi si annuncia per l esame teorico deve proporre quali tra gli esami già superati debbano essere riconosciuti come esami teorici. La media delle note di tali esami deve essere di almeno 4,0. 3 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell O del 16 feb (RU ). 2

3 Patente federale d ingegnere geometra Il risultato dell esame teorico ai sensi dell articolo 4 capoverso 3 deve tener conto delle note riconosciute e convertite. Art. 6 4 Dispensa dagli esami teorici 1 Il titolare di un diploma di fine studi di un altra scuola universitaria d indirizzo geodetico può essere dispensato da singoli esami teorici se è garantito che la formazione teorica corrisponda alle esigenze fissate per la materia in questione e che il diploma conseguito sia equivalente al diploma specifico di un PF. 2 In collaborazione con i PF e le scuole universitarie professionali svizzere, la Commissione emana istruzioni concernenti le premesse che devono essere adempiute affinché i titolari di un diploma di una scuola universitaria professionale d indirizzo geodetico possano essere dispensati da esami in determinati settori. 3 Il titolare di un certificato svizzero di maturità liceale è dispensato dall esame nella materia 13 giusta l articolo 3. 4 Il risultato dell esame teorico ai sensi dell articolo 4 capoverso 3 non tiene conto degli esami per i quali è stata accordata una dispensa. Sezione 3: Organizzazione dell esame teorico Art. 7 Svolgimento 1 Gli esami sono tenuti a cura dei PF su mandato della Commissione. I regolamenti d esame dei PF valgono analogamente sempre che le disposizioni che seguono non prescrivano altrimenti. 2 La Commissione può affidare gli esami teorici ad altri periti. Art. 8 Pubblicazione Il bando dell esame teorico, con l indicazione del termine d iscrizione, è pubblicato nel Foglio federale e in organi di stampa specializzati. Art. 9 Iscrizione 1 L iscrizione avviene per scritto alla Direzione federale delle misurazioni catastali. 2 All iscrizione devono essere allegati: a. il diploma e i certificati di tutti gli esami propedeutici, esami finali o altri esami di un PF, oppure 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 13 ago (RU ). 3

4 Disposizioni di complemento e d applicazione del CC b. 5 il diploma rispettivamente i certificati di studio delle scuole universitarie professionali; oppure c. il diploma e tutti i certificati di un altra scuola universitaria e d. 6 se del caso, il certificato svizzero di maturità liceale. 3 La persona che, conformemente all articolo 5 capoverso 3, intende ottenere il riconoscimento di una parte soltanto degli esami sostenuti in un PF deve farne domanda per scritto al momento dell iscrizione. Art. 10 Ammissione La Commissione decide dell ammissione all esame teorico e del riconoscimento degli esami già superati, sia accordando una dispensa, sia designando gli esami che devono ancora essere sostenuti. Art. 11 Risultati 1 I periti dinnanzi ai quali hanno luogo gli esami stabiliscono i risultati degli esami di ogni materia e li comunicano alla Commissione. 2 Una volta conosciute tutte le note, la Commissione comunica i risultati alle persone esaminate. Art. 12 Ripetizione 1 L esame teorico ai sensi dell articolo 4 capoverso 3 può essere ripetuto una sola volta in ogni materia. 2 Le dispense dall esame restano valide in occasione della ripetizione. 3 Gli esami riconosciuti dei PF sono di nuovo presi in considerazione in occasione della ripetizione. 4 La ripetizione si limita alle materie in cui non è stata raggiunta la nota di 4,0. Art Tassa d esame 1 È riscossa una tassa d esame di 180 franchi per ogni materia. L intera tassa d esame non può superare l importo di 1800 franchi 2 La tassa d esame dev essere versata entro il termine di 30 giorni dalla fatturazione. Il segretariato della Commissione è competente per l incasso. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 13 ago (RU ). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 13 ago (RU ). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 16 feb (RU ). 4

5 Patente federale d ingegnere geometra Sezione 4: Esame di patente Art. 14 Svolgimento 1 La Commissione organizza e procede all esame di patente. Essa può ricorrere a periti. 2 L esame di patente avviene almeno una volta l anno. La Commissione fissa la data. Art. 15 Contenuto 1 L esame di patente consta di prove in ufficio e sul terreno. 2 Esso comprende i seguenti cicli d argomenti: 1. misurazione 2. ordinamento fondiario, miglioramenti strutturali, pianificazione del territorio 3. applicazione dell informatica 4. organizzazione aziendale e amministrazione. 3 La Commissione fissa la materia d esame. Art Condizioni 1 L esame di patente può essere sostenuto il più presto un anno e mezzo dopo la conclusione della formazione teorica preparatoria. Il termine decorre a partire dalla conclusione di almeno dieci delle tredici materie ai sensi dell articolo 3. 2 L attività professionale esercitata durante l anno e mezzo prima dell esame di patente deve vertere essenzialmente sui quattro cicli d argomenti secondo l articolo 15 capoverso 2. La Commissione decide in merito all ammissione sulla base dei dati forniti nei documenti d iscrizione. 3 La Commissione può abbreviare o condonare il termine secondo il capoverso 1 se viene dimostrata un attività professionale ritenuta sufficiente nei quattro cicli d argomenti. Art. 17 Pubblicazione Il bando dell esame di patente, con l indicazione del termine d iscrizione, è pubblicato nel Foglio federale e in organi di stampa specializzati. Art. 18 Iscrizione 1 L iscrizione avviene per scritto alla Direzione federale delle misurazioni catastali. 2 All iscrizione devono essere allegati: a. il curriculum vitae, con indicazioni sull attività professionale e b. la prova della formazione teorica preparatoria. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 13 ago (RU ). 5

6 Disposizioni di complemento e d applicazione del CC Art. 19 Ammissione La Commissione decide l ammissione all esame di patente. Essa convoca le persone ammesse all esame. Art. 20 Ritiro 1 Ogni rinuncia all esame di patente, una volta avvenuta la decisione d ammissione, dev essere comunicata per scritto alla Direzione federale delle misurazioni catastali. 2 Se la rinuncia avviene il più tardi un mese prima dell inizio dell esame, la tassa è restituita. Se la rinuncia avviene al più tardi un giorno prima dell inizio dell esame, la tassa d esame decade, ma l iscrizione è considerata annullata. Art. 21 Impedimento o assenza 1 La Direzione federale delle misurazioni catastali dev essere immediatamente avvertita in caso d impedimento per causa di malattia o incidente o per altri motivi gravi intervenuti prima o durante l esame. 2 Il presidente della Commissione decide se è dato un motivo o se l esame può essere eventualmente continuato. La Commissione decide in quale misura occorra tenere conto dei risultati d esami e computare la tassa d esame. 3 In caso d assenza ingiustificata o interruzione immotivata l esame è considerato non superato. Art. 22 Risultati 1 I membri della Commissione e i periti che hanno preso parte all esame di patente rilevano per ogni ciclo d argomenti se l esame è superato o meno. L esame è superato se lo è stato in ognuno dei quattro cicli d argomenti. 2 La Commissione comunica per scritto i risultati alle persone esaminate. Se l esame non è stato superato, la Commissione motiva la decisione per scritto. Art. 23 Disonestà Se l ammissione all esame di patente è stata conseguita con indicazioni false o incomplete o se nell esame sono stati usati mezzi vietati, la Commissione può dichiarare l esame non superato. Art. 24 Ripetizione 1 L esame di patente può essere ripetuto una volta. 2 La ripetizione è limitata ai cicli d argomenti non superati. 6

7 Patente federale d ingegnere geometra Art Tassa d esame 1 È riscossa una tassa d esame di 450 franchi per ogni ciclo d argomenti. 2 La tassa d esame dev essere versata entro il termine di 30 giorni dalla fatturazione. Il segretariato della Commissione è competente per l incasso. Sezione 5: Patente Art. 26 Concessione 1 Superato l esame, il Dipartimento rilascia la patente. Il documento reca la firma del capo del Dipartimento e del presidente della Commissione. 2 La lista degli ingegneri geometri che hanno conseguito la patente è pubblicata nel Foglio federale e in organi di stampa specializzati. Art. 27 Avvertimento e revoca 1 In caso di trasgressione dei doveri della professione, il Dipartimento ammonisce il titolare della patente comminando la revoca del brevetto. 2 In caso di trasgressioni gravi o ripetute, il Dipartimento revoca la patente. 3 La prima revoca della patente deve essere temporanea. La restituzione della patente può essere subordinata alla prova delle competenze professionali del titolare della patente. 4 Le persone interessate nonché l autorità competente devono essere sentite prima delle misure giusta i capoversi 1 e 2. Sezione 6: Autorità preposte agli esami Art. 28 Commissione esaminatrice 1 La Commissione è composta di nove membri. Possono essere designati tali i professori dei PF e gli ingegneri geometri patentati. 2 La Commissione delibera validamente se sono presenti almeno cinque membri. Il presidente partecipa alle votazioni; in caso di parità, il suo voto è determinante. 3 La Commissione invita la persona responsabile della Direzione federale delle misurazioni catastali a ogni seduta e le comunica l ordine del giorno. 4 L indennità per i membri della Commissione e per i periti è retta dall ordinanza del 1 ottobre sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 16 feb (RU ). 10 [RU , , art. 72 n. 2. RU art. 21 lett. b]. Vedi ora l O del 3 giu sulle commissioni (RS ). 7

8 Disposizioni di complemento e d applicazione del CC Art. 29 Autorità di vigilanza 1 Il Dipartimento nomina i membri e il presidente della Commissione. La Commissione designa il vicepresidente. 2 Autorità di vigilanza è il Dipartimento. 3 Ogni anno la Commissione rimette all autorità di vigilanza un rapporto sulla propria attività. Art. 30 Segretariato 1 La Direzione federale delle misurazioni catastali assicura il segretariato della Commissione. 2 Essa controlla: a. le domande d ammissione e i ritiri; b. le decisioni d ammissione; c. le patenti rilasciate; d. gli esami non superati; e. le patenti revocate. Sezione 7: Art. 31 Sezione 8: Disposizioni finali Art. 32 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati: a. l ordinanza del 12 dicembre concernente la patente federale d ingegnere geometra; b. l ordinanza del DFGP del 22 giugno concernente le discipline e le materie d esame per la patente d ingegnere geometra. 11 Abrogata dal n. II 20 dell O dell 8 nov concernente l adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1 gen (RU ). 12 [RU , ] 13 [RU , ] 8

9 Patente federale d ingegnere geometra Art Disposizioni transitorie 1 La formazione teorica secondo l ordinanza del 12 dicembre concernente la patente federale d ingegnere geometra, conclusa prima dell entrata in vigore della modifica del 13 agosto della presente ordinanza, è riconosciuta come formazione teorica ai sensi dell articolo 2 lettera b durante cinque anni a partire dall entrata in vigore della presente modifica. 2 In caso di modifiche della tavola comparativa secondo l articolo 5 capoverso 2 risultanti da cambiamenti dei piani di studio dei PF si applicano, per analogia, le discipline di concordanza valevoli durante il ciclo di studi corrispondente. 3 I diplomati di una STS svizzera possono sostenere l esame di patente fino al 2001 giusta le disposizioni della presente ordinanza in vigore prima del 1 settembre Art. 34 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio Nuovo testo giusta il n. I dell O del 13 ago (RU ). 15 [RU , ] 16 1 set

10 Disposizioni di complemento e d applicazione del CC 10

Ordinanza sulla formazione e l esercizio della professione di ingegnere geometra patentato (Ordinanza sugli ingegneri geometri, OGeom)

Ordinanza sulla formazione e l esercizio della professione di ingegnere geometra patentato (Ordinanza sugli ingegneri geometri, OGeom) Ordinanza sulla formazione e l esercizio della professione di ingegnere geometra patentato (Ordinanza sugli ingegneri geometri, OGeom) del [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l indagine conoscitiva

Dettagli

del 21 maggio 2008 (Stato 1 gennaio 2012)

del 21 maggio 2008 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom) 211.432.261 del 21 maggio 2008 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29 capoverso 3 lettere b e c,

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre sulle derrate alimentari ; 2 ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre sulle derrate alimentari ; 2 ordina: Ordinanza sul diploma federale di chimico delle derrate alimentari 817.92 del 17 aprile 1991 (Stato 30 aprile 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 (Stato

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria del 21 ottobre 2004 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione (OFEDerr) del 9 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 1 e

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 19 dicembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della

Dettagli

Ordinanza sugli ingegneri geometri

Ordinanza sugli ingegneri geometri Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom) del 21 maggio 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29 capoverso 3 lettere b e c, nonché 41 capoverso 3 della legge

Dettagli

414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 (Stato 12 ottobre 2004) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera

Dettagli

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici. Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi due anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 21 ottobre 2004

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 16 luglio 2002) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente l esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza del DFI concernente l esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Ordinanza del DFI concernente l esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Modifica del 13 ottobre 2010 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre

Dettagli

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), 4.2.1.3 Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato

Dettagli

del 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

del 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), 4.2.1.3. Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali Regolamento concernente

Dettagli

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni (OFIgC) 817.191.54 del 1 marzo 1995 (Stato 13 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 1991

Dettagli

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000) Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Basilea e per il

Dettagli

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza del DFI. Capitolo 1: Disposizioni generali

Ordinanza del DFI. Capitolo 1: Disposizioni generali Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Ginevra e

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sull esame federale di maturità professionale

Ordinanza della SEFRI sull esame federale di maturità professionale Ordinanza della SEFRI sull esame federale di maturità professionale (OEFMP) del 16 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2017) La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI), visto

Dettagli

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione del 15 maggio 2002 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 21 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del 15 marzo 2001 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 61 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame del 30 agosto 2007 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza generale del

Dettagli

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il ciclo di studi che permette il conseguimento del diploma federale di farmacista presso l Università

Dettagli

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il

Dettagli

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. della OPMed e quelle dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. della OPMed e quelle dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici. Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la facoltà di biologia e di medicina dell Università di Losanna del 21 ottobre 2004 Il Dipartimento

Dettagli

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 giugno 2010 (Stato

Dettagli

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 del 19 dicembre 1877 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 33 capoverso 2 della Costituzione

Dettagli

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) 1 414.133.2 del 26 gennaio 1998 (Stato 1 settembre 2008) La Direzione del Politecnico federale di

Dettagli

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) 1 del 26 gennaio 1998 (Stato 1 settembre 2008) La Direzione del Politecnico federale di Losanna,

Dettagli

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006) Regolamento del Consiglio dello IUFFP su offerte di formazione, titoli e disciplina dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 settembre

Dettagli

(Ordinanza sugli studi IUFFP) 1. Sezione 1: Offerta di formazione. del 22 giugno 2010 (Stato 1 agosto 2019)

(Ordinanza sugli studi IUFFP) 1. Sezione 1: Offerta di formazione. del 22 giugno 2010 (Stato 1 agosto 2019) Ordinanza del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sugli studi IUFFP) 1 del 22 giugno 2010 (Stato

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull organizzazione del PFZ) del 14 maggio 1998 Il Consiglio dei Politecnici federali, visto l articolo 6 capoverso 2 lettera

Dettagli

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma

Dettagli

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti.

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti. Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di

Dettagli

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione del 30 aprile 2018 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 8

Dettagli

Ordinanza del DFI

Ordinanza del DFI Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi due anni di studio presso il Dipartimento di medicina della facoltà di scienze dell Università

Dettagli

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna del 26 gennaio 1998 (Stato 8 novembre 2005) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 3 capoverso 1 lettera

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 1 ottobre 2010) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 3 capoverso 1 lettera b dell

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull ammissione al PFZ) del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti gli articoli 16 e 28 capoverso

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 30 agosto 2005) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a

Dettagli

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull abilitazione al PFL) del 13 dicembre 1999 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso

Dettagli

Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche

Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche 811.112.11 del 12 novembre 1984 1 Approvata dall Assemblea federale il 5 marzo 1986 2 (Stato 6

Dettagli

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso l Istituto di medicina dentaria della facoltà di medicina dell Università di Ginevra del 20 settembre

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate

Dettagli

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Modifica del 1 o marzo 2002 La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina: I L ordinanza dell 8 maggio 1995 1 sull ammissione al Politecnico

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di tecnica

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di tecnica Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori del 15 marzo 2001 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 58 capoverso 2 della

Dettagli

Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1

Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1 Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1 Il Consiglio dell Università della Svizzera italiana (USI) visti la Legge sull Università della

Dettagli

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016 1 Foglio ufficiale 60/2016 Venerdì 29 luglio 1 Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore tecnica di Bellinzona del 29 luglio 2016 Il Dipartimento dell educazione, della cultura e dello

Dettagli

Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo

Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo (Ordinanza sulle limitazioni dell ammissione al bachelor in medicina del PF di

Dettagli

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013) Legge federale sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) 935.62 del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95

Dettagli

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 del 2 agosto 1994 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia

Dettagli

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo) Modifica del 20 agosto 2013 La Direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulla maturità professionale federale Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) del Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 13 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) La Segreteria di Stato per la formazione,

Dettagli

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge federale

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull organizzazione del PFL) del 23 settembre 1993 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio dei Politecnici federali, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo

Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo Ordinanza del PF di Zurigo sulle limitazioni dell ammissione al ciclo di studi bachelor in medicina umana del PF di Zurigo (Ordinanza sulle limitazioni dell ammissione al bachelor in medicina del PF di

Dettagli

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulla maturità professionale federale Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) 412.103.1 del 24 giugno 2009 (Stato 23 agosto 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso

Dettagli

del 25 agosto 1995 (Stato 26 novembre 2002)

del 25 agosto 1995 (Stato 26 novembre 2002) Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Ginevra del 25 agosto 1995 (Stato 26 novembre 2002) Il Dipartimento

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali d economia domestica

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali d economia domestica Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali del 10 luglio 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 61 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulla maturità professionale federale Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) 412.103.1 del 24 giugno 2009 (Stato 1 ottobre 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso

Dettagli

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012) Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012) 5.3.4.1.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: la legge della scuola del 1 febbraio 1990; la

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.74 del 4 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la facoltà di medicina dell Università di Ginevra del 21 ottobre 2004 Il Dipartimento federale dell

Dettagli

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PFZ) del 16 dicembre 2000 (Stato 17 luglio 2001) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto

Dettagli

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina di Basilea

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina di Basilea Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina di Basilea del 4 ottobre 2001 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull abilitazione al PF di Zurigo) del 2 giugno 2004 (Stato 1 agosto 2008) La direzione del PF di Zurigo, visto l articolo 10 capoverso

Dettagli

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Ordinanza sulla maturità professionale federale Ordinanza sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr) 412.103.1 del 24 giugno 2009 (Stato 1 agosto 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 27 aprile 2006 L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

Dettagli

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 921.211.1 del 2 agosto 1994 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di ristorazione e albergheria

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di ristorazione e albergheria Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di ristorazione e albergheria del 15 marzo 2001 Il Dipartimento federale dell economia, visto

Dettagli

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna del 26 gennaio 1998 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre

Dettagli

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del... Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) Modifica del 26 settembre 2005 La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta 70.550 Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta in virtù dell art., art. 4, art. 85 cpv., art. 89, art. 9 cpv. 5, art. 0, art. 0 cpv. 4, art. 04, art. 09 cpv. 3, art. cpv.,

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull organizzazione del PFL) del 15 novembre 2001 Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF), visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente l Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale

Ordinanza concernente l Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale Ordinanza concernente l Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale 412.104.7 del 7 settembre 1983 (Stato 4 luglio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 66 capoverso

Dettagli

Ordinanza sui consulenti in brevetti. (OCBr 1 ) Capitolo 1: Oggetto. Capitolo 2: Diplomi universitari

Ordinanza sui consulenti in brevetti. (OCBr 1 ) Capitolo 1: Oggetto. Capitolo 2: Diplomi universitari Ordinanza sui consulenti in brevetti (OCBr 1 ) 935.621 dell 11 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 capoversi 2 e 3, 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 9 capoverso

Dettagli

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull abilitazione al PF di Zurigo) del 2 giugno 2004 La direzione del PF di Zurigo, visto l articolo 10 capoverso 3 dell ordinanza

Dettagli

Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PFZ) del 10 settembre 2002 (Stato 1 febbraio 2009) La Direzione del

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.27 del 10 maggio 2010 (Stato 1 gennaio 2013) 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker

Dettagli

414.133.1 Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo

414.133.1 Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo) del 1 luglio 2008 (Stato 1 novembre 2013) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo,

Dettagli

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di veterinaria dell Università di Berna

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di veterinaria dell Università di Berna Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di veterinaria dell Università di Berna del 1 o novembre 1999 Il Dipartimento federale dell interno,

Dettagli

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC) Modifica del... [disegno del 28.06.2006] Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1997

Dettagli

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015)

del 19 settembre 2008 (Stato 1 gennaio 2015) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Gestrice dell informazione e della documentazione/ Gestore dell informazione e della documentazione con attestato federale di capacità (AFC)

Dettagli

Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie)

Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie) 45.000 Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie) accettata dal Popolo il 7 ottobre 96 I. Disposizioni generali Art. Scopo Il Cantone provvede all'insegnamento

Dettagli

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Berna

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Berna Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Berna del 24 ottobre 1996 Il Dipartimento federale dell interno,

Dettagli

Ordinanza dell Ufficio federale della protezione civile sull istruzione del personale insegnante

Ordinanza dell Ufficio federale della protezione civile sull istruzione del personale insegnante Ordinanza dell Ufficio federale della protezione civile del 12 dicembre 2002 L Ufficio federale della protezione civile, visto l articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge sulla protezione civile del

Dettagli