Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo
|
|
- Dante Vigano
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo) del 1 luglio 2008 (Stato 1 novembre 2013) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l articolo 3 capoverso 1 lettera b dell ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre , ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le condizioni, la procedura e le competenze per il conferimento del dottorato da parte del Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo). Art. 2 Dottorati 1 Il PF di Zurigo conferisce: a. diplomi di dottore ordinario attestanti che i loro titolari hanno fornito un lavoro scientifico personale e originale e sono pertanto idonei a dedicarsi a lavori di ricerca di alto livello; b. diplomi di dottore onorario quale riconoscimento per meriti straordinari in campo scientifico. 2 Il PF di Zurigo fornisce, su richiesta, informazioni in merito ai titoli di dottore conferiti. 2 Art. 3 Titolo di dottore 1 Il PF di Zurigo conferisce il titolo di «dottore in scienze (dr. sc. PF Zurigo)». 2 I dottori onorari ricevono il titolo di dottore a cui è aggiunta la menzione «a titolo onorario» o «honoris causa». RU RS Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 1
2 Scuola universitaria Art. 4 Comitato di dottorato 1 Ogni dipartimento istituisce un Comitato di dottorato. Quest ultimo è composto di almeno tre professori. 2 Sono professori ai sensi della presente ordinanza i professori di cui all articolo 1 capoverso 1 dell ordinanza del 18 settembre sul corpo professorale dei PF. 4 3 I membri del Comitato di dottorato sono eletti dalla Conferenza del dipartimento per un periodo di due anni. È ammessa la rielezione. 4 La composizione del Comitato di dottorato è notificata al rettore. Capitolo 2: Dottorati ordinari Sezione 1: Ammissione Art. 5 Condizioni di base 1 Buone qualifiche scientifiche costituiscono la condizione per l ammissione al dottorato. 2 Possono candidarsi al dottorato conferito dal PF di Zurigo: a. i titolari: 1. di un diploma di master conferito da un PF, 2. del diploma federale di farmacista, 3. di un diploma di master in matematica, ingegneria o scienze naturali conferito da un università svizzera che adempie le condizioni di cui all articolo 11 capoverso 1 della legge dell 8 ottobre sull aiuto alle università o da una scuola superiore con cui è stata conclusa una relativa convenzione; b. i titolari di un diploma universitario di livello corrispondente al master di un PF per quanto concerne il contenuto, l ampiezza e l importanza degli studi; c. i candidati che svolgono uno studio di master al PF di Zurigo e che adempiono le condizioni per il percorso accelerato (fast track) di dottorato stabilite nel relativo regolamento di studio del dipartimento; d. i titolari di un diploma di master conferito da una scuola universitaria riconosciuta dal PF di Zurigo in un campo di ricerca o d insegnamento diverso da quello della matematica, dell ingegneria o delle scienze naturali, ma che si inserisce in quello del direttore di tesi; e. i titolari di un diploma di master riconosciuto dal PF di Zurigo conferito da una scuola universitaria; f. i candidati con qualifiche eccellenti. 3 RS Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 5 RS
3 Dottorato del PF di Zurigo Art. 6 Direttore di tesi 1 Il consenso scritto di un direttore di tesi a dirigere il lavoro di dottorato costituisce la condizione per l avvio della procedura di ammissione. 2 Può essere direttore di tesi: a. un professore; b. un professore titolare, un libero docente del PF di Zurigo a condizione che: lavori principalmente per il PF di Zurigo, per un istituto di ricerca del settore dei PF o nell ambito di una cattedra in comune con l Università di Zurigo, e 2. il dipartimento interessato abbia dato il suo accordo. Art. 7 Procedura di ammissione La procedura di ammissione è suddivisa in due fasi: a. l ammissione provvisoria (art. 8 10); b. 8 l ammissione definitiva (art. 12). Art. 8 Ammissione provvisoria: principi 1 Il richiedente presenta una domanda scritta al rettorato. 2 Il rettorato stabilisce gli allegati necessari. Trasmette la candidatura unitamente a una valutazione del prorettore responsabile dei dottorati al dipartimento designato dal direttore di tesi. 3 Il Comitato di dottorato del dipartimento esamina le candidature e, dopo aver consultato il direttore di tesi, formula le sue proposte all intenzione del dipartimento. 4 Il dipartimento propone al rettore di approvare o respingere la candidatura. 5 I candidati che adempiono le condizioni di cui all articolo 5 capoversi 1 e 2 lettere a, b, c o d sono di norma ammessi provvisoriamente senza ulteriori condizioni. Art. 9 Ammissione provvisoria: modalità 1 Il prorettore responsabile dei dottorati può ammettere provvisoriamente al dottorato i candidati che adempiono le condizioni di cui all articolo 5 capoversi 1 e 2 lettere a, b, c o d e all articolo 6 senza consultare previamente il dipartimento. Per questa procedura abbreviata è necessaria l approvazione generale del dipartimento. 2 Il Comitato di dottorato del dipartimento interessato verifica, in base ai dossier personali, le qualifiche scientifiche dei candidati che, secondo l avviso del prorettore 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 3
4 Scuola universitaria responsabile dei dottorati, non adempiono le condizioni di cui all articolo 5 capoverso 1 o che ricadono sotto l articolo 5 capoverso 2 lettera e o f. D intesa con il direttore di tesi propone le condizioni d ammissione supplementari che questi candidati devono adempiere. 3 Il rettore fissa, su proposta del dipartimento, le condizioni d ammissione supplementari. Art. 10 Condizioni d ammissione supplementari 1 Per l adempimento delle condizioni d ammissione supplementari il dipartimento fissa un termine individuale; di norma quest ultimo non è superiore a un anno. 2 Il rettorato controlla se sono adempiute le condizioni d ammissione supplementari. 3 Se non superano gli esami richiesti a titolo di condizione supplementare, i candidati possono, con l accordo del direttore di tesi, ripeterli entro sei mesi. Se entro tale termine non vengono proposti esami il rettore può, su proposta del direttore di tesi, concedere una proroga del termine. 9 Art Piano di ricerca 1 I candidati ammessi provvisoriamente elaborano un piano di ricerca. In quest ultimo sono definiti: a. gli obiettivi della tesi; b. la struttura della tesi; c. gli obblighi dei dottorandi. 2 Il piano di ricerca è sottoposto al direttore di tesi e, se possibile, a un correlatore. 3 Il direttore di tesi sottopone per approvazione il piano di ricerca al Comitato di dottorato. 4 Il piano di ricerca deve essere presentato entro dodici mesi dall ammissione provvisoria. Le proroghe del termine devono essere approvate dal Comitato di dottorato. 11 Art Ammissione definitiva 1 L ammissione definitiva alla procedura per il conseguimento del dottorato avviene dopo che: a. è stato approvato il piano di ricerca; e b. sono state adempiute le condizioni d ammissione supplementari imposte nel quadro dell ammissione provvisoria. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 10 Originario art Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 12 Originario art
5 Dottorato del PF di Zurigo I candidati che seguono un percorso accelerato (fast track) sono ammessi definitivamente al dottorato soltanto dopo aver conseguito il diploma di master. 3 I dipartimenti possono fissare ulteriori condizioni generali d ammissione; queste devono essere approvate dal rettore. 4 Il rettore decide, su proposta del dipartimento, sull ammissione alla procedura per il conseguimento del dottorato. Sezione 1a: 13 Immatricolazione ed exmatricolazione Art. 13 Immatricolazione e iscrizione 1 Una volta pervenuto il dossier di candidatura completo e dopo che il prorettore responsabile dei dottorati ha emesso un avviso favorevole sul candidato si procede alla sua immatricolazione provvisoria. 2 Dopo l ammissione provvisoria al dottorato si procede all immatricolazione e all iscrizione. Art. 13a Immatricolazioni parallele 1 Non sono consentite immatricolazioni parallele a dottorati di diverse scuole universitarie. Fanno eccezione le immatricolazioni temporanee nell ambito della collaborazione tra ricercatori o di un progetto di scambio o di mobilità. 2 L immatricolazione parallela a un dottorato presso il PF di Zurigo e a un altro livello di studi del PF di Zurigo o di un altra scuola universitaria deve essere notificata al direttore di tesi. Art. 13b Exmatricolazione Con l exmatricolazione si estinguono tutti i diritti acquisiti con l immatricolazione. Art. 13c Exmatricolazione da parte dei dottorandi I dottorandi che vogliono abbandonare il PF di Zurigo prima di aver concluso il dottorato trasmettono al rettorato, per scritto o oralmente, una dichiarazione di exmatricolazione. Art. 13d Exmatricolazione da parte del PF di Zurigo 1 I candidati che hanno concluso con successo il dottorato sono exmatricolati automaticamente. 2 I dottorandi vengono inoltre exmatricolati se: a. sono stati ammessi al dottorato fornendo indicazioni inesatte o incomplete; 13 Introdotta dal n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in vigore dal 1 nov (RU ). 5
6 Scuola universitaria b. non si iscrivono al semestre; c. non rispettano i termini di pagamento della tassa d iscrizione, dei contributi obbligatori per semestre e di eventuali altre tasse; d. non rispettano il termine per l esame di dottorato di cui all articolo 27 capoverso 4; e. non hanno trovato un nuovo direttore per la tesi di dottorato ai sensi dell articolo 20 capoverso 2; o f. sono oggetto di un provvedimento disciplinare secondo il regolamento disciplinare del 2 novembre del PF di Zurigo. Art. 13e Riammissione al dottorato presso il PF di Zurigo In caso di riammissione al dottorato presso il PF di Zurigo si applica la procedura di ammissione ordinaria secondo gli articoli Sezione 2: Tesi di dottorato Art. 14 Soggetto Il soggetto della tesi deve inserirsi in modo preponderante nel campo di specializzazione del direttore di tesi. Può essere interdisciplinare. Art. 15 Direzione della tesi e assistenza 1 Se necessario, il direttore di tesi designa in aggiunta una o più persone incaricate di assistere il dottorando. 2 Su proposta del direttore di tesi, il Comitato di dottorato designa un correlatore e ne informa il rettore. La designazione deve essere effettuata entro tre anni dall ammissione provvisoria. Il Comitato di dottorato può, autonomamente o su proposta del direttore di tesi, designare anche altri correlatori durante la procedura per il conseguimento del dottorato I dottorandi presentano ogni anno al direttore di tesi, su richiesta di quest ultimo o di propria iniziativa, un rapporto scritto sui progressi dei loro lavori. Il direttore di tesi si pronuncia per scritto e senza indugio sul rapporto. Art. 16 Svolgimento della tesi 1 Di norma, la tesi deve essere svolta nel PF di Zurigo o in un altro istituto del settore dei PF RS Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 6
7 Dottorato del PF di Zurigo La tesi può essere svolta al di fuori del settore dei PF se il soggetto lo esige e le condizioni necessarie sono adempiute; è richiesta l autorizzazione del dipartimento. 3 Il direttore di tesi può autorizzare brevi soggiorni di ricerca al di fuori del settore dei PF. 4 In ogni caso il direttore di tesi deve avere accesso alle installazioni utilizzate e ai documenti sugli esperimenti. Art. 17 Divergenze di opinioni 1 Il direttore del dipartimento o una persona da lui designata s incarica di appianare eventuali gravi divergenze di opinioni tra il direttore di tesi e il dottorando. 2 Se necessario, il prorettore assume il ruolo di mediatore. 3 Se gli sforzi di mediazione restano vani e il direttore di tesi intende rinunciare al suo ruolo di assistenza, il prorettore responsabile dei dottorati convoca, su richiesta del dottorando, la Commissione di conciliazione. 4 Se non è raggiunto un accordo, la decisione spetta al rettore. Art. 18 Composizione della Commissione di conciliazione 1 La Commissione di conciliazione in materia di dottorato è composta: a. dal prorettore responsabile dei dottorati (presidenza); b. dal direttore o da un delegato agli studi da lui incaricato del dipartimento interessato; c. da un rappresentante dell Associazione accademica del corpo intermedio del PF di Zurigo (AVETH). 2 L AVETH elegge il suo rappresentante in seno alla Commissione di conciliazione e il relativo supplente ogni due anni. La rielezione è ammessa. 3 Nella Commissione di conciliazione non possono sedere le persone coinvolte nella tesi di dottorato in questione. Art. 19 Procedura della Commissione di conciliazione 1 La Commissione di conciliazione ascolta entrambe le parti e, se lo ritiene opportuno, sottopone loro una proposta di mediazione. 2 Se non è presentata nessuna proposta di mediazione o se una delle parti la rigetta, la Commissione di conciliazione chiude la procedura e comunica al rettore la sua raccomandazione. Art. 20 Ritiro o impedimento del direttore di tesi 1 Se, contrariamente all esito della procedura di cui all articolo 17, il direttore di tesi rinuncia o non può più dirigere la tesi senza addurre motivi sufficienti, il dipartimento fa il possibile per consentire al candidato di proseguire la tesi di dottorato. 7
8 Scuola universitaria 2 Se gli sforzi del dipartimento restano vani, il dottorando ha la possibilità di reperire autonomamente un nuovo direttore di tesi entro un termine massimo di sei mesi. 17 Art. 21 Lingua 1 La tesi è redatta in tedesco, francese, italiano o inglese. La redazione in più lingue non è ammessa. 2 Il rettore può accordare una deroga su richiesta scritta e motivata del dottorando. 3 In ogni caso va redatto un compendio in tedesco, francese o italiano e in inglese. Sezione 3: Studi di dottorato Art Scopo 1 I dottorandi hanno il diritto e l obbligo di perfezionarsi nell ambito degli studi di dottorato. 2 Gli obiettivi degli studi di dottorato sono: a. l acquisizione di conoscenze e competenze nel campo in cui è svolta la tesi di dottorato, in campi affini e in campi interdisciplinari; b. l integrazione nella comunità scientifica. Art Forma 1 Gli studi di dottorato si svolgono: a. nel quadro di un programma allestito individualmente; o b. all interno di un programma di dottorato stabilito dal dipartimento. 2 I dottorandi allestiscono il programma degli studi di dottorato dopo aver consultato il direttore di tesi. 3 I dipartimenti emanano le disposizioni dettagliate applicabili agli studi di dottorato individuali e ai programmi di dottorato. Le disposizioni dettagliate devono essere approvate dalla Direzione. 4 Se la tesi di dottorato è svolta al di fuori del settore dei PF, il dipartimento fissa, su proposta del direttore di tesi, i requisiti per gli studi di dottorato. 17 Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in vigore dal 1 nov (RU ). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 8
9 Dottorato del PF di Zurigo Art Prestazioni 1 Gli studi di dottorato sono espressi in punti di credito. 2 Un punto di credito corrisponde a una prestazione di ore di lavoro. Art Requisiti 1 I dottorandi devono dimostrare di aver conseguito almeno dodici punti di credito. 2 I dottorandi devono conseguire almeno un terzo dei punti di credito richiesti in campi diversi da quello della ricerca. Art. 25a 22 Prestazioni computabili 1 Il credito è accordato soltanto se può essere documentata una prestazione propria. 2 La partecipazione attiva in seno ad organi o gruppi di lavoro del PF di Zurigo può essere computata sotto forma di punti di credito. 3 Per gli esami che devono essere sostenuti per l ammissione al dottorato non possono essere computati punti di credito. Sezione 4: Procedura per il conseguimento del dottorato Art. 26 Commissione esaminatrice 1 Fanno parte della Commissione esaminatrice: a. un presidente; b. il direttore di tesi che funge da relatore; c. i correlatori; d. un esperto indipendente in caso di rapporto di dipendenza tra il direttore di tesi e i correlatori. 2 Il direttore del dipartimento designa il presidente. 3 Se il direttore di tesi non è un professore, almeno uno dei correlatori deve essere professore. Art. 27 Esame di dottorato 1 L esame di dottorato consiste in un esame orale di almeno un ora sul campo o sui campi oggetto della tesi. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 21 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 22 Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in vigore dal 1 nov (RU ). 9
10 Scuola universitaria 2 L esame si svolge davanti alla Commissione esaminatrice. 3 La Conferenza del dipartimento determina in che misura l esame è accessibile al pubblico. 4 L esame si svolge entro sei anni dall ammissione provvisoria. In casi eccezionali il rettore può, su richiesta del dipartimento, accordare una proroga. 23 Art. 28 Valutazione della tesi e dell esame orale 1 Il relatore e ogni correlatore elaborano ciascuno un parere scritto sulla tesi e lo trasmettono al dipartimento prima dell esame. 2 La Commissione esaminatrice giudica se la tesi di dottorato e l esame orale sono o non sono superati. Trasmette un rapporto alla Conferenza del dipartimento interessata. Art. 28a 24 Carattere confidenziale dei pareri 1 I pareri di cui all articolo 28 capoverso 1 sono confidenziali. 2 Hanno il diritto di consultare i pareri: a. i membri della Commissione esaminatrice; b. i membri di altri organi incaricati di valutare la tesi di dottorato. 3 I dottorandi non hanno il diritto di consultare i pareri riguardanti la propria tesi. Art. 29 Ripetizione 1 I dottorandi che non superano l esame di dottorato possono ripeterlo una volta entro sei mesi. 2 In caso sia stata respinta, la tesi può essere rielaborata una volta. La Commissione esaminatrice fissa il termine entro il quale deve essere presentata la nuova versione e informa per scritto il dottorando sul seguito della procedura. 25 Art Conferimento del diploma di dottore In base al rapporto della Commissione esaminatrice, la Conferenza del dipartimento in cui il candidato è immatricolato decide di accordare o di negare il diploma di dottore. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 24 Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in vigore dal 1 nov (RU ). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 26 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 10
11 Dottorato del PF di Zurigo Art. 31 Diploma di dottore 1 Il diploma di dottore riporta: a. il nome del diplomato; b. il titolo di dottore; c. il titolo della tesi di dottorato; d. la data dell esame di dottorato; e. la data a partire dalla quale si ha il diritto di portare il titolo di dottore; f. le firme del rettore e del direttore di dipartimento in carica nella data a partire dalla quale si ha il diritto di portare il titolo di dottore; g. il sigillo del PF di Zurigo Il diploma di dottore è conferito al titolare nel corso della cerimonia di dottorato successiva alla consegna del numero richiesto di esemplari e della versione elettronica della tesi. Art. 32 Diritto di portare il titolo di dottore Dopo la consegna del numero richiesto di esemplari e della versione elettronica della tesi, il titolare del diploma riceve un attestazione che lo autorizza a portare il titolo di dottore. Art. 33 Tassa Per il dottorato ordinario è riscossa una tassa. Capitolo 3: Diritti immateriali Art. 34 Diritti d autore 1 Fatto salvo l articolo 35, la tesi soggiace al diritto generale sui beni immateriali. 2 La tesi può essere pubblicata integralmente soltanto dopo che è stata approvata dalla Conferenza del dipartimento I contratti con terzi, quali i contratti di ricerca, non possono contenere clausole che differiscano indebitamente la pubblicazione della tesi o che addirittura la escludano. 4 Il PF di Zurigo può consegnare compendi o copie delle tesi a enti scientifici o pubblici. 5 Con la consegna della versione elettronica è conferito al PF di Zurigo il diritto di rendere accessibile la tesi al pubblico e di adottare misure di archiviazione. Sono 27 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 28 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 11
12 Scuola universitaria fatti salvi gli interessi sensibili delle persone coinvolte, in particolare in caso di domande di brevetto o di proseguimento degli studi presso istituti di promozione della ricerca, e i diritti contrapposti di terzi. 29 Art. 35 Invenzioni I diritti su un invenzione fatta nell ambito dei rapporti di servizio durante il dottorato sono retti dal diritto sul personale. Capitolo 4: Dottorati onorari Art Il PF di Zurigo conferisce il dottorato onorario se: a. i professori ordinari e straordinari e i professori assistenti di un dipartimento presentano una richiesta in tal senso senza voti contrari; e b. 30 la richiesta viene approvata dalla maggioranza dei membri aventi diritto di voto della Conferenza dei direttori di dipartimento; 2 Il voto è segreto; l astensione è ammessa. 3 Il rettore disciplina in dettaglio in una direttiva la procedura per il conferimento del dottorato onorario. 4 Il rettore consegna i diplomi di dottore onorario in occasione di una cerimonia accademica. Capitolo 5: Rimedi giuridici Art Le decisioni emanate in virtù della presente ordinanza possono essere impugnate mediante ricorso. 2 L autorità di ricorso è la Commissione di ricorso dei PF. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 30 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 12
13 Dottorato del PF di Zurigo Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 38 Disposizioni d esecuzione Il rettore emana le disposizioni d esecuzione concernenti in particolare: a. l organizzazione dell esame d ammissione; b. le tesi realizzate al di fuori del settore dei PF; c. la procedura per il conseguimento del dottorato e l esame di dottorato; d. il deposito della tesi e la consegna del numero richiesto di esemplari; e. la direzione di tesi da parte di professori che hanno lasciato il PF di Zurigo o emeriti; f. le condizioni per la nomina dei direttori di tesi, dei relatori e dei correlatori; g. la consegna di compendi o copie delle tesi a istituti scientifici e a enti pubblici. Art. 39 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 16 dicembre sul dottorato del PFZ è abrogata. Art Disposizioni transitorie 1 Al momento dell iscrizione all esame di dottorato i dottorandi immatricolati prima del 1 gennaio 2003 devono dichiarare se desiderano ricevere il titolo di dottore ai sensi dell articolo 3 capoverso 1 oppure secondo il diritto previgente. 2 I dottorandi immatricolati prima del 1 aprile 2001 devono aver sostenuto per la prima volta l esame di dottorato entro il 1 novembre I dottorandi immatricolati prima del 1 ottobre 1998 non devono documentare punti di credito conseguiti con gli studi di dottorato. Art. 40a 33 Disposizioni transitorie della modifica del 20 agosto 2013 L articolo 25a capoverso 3 non si applica ai dottorandi immatricolati prima del 1 novembre Art. 41 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 settembre [RU , , , ] 32 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in 33 Introdotto dal n. I dell O della Direzione del PF di Zurigo del 20 ago. 2013, in vigore dal 1 nov (RU ). 13
14 Scuola universitaria 14
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo) Modifica del 20 agosto 2013 La Direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PFZ) del 16 dicembre 2000 (Stato 17 luglio 2001) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna del 26 gennaio 1998 (Stato 8 novembre 2005) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 3 capoverso 1 lettera
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) 1 414.133.2 del 26 gennaio 1998 (Stato 1 settembre 2008) La Direzione del Politecnico federale di
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) 1 del 26 gennaio 1998 (Stato 1 settembre 2008) La Direzione del Politecnico federale di Losanna,
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna del 26 gennaio 1998 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) Modifica del 26 settembre 2005 La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull abilitazione al PF di Zurigo) del 2 giugno 2004 (Stato 1 agosto 2008) La direzione del PF di Zurigo, visto l articolo 10 capoverso
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull organizzazione del PFZ) del 14 maggio 1998 Il Consiglio dei Politecnici federali, visto l articolo 6 capoverso 2 lettera
DettagliOrdinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull abilitazione al PF di Zurigo) del 2 giugno 2004 La direzione del PF di Zurigo, visto l articolo 10 capoverso 3 dell ordinanza
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 (Stato
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sull ammissione agli studi del PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sull ammissione agli studi del PF di Zurigo (Ordinanza sull ammissione al PF di Zurigo) Modifica del 4 luglio 2017 La direzione del PF di Zurigo ordina: I L ordinanza del 30
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull ammissione al PFZ) del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti gli articoli 16 e 28 capoverso
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011
Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull abilitazione al PFL) del 13 dicembre 1999 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso
DettagliLegge federale sulla libera circolazione del personale medico 1
Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 del 19 dicembre 1877 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 33 capoverso 2 della Costituzione
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 19 dicembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 16 luglio 2002) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della
DettagliLa Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
4.2.1.3 Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione alle università cantonali e ai politecnici federali dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un certificato
Dettaglidel 17 marzo Progetto 27 agosto La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
4.2.1.3. Regolamento concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali Regolamento concernente
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sulle unità d insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulle unità d insegnamento e sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo) del 22 maggio 2012 La Direzione del
DettagliRegolamento degli studi di dottorato (del 19 giugno 2009) IL CONSIGLIO DELL ACCADEMIA DI ARCHITETTURA
Regolamento degli studi di dottorato (del 9 giugno 009) IL CONSIGLIO DELL ACCADEMIA DI ARCHITETTURA viste la Legge sull'università della Svizzera italiana del 3 ottobre 995 e le direttive della Comunità
DettagliOrdinanza del DFI. Capitolo 1: Disposizioni generali
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Ginevra e
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull organizzazione del PFL) del 15 novembre 2001 Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF), visti gli articoli
DettagliOrdinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 La direzione
DettagliRegolamento disciplinare del Politecnico federale di Zurigo
Regolamento disciplinare del Politecnico federale di Zurigo (Regolamento disciplinare del PF di Zurigo) del 2 novembre 2004 La direzione del PF di Zurigo, visto l articolo 16 dell ordinanza del 13 novembre
DettagliRegolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1
Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 del 2 agosto 1994 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia
Dettaglidel 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Regolamento del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP) del 22 giugno 2010 (Stato
DettagliOrdinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra
Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra 211.432.261 del 16 novembre 1994 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 950 capoverso 2 del Codice civile
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 1991
DettagliOrdinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PFZ) del 10 settembre 2002 (Stato 1 febbraio 2009) La Direzione del
DettagliRegolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1
Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 921.211.1 del 2 agosto 1994 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
Dettaglidel 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il
DettagliOrdinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali
Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF) Modifica del 3 marzo 2011 Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio
DettagliOrdinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il ciclo di studi che permette il conseguimento del diploma federale di farmacista presso l Università
Dettagli(Ordinanza sugli studi IUFFP) 1. Sezione 1: Offerta di formazione. del 22 giugno 2010 (Stato 1 agosto 2019)
Ordinanza del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sugli studi IUFFP) 1 del 22 giugno 2010 (Stato
DettagliOrdinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL) 414.131.1 del 24 settembre 2004 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 150
DettagliStatuto della Facoltà
Statuto della Facoltà del 17 febbraio 2012 Visti la Legge sull Università della Svizzera italiana, del 3 ottobre 1995 e lo Statuto dell Università della Svizzera italiana del 2 maggio 2003 dispone Cap.
DettagliOrdinanza sulle domande d indennità nei confronti dell estero
Ordinanza sulle domande d indennità nei confronti dell estero del 1 dicembre 1980 (Stato 1 marzo 1993) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 21 marzo 1980 1 sulle
Dettaglidel 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in Scienze farmaceutiche del dipartimento di farmacia dell Università di Basilea e per il
DettagliRegolamento interno della Commissione della concorrenza
Regolamento interno della Commissione della concorrenza 251.1 del 1 luglio 1996 (Stato 1 febbraio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l articolo
DettagliRegolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto
Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (R-COPA) del 21 agosto 2008 Approvato il 24 settembre 2008 dalla Commissione federale delle banche La Commissione delle offerte pubbliche
DettagliRegolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto
Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (R-COPA) del 21 agosto 2008 (Stato 1 gennaio 2016) Approvato il 24 settembre 2008 dalla Commissione federale delle banche 1 La Commissione
DettagliOrdinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica
Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP) 235.154 del 14 giugno 1993 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 321 bis capoverso
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 1 ottobre 2010) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 3 capoverso 1 lettera b dell
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 30 agosto 2005) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 1 dicembre 2015) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 3 capoverso 1 lettera b
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna dell 8 maggio 1995 (Stato 1 dicembre 2013) La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l articolo 3 capoverso 1 lettera b
Dettagli414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 (Stato 12 ottobre 2004) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera
DettagliOrdinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione
Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione del 15 maggio 2002 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 21 capoverso
DettagliOrdinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali
Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF) 1 del 31 maggio 1995 (Stato 15 febbraio 2017) Il Consiglio dei Politecnici
Dettaglidel 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)
Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente
DettagliOrdinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna Modifica del 1 o marzo 2002 La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina: I L ordinanza dell 8 maggio 1995 1 sull ammissione al Politecnico
DettagliFacoltà di scienze della comunicazione Regolamento degli studi di dottorato
Facoltà di scienze della comunicazione Regolamento degli studi di dottorato Il presente Regolamento entra in vigore il 10 luglio 2009 e sostituisce quello del 7 giugno 2006. I. Generalità (*) Art. 1 Titolo
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre sulle derrate alimentari ; 2 ordina:
Ordinanza sul diploma federale di chimico delle derrate alimentari 817.92 del 17 aprile 1991 (Stato 30 aprile 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali
Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF) 1 del 31 maggio 1995 (Stato 1 maggio 2011) Il Consiglio dei Politecnici
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame del 30 agosto 2007 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza generale del
DettagliOrdinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali
Ordinanza del Consiglio dei PF sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF) 1 del 31 maggio 1995 (Stato 1 settembre 2018) Il Consiglio dei Politecnici
DettagliOrdinanza generale relativa al sistema d esami presso il Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza generale relativa al sistema d esami presso il Politecnico federale di Zurigo (OGEs PFZ) dell 8 ottobre 1996 (Stato 2 settembre 2003) La Direzione didattica del Politecnico federale di Zurigo,
Dettaglistudi di dottorato Università della Svizzera italiana Facoltà di scienze della comunicazione
Università della Svizzera italiana Facoltà di scienze della comunicazione Regolamento 2016 degli studi di dottorato Il presente Regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2016 e sostituisce quello del
DettagliRegolamento del Tribunale penale federale
Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 Il Tribunale penale federale, visto l articolo 15 capoverso 1 lettera b della legge del 4 ottobre 2002 1 sul Tribunale penale federale (LTPF),
DettagliLegge federale sui politecnici federali
Legge federale sui politecnici federali () Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2002 1, decreta: I La legge
DettagliSezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici.
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi due anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 21 ottobre 2004
DettagliOrdinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione
Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione del 30 aprile 2018 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 8
Dettaglidel 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)
Ordinanza concernente Svizzera turismo 1 935.211 del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 2 concernente
DettagliOrdinanza concernente Svizzera Turismo
Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:
DettagliFacoltà di scienze economiche Regolamento degli studi di dottorato
Facoltà di scienze economiche Regolamento degli studi di dottorato Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 2015 e sostuisce tutti i precedenti regolamenti validi Art. 1. Campo d applicazione
DettagliOrdinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione
Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni) 172.31 del 3 giugno 1996 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione
Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione (OACMIL) del 6 settembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l
DettagliRegolamento degli studi per il Master of Science in Engineering della SUPSI
Regolamento degli studi per il Master of Science in Engineering della SUPSI 1. Norme generali 1.1 Ambito di applicazione a. Il regolamento degli studi si applica al corso di laurea Master of Science in
DettagliRegolamento interno della Fondazione Pro Helvetia
Regolamento interno della Fondazione Pro Helvetia del 23 novembre 2011 Il consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia, visto l articolo 34 capoverso 5 lettera i della legge dell 11 dicembre 2009
DettagliOrdinanza relativa ai brevetti d invenzione
[Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti
DettagliOrdinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione al PFL) del 14 giugno 2004 (Stato 1 gennaio 2009) La Direzione del Politecnico
DettagliOrdinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale
Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale del 23 febbraio 2012 (Stato 1 aprile 2012) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliOrdinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo del 16 settembre 2014 La direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l articolo 3 capoverso 1 dell ordinanza del 15 marzo
DettagliRegolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle
DettagliRegolamento per la procedura di ammissione e l immatricolazione al Bachelor della SUPSI (Laurea di primo livello)
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Regolamento per la procedura di ammissione e l immatricolazione al Bachelor della SUPSI (Laurea di primo livello) Approvato dal Consiglio della
DettagliSezione 1: Oggetto e campo d applicazione. dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici dentisti.
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di
DettagliOrdinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame in veterinaria del 21 ottobre 2004 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza
DettagliFACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO
REGOLAMENTO PER L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO Art. 1 Disposizioni generali 1. L'organico del corpo accademico della Facoltà di Teologia di Lugano secondo l'art. 20 dello statuto suddivide
DettagliDIPARTIMENTO di Ingegneria e Scienza dell Informazione. REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO Corsi di Laurea Magistrale in:
DIPARTIMENTO di Ingegneria e Scienza dell Informazione REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO Corsi di Laurea Magistrale in: Ingegneria delle Telecomunicazioni Informatica Ingegneria dell Informazione
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche
Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche 811.112.11 del 12 novembre 1984 1 Approvata dall Assemblea federale il 5 marzo 1986 2 (Stato 6
DettagliOrdinanza del DFAE concernente l ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFAE concernente l ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE) Modifica del 3 maggio 2018 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d intesa con il Dipartimento federale delle
DettagliFacoltà di scienze della comunicazione Regolamento degli studi di dottorato
Facoltà di scienze della comunicazione Regolamento degli studi di dottorato Il presente Regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2016 e sostituisce quello del 10 luglio 2009. Art. 1. Campo d applicazione
DettagliSCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO
Giurisprudenza SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO Art. 1 L Università di Bari istituisce presso la Facoltà di Giurisprudenza, ai sensi degli articoli 4, comma 1, legge
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull organizzazione del PFL) del 1 marzo 2004 La direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 3 capoverso
DettagliOrdinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge federale
DettagliCAPITOLO 1: Disposizioni generali. CAPITOLO 2: Ammissione e iscrizione
Direttive a complemento del Regolamento percorsi Advanced Studies MAS, EMBA, DAS,CAS SUPSI relative al Master of Advanced Studies (MAS) in Attività creative nella scuola elementare proposto dal Dipartimento
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull organizzazione del PFL) del 23 settembre 1993 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio dei Politecnici federali, visto l articolo
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1
DettagliFacoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma REGOLAMENTO SULL ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA
Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma REGOLAMENTO SULL ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA Il presente Regolamento che disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia
DettagliRegolamento degli Studi
Regolamento degli Studi Ottobre 2005 Il Consiglio di Facoltà, riunito in data 15 novembre 2005, vista la Legge sull Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995, nonché lo Statuto dell USI del
DettagliOrdinanza sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali
Ordinanza sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali (Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF) del 31 maggio 1995 (Stato 25 luglio 2006) Il Consiglio dei Politecnici federali, visto l articolo
Dettagli